Cartella esattoriale - Conoscerla per evitarla!
- Avv. Alberto Bindi
- 3 nov
- Tempo di lettura: 18 min
Aggiornamento: 17 nov
Cartella esattoriale: cosa è, come è fatta e cosa accade se non paghi? ... a queste e tante altre domande rispondo in questo post!
Aggiornato al 17/11/2025
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ti ha notificato una cartella esattoriale ? Vorresti saperne qualcosa di più prima di decidere cosa fare ? Niente paura però, ho assistito diversi clienti alle prese con atti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato che in pochi sanno adottare in autonomia la scelta migliore nel proprio interesse quando ricevono per esempio una cartella di pagamento. In questo post, allora, cercherò di fornirti tutte le nozioni di base per consentirti di compiere in autonomia delle corrette valutazioni. Se ti interessa l'argomento continua a leggere!
INDICE
1. Cosa è una cartella esattoriale ?
Cominciamo con il capire come nasce una cartella esattoriale. Le somme risultanti dai controlli degli enti creditori (quali per esempio l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, i comuni, le camere di commercio, ecc...) vengono iscritte a ruolo; il ruolo, nella sostanza, è un semplice elenco che l'ente creditore consegna periodicamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione e che contiene la lista dei debitori, la tipologia del credito e le somme dovute da ciascuno di essi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta che l'Ente creditore gli ha consegnato il ruolo, inizia l'attività di riscossione notificando le cartelle esattoriali a ciascun debitore. Nello specifico la cartella esattoriale è un documento emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che elenca le somme dovute dal destinatario, ne intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica (in alcuni casi il termine è di 180 giorni) e fornisce informazioni sui metodi di pagamento, inclusi i pagamenti rateali, e sulle procedure per richiedere riesami, sospensioni o annullamenti del debito contattando l'ente creditore o presentando ricorso al giudice.
2. Come sono fatte le cartelle ?
Secondo quanto previsto dall'art 25 del DPR 602/73, dall’art 7 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente) e dall'art. 6 del DM n. 321/1999 le cartelle esattoriali devono contenere i seguenti elementi:
l'intimazione ad adempiere al pagamento delle somme indicate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione;
l'indicazione che spirati 60 giorni l'Agenzia delle Entrate Riscossione procederà ad esecuzione forzata;
la data in cui il ruolo (che è il documento con il quale l’ente creditore trasmette all’Agente della Riscossione i nominativi e gli importi dei soggetti debitori) è stato reso esecutivo;
il riferimento all'eventuale precedente avviso di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa fiscale;
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto notificato;
il responsabile del procedimento;
l'organo presso cui è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela;
e, infine, le modalità ed i termini per proporre ricorso davanti all'autorità giudiziaria;
l'ente creditore (per esempio: l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, ecc...);
la specie del ruolo (e cioè ordinario e speciale, quest’ultimo viene utilizzato quando vi è fondato pericolo per la riscossione);
il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore;
l'anno e il periodo di riferimento del credito;
e, infine, l’importo di ogni componente del credito e il totale del credito.
La mancanza di uno di questi elementi oppure la sua erroneità costituisce un vizio della cartella esattoriale che talvolta, ma in realtà soltanto nei casi più gravi, può determinare la nullità e/o l’annullabilità della cartella esattoriale con conseguente venire meno del debito.
3. L'Agenzia delle Entrate Riscossione come notifica le cartelle?
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare la cartella di pagamento alternativamente:
tramite PEC all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC (INI_PEC); l’Agente della Riscossione provvede esclusivamente con questa modalità per la notifica nei confronti di imprese individuali e societarie, nonché liberi professionisti in quanto tutti obbligati ad avere un indirizzo PEC; i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo PEC possono fare richiesta di ricevere notifiche via PEC;
tramite gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale o altri soggetti a ciò abilitati dall’AdR nelle forme previste dalla legge;
direttamente mediante spedizione postale della cartella in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, direttamente dall’AdR senza l’intervento dell’ufficiale della riscossione e senza predisporre una relata di notifica.
