Termini di decadenza per gli avvisi di accertamento
- albertobindi
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Termini di decadenza per gli avvisi di accertamento: davvero difficile individuarli ....

Indice:
1. Cos'è il termine di decadenza dell'accertamento?
Nel sistema tributario italiano, l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori hanno un tempo limitato entro cui esercitare il proprio potere di accertamento, ossia di verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o di contestare la loro omissione, notificando un avviso di accertamento. Questo limite temporale è definito come il termine di decadenza avvisi di accertamento. La notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire entro tali termini, a pena di decadenza.
Cosa succede se l'avviso di accertamento viene notificato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge? L'atto è considerato nullo. Tuttavia, è fondamentale sapere che questa nullità va eccepita (fatta valere) dal contribuente in sede di ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
2. Come si calcola il termine ordinario di decadenza
Per appurare se il termine di decadenza è stato rispettato, la data che conta non è quella in cui tu, contribuente, hai ricevuto l'avviso, ma quella in cui il plico contenente l'atto è stato consegnato dall'ente creditore all'agente notificatore (o la data di spedizione).
I termini specifici variano a seconda del tipo di tributo. Di norma, il termine scade il 31 dicembre di un determinato anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
3. I termini di decadenza per le principali imposte (IRPEF, IRES, IVA, IRAP)
Per le imposte sui redditi (IRPEF, IRES), l'IVA e l'IRAP, la disciplina dei termini di decadenza è unificata e si trova negli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (cui rinvia l'art. 25 del DLgs. 446/97 per l'IRAP).
Ecco come si sono evoluti i termini:
Sino all'annualità 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016): l'accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per le annualità a partire dal 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017 e successive): grazie alla L. 208/2015, il termine è stato esteso. L'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
4. Dichiarazione omessa vs dichiarazione presentata: cambiano i termini?
Sì, l'omissione della dichiarazione ha un impatto sui termini di decadenza per imposte sui redditi, IVA e IRAP:
sino all'annualità 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016): in caso di dichiarazione omessa, il termine ordinario era il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
per le annualità a partire dal 2016 (dichiarazioni presentate nel 2017 e successive): in caso di dichiarazione omessa, il termine è stato esteso al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
5. Dichiarazione integrativa: un nuovo punto di partenza?
Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per i controlli decorrono con riferimento non alla dichiarazione originaria ma all'integrativa medesima, ma limitatamente agli elementi oggetto di integrazione (art. 1 co. 640 della L. 190/2014). Questo significa che (solo) per le parti modificate, il "conto alla rovescia" per l'accertamento riparte dalla data della dichiarazione integrativa.
6. Termini raddoppiati e ridotti
In determinate circostanze, i termini ordinari possono subire delle modifiche:
raddoppio dei termini: fino all'anno 2015 (dichiarazioni da presentare nel 2016), era in vigore il raddoppio dei termini di decadenza per le violazioni che costituivano reato penale tributario rientrante nel DLgs. 74/2000; questo significava che il termine poteva diventare di 8 o 10 anni a seconda dei casi; questa regola non è più applicabile per le annualità successive;
riduzione dei termini: il contribuente può beneficare di determinate riduzione dei termini di decadenza qualora abbia adottato comportamenti virtuosi; in particolare:
per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro, è prevista una riduzione di due anni dei termini di accertamento, limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo;
riduzioni sono previste anche per i soggetti "congrui e coerenti" con gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
7. Le sospensioni speciali: l'impatto dell'emergenza COVID-19
L'emergenza sanitaria COVID-19 ha introdotto importanti sospensioni dei termini, che hanno inciso anche sulla decadenza del potere di accertamento. La sospensione più rilevante ai fini del calcolo dei termini "lunghi" è quella prevista dall'art. 67 comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tale norma ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e quindi per un periodo di 85 giorni (dal 8/3 al 31/5 inclusi).
