Forse non lo sai ma le sanzioni e gli interessi si prescrivono sempre in 5 anni e spesso l'Agenzia delle Entrate Riscossione non se ne accorge
Aggiornato al 17/10/2024
Se hai rievuto delle cartelle esattoriali può darsi che la parte di esse che riguarda le sanzioni e gli interessi sia caduta in prescrizione.
Se ti interessa l’argomento continua a leggere questo post!.
INDICE DI TRATTAZIONE
1. Premesse
In un precedente post ho già spiegato cosa è e come funziona la prescrizione in ambito tributario e con specifico riferimento alle cartelle esattoriali. Qui perciò darò per scontate le nozioni di base (se ti interessano ti lascio in fondo a questa pagina i link per appronfondire).
Ti ricordo soltanto che:
la prescrizione è una modalità di estinzione del debito a causa della protratta inattività del creditore (che non si attiva per recuperare il suo credito);
normalmente quando ricevi una cartella esattoriale gli importi che ti sono richiesti sono le imposte, le sanzioni e gli interessi;
per le imposte principali (IRPEF, IRES, IVA, e IRAP) la prescrizione si matura per il decorso di 10 anni;
nelle cartelle esattoriali la sommatoria delle sanzioni e degli interessi ammonta spesso è al 50% del debito complessivo.
Tuttavia per quanto riguarda la prescrizione delle sanzioni e degli interessi si è formato un interessante e consolidato orientamento in seno alla Cassazione (sentenza n. 2095/2023; 17395/2024).
2. La prescrizione delle sanzioni riportate nelle cartelle esattoriali
Anzitutto, con riguardo alle sanzioni accessorie all'imposta la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione è sempre quinquennale. Questo perché esiste una norma, e cioè l’art. 20 del DLgs 472/1997, che prevede espressamente che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.". E siccome la norma non introduce alcuna distinzione, la prescrizione quinquennale riguarda tanto la sanzione che è irrogata insieme al tributo (come nel caso di una cartella di pagamento per omesso versamento di IRPEF e connessa sanzione) quanto la sanzione che è irrogata autonomamente (come nel caso di cartella di pagamento per ritardato versamento di IRPEF dove non viene richiesto il pagamento dell’imposta perché questa è stata versata seppur in ritardo, e quindi viene richiesto il pagamento soltanto delle sanzioni).
3. La prescrizione degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali
Inoltre la Cassazione ha chiarito che anche per gli interessi relativi al tributo la prescrizione è sempre quinquennale; Infatti, esiste un costante indirizzo della Corte per il quale la prescrizione degli interessi in ambito tributario è regolata da una norma di diritto comune - e cioè dall'art. 2948 n. 4 Cod. Civ. secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale - e soggiace quindi al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato da questo articolo del Codice Civile.
4. Conclusioni
Che insegnamenti traiamo da questa sentenza della Corte di Cassazione? Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione ti ha notificato un’intimazione di pagamento con la quale ti viene ingiunto di pagare somme a titolo di imposte, sanzioni e interessi portate da un avviso di accertamento esecutivo o da una cartella esattoriale, aspetta a pagare; potrebbe essere utile verificare se è maturata la prescrizione quanto meno delle sanzioni e degli interessi. Quasi sempre, infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica gli atti interruttivi della prescrizione avendo riguardo soltanto al termine di prescrizione delle imposte (solitamente di 10 anni) motivo per cui ben può essersi verificata la prescrizione almeno delle sanzioni e degli interessi (5 anni) che spesso rappresentano oltre il 50% del debito complessivo. Potresti quindi avere interesse ad impugnare l’intimazione di pagamento per ottenere l’abbattimento di oltre il 50% del debiti.
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai ricevuto un'intimazione di pagamento e vuoi verificare se le sanzioni e gli interessi si sono prescritti puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.
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Avv. Alberto Bindi
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