Queste, in estrema sintesi, sono le modalità con cui l'Ufficio può trasmetterti una cartella esattoriale.
4. Come fai a sapere se hai delle cartelle a carico ?
Nel corso degli anni può capitare di perdere traccia delle notifiche ricevute e, quindi, di aver bisogno di verificare se abbiamo o meno delle cartelle esattoriali iscritte a nostro carico.
Perciò, per vedere se hai a carico delle cartelle di pagamento puoi utilizzare uno di questi due metodi; il più semplice: se hai lo SPID o la firma elettronica, vai sul sito dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/) a destra su "Accedi alla tua area riservata" poi su "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ancora su "Cittandini" o "Imprese" , esegui l'accesso e, infine, seleziona dal menù di sinistra "Documenti" e poi "Situazione debitoria"; in alternativa, puoi recarti allo sportello dell'Agente della Riscossione del luogo di tua residenza e chiedere la tua situazione debitoria complessiva.
5. Quanto tempo hai per pagare una cartella esattoriale?
Per pagare gli importi indicati nella cartella esattoriale di regola hai 60 giorni di tempo. Esistono però delle eccezioni: per le cartelle notificate dal 1/9/2021 al 31/12/2021 e poi dal 1/1/2022 al 31/3/2022 il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.l. 146/2021 e dall’art. 1, co. 913, Legge n. 234/2021); si può quindi dire che di regola (e salve le eccezioni che abbiamo detto) hai 60 giorni di tempo da quando hai ricevuto la notifica della cartella.
6. Le somme da pagare
La cartella di pagamento contiene l'intimazione di pagare i maggiori tributi dovuti (per esempio IRPEF, IRAP, IVA, IMU, ecc...), le relative sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di altra natura, gli aggi (e cioè i compensi dell’Agente della Riscossione) nella misura del 3% delle somme iscritte a ruolo (ma gli aggi sono dovuti soltanto per le cartelle notificate sino al 31.12.2021) e, infine, le spese di notifica.
7. Cosa fare ?
Una volta ricevuta una cartella esattoriale capire come ti devi comportare dipende da alcune valutazioni; la cosa principale che devi tenere a mente è che hai 60 giorni di tempo da quando hai ricevuto la notifica per compiere le tue scelte; entro questo termine infatti potrai:
pagare l'intera somma indicata in cartella;
presentare un'apposita istanza per chiedere la rateizzazione del debito;
impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice per contestarne eventuali vizi e difetti da cui potrebbe essere affetta e per chiederne in tutto o in parte l'annullamento;
impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice (precedente punto 3) e contemporaneamente presentare l'istanza di rateizzazione (precedente punto 2);
non fare niente.
In particolar modo la prima valutazione che devi compiere - spesso affiancato da un professionista (avvocato o commercialista) - è se il debito portato dalla cartella è dovuto oppure no e, più in generale, se la cartella esattoriale presenta dei vizi di forma o di sostanza:
se il debito è dovuto e la cartella non presenta vizi ti converrà sicuramente pagare subito tutto quanto dovuto oppure, qualora ti trovassi nell'impossibilità di pagare immediatamente l'intero importo, potrai chiedere la rateizzazione;
ugualmente se l'importo del debito è modesto, ancorché non sia dovuto o comunque la cartella presenti dei vizi, probabilmente ti conviene comunque pagare l'importo indicato; ciò, in quanto la somma in discussione per quanto non dovuta non giustificherebbe i costi ed i rischi legati all'instaurazione di un contenzioso;
se il debito non è dovuto, o comunque se la cartella presenta dei vizi, e gli importi in 'gioco' sono rilevanti, dovrai invece presentare ricorso al giudice e forse ti potrebbe convenire anche presentare contemporaneamente l'istanza di rateizzazione in modo da evitare che in pendenza del giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione agisca in via cautelare (con fermo amministrativo o ipoteca) o esecutivamente (con pignoramenti) contro di te.
