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albertobindi

#17 CARTELLE ESATTORIALI - Come quando e perché contestarle !

Aggiornamento: 17 ott

Una guida pratica ai vizi da cui possono essere affette le cartelle esattoriali relative a imposte e tasse

Aggiornato al 18/6/2024

I vizi delle cartelle esattoriali. Meglio cartelle esattoriali o rottamazione; oppure ancora ultimissime cartelle esattoriali. Dipende. La proroga delle cartelle di pagamento è buona. Ma anche la sospensione delle cartelle esattoriali.

Le cartelle esattoriali sono lo strumento che l'Agenzia delle Entrate Riscossione utilizza per recuperare le imposte e le tasse che le sono affidati dai vari enti creditori (Agenzia delle Entrate, Comuni, Camere di Commercio, ecc....). Non è ovviamente piacevole riceverne una o più. Per questa ragione di seguito ti spiego come quando e perché è possibile contestare la cartella esattoriale davanti ad un giudice per chiederne l'annullamento.


Se ti interessa l'argomento continua a leggere il post!


INDICE



1. Contestare le cartelle esattoriali

Contestare una cartella esattoriale relativa a tasse e imposte, per farne valere dei vizi al fine di ottenerne l'annullamento, significa impugnarla e quindi instaurare un contenzioso davanti a un giudice; è allora importante comprendere così significa impugnare una cartella esattoriale iniziando un contenzioso; ecco allora alcuni importanti parametri che devi tenere in considerazione:


  • il processo di primo grado davanti alla corte di giustizia tributaria competente dura in media circa un anno;

  • il processo di regola non sospende l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento di modo che, durante il procedimento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe comunque iscrivere ipoteche, fermi amministrativi, pignorare stipendi, ecc…. a tuo carico; questo, a meno che nel corso del giudizio sia possibile dimostrare che dall'esecuzione della cartella subiresti un danno grave (in questo caso, infatti, è possibile presentare un'apposita istanza chiedendo al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella); in alternativa, sempre per evitare che l'Agente della riscossione agisca in pendenza del processo, è possibile chiedere ed ottenere il pagamento rateale delle somme dovute (con la conseguenza che in caso di esito vittorioso del giudizio gli importi nel frattempo pagati ti verranno restituiti);

  • il giudizio ha un costo per i compensi dovuti al professionista che ti assiste (ricordati di farti fare sempre un preventivo!);

  • il processo ha sempre un esito incerto (perché le leggi spesso sono scritte in modo poco chiaro e i giudici hanno un carico di lavoro molto elevato e non sono sempre accurati nelle loro decisioni).


In questo contesto fare ricorso e impugnare le cartelle esattoriali, e quindi instaurare un giudizio contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, è un'opzione possibile e consigliabile solo dopo aver bene valutato i pro e i contro; fare il contenzioso, infatti, può essere effettivamente la scelta migliore ma soltanto dopo aver valutato attentamente le alternative messe a disposizione dell'ordinamento (rateizzazione, procedure di sovraindebitamento, rottamazione, ecc...) e solo nel caso in cui vi siano dei vizi che per giurisprudenza consolidata possono effettivamente portante alla nullità della cartella.



2. I vizi delle cartelle esattoriali

Iniziamo con un rapido inquadramento delle due macro categorie in cui si dividono i vizi da cui possono essere affette le cartelle esattoriali.


In linea generale, la possibilità di impugnare la cartella di pagamento è circoscritta ai vizi propri della cartella stessa che sono riconducibili all'operato dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (la vecchia Equitalia); si tratta dei vizi di legittimità tra i quali, per esempio, la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale, la mancata indicazione nella cartella del responsabile del procedimento o l’intervenuta decadenza.


Talvolta però impugnando le cartelle esattoriali è possibile far valere anche i vizi del ruolo che invece sono inerenti al merito della pretesa e sono imputabili non all’Agente della riscossione ma all'ente creditore; per esempio: se l’Agenzia delle Entrate Riscossione mi notifica una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell'IRPEF per l’anno 2018 impugnando la cartella posso contestare all'Agenzia delle Entrate (che è l’ente creditore) di avere in realtà pagato tale imposta.


In generale possiamo dire che:


  • se il giudice accoglie il ricorso per vizi di legittimità della cartella esattoriale, è soltanto la cartella ad essere viziata e non la pretesa impositiva, cosicché potrà essere rinotificata una nuova cartella esattoriale al debitore qualora siano ancora pendenti i termini decadenziali (ipotesi comunque rara);

  • invece, se il giudice accoglie il ricorso per vizi del ruolo, nella sostanza accerta che non sussiste il debito e quindi ne viene travolta anche la pretesa impositiva di modo che la cartella di pagamento non potrà più essere rinotificata.