Inizialmente, vi erano dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione di questa sospensione: si doveva applicava solo ai termini in scadenza nel 2020 o anche a quelli in scadenza negli anni successivi purché "pendenti" (cioè non ancora scaduti) nel periodo di sospensione ? La Corte di Cassazione con un due sentenze (Cass. 15.1.2025 n. 960 e Cass. 23.1.2025 n. 1630) ha risolto questo dubbio statuendo che la normativa va interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale di sospensione, ma anche con riguardo alle altre attività, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per l'intera durata della sospensione (85 giorni). Questo significa che, per i termini di decadenza che erano ancora pendenti all'8 marzo 2020, la scadenza finale è stata prorogata di 85 giorni. Ad esempio, un termine ordinario per l'anno 2017 (dichiarazione 2018) che sarebbe scaduto il 31.12.2023 è slittato al 25.3.2024.
8. Il contraddittorio obbligatorio e lo schema d'atto
Una novità significativa, in vigore dal 18 gennaio 2024, è l'introduzione del principio del contraddittorio informato ed effettivo prima dell'adozione degli atti autonomamente impugnabili (art. 6-bis L. 212/2000).
Per permettere il contraddittorio, l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente uno "schema d'atto", assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni o richiedere l'accesso agli atti. L'atto definitivo, e cioè il vero e proprio avviso di accertamento, non può essere adottato prima della scadenza di questi 60 giorni.
La norma prevede una specifica regola per evitare che l'obbligo di contraddittorio faccia scadere i termini di accertamento:
se la scadenza dei 60 giorni per presentare le osservazioni è successiva al termine ordinario di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo
oppure se tra la scadenza dei 60 giorni e il termine ordinario di decadenza decorrono meno di centoventi giorni,
in entrambi questi casi il termine ordinario di decadenza viene posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per l'esercizio del contraddittorio (ovvero 120 giorni dopo la scadenza dei 60 giorni).
Questo rende il termine di decadenza un termine "mobile" legato alla notifica dello schema d'atto.
9. L'intreccio complesso: proroghe COVID e schema d'atto
L'applicazione combinata della sospensione COVID-19 (interpretata dalla Cassazione come un generale slittamento di 85 giorni dei termini pendenti all'8.3.2020) e della proroga legata allo schema d'atto (il meccanismo dei 120 giorni dopo i 60 per il contraddittorio) crea uno scenario complesso, un vero e proprio "rebus".
Questo perché la proroga COVID-19, secondo la Cassazione, sposta in avanti il termine di decadenza "base" per le annualità interessate (come il 2018 per le dichiarazioni infedeli, il cui termine originario del 31.12.2024 slitta al 26.3.2025) di modo che è su questo termine già prorogato dalla normativa COVID che si applica poi la verifica per la proroga legata allo schema d'atto.
10. Consigli pratici: come verificare il termine di decadenza del tuo avviso di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento richiede un'analisi immediata e attenta dei termini; ecco, in estrema sintesi, i passaggi chiave da cmpiere:
individua l'anno d'imposta e il tipo di tributo: verifica per quale anno e quale tributo (Redditi, IVA, IMU, ecc.) l'accertamento è stato emesso;
determina il termine ordinario di decadenza: sulla base dell'anno d'imposta e del tipo di tributo (e se si tratta di dichiarazione presentata o omessa), identifica il termine ordinario di decadenza (es. 31 dicembre del 4°, 5°, o 7° anno successivo);
considera le proroghe e le sospensioni speciali:
verifica se l'annualità rientra tra quelle interessate dalla sospensione COVID-19 che sposta il termine ordinario in avanti di 85 giorni (per i termini pendenti all'8.3.2020);
verifica se l'avviso è stato preceduto dalla notifica di uno schema d'atto; in tal caso, calcola la scadenza dei 60 giorni per le osservazioni e verifica se si applica la proroga al 120° giorno successivo, tenendo conto del termine di decadenza già eventualmente prorogato dalla normativa COVID.
verifica la data di notifica: controlla la data in cui l'avviso è stato consegnato all'agente notificatore o spedito; confrontala con il termine di decadenza (ordinario + eventuali proroghe/sospensioni) che hai calcolato;
decadenza accertamento: se la data di notifica è successiva al termine di decadenza calcolato, l'avviso è nullo. ricorda che devi eccepire questa nullità nel ricorso tributario (da presentare entro 60 giorni da quando l'hai ricevuto).
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai ricevuto un avviso di accertamento e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.
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