Se ti trovi nell'impossibilità di percorrere le soluzioni principali (punti 1, 2, 3 e 4 di cui sopra) residua soltanto la l'opzione di non far niente (punto 5); anche in questo caso, però, sarebbe opportuno che tu conoscessi i rischi a cui vai incontro e alcune eventuali tecniche per mitigarli (che ti illustro nel prossimo capitolo).
8. Cosa succede se non paghi una cartella dell'Agenzia delle Entrate ?
Le cartelle esattoriali non pagate hanno chiaramente delle conseguenze. Se, infatti, ti è stata notificata una cartella esattoriale e non provvedi a pagare quanto in essa indicato nel termine di 60 giorni da quando ti è stata notificata, le somme che dovrai in seguito pagare saranno maggiori; occorre però fare una distinzione tra le cartelle esattoriali notificate sino al 31/12/2021 e quelle notificate a partire dal 1/1/2022:
se ti è stata notificata una cartella esattoriale sino al 31/12/2021 e non hai provveduto a pagare quanto in essa indicato nel termine di 60 giorni da quando ti è stata notificata, dovrai pagare (oltre ai maggiori tributi dovuti, alle relative sanzioni e agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di altra natura e alle spese di notifica) gli aggi (che sono i compensi spettanti all'Agenzia delle Entrate Riscossione) nella misura del 6% delle somme dovute e gli interessi di mora sino al giorno del pagamento pari al 2,68% annuo (tasso che si applica a partire dal 1/7/2019);
viceversa, se ti è stata notificata una cartella esattoriale a partire dal 1/1/2022 a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dovrai corrispondere all'Erario (oltre ai maggiori tributi dovuti, alle relative sanzioni e agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di altra natura e alle spese di notifica) soltanto gli interessi di mora al tasso del 2,68% all’anno (non sono infatti più dovuti gli aggi).
In ogni caso, è chiaro che il mancato rispetto del termine di pagamento della cartella esattoriale determina un incremento del debito tanto maggiore quanto maggiore sarà il lasso di tempo intercorso sino alla sua estinzione.
Inoltre, qualora il debitore persista nel non pagare la cartella, e non ne chieda ed ottenga la rateizzazione, oltre all’aggravio delle somme da pagare potrà essere destinatario di una serie di azioni cautelari ed esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; vediamole insieme unitamente ad alcuni accorgimenti per mitigarne gli effetti:
l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili; questa misura cautelare, però, è possibile solo quando il debito è pari ad almeno € 20.000; ecco allora un piccolo accorgimento: diciamo che Mario riceve una cartella di pagamento per € 21.000 e che si trova nell'impossibilità di pagare il dovuto anche in via rateale e di fare il contenzioso; ecco che Mario potrebbe allora cercare di pagare subito almeno la somma di € 1.500 così da far scendere il debito a € 19.500 evitando in questo modo l’iscrizione di un'ipoteca sulla sua casa;
il preavviso di fermo di beni mobili registrati (autovetture, motocicli, ecc..); misura questa, sempre possibile (tranne nel caso in cui il veicolo sia strumentale all’attività di impresa o professionale);
il pignoramento presso terzi (e cioè pignoramento di un credito spettante al debitore destinatario della cartella esattoriale); sempre possibile;
il pignoramento dello stipendio; misura, questa sempre possibile con i seguenti limiti quantitativi:
in misura pari ad un decimo per importi fino a € 2.500;
in misura pari ad un settimo per importi superiori a € 2.500 e non superiori a € 5.000;
in misura pari ad un quinto per importi superiori a € 5.000;
il pignoramento mobiliare (e cioè, per esempio, degli arredi); sempre possibile (ma nella pratica mai utilizzato);
il pignoramento immobiliare e cioè degli immobili:
possibile solo per debiti maggiori di € 120.000; ecco un altro accorgimento: Serena riceve una cartella da € 122.000 e non è in grado di pagare neppure in via rateale e neppure di fare il contenzioso; Serena, allora, potrebbe cercare di pagarne subito € 5.000 così da scendere sotto la soglia di € 120.000 sotto la quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare gli immobili;
comunque, a prescindere dall’ammontare del debito, non può essere pignorato l’unico immobile del debitore, che non sia abitazione di lusso e non sia classato nelle categorie A/8 e A/9, adibito ad uso abitativo e nel quale il debitore risieda.
