top of page

Avviso di accertamento nullo quando manca la firma ...

Aggiornamento: 7 giorni fa

Avviso di accertamento nullo quando manca la firma ... vediamo insieme quando e perchè!

avviso di accertamento nullo manca la firma sottoscrizione

Oggi affronteremo un tema cruciale per ogni contribuente che riceve un avviso di accertamento: la sua validità, con un focus specifico sulla sua firma. Può un avviso di accertamento essere nullo se firmato da una persona non autorizzata? La risposta è sì, e in questo post esploreremo insieme il perché e come tutelarsi.


Indice


  1. L'importanza della firma sull'avviso di accertamento

Quando riceviamo un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate è un atto formale con conseguenze economiche significative. Proprio per questa sua importanza, la legge stabilisce con precisione chi ha il potere di emettere e sottoscrivere tale documento. La firma non è un mero formalismo, ma attesta la provenienza dell'atto dall'organo competente e la sua imputabilità all'Amministrazione finanziaria. Senza una firma valida, l'intero avviso potrebbe essere compromesso.


  1. Chi può validamente firmare un avviso di accertamento?

L'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è la norma fondamentale che disciplina chi può firmare un avviso di accertamento. Questa disposizione stabilisce chiaramente che gli avvisi di accertamento devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tramite notifica e devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio. Tuttavia, la stessa norma prevede un'alternativa: la firma può provenire anche da un altro impiegato della carriera direttiva debitamente delegato.


  1. La delega di firma: cos'è e quando è necessaria

Se l'avviso di accertamento non è firmato direttamente dal capo dell'ufficio, ma da un altro funzionario, è necessario che quest'ultimo abbia ricevuto una delega di firma. Questa delega è un atto attraverso il quale il capo dell'ufficio conferisce ad un altro dipendente della carriera direttiva il potere di firmare specifici atti, come appunto gli avvisi di accertamento. È importante sottolineare che si tratta di una delega di firma, un mero decentramento burocratico interno senza rilevanza esterna, dove l'atto firmato dal delegato è comunque imputabile all'organo delegante. Inizialmente, sembrava esserci la necessità nella delega di indicare nominativamente il delegato, ma la giurisprudenza successiva ha chiarito che non è necessario indicare il nome del delegato o la durata della delega; è sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato appartenente alla carriera direttiva (cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali), permettendo una verifica successiva del potere di firma.

  1. Cosa succede se la delega manca o non è valida?

Se un avviso di accertamento viene firmato da una persona che non è il capo dell'ufficio e non possiede una valida delega di firma, l'atto è nullo. La mancanza di una sottoscrizione valida, secondo l'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 è infatti una causa di nullità espressamente prevista dalla legge; questa nullità, però, non è automatica in quanto il contribuente deve eccepirla nel ricorso innanzi l'Autorità giudiziaria contro l'avviso di accertamento.


  1. L'onere della prova: chi deve dimostrare cosa?

Nel momento in cui il contribuente, impugnando l'avviso di accertamento innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di 1° grado, contesta la legittimità della firma sull'avviso di accertamento, incombe sull'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere di firma da parte del sottoscrittore, ovvero l'esistenza di una valida delega. L'Amministrazione finanziaria deve quindi essere in grado di produrre in giudizio la delega di firma che attesti il potere del funzionario che ha sottoscritto l'atto. E' fondamentale che la contestazione sulla mancanza di una valida delega sia sollevata fin dal ricorso di primo grado. Una volta sollevata la questione, il giudice ha il dovere di esaminare il contenuto della delega per verificarne la validità ed efficacia.


  1. Novità importanti per i ricorsi presentati dopo il 5 gennaio 2024

È fondamentale essere aggiornati su una recente novità legislativa: infatti per gli appelli proposti dopo il 5/1/2024, è stato introdotto un divieto assoluto di produrre alcuni documenti in appello tra cui, per l'appunto, gli atti di delega di firma. Questo significa che, per i ricorsi più recenti, l'Agenzia delle Entrate, a fronte dell'eccezione sollevata dal contribuente, potrà dimostrare l'esistenza di una valida delega soltanto nel primo grado di giudizio, rendendo ancora più importante una contestazione tempestiva da parte del contribuente.


  1. Consigli pratici

Cosa puoi fare concretamente se ricevi un avviso di accertamento?

🟩 Decidi con il professionista che ti assiste se è opportuno o meno presentare ricorso: con il professionista che ti assiste decide se presentare o meno ricorso sulla base di altre eccezioni (non ti consiglio infatti di presentare un ricorso basandoti esclusivamente sull'eccezione di mancanza di sottoscrizione).

🟩Se decidi di presentare ricorso verifica attentamente la firma: controlla se la firma appartiene al capo dell'ufficio o se è indicata una delega.

🟩Se è presente la delega: inserisci nel tuo atto una semplice eccezione di difetto di sottoscrizione per mancanza di una valida delega di firma.

🟩 Attendi che l'ufficio produca la delega: una volta che hai sollevato l'eccezione spetterà all'Ufficio produrre in giudizio la delega e dimostrare che il delegato appartiene alla carriera direttiva; se non lo fa l'atto sarà nullo e potrai vincere il contenzioso sulla base di questa semplice eccezione.


Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai ricevuto un avviso di accertamento e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.


In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube



Se ti interessa approfondire ulteriori aspetti clicca sui seguenti link:


Avv. Alberto Bindi

Se ti interessa leggi il .pdf di questo post!



Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Codice Fiscale BNDLRT75R05D612V​​​​

Partita Iva 05463550482

Polizza RC Professionale UNIPOLSAI n. 1/54154/122/158732492 massimale € 2.000.000

Informativa privacy

© 2025 by Alberto Bindi 

bottom of page