PRESCRIZIONE TASSE
- Avv. Alberto Bindi

- 1 gen 2024
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 8 minuti fa
PRESCRIZIONE TASSE: Un compendio sintetico di tutto quello che c'è da sapere !
Aggiornato al 18/11/2025
Hai ricevuto un atto dall'Agenzia dellle Entrate Riscossione per tasse che pensavi fossero ormai "scadute"? Scopri esattamente come funziona la prescrizione, quali sono i termini da conoscere e come puoi agire per far valere i tuoi diritti. Ho assistito diversi clienti alle prese con atti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. In questo post vediamo insieme quali sono i termini di prescrizione e quand'è che puoi considerare cancellato un debito per tasse appunto per intervenuta prescrizione.
INDICE
1. Cosa è la prescrizione delle tasse ?
In sintesi, la prescrizione fiscale è una modalità di estinzione delle tasse; l'Agenzia delle Entrate, gli Enti territoriali (Regioni e Comuni) e altri enti (INPS, INAIL, Camere di Commercio, ecc...) affidano all'Agente della Riscossione il compito di riscuotere le imposte; ma, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si attiva entro un determinato termine per riscuoterle le imposte si estinguono appunto per prescrizione.
2. Da quando decorre la prescrizione fiscale ?
La prescrizione fiscale inizia a decorrere in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di accertamento esecutivo.
Se ti è stata notificata una cartella di pagamento, oppure un avviso di accertamento esecutivo, relativa/o all'IRPEF/IVA/IRES/IRAP hai 60 giorni di tempo per pagarla/o; a partire dal 61° giorno inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Facciamo un esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale IRPEF il 3/3/2025 hai tempo sino al 2/5/2025 per pagarla (=3/3/2025 + 60 gg); se non lo fai, a partire dal giorno successivo, e cioè dal 3/5/2025, inizia a decorrere il termine di prescrizione.
In pratica la prescrizione delle imposte inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine di pagamento. In realtà, esistono poi ulteriori piccoli accorgimenti per calcolare esattamente il giorno di decorrenza della prescrizione: se infatti il giorno di scadenza del pagamento delle imposte scade il sabato o in un giorno festivo il termine per il pagamento slitta al primo giorno successivo non festivo e, a sua volta, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno ancora successivo.
3. Quanto dura il termine ?
Chiarito il momento da cui inizia a decorrere il termine della prescrizione vediamo adesso a quanto 'ammonta' questo termine:
la prescrizione delle tasse erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) è di 10 anni;
invece quella relativa ai tributi locali (ICI, IMU, TARI, ecc...) è di 5 anni.
4. La prescrizione fiscale delle sanzioni e degli interessi
Le sanzioni e gli interessi (correlate alle tasse) si prescrivono sempre e comunque nel minor termine di 5 anni (e questo anche se le imposte si prescrivono nel maggior termine di 10 anni).
Facciamo un esempio: se il 3/3/2025 ti è stata notificata una cartella esattoriale relativa a IRPEF, sanzioni e interessi la prescrizione, come abbiamo già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2025; pertanto il termine di prescrizione:
quanto al debiti per IRPEF è il 3/5/2035 (=3/5/2025 + 10 anni);
quanto ai debiti per le sanzioni e gli interessi è il 3/5/2030 (=3/5/2025 + 5 anni).
5. Estinzione delle imposte per intervenuta prescrizione
I tuoi debiti per le tasse si estingueranno per intervenuta prescrizione se nel suddetto termine di 10/5 anni l'Agenzia delle Entrate non ti avrà notificato alcun atto idoneo ad interromperlo (quale per esempio: un'intimazione di pagamento, un fermo amministrativo, un preavviso di iscrizione di ipoteca o un pignoramento).
Riprendiamo l'esempio di poco sopra: se entro il 3/5/2035 l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ti avrà notificato alcun atto allora il tuo debito per IRPEF (ed a maggior ragione quello per le sanzioni e interessi) sarà integralmente prescritto; se invece tu ricevessi la notifica per esempio di una intimazione di pagamento il 10/9/2031 allora si saranno estinte per prescrizione soltanto le sanzioni e gli interessi ma non l'IRPEF per la quale da tale data inizierà a decorrere un nuovo periodo di 10 anni.
6. E' tutto così semplice ?
Abbiamo detto che la prescrizione delle tasse inizia a decorrere il 61° giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo; e abbiamo anche detto che la prescrizione per le tasse è di 10 anni per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP) e di 5 anni per le imposte locali (ICI, IMU, TARI, ecc...) e che è sempre di 5 anni per le correlate sanzioni ed interessi. Sembrerebbe quindi davvero semplice calcolare la prescrizione... In realtà, è molto più difficile perché ci sono molti ulteriori parametri che devono essere presi in considerazione e valutati:
eventi che determinano l'interruzione della prescrizione e cioè nella sostanza il suo azzeramento e la sua ripartenza da capo (per esempio: la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di iscrizione di ipoteca);
eventi che determinano la sospensione della prescrizione e cioè il 'blocco' della decorrenza del termine che ricomincia a decorrere a seguito di un evento successivo per la durata residua (per esempio, la sospensione opera tra la data della domanda di rateizzazione e la data successiva di decadenza della rateizzazione stessa);
l'incertezza legata ad alcune normative, e in specie quella relativa al COVID19, che hanno introdotto dei periodi di sospensione della prescrizione con articoli di legge formulati in modo non chiaro che lasciano adito ad interpretazioni diverse.
7. Come si ottiene l'accertamento della prescrizione ?
Se le tasse portate dalla cartella esattoriale o dall'avviso di accertamento esecutivo si sono estinte per prescrizione non è necessario ottenerne un accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria; questo, perché la prescrizione opera ex lege (e cioè automaticamente). Tuttavia, potrebbe accadere, e anzi normalmente accade, che l’Agenzia della Entrate Riscossione non cancelli in automatico le imposte prescritte ed anzi che agisca per la riscossione di tali importi nonostante siano appunto prescritti; in questi casi il contribuente ha interesse ad ottenere l’ accertamento giudiziale della prescrizione fiscale perché altrimenti subisce l'esecuzione (e cioè il pignoramento di un conto corrente oppure di un immobile, ecc...).
Nella sostanza, in presenza di vecchie cartelle esattoriali o avvisi di accertamenti esecutivi è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifichi un atto (come per esempio un'intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione di ipoteca, un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo o un pignoramento) così da proporre ricorso contro quest’ultimo davanti all’autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento dell’intervenuta prescrizione.
Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni legate a cartelle esattoriali; se anche tu vuoi valutare se si è maturata la prescrizione nel tuo caso specifico, non aspettare ! Puoi richiederci una pre-analisi gratuita cliccando su questo link.
Avv. Alberto Bindi