Un compendio sintetico di tutto quello che c'è da sapere sulla prescrizione dell' IRAP (con un software gratuito per calcolarla...)
Aggiornato al 3/10/2024
L' IRAP va in prescrizione dopo 5 anni oppure dopo 10 anni ? Queste sono alcune delle domande in materia di tasse e tributi che probabilmente ti stai ponendo se hai trovato questo post navigando su internet. Comprendere se un debito per IRAP non versata verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione è caduto in prescrizione, però, è questione tutt'altro che banale perché la risposta dipende da molti parametri e da leggi di non semplice interpretazione.
Ad ogni modo, qui sotto, ti spiego quali sono i termini di prescrizione IRAP e quand'è che puoi considerare cancellato un debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione appunto per intervenuta prescrizione. Inoltre, ho elaborato un software gratuito che, previo inserimento di alcuni imprescindibili dati di partenza, è in grado di effettuare il calcolo della prescrizione dell'IRAP (e anche di altrem tasse) e di indicarti in pochi minuti se il tuo debito è prescritto oppure no (clicca su questo link per utilizzarlo). Ti consiglio però di leggerti questo articolo prima di utilizzarlo.
INDICE
1. Cosa è la prescrizione delle tasse
In sintesi, la prescrizione è una modalità di estinzione delle tasse. Possiamo dire che l'Agenzia delle Entrate (e anche gli Enti territoriali o altri enti) affida all'Agenzia delle Entrate Riscossione il compito di riscuotere le tasse; ma, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si attiva entro un determinato termine per riscuoterle le tasse si estinguono (appunto per intervenuta prescrizione).
2. Da quando decorre il termine di prescrizione IRAP
La prescrizione dell'IRAP inizia a decorrere in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento o dell' avviso di accertamento esecutivo. Prima della notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso accertamento esecutivo) non esiste un termine di prescrizione e non è corretto parlare di prescrizione; prima di tale momento, infatti, esiste soltanto un termine di decadenza e cioè un termine entro cui l'Agenzia delle Entrate (o l'Ente territoriale o altro ente) deve notificare la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento esecutivo al contribuente (altrimenti perde il potere di notificare l'atto); ma i due termini, quello di decadenza e quello di prescrizione, sono due 'cose' assolutamente diverse che non vanno confuse; in questo post parliamo soltanto dei termini di prescrizione (se vuoi approfondire i termini di decadenza leggiti questo post).
3. Facciamo un esempio concreto in merito alla prescrizione dell' IRAP non versata
Se ti è stata notificata una cartella di pagamento, oppure un avviso di accertamento esecutivo, relativa/o all' IRAP hai 60 giorni di tempo per pagarla/o; a partire dal 61° giorno, come detto, inizia a decorrere i termine di prescrizione.
Facciamo un esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale IRAP il 3/3/2023 hai tempo sino al 2/5/2023 per pagarla (=3/3/2023 + 60 gg); se non lo fai, a partire dal giorno successivo, e cioè dal 3/5/2023, inizia a decorrere il termine di prescrizione.
In pratica la prescrizione dell' IRAP non versata inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine di pagamento. In realtà, esistono poi ulteriori piccoli accorgimenti per calcolare esattamente il giorno di decorrenza della prescrizione: se infatti il giorno di scadenza del pagamento scade il sabato o in un giorno festivo il termine per il pagamento slitta al primo giorno successivo non festivo e, a sua volta, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno ancora successivo; ad ogni modo, se vuoi calcolare con esattezza il termine di prescrizione prendendo in considerazione anche questi parametri puoi utilizzare l'apposito software di calcolo della prescrizione dell' IRAP (e anche delel altre tasse) al seguente link.
4. Il termine di prescrizione IRAP è di 5 o 10 anni ?
Chiarito il momento da cui inizia a decorrere il termine della prescrizione vediamo adesso a quanto 'ammonta' questo termine: la prescrizione IRAP secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza è di 10 anni (ossia decennale) ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (Cass. n. 2941/2007; Cass. n. 12715/2016). Stessa cosa vale per altri tributi quali l'IRPEF, IRES ed l'IVA.
Facciamo allora un semplice esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale IRAP il 3/3/2023 la prescrizione, come abbiamo più sopra già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2023; pertanto il termine di prescrizione, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, sarà il 3/5/2033 (=3/5/2023 + 10 anni).
