top of page

PRESCRIZIONE IRPEF

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 1 gen 2024
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 3 minuti fa

PRESCRIZIONE IRPEF: Un compendio sintetico di tutto quello che c'è da sapere!


Aggiornato al 18/11/2025


Hai ricevuto un atto dall'Agenzia dellle Entrate Riscossione per un debito IRPEF che pensavi fosse ormai "scaduto"? Scopri esattamente come funziona la prescrizione, quali sono i termini da conoscere e come puoi agire per far valere i tuoi diritti. Ho assistito diversi clienti alle prese con atti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. In questo post vediamo insieme quali sono i termini di prescrizione e quand'è che puoi considerare cancellato un debito IRPEF appunto per intervenuta prescrizione.


INDICE


1. Cosa è la prescrizione IRPEF

La prescrizione è una modalità di estinzione delle tasse; in sintesi si può dire che l'Agenzia delle Entrate affida all'Agente della Riscossione il compito di riscuotere i crediti per l' IRPEF; ma, se l'Agente non si attiva entro un determinato termine per riscuotere il credito questo si estingue; in pratica, l'inerzia del creditore viene 'punita' dal Legislatore con l'estinzione del credito.


2. Da quando decorre il termine

Se ti è stata notificata una cartella di pagamento, oppure un avviso di accertamento esecutivo, relativa/o all'IRPEF hai 60 giorni di tempo per pagarla/o; a partire dal 61° giorno inizia a decorrere i termine di prescrizione.

Facciamo un esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale il 3/3/2025 hai tempo sino al 2/5/2025 per pagarla (=3/3/2025 + 60 gg); se non lo fai, a partire dal giorno successivo, e cioè dal 3/5/2025, inizia a decorrere il termine di prescrizione.

In realtà, esistono ulteriori piccoli accorgimenti per calcolare esattamente il giorno di decorrenza: se infatti il giorno di scadenza del pagamento scade il sabato o in un giorno festivo il termine per il pagamento slitta al primo giorno successivo non festivo e, a sua volta, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno ancora successivo.


3. Cosa dice la Cassazione ?

Il termine di prescrizione IRPEF secondo l'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione è di 10 anni (ossia decennale) ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (si vedano le sentenze della Cassazione n. 23215/2024; n. 15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023).

Facciamo un semplice esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale IRPEF il 3/3/2025 la prescrizione, come abbiamo più sopra già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2025; pertanto il termine sarà il 3/5/2035 (=3/5/2025 + 10 anni).

Su internet si legge anche che vi sarebbe un'altro orientamento della Cassazione secondo cui la prescrizione dell'IRPEF sarebbe quinquennale (maturebbe cioè in 5 anni); questo orientamento in particolare trarrebbe spunto dalla sentenza a Sezioni Unite Cass n. 23397/2016; in realtà questa sentenza ha ad oggetto una questione specifica e non il termine ordinario; oggi come oggi, infatti, è pacifico che il termine è di 10 anni.

Non è dunque prudente sostenere l'estinzione dei debiti per prescrizione quinquennale perché in un giudizio questa impostazione non avrebbe chances di 'reggere'.


4. Il termine per le sanzioni e gli interessi

Le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi insieme all' IRPEF normalmente irrogano anche sanzioni e interessi; ecco, le sanzioni e gli interessi correlati all'imposta si prescrivono sempre e comunque nel minor termine di 5 anni.

Facciamo un esempio: se il 3/3/2025 ti è stata notificata una cartella esattoriale relativa a IRPEF, sanzioni e interessi la prescrizione, come abbiamo già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2025; pertanto il termine di prescrizione:

  • quanto al debiti per IRPEF è il 3/5/2035 (=3/5/2025 + 10 anni secondo la giurisprudenza consolidata);

  • quanto ai debiti per le sanzioni e gli interessi è il 3/5/2030 (=3/5/2025 + 5 anni).


5. Estinzione debiti per IRPEF non pagata

Come abbiamo detto i debiti per IRPEF non pagata e correlate sanzioni e interessi si estinguono per intervenuta prescrizione se nel termine di 10 anni (per l'imposta) e di 5 anni (per le sanzioni e gli interessi) l'Agenzia delle Entrate (Riscossione) non si attiva per recuperare il suo credito notificando al debitore un apposito atto (quale per esempio: un'intimazione di pagamento, un fermo amministrativo, un preavviso di iscrizione di ipoteca o un pignoramento).

Riprendiamo l'esempio di poco sopra: se entro il 3/5/2035 l'Agenzia delle Entrate Riscossione non avrà notificato alcun atto allora il debito per l'imposta (ed a maggior ragione quello per le sanzioni e interessi) sarà integralmente prescritto; se invece notificasse un'intimazione di pagamento il 10/9/2032 allora si estinguerebbero per prescrizione soltanto le sanzioni e gli interessi ma non l'imposta.


6. E' così banale calcolare il termine?

Sulla base di quanto sopra detto il calcolo del termine di prescrizione sembrerebbe essere piuttosto banale; purtroppo non è così perché in realtà ci sono molti ulteriori parametri che devono essere presi in considerazione:

  • eventi che determinano l'interruzione del termine e cioè nella sostanza il suo azzeramento e la sua ripartenza da capo (per esempio: la notifica di una intimazione di pagamento, di un fermo amministrativo, di un pignoramento);

  • eventi che determinano la sospensione del termine e cioè il 'blocco' della decorrenza del termine che però ricomincia a decorrere a seguito di un evento successivo per la durata residua (per esempio, la sospensione opera tra la data della domanda di rateizzazione e la data successiva di decadenza della rateizzazione stessa; stessa cosa in caso di rottamazione);

  • l'incertezza legata ad lacune disposizioni normative di difficile interpretazione quale, tra le tante, quella che ha introdotto un periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica da COVID19.


7. Come si estingue il debito ?

Se il credito IRPEF dell’Agenzia delle Entrate Riscossione portato dalla cartella esattoriale o dall'avviso di accertamento esecutivo si è estinto per prescrizione non è necessario ottenerne un accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria; questo, perché la prescrizione opera ex lege (e cioè automaticamente). Tuttavia normalmente accade che l’Agente della Riscossione non cancella in automatico gli importi prescritti ed anzi agisce per la loro riscossione con pignoramenti e misure cautelari; in questi casi il contribuente ha interesse ad ottenere l’accertamento giudiziale perché altrimenti subirebbe un'esecuzione (e cioè il pignoramento di un conto corrente oppure di un immobile, ecc...) o una misura cautelare.

Nella sostanza, per far valere la prescrizione è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifichi un atto (come per esempio un'intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione di ipoteca, un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo o un pignoramento) e poi radicare un contenzioso innazi all’Autorità giudiziaria.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni legate a cartelle esattoriali; se anche tu vuoi valutare se si è maturata la prescrizione nel tuo caso specifico, non aspettare ! Puoi richiederci una pre-analisi gratuita cliccando su questo link.


Avv. Alberto Bindi

bottom of page