Fatto questo inquadramento generale, di seguito inziamo ad analizzare i singoli vizi da cui possono essere affette le cartelle esattoriali.

I vizi delle cartelle esattoriali. Meglio cartelle esattoriali o rottamazione; oppure ancora ultimissime cartelle esattoriali. Dipende. La proroga delle cartelle di pagamento è buona. Ma anche la sospensione delle cartelle esattoriali.

3. Il vizio di notifica delle cartelle esattoriali

La cartella esattoriale deve essere notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (Equitalia) nel rispetto di specifiche forme previste dalla legge. In generale, possiamo dire che se hai ricevuto la cartella esattoriale e stai valutando se impugnarla o meno davanti al giudice questo vuole dire che la notifica, ancorché magari non perfetta (perché non è stata rispettata qualche disposizione di legge), è andata a buon fine perché ti ha permesso di venire a conoscenza della cartella; per questa ragione i vizi della notifica delle cartelle esattoriali normalmente non determinano la loro nullità. Non conviene, quindi, impugnare una cartella di pagamento sindacando la sua irregolare notificazione; il giudizio, infatti, avrebbe con ogni probabilità esito negativo.


4. La decadenza dell'Ufficio dal potere di notificare le cartelle esattoriali

L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare le cartelle, quantomeno per le fattispecie più rilevanti, nel rispetto di determinati termini previsti a pena di decadenza; il termine di decadenza, in pratica, è il termine entro cui l'Ufficio ha il potere di notificare la cartella esattoriale; il mancato rispetto dei termini di decadenza comporta sempre la nullità della cartella esattoriale; se ti intessa l'argomento ti lascio il link ad un post che approfondisce proprio il vizio di decadenza. In sintesi, si tratta di un vizio che se è presente è sicuramente opportuno far valere impugnando la cartella esattoriale davanti al giudice per contestarne la nullità.


5. Nullità della cartella di pagamento se emessa da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente incompetente

Nella fase di riscossione la competenza spetta alla diramazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Se quindi, per esempio, hai il domicilio fiscale a Firenze la cartella esattoriale ti deve essere notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Firenze mentre invece se te la notifica l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bologna la cartella è nulla (appunto per incompetenza territoriale dell’Agente della riscossione). Perciò, se la cartella di pagamento ti è stata notificata da un Ufficio territorialmente incompetente hai tutte le carte in regola per impugnarla davanti al giudice per chiederne la nullità.


6. Il difetto di motivazione della cartella esattoriale

La cartella esattoriale deve essere sempre motivata e, in mancanza della motivazione, è nulla. In particolare, la cartella, se si fonda su un precedente avviso di accertamento o altro atto impositivo notificato dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della motivazione è sufficiente che riporti il riferimento a tale precedente atto; viceversa, la cartella, se non si fonda su un precedente atto, deve recare una compiuta motivazione in punto di fatto e di diritto della pretesa tributaria. In ogni caso, è certo che nella prassi è molto difficile ottenere l’annullamento di una cartella di pagamento per un vizio di motivazione; conseguentemente, nella stragrande maggior parte dei casi non è opportuno contestare una cartella esattoriale affidandosi ad un vizio di carenza di motivazione.


I vizi delle cartelle esattoriali. Meglio cartelle esattoriali o rottamazione; oppure ancora ultimissime cartelle esattoriali. Dipende. La proroga delle cartelle di pagamento è buona. Ma anche la sospensione delle cartelle esattoriali.

7. La nullità delle cartelle esattoriali per mancata motivazione con specifico riguardo agli interessi

Con la cartella di pagamento il contribuente è intimato a pagare gli interessi da 'ritardata iscrizione a ruolo' previsti dalle singole leggi (per esempio, se si tratta di imposte sui redditi, IVA e IRAP, gli interessi sono pari al 4% annuo); inoltre, se il contribuente non versa le somme indicate nella cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica, sugli importi indicati nella cartella (esclusi sanzioni e interessi) sono dovuti anche gli interessi di mora (sino alla data di pagamento).


Con riguardo agli interessi è stato precisato che le cartelle esattoriali, se sono il primo atto impositivo notificato al contribuente in cui sono pretesi gli interessi, devono contenere una motivazione che indichi la tipologia, la norma di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati; viceversa, se la cartella di pagamento non è il primo atto impositivo notificato al contribuente, e quindi gli interessi sono stati già liquidati in atti precedenti, allora la cartella esattoriale non deve contenere alcuna specifica motivazione con riguardo agli interessi.