Dunque, quello che succede se non si paga una cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è che, non soltanto si incrementa il valore del debito, ma si rischia concretamente che l'Agente della Riscossione intraprenda attività cautelari e/o esecutive sui beni del debitore per soddisfare il proprio credito.
9. Presentare ricorso contro la cartella esattoriale
Contestare una cartella esattoriale relativa a tasse e imposte, per farne valere dei vizi al fine di ottenerne l'annullamento, significa presentare un ricorso e quindi instaurare un contenzioso davanti a un giudice; è allora importante comprendere così significa impugnare una cartella di pagamento iniziando un contenzioso; ecco quindi alcuni importanti parametri che devi tenere in considerazione:
il processo di primo grado davanti alla corte di giustizia tributaria competente dura in media circa un anno;
il processo di regola non sospende l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento di modo che, durante il procedimento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe comunque iscrivere ipoteche, fermi amministrativi, pignorare stipendi, ecc…. a tuo carico; questo, a meno che nel corso del giudizio sia possibile dimostrare che dall'esecuzione della cartella subiresti un danno grave (in questo caso, infatti, è possibile presentare un'apposita istanza chiedendo al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella); in alternativa, sempre per evitare che l'Agente della riscossione agisca in pendenza del processo, è possibile chiedere ed ottenere il pagamento rateale delle somme dovute (con la conseguenza che in caso di esito vittorioso del giudizio gli importi nel frattempo pagati ti verranno restituiti);
il processo ha sempre un esito incerto (perché le leggi spesso sono scritte in modo poco chiaro e i giudici hanno un carico di lavoro molto elevato e non sono sempre accurati nelle loro decisioni);
il giudizio ha un costo per i compensi dovuti al professionista che ti assiste (ricordati di farti fare sempre un preventivo!).
In questo contesto fare ricorso e impugnare le cartelle esattoriali, e quindi instaurare un giudizio contro l'Agenzia delle Entrate (Riscossione), è un'opzione possibile e consigliabile solo dopo aver bene valutato i pro e i contro; presentare il ricorso, infatti, può essere effettivamente la scelta migliore soltanto dopo aver valutato attentamente le alternative messe a disposizione dell'ordinamento (rateizzazione, procedure di sovraindebitamento, rottamazione, ecc...) e solo nel caso in cui vi siano dei vizi che per giurisprudenza consolidata possono effettivamente portare alla nullità della cartella. Vediamo qui di seguito i principali vizi da cui può essere affetta una cartella.
9.1 I vizi della cartella di pagamento
Iniziamo con un rapido inquadramento delle due macro categorie in cui si dividono i vizi da cui possono essere affette le cartelle esattoriali.
In linea generale, la possibilità di impugnare la cartella di pagamento è circoscritta ai vizi propri della cartella stessa che sono riconducibili all'operato dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (la vecchia Equitalia); si tratta dei vizi di legittimità tra i quali, per esempio, la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, la mancata indicazione nella cartella del responsabile del procedimento o l’intervenuta decadenza.
