top of page

#1 Cartelle esattoriali - Un caso concreto in cui non pagarle (notifica a destinatario irreperibile)

Aggiornamento: 12 ott 2023

Se hai trasferito la tua residenza da un indirizzo all'altro nello stesso comune e hai ricevuto una cartella esattoriale che si riferisce ad un precedente atto che non hai mai ricevuto puoi contestare la cartella...


cartelle esattoriali | cartelle esattoriali nulle | la notifica delle cartelle esattoriali | quando le cartelle sono nulle?

Quando non devi pagare le cartelle esattoriali?

In questo post ti racconto, con un esempio concreto tratto dalla recente ordinanza n. 33616/2022 della Corte di Cassazione, un caso concreto in cui sicuramente non devi pagare la cartella esattoriale che ti è stata notificata.


Perciò, se sei interessato a questo argomento, continua a leggere il post perché troverai le risposte che stai cercando.



INDICE DI TRATTAZIONE


1. Il caso concreto

In questo post, come ti ho anticipato, ti parlo di un caso concreto in cui non devi pagare le cartelle esattoriali che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ti ha notificato.


Vediamolo.


Mario, nome di fantasia, riceve dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica di una cartella esattoriale; si tratta di una contestazione IRPEF relativa all’anno 2006 per circa € 300.000, quindi di un importo rilevante; dalla cartella si evince che tale pretesa deriva da un avviso di accertamento che in precedenza l'Ufficio avrebbe notificato a Mario.


Mario però non lo ha mai ricevuto quell'avviso di accertamento e allora impugna la cartella esattoriale davanti ai giudici tributari eccependo appunto l’omessa preventiva notifica dell’avviso di accertamento menzionato nella cartella.


Era infatti accaduto che Mario avente domicilio fiscale in Firenze (luogo di fantasia) aveva trasferito la sua residenza da una via ad un’altra nell’ambito dello stesso comune.


E il messo comunale, incaricato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) della notifica dell’avviso di accertamento, non avendolo reperito al primo indirizzo, cosa aveva fatto? senza svolgere alcuna ricerca circa l’effettiva reperibilità di Mario nel comune di Firenze, aveva eseguito la notificazione secondo la speciale procedura che è prevista per i casi di ‘irreperibilità assoluta’ del destinatario.



2. La decisione dei giudici di I° e II° grado

In questa situazione i giudici di merito (cioè di primo e secondo grado) hanno dato ragione a Mario e quindi hanno annullato la cartella esattoriale a causa dell’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento.



3. La decisione della Corte di Cassazione

Ma quello che più conta è che la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni adottate dai giudici di I° e II° grado specificando questi importanti principi:

  • in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, e cioè quando nel comune del domicilio fiscale non sono noti né l’abitazione nè l’ufficio del destinatario, la notificazione deve essere eseguita secondo una speciale procedura secondo cui il notificante deve depositare copia dell’atto nella casa comunale, affiggere l’avviso dell’avvenuto deposito sempre presso la casa comunale e dare di ciò notizia al destinatario a mezzo raccomandata a/r; e la notifica si ha per perfezionata nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione;

  • il messo notificatore incaricato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, però, precisa la Corte di Cassazione, prima di procedere alla notifica con questo speciale procedimento previsto per la ‘irreperibilità assoluta’, cosa deve fare? deve effettuare nel comune del domicilio fiscale del contribuente delle ricerche volte ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto è dovuto al fatto che nel comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; inoltre di queste ricerche il messo notificatore deve darne conto nella relata di notifica;

  • infine, precisa ancora la Corte di Cassazione che le informazioni che il messo notificatore raccogli dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non sono sufficienti a sostanziare il procedimento di notificazione per 'irreperibilità assoluta'.

4. Conclusioni

Quali sono quindi gli insegnamenti concreti che si possono trarre da questa ordinanza della Corte di Cassazione e che ti possono tornare utili:

  • se ti è stata notificata una cartella esattoriale;

  • se questa cartella esattoriale è relativa ad imposte, sanzioni e interessi scaturenti da un precedente atto (come un avviso di accertamento);

  • se non hai mai ricevuto questo atto prodromico;

  • se hai trasferito la tua residenza da un indirizzo all’altro nell’ambito dello stesso comune;

  • ecco, se concorrono tutte queste evenienze, è probabile che l’Agenzia delle Entrate ti abbia illegittimamente notificato l’atto prodromico (cioè l’avviso di accertamento) con la speciale procedura prevista per i casi di ‘irreperibilità assoluta’; e questa è la ragione per cui non l’hai mai ricevuto;

  • in questo caso puoi impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice per chiederne ed ottenerne l’annullamento con liberazione completa dal debito!

Questi, quindi, sono gli insegnamenti concreti che si possono ritrarre dalla pronuncia della Corte di Cassazione che abbiamo commentato; tienili a mente perché se l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato delle cartelle esattoriali potrebbero tornarti utili.

 

Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!

Cartelle esattoriali - case n. 1
.pdf
Download PDF • 201KB

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page