Perciò, soltanto nel primo caso è possibile impugnare davanti al giudice la cartella di pagamento per chiederne la nullità con riguardo agli interessi.


8. La mancata indicazione nelle cartelle esattoriali del responsabile del procedimento

Le cartelle esattoriali, a pena di nullità, devono contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché del responsabile del procedimento di emissione e notifica. In giurisprudenza è stato affermato che la nullità si verifica quando difetti anche solo uno dei nominativi. E’ molto difficile nella prassi che la cartella esattoriale non rechi queste indicazioni, ma è sicuramente opportuno controllare questo aspetto perché qualora effettivamente manchino queste informazioni la cartella sarà sicuramente nulla.



9. La mancata sottoscrizione delle cartelle esattoriali

In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario dell'Ufficio non conduce alla nullità dell'atto. Conseguentemente, non è opportuno contestare le cartelle esattoriali affidandosi ad un vizio di mancata sottoscrizione.


10. Nullità delle cartelle esattoriali (emessa ai sensi dell'art. 36 ter) per mancata notifica dell'avviso bonario

Se la cartella esattoriale è stata emessa a seguito di un controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 (se è stata emessa ai sensi di questo articolo trovi i riferimenti all'art. 36 ter all'interno della cartella) esiste un possibile vizio specifico che potresti contestare. Le cartelle di questo tipo, infatti, devono essere precedute dalla notifica di un così detto avviso bonario con il quale l'Ufficio rappresenta al contribuente le irregolarità che sta riscontrando sulla sua posizione e lo invita a presentare chiarimenti e/o documenti. La giurisprudenza ha chiarito che le cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36 ter sono nulle se non sono state precedute dalla notifica dell'avviso bonario in quanto questo assolve ad una funzione di garanzia e realizza il necessario contraddittorio tra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente. Se quindi nella cartella di pagamento che hai ricevuto vedi il riferimento all'art. 36 ter DPR 600/1973 sincerati che l'Ufficio ti abbia in precedenza notificato l'avviso bonario perché qualora così non fosse, puoi impugnare la cartella di pagamento per contestarne la nullità ed avresti anche buone possibilità di successo.


11. La mancata notifica dell'avviso bonario relativo a cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis

Può darsi invece che la cartella esattoriale sia stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 (da non confondere con l'art. 36 ter di cui al punto precedente); se è stata emessa ai sensi di questo articolo trovi i riferimenti all'art. 36 bis all'interno della cartella; anche in questo caso la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla notifica di un avviso bonario ma qui, a differenza di quanto ti ho detto al punto precedente, la giurisprudenza afferma che la mancata notifica dell'avviso bonario, posto che questo ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e non incide sull'esercizio del suo diritto di difesa, non determina la nullità della cartella di pagamento. Se quindi l'Agenzia delle Entrate ti ha notificato una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36 bis senza averti prima notificato l'avviso bonario, non ti merita proporre ricorso contro la cartella in quanto il contenzioso avrebbe con ogni probabilità esito negativo.


12. Come si fa ad impugnare una cartella di pagamento?

Se hai ricevuto una cartella di pagamento e pensi che sia viziata (per un vizio che può portare al suo parziale o integrale annullamento) tieni conto che, quando la cartella ha ad oggetto imposte e tasse, hai 60 giorni (da quanto ti è stata notificata) per impugnarla davanti al giudice. Decorso questo termine tutti i vizi sono automaticamente sanati con la conseguenza che l'importo indicato nella cartella sarà definitivamente ed integralmente dovuto (fatta salva la possibilità che nel corso del tempo il debito si estingua per intevenuta prescrizione).

13. Conclusioni

Riassumendo brevemente quello che ci siamo detti: 1) prima di decidere di impugnare una cartella esattoriale devi compiere alcune importanti valutazioni preliminari (soluzioni alternative, durata del contenzioso, mancata sospensione dell'esecuzione, costi e rischi); 2) se decidi di impugnare la cartella esattoriale è opportuno farlo solo per far valere vizi che per giurisprudenza consolidata portano con ragionevole sicurezza alla nullità della cartella; 3) ricordati che per impugnare la cartella (quando ha ad oggetto imposte e tasse) hai 60 giorni di tempo da quanto ti è stata notifica.

***

Spero come sempre che questo post ti sia d'aiuto nel compiere le tue valutazioni.

Avv. Alberto Bindi

 

Se ti interessa l'argomento puoi scaricare il testo di questo post:




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