Questa impostazione è confermata anche dalla più recente giurisprudena della Cassazione del 2024: "Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale in assenza della previsione di un termine più breve; non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario e il singolo pagamento non è legato ai precedenti ma risente delle nuove valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi." (Cass. Civ., 6/6/2024 n. 15877/2024).
5. Debiti IRAP e prescrizione quinquennale ?
Abbiamo detto che il termine di prescrizione dei tributi IRAP è di 10 anni secondo giurisprudenza consolidata. Tuttavia, esiste anche un orientamento, assolutamente minoritario, della Cassazione secondo cui la prescrizione IRAP sarebbe quinquennale (Cass. n. 30362/2018).
Facciamo un esempio: se ti è stata notificata una cartella esattoriale IRAP il 3/3/2023 la prescrizione, come abbiamo già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2023; pertanto il termine di prescrizione quinquiennale, secondo questo orientamento minoritario della Cassazione, sarebbe il 3/5/2028 (=3/5/2023 + 5 anni).
Non è dunque prudente sostenere l'estinzione dei debiti IRAP per prescrizione quinquennale perché in un giudizio questa impostazione avrebbe poche chances di 'reggere'; ad ogni modo se vuoi utilizzare il ns. software per effettuare il calcolo della prescrizione IRAP (al seguente link) selezionando l'opzione "Prudente" (consigliata) il programma effettuerà i calcoli utilizzando il termine di prescrizione decennale altrimenti selezionando l'opzione "Aggressiva" (scelta sconsigliata) utilizzerà quello quinquennale.
6. Il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni e gli interessi connessi all' IRAP
Abbiamo detto che il termine di prescrizione dell' IRAPè di 10 anni (perché è assolutamente minoritaria la giurisprudenza che ritiene applicabile il termine quinquennale); ricordati però che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi insieme all' IRAP normalmente comminano anche sanzioni e interessi. Ecco: le sanzioni e gli interessi correlati ai debiti IRAP si prescrivono sempre e comunque nel minor termine di 5 anni.
Facciamo un esempio: se il 3/3/2023 ti è stata notificata una cartella esattoriale relativa a IRAP, sanzioni e interessi la prescrizione, come abbiamo già visto, inizia a decorrere dal 3/5/2023; pertanto il termine di prescrizione:
quanto al debiti per IRAP è il 3/5/2033 (=3/5/2023 + 10 anni secondo la giurisprudenza consolidata);
quanto ai debiti per le sanzioni e gli interessi è il 3/5/2028 (=3/5/2023 + 5 anni);
Il software di calcolo (link) se indichi sia l' IRAP che le sanzioni e gli interessi ti calcolerà in automatico i diversi termini di prescrizione.
7. Estinzione dei debiti IRAP per intervenuta prescrizione
I tuoi debiti per IRAP si estingueranno per intervenuta prescrizione se nel termine di 10 anni (parlando solo dell'imposta) l'Agenzia delle Entrate non ti avrà notificato alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione (quale per esempio: un'intimazione di pagamento, un fermo amministrativo, un preavviso di iscrizione di ipoteca o un pignoramento).
Riprendiamo l'esempio di poco sopra: se entro il 3/5/2033 l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ti avrà notificato alcun atto allora il tuo debito per IRAP (ed a maggior ragione quello per le sanzioni e interessi) sarà integralmente prescritto; se invece tu ricevessi la notifica per esempio di una intimazione di pagamento il 10/9/2029 allora si saranno estinte per prescrizione soltanto le sanzioni e gli interessi ma non l'IRAP.
8. Accertamento IRAP e prescrizione
Non ha molto senso, come si legge su internet, parlare di prescrizione IRAP e accertamento; come infatti poco sopra ti ho già detto la prescrizione inizia a decorrere soltanto al 61° giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento (o della cartella esattoriale); la prescrizione perciò è un accadimento che determina l'estinzione del diritto di credito e che si verifica solo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e deriva sostanzialmente dall'inattività protratta per un certo periodo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (prima della notifica di tali atti esistono specifici termini di decadenza, che non sono oggetto di questo post).
9. Come effettuare il calcolo della prescrizione delle tasse ( IRAP ) ?
Abbiamo detto che la prescrizione delle tasse IRAP inizia a decorrere il 61° giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo; e abbiamo anche detto che la prescrizione IRAP è di 10 anni. Sulla base di questi due parametri il calcolo della prescrizione delle tasse IRAP sembrerebbe essere davvero banale.
