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#3 Cartelle esattoriali - La prescrizione di sanzioni e interessi

Aggiornamento: 1 gen

Forse non lo sai ma le sanzioni e gli interessi si prescrivono sempre in 5 anni e spesso l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ci presta attenzione...

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In questo post ti fornisco importanti chiarimenti in materia di prescrizione in ambito tributario e, in particolare, per quanto riguarda la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.


Se hai ricevuto delle cartelle esattoriali può darsi che la parte di esse che riguarda le sanzioni e gli interessi sia caduta in prescrizione.


Se ti interessa l’argomento continua a leggere questo post!.


INDICE DI TRATTAZIONE


1. Premesse

In un precedente post ho spiegato in generale cosa è e come funziona la prescrizione in ambito tributario e con specifico riferimento alle cartelle esattoriali.


Recentemente è intervenuta un'importante sentenza della Cassazione la n. 2095/2023 che ha fissato alcuni rilevanti concetti per quanto riguarda la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.


Ti ricordo infatti che normalmente quando ricevi una cartella esattoriale gli importi che ti sono richiesti sono le imposte, le sanzioni e gli interessi.


Inoltre, spesso la sommatoria delle sanzioni e gli interessi ammonta al 50% del debito complessivo e in alcuni casi, soprattutto quando il debito è molto 'vecchio', anche ad una percentuale maggiore.



2. La prescrizione delle sanzioni riportate nelle cartelle esattoriali

Anzitutto, con riguardo alle sanzioni tributarie, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione è sempre quinquennale.


Questo perché esiste una norma, e cioè l’art. 20 del DLgs 472/1997, che prevede espressamente che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.".


E siccome la norma non introduce alcuna distinzione, la prescrizione quinquennale riguarda tanto la sanzione che è irrogata insieme al tributo (come nel caso di una cartella di pagamento per omesso versamento di IRPEF e connessa sanzione) quanto la sanzione che è irrogata autonomamente (come nel caso di cartella di pagamento per ritardato versamento di IRPEF dove non viene richiesto il pagamento dell’imposta perché questa è stata versata seppur in ritardo, e quindi viene richiesto il pagamento soltanto delle sanzioni).



3. La prescrizione degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali

Inoltre la Cassazione ha chiarito che anche per gli interessi relativi al tributo la prescrizione è sempre quinquennale.


Infatti, esiste un costante indirizzo della Corte per il quale la prescrizione degli interessi in ambito tributario è regolata da una norma di diritto comune - e cioè dall'art. 2948 n. 4 Cod. Civ. secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale - e soggiace quindi al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato da questo articolo del Codice Civile.



Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto una rivisitazione di questo consolidato indirizzo ed aveva evidenziato come la disciplina tributaria in materia di interessi appaia molto più "frammentata" rispetto a quella di diritto comune visto che ci sono diverse categorie di interessi, differenziate in ragione della fonte degli stessi; in ambito tributario infatti ci sono:

  • interessi da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario;

  • interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale;

  • interessi di mora in materia di imposta di registro;

  • interessi da ritardato pagamento per liquidazione automatica e controllo formale;

  • interessi da rateizzazione.

Nella sostanza l’Agenzia delle Entrate aveva provato a sostenere che agli interessi si deve applicare il termine di prescrizione proprio dei tributi cui si riferiscono; e quindi che agli interessi relativi ai tributi Erariali quali IRPEF, IRES, IVA e IRAP (tributi che soggiacciono alla prescrizione di 10 anni) si debba applicare la prescrizione decennale propria di tali tributi.


Ma la Cassazione ha rigettato queste argomentazioni ribadendo che la prescrizione degli interessi è sempre quinquennale in quanto l’art. 2948 Cod. civ. prevede espressamente per gli interessi una prescrizione quinquennale senza che rilevi in alcun modo la natura o la fonte di tali interessi.


La Cassazione in particolare ha ribadito che l’obbligazione da interessi è autonoma rispetto a quella della sorte capitale; per cui in nessun caso può pretendersi di applicare la prescrizione propria del tributo agli interessi.


4. Conclusioni

Che insegnamenti traiamo da questa sentenza della Corte di Cassazione?


Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione ti ha notificato un’intimazione di pagamento con la quale ti viene ingiunto di pagare somme a titolo di imposte, sanzioni e interessi portate da un avviso di accertamento esecutivo o da una cartella esattoriale, aspetta a pagare; potrebbe essere utile verificare se è maturata la prescrizione quanto meno delle sanzioni e degli interessi.


Quasi sempre, infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica gli atti interruttivi della prescrizione avendo riguardo al termine di prescrizione delle imposte (solitamente di 10 anni) motivo per cui ben può essersi verificata la prescrizione almeno delle sanzioni e degli interessi (5 anni) che spesso rappresentano oltre il 50% del debito complessivo.


Potresti quindi avere interesse ad impugnare l’intimazione di pagamento per ottenere l’abbattimento di oltre il 50% del debiti.


Più in generale, se hai dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e se ritieni che questa non ti abbia notificato alcun atto (Interruttivo della prescrizione) negli ultimi cinque anni, potresti verificare tale circostanza con l'Ufficio richiedendo copia di tutti gli atti interruttivi della prescrizione; e se poi risultasse che hai ragione (e che quindi nessun atto interruttivo della prescrizione ti è stato notificato negli ultimi cinque anni) potresti presentare un'istanza di sgravio parziale (riguardante appunto le sanzioni e gli interessi) e qualora l'Ufficio neghi lo sgravio oppure non si pronunci potresti presentare ricorso al Giudice per ottenere l'abbattimento del tuo debito.


Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa agevolarti nel compiere le tue valutazioni.


Avv. Alberto Bindi

 

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