#1 Cartelle esattoriali - Un caso concreto in cui non pagarle (notifica a destinatario irreperibile)
Aggiornamento: 7 mar
Se hai trasferito la tua residenza da un indirizzo all'altro nello stesso comune ed hai ricevuto una cartella esattoriale che si riferisce ad un precedente atto che però non hai mai ricevuto puoi contestare la cartella...

Quando non devi pagare le cartelle esattoriali?
In questo post ti racconto, con un esempio concreto tratto dalla recente ordinanza n. 33616/2022 della Corte di Cassazione, un caso concreto in cui sicuramente non devi pagare la cartella esattoriale che ti è stata notificata.
Perciò, se sei interessato a questo argomento, continua a leggere il post perché troverai le risposte che stai cercando.
INDICE DI TRATTAZIONE
2. La decisione dei giudici di I° e II° grado
3. La decisione della Corte di Cassazione
1. Il caso concreto
In questo post, come ti ho anticipato, ti parlo di un caso concreto in cui non devi pagare le cartelle esattoriali che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ti ha notificato.
Vediamolo.
Mario, nome di fantasia, riceve dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica di una cartella esattoriale; si tratta di una contestazione IRPEF relativa all’anno 2006 per circa € 300.000, quindi di un importo rilevante; dalla cartella si evince che tale pretesa deriva da un avviso di accertamento che in precedenza l'Ufficio avrebbe notificato a Mario.
Mario però non lo ha mai ricevuto quell'avviso di accertamento e allora impugna la cartella esattoriale davanti ai giudici tributari eccependo appunto l’omessa preventiva notifica dell’avviso di accertamento menzionato nella cartella.
Era infatti accaduto che Mario avente domicilio fiscale in Firenze (luogo di fantasia) aveva trasferito la sua residenza da una via ad un’altra nell’ambito dello stesso comune.
E il messo comunale, incaricato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) della notifica dell’avviso di accertamento, non avendolo reperito al primo indirizzo, cosa aveva fatto? senza svolgere alcuna ricerca circa l’effettiva reperibilità di Mario nel comune di Firenze, aveva eseguito la notificazione secondo la speciale procedura che è prevista per i casi di ‘irreperibilità assoluta’ del destinatario.