Riprendiamo l'esempio fatto poco sopra: se il 3/3/2013 ti è stata notificata una cartella esattoriale per IRAP la prescrizione ha iniziato a decorrere il 3/5/2013 (=3/3/2013+61 gg) e quindi il termine di prescrizione di 10 anni era il 3/5/2023; perciò, se l'Agenzia delle Entrate Riscossione entro tale data non ti ha notificato alcun atto allora le tasse per l'IRAP sono cadute in prescrizione.
La maggior parte degli articoli presenti su internet avvalora questa modalità banale per calcolare la prescrizione. In realtà, è molto più difficile effettuare il calcolo della prescrizione delel tasse IRAP perché ci sono molti ulteriori parametri che devono essere presi in considerazione e valutati: si tratta in particolare di eventi che determinano:
l'interruzione della prescrizione e cioè nella sostanza il suo azzeramento e la sua ripartenza da capo (per esempio: la notifica di un preavviso di iscrizione di ipoteca è atto interruttivo);
la sospensione della prescrizione e cioè il 'blocco' della decorrenza del termine che però ricomincia a decorrere a seguito di un evento successivo per la durata residua (per esempio, la sospensione opera tra la data della domanda di rateizzazione e la data successiva di decadenza della rateizzazione stessa).
Se vuoi avere un'idea di quanti siano i parametri da prendere in considerazione per effettuare un calcolo serio e preciso della prescrizione delle tasse (IRAP), o comunque se ti interessa semplicemente individuare con esattezza il termine di prescrizione applicabile al tuo caso specifico, puoi accedere a questo link per utilizzare l'apposito software di calcolo della prescrizione delle tasse ( IRAP ).
10. Come si concretizza l'estinzione per intervenuta prescrizione delle tasse (e dell' IRAP in particolare) ?
Se il credito IRAP dell’Agenzia delle Entrate Riscossione portato dalla cartella esattoriale o dall'avviso di accertamento esecutivo si è estinto per prescrizione non è necessario ottenerne un accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria; questo, perché la prescrizione opera ex lege (e cioè automaticamente). Tuttavia, potrebbe accadere, e anzi normalmente accade, che l’Agenzia della Entrate Riscossione non cancelli in automatico gli importi prescritti ed anzi che agisca per la riscossione di tali importi nonostante siano appunto prescritti; in questi casi il contribuente ha interesse ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta prescrizione perché altrimenti subisce l'esecuzione (e cioè il pignoramento di un conto corrente oppure di un immobile, ecc...).
Nella sostanza, in presenza di vecchie cartelle esattoriali o avvisi di accertamenti esecutivi è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifichi un atto (come per esempio un'intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione di ipoteca, un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo o un pignoramento) così da proporre ricorso contro quest’ultimo davanti all’autorità giudiziaria eccependo appunto l’intervenuta prescrizione; in pratica per contestare la prescrizione non si impugna la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento esecutivo ma un atto successivo.
Oppure quando si tratti di importi rilevanti e vi sia quindi interesse ad ottenere in tempi rapidi l’accertamento della prescrizione, è possibile presentare all’ente creditore un’istanza di annullamento in autotutela delle somme portate dalla cartella esattoriale (o dall'avviso di accertamento) e, poi, qualora l’Ente risponda in modo negativo, impugnare la risposta negativa innanzi all’Autorità giudiziaria chiedendo appunto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione.
In ogni caso, prima di fare ricorso è necessario essere sicuri di non aver ricevuto in precedenza atti interruttivi della prescrizione (quali intimazioni di pagamento, comunicazione di iscrizioni di ipoteca o di fermi amministrativi, e così via) ed anche che la prescrizione non sia stata sospesa per effetto di qualche normativa speciale (come quella per il COVID19).
Se ti sei letto questo post probabilmente hai le 'basi' per provare ad utilizzare il software di calcolo della prescrizione (per accedere clicca su questo link): è sufficiente che inserisci alcuni parametri di base e ti calcolerà in pochi minuti il termine di prescrizione dell' IRAP e anche di altri tributi. Per oggi è tutto, spero che questo post ti sia stato utile. Se vuoi approfondire ulteriormente gli aspetti relativi alla prescrizione leggiti questo ulteriore post.
In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:
Avv. Alberto Bindi
Se ti interessa puoi scaricare in .pdf il testo di questo post.
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