Talvolta però impugnando le cartelle esattoriali è possibile far valere anche i vizi del ruolo che invece sono inerenti al merito della pretesa e sono imputabili non all’Agente della riscossione ma all'ente creditore; per esempio: se l’Agenzia delle Entrate Riscossione mi notifica una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell'IRPEF per l’anno 2022 impugnando la cartella posso contestare all'Agenzia delle Entrate (che è l’ente creditore) di avere in realtà pagato tale imposta. In generale possiamo dire che:
se il giudice accoglie il ricorso per vizi di legittimità della cartella esattoriale, è soltanto la cartella ad essere viziata e non la pretesa impositiva, cosicché potrà essere rinotificata una nuova cartella esattoriale al debitore qualora siano ancora pendenti i termini decadenziali (ipotesi comunque rara);
invece, se il giudice accoglie il ricorso per vizi del ruolo, nella sostanza accerta che non sussiste il debito e quindi ne viene travolta anche la pretesa impositiva di modo che la cartella di pagamento non potrà più essere rinotificata.
Fatto questo inquadramento generale, di seguito iniziamo ad analizzare i singoli vizi da cui possono essere affette le cartelle esattoriali.
9.2 Il vizio di notifica
La giurisprudenza, specie quella di legittimità e cioè della Corte di Cassazione, è sempre più consolidata nel negare ai vizi di notifica effetti invalidanti della cartella di pagamento. L'orientamento ormai consolidato, infatti, afferma che il vizio di notifica delle cartelle esattoriali conduce alla nullità dell'atto solo ove abbia, in concreto, causato la mancata ricezione del medesimo; nelle altre fattispecie, il vizio, per quanto grave possa essere, non comporta alcuna conseguenza.
Perciò, impugnare la cartella esattoriale (cioè fare un contenzioso) eccependo il vizio di notifica è una strategia che, allo stato attuale, raramente conduce all'accoglimento del ricorso: il contribuente, infatti, ricorrendo sana qualsiasi tipo di vizio di notifica.
Diverso è il caso in cui, a causa del vizio di notifica, il contribuente si veda costretto a ricorrere contro l'atto successivo lamentando l'omessa notifica dell'atto presupposto: in questo caso, se il vizio di notifica viene ritenuto dal giudice di gravità tale da avere in concreto determinato la mancata contezza dell'atto il ricorso può essere accolto.
Per esempio, quando la cartella di pagamento non derivi dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, essa, nei comparti impositivi più rilevanti (si pensi alle imposte di registro, successioni e donazioni), deve essere preceduta da un avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito d'imposta; ove la notificazione di tale atto prodromico non sia avvenuta, ovvero sia inesistente, la cartella di pagamento successivamente notificata è da ritenersi nulla e allora può essere impugnata per far valere un vizio di notifica; ma si tratta di un vizio di notifica non della cartella di pagamento ma dell'atto che avrebbe dovuto precederla.
9.3 La decadenza dell'Ufficio dal potere di notificare le cartelle
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare le cartelle, quantomeno per le fattispecie più rilevanti, nel rispetto di determinati termini previsti a pena di decadenza; il termine di decadenza, in pratica, è il termine entro cui l'Ufficio ha il potere di notificare la cartella esattoriale; il mancato rispetto di questi termini di decadenza comporta sempre la nullità della cartella esattoriale; in sintesi, si tratta di un vizio che se è presente è sicuramente opportuno far valere impugnando la cartella esattoriale davanti al giudice per contestarne la nullità. Vediamo allora più in dettaglio quali sono questi termini.
9.3.1 Termini di decadenza relativi a IRES, IRPEF, IVA e IRAP
Relativamente alle imposte sui redditi (cioè l’IRES e l’IRPEF), all'IVA e all'IRAP la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, quando la cartella esattoriale deriva da liquidazione automatica prevista dagli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (nella cartella esattoriale trovate questi riferimenti normativi);
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, quando la cartella esattoriale deriva dal controllo formale previsto dall’ art. 36-ter del DPR 600/73 (nella cartella di pagamento trovate questi riferimenti normativi).
