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albertobindi

#2 Cartelle esattoriali - La notifica via PEC è valida?

Aggiornamento: 14 ott

Se ti è stata notificata una cartella esattoriale via PEC ti starai chiedendo se questa modalità di notifica è valida oppure no....


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Come anticipato oggi parliamo di cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo PEC per capire se questa modalità di notificazione è valida oppure no.


INDICE DI TRATTAZIONE


1. Premesse

Prima qualche veloce premessa di carattere generale.


L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione possono notificare i loro atti tributari, sia impositivi (avviso di accertamento, avvisi di rettifica, atti di recupero, ecc….) sia di riscossione (cartelle esattoriali), anche a mezzo PEC.


La notifica a mezzo PEC, però, può avere luogo soltanto verso destinatari che sono tenuti per legge ad avere un indirizzo PEC (si tratta delle imprese e dei professionisti).


Se, quindi, non sei un imprenditore o un professionista non puoi ricevere notifiche a mezzo PEC; questo a meno che tu non abbia volontariamente comunicato all’Agenzia delle Entrate un indirizzo PEC per la ricezione delle notifiche.


Nei confronti di questi soggetti - e cioè imprese, professionisti e soggetti che volontariamente hanno comunicato il proprio indirizzo PEC - l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione possono a loro discrezione scegliere se notificare i loro atti nelle forme tradizionali ovvero a mezzo PEC.


Fatte queste premesse entriamo nel vivo della questione.


2. La notifica via PEC delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Con riferimento al destinatario della notifica degli atti tributari – tra cui le cartelle esattoriali – non c’è dubbio che l’indirizzo del destinatario debba risultare dall’Indice nazionale dei domicili digitali (c.d. “INIPEC”).


Se, quindi, e per fare un esempio, a me che sono un avvocato, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificasse una cartella esattoriale ad un indirizzo diverso da quello che ho comunicato all'Indice INIPEC, ecco che quella notifica sarebbe sicuramente inesistente.


Viceversa, in ambito tributario niente viene detto in relazione all’indirizzo del mittente da cui proviene la PEC e cioè, per quanto riguarda le cartelle esattoriali, all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.


Ad oggi, perciò, non è chiaro se l’indirizzo PEC utilizzato (per inviare la PEC) dall’Agenzia delle Entrate Riscossione debba o meno risultare anch’esso da un pubblico registro e in specie dall’ IPA (ossia l’indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi: https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-pec).


E' perciò dubbia la sorte delle notifiche via PEC che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha effettuato da un indirizzo non presente negli elenchi ufficiali della Pubblica Amministrazione e, in particolare, nell’elenco IPA.


Se l’AdER ha utilizzato come indirizzo per effettuare la notifica protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it la notifica è sicuramente valida in quanto questo indirizzo PEC è da sempre presente nell’indice IPA.


I problemi emergono nell’ipotesi in cui le PEC provengono da indirizzi “specifici” degli uffici, riconducibili alle articolazioni regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma non presenti nei registri ufficiali.


La legge, infatti, ai fini della notifica a mezzo PEC prevede che soltanto l’indirizzo PEC del destinatario debba risultare dai pubblici registri ma non dice se anche l’indirizzo del mittente debba risultare da tali registri.


Formalmente perciò la legge in ambito tributario non impone all’Agenzia delle Entrate Riscossione di usare necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.


3. Cosa dice la giurisprudenza

In giurisprudenza non si è formato un indirizzo univoco

  • una parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che le cartelle esattoriali notificate da un indirizzo diverso da quello protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it siano inesistenti con la conseguenza che le imposte, le sanzioni e gli interessi portati da quelle cartelle non sono dovuti;

  • altra parte, invece, ritiene che nonostante l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia utilizzato un indirizzo PEC non presente nell’IPA la notifica conservi tutta la sua validità con la conseguenza che le imposte, le sanzioni e gli interessi indicati restano pienamente dovuti.


4. Conclusioni

In conclusione, e nel concreto, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ti notifica una cartella esattoriale a mezzo dell'indirizzo PEC protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it la notifica è sicuramente valida.


Se, invece, utilizza un indirizzo PEC diverso, puoi verificare se è presente o meno nell'indice IPA (https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-pec) e se non lo fosse puoi provare ad impugnare la cartella sostenendo l'inesistenza della notificazione (ma come detto l'esito di questo contezioso sarebbe incerto).

 

Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!


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