Un rapido commento all'ultima sentenza in materia
Oggi parliamo di cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo PEC per capire se sono valide oppure no.
Ne abbiamo già parlato in un precedente post dove avevo evidenziato come la giurisprudenza non fosse univoca.
Oggi vi fornisco un aggiornamento, perché si sta consolidando un orientamento favorevole ai contribuenti.
INDICE DI TRATTAZIONE
1. Premesse
3. Conclusioni
1. Premesse
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione possono notificare i loro atti tributari, sia impositivi (avviso di accertamento, avvisi di rettifica, atti di recupero, ecc….) sia di riscossione (cartelle esattoriali), anche a mezzo PEC.
La possibilità di notificare gli atti a mezzo PEC è una novità abbastanza recente e le regole per la sua validità non sembrano ancora chiarissime.
Tant'è che la giurisprudenza non si è ancora espressa in modo univoco su quando queste notifiche sono valide e quando invece non lo sono.
In questo post analizzo una recente sentenza che ha contribuito a chiarire qualche aspetto.
2. La sentenza n. 6507/2022 della Corte di Giustizia del Lazio
La Corte di Giustizia Tributaria di II° del Lazio con la sentenza 6507/2022 ha ritenuto che la notifica di una cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato tramite un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non è semplicemente nulla ma è addirittura giuridicamente inesistente e quindi non è suscettibile di essere sanata (il fatto che il contribuente la impugni davanti al giudice non è circostanza che può sanarla).
Ti racconto la vicenda di cui si è occupata la Corte di Giustizia di II° del Lazio per farti capire meglio la questione.
Gianni, nome di fantasia, aveva impugnato la cartella esattoriale che gli era stata notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la quale aveva utilizzato per l'invio un indirizzo PEC che non era presente nei pubblici registri.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso di Gianni ritenendo inesistente la notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia Entrate Riscossione, in quanto proveniente appunto da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva presentato appello sostenendo che era vero che la cartella esattoriale era stata notificata tramite un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, ma tale vizio era stato sanato grazie alla proposizione del ricorso da parte di Gianni (questo perché l’art. 156 Cpc prevede che le irregolarità vengano sanate se l’atto raggiunge comunque lo scopo cui è destinato).
La Corte di Giustizia di II° del Lazio con la sentenza in commento ha rigettato l’appello confermando che la notifica era giuridicamente inesistente (e quindi non sanabile) in quanto:
secondo l’articolo 3-bis della legge n. 53/1994 la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi in altre parola l’indirizzo del destinatario deve risultare dai pubblici elenchi; inoltre la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; quindi per la legge anche l’indirizzo del notificante deve risultare dai pubblici elenchi;
l’articolo 16-ter del Dl n. 179/2012 ha previsto che, ai fini della notificazione via PEC, si intendono per pubblici elenchi i tre registri IPA, REGINDE e INI-PEC;
nel caso sottoposto al suo esame l’indirizzo PEC utilizzato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè l’indirizzo del mittente) per effettuare la notifica nei confronti di Gianni non risultava dai predetti registri;
la notifica effettuata da un indirizzo PEC diverso da quelli che risultano nei pubblici registri non è valida perché non permette di avere certezza della provenienza dell’atto;
in questa evenienza la notificazione non è semplicemente nulla (nel qual caso l’impugnazione della cartella sanerebbe il vizio visto che la cartelle avrebbe comunque raggiunto il suo scopo) ma è addirittura giuridicamente inesistente con la conseguenza che il contribuente impugnandola non la sana.
3. Conclusioni
Questo orientamento è aderente alla giurisprudenza di merito maggioritaria secondo la quale la notifica dell’atto da un indirizzo PEC che non risulta da un pubblico registro comporta una inesistenza insanabile della notificazione.
Come però ho già rilevato in un precedente post ci sono anche sentenze di avviso contrario.
Ad ogni modo se vuoi verificare se la PEC che hai ricevuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione proviene o meno da un indirizzo ufficiale risultante da un pubblico registro cercala sul sito ufficiale IPA all'indirizzo https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-pec
Tieni conto che ad oggi nel predetto indice IPA è presente non soltanto la PEC protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ma anche altre PEC riconducibili alle diramazioni regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; pertanto le cartelle esattoriali che ti sono state notificate utilizzando questi indirizzi non potranno essere contestate.
Anche per oggi è tutto, spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.
Avv. Alberto Bindi
Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!
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