9.3.2 Termini di decadenza relativi alle imposte cd. d'atto
Relativamente all’imposta di successione, di donazione, di registro e ipocatastali la notifica della cartella esattoriale è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione. In particolare, tale cartella di pagamento dovrebbe essere notificata a pena di decadenza entro il termine di due anni da quando l’avviso di accertamento o di liquidazione è diventato definitivo (e cioè decorsi 60 giorni dalla sua notifica oppure dal passaggio in giudicato). Tuttavia esiste un altro orientamento secondo cui in questi casi la cartella di pagamento non soggiace ad alcun termine di decadenza ma soltanto al termine di prescrizione ordinario decennale. Secondo questa impostazione pertanto la cartella di pagamento potrebbe essere notificata sino a 10 anni dopo che l'avviso di accertamento o di liquidazione è divenuto definitivo.
9.3.3 Termini di decadenza negli altri settori
Esistono imposte per le quali la legge non prevede specifici termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali. Per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento per il cd canone RAI debba avvenire nel rispetto (non di un termine di decadenza che non è previsto dalla legge) ma del termine di prescrizione di dieci anni o di cinque anni.
9.3.4 Proroghe dei termini di decadenza
I termini di decadenza sopra individuati a causa della pandemia COVID19 hanno subito importanti e complesse proroghe la cui applicazione talvolta non brilla per chiarezza e lascia adito a diversi dubbi. Inoltre, ulteriori proroghe sono state disposte con le varie leggi che hanno previsto i vari 'condoni' relativi alle cartelle esattoriali le cd. rottamazioni. Comprendere quindi se l'Agente della Riscossione ha notificato la cartella nel rispetto di questi termini non è mai molto semplice.
9.4 Cartella di pagamento emessa da un ufficio territorialmente incompetente
Nella fase di riscossione la competenza spetta alla diramazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Se quindi, per esempio, hai il domicilio fiscale a Firenze la cartella esattoriale ti deve essere notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze mentre invece se te la notifica l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bologna la cartella è nulla (appunto per incompetenza territoriale dell’Agente della riscossione). Perciò, se la cartella di pagamento ti è stata notificata da un Ufficio territorialmente incompetente hai tutte le carte in regola per impugnarla davanti al giudice per chiederne la nullità.
9.5 Il difetto di motivazione
La cartella esattoriale deve essere sempre motivata e, in mancanza della motivazione, è nulla. In particolare, la cartella, se si fonda su un precedente avviso di accertamento o altro atto impositivo notificato dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della motivazione è sufficiente che riporti il riferimento a tale precedente atto; viceversa, la cartella, se non si fonda su un precedente atto, deve recare una compiuta motivazione in punto di fatto e di diritto della pretesa tributaria. In ogni caso, è certo che nella prassi è molto difficile ottenere l’annullamento di una cartella di pagamento per un vizio di motivazione; conseguentemente, nella stragrande maggior parte dei casi non è opportuno contestare una cartella esattoriale affidandosi ad un vizio di carenza di motivazione.
9.6. Mancata specifica motivazione con specifico riguardo agli interessi
Con la cartella di pagamento il contribuente è intimato a pagare gli interessi da 'ritardata iscrizione a ruolo' previsti dalle singole leggi (per esempio, se si tratta di imposte sui redditi, IVA e IRAP, gli interessi sono pari al 4% annuo); inoltre, se il contribuente non versa le somme indicate nella cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica, sugli importi indicati nella cartella (esclusi sanzioni e interessi) sono dovuti anche gli interessi di mora (sino alla data di pagamento). Con riguardo agli interessi è stato precisato che le cartelle esattoriali, se sono il primo atto impositivo notificato al contribuente in cui sono pretesi gli interessi, devono contenere una motivazione che indichi la tipologia, la norma di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati; viceversa, se la cartella di pagamento non è il primo atto impositivo notificato al contribuente, e quindi gli interessi sono stati già liquidati in atti precedenti, allora la cartella esattoriale non deve contenere alcuna specifica motivazione con riguardo agli interessi. Perciò, soltanto nel primo caso è possibile impugnare davanti al giudice la cartella di pagamento per chiederne la nullità con riguardo agli interessi.
9.7 Mancata indicazione del responsabile del procedimento
La cartella esattoriale, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché del responsabile del procedimento di emissione e notifica. In giurisprudenza è stato affermato che la nullità si verifica quando difetti anche solo uno dei nominativi. In realtà è molto difficile nella prassi che la cartella esattoriale non rechi queste indicazioni, ma è sicuramente opportuno controllare questo aspetto perché qualora effettivamente mancassero queste informazioni la cartella sarà sicuramente nulla.
9.8 La mancata sottoscrizione
In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario dell'Ufficio non conduce alla nullità dell'atto. Conseguentemente, non è opportuno contestare le cartelle esattoriali affidandosi ad un vizio di mancata sottoscrizione.
9.9 Nullità della cartella esattoriale (emessa ai sensi dell'art. 36 ter) per mancata notifica dell'avviso bonario
Se la cartella è stata emessa a seguito di un controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 (se è stata emessa ai sensi di questo articolo trovi i riferimenti all'art. 36 ter all'interno della cartella) esiste un possibile vizio specifico che potresti contestare. Le cartelle di questo tipo, infatti, devono essere precedute dalla notifica di un così detto avviso bonario con il quale l'Ufficio rappresenta al contribuente le irregolarità che sta riscontrando sulla sua posizione e lo invita a presentare chiarimenti e/o documenti. La giurisprudenza ha chiarito che le cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36 ter sono nulle se non sono state precedute dalla notifica dell'avviso bonario in quanto questo assolve ad una funzione di garanzia e realizza il necessario contraddittorio tra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente. Se quindi nella cartella di pagamento che hai ricevuto vedi il riferimento all'art. 36 ter DPR 600/1973 sincerati che l'Ufficio ti abbia in precedenza notificato l'avviso bonario perché qualora così non fosse, puoi impugnare la cartella di pagamento per contestarne la nullità ed avresti anche buone possibilità di successo.
9.10. Mancata notifica dell'avviso bonario relativo a cartella emessa ai sensi dell'art. 36 bis
Può darsi invece che la cartella esattoriale sia stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 (da non confondere con l'art. 36 ter di cui al punto precedente); se è stata emessa ai sensi di questo articolo trovi i riferimenti all'art. 36 bis all'interno della cartella; anche in questo caso la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla notifica di un avviso bonario ma qui, a differenza di quanto ti ho detto al punto precedente, la giurisprudenza afferma che la mancata notifica dell'avviso bonario, posto che questo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e non incide sull'esercizio del suo diritto di difesa, non determina la nullità della cartella di pagamento. Se quindi l'Agenzia delle Entrate ti ha notificato una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36 bis senza averti prima notificato l'avviso bonario, non ti merita proporre ricorso contro la cartella in quanto il contenzioso avrebbe con ogni probabilità esito negativo.
9.11 Come si fa ad impugnare una cartella di pagamento?
Se hai ricevuto una cartella di pagamento e pensi che sia viziata (per un vizio che può portare al suo parziale o integrale annullamento) tieni conto che, quando la cartella ha ad oggetto imposte e tasse, hai 60 giorni (da quanto ti è stata notificata) per impugnarla davanti al giudice. Decorso questo termine tutti i vizi sono automaticamente sanati con la conseguenza che l'importo indicato nella cartella sarà definitivamente ed integralmente dovuto (fatta salva la possibilità che nel corso del tempo il debito si estingua per intervenuta prescrizione).
10 Conclusioni
In definitiva, ricordati che quando si tratta di tasse e imposte se ricevi la notifica di una cartella di pagamento hai 60 giorni di tempo per compiere, magari con l'assistenza di un professionista, le valutazioni necessarie per decidere come procedere: pagamento integrale immediato, richiesta di rateizzazione oppure ricorso davanti all'autorità giudiziaria.
Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni legate a cartelle esattoriali; se anche tu hai ricevuto una cartella di pagamento e hai bisogno di assistenza per decidere quale è la migliore opzione nel tuo caso specifico puoi richiederci una pre-analisi gratuita cliccando su questo link.
Avv. Alberto Bindi