Concordato minore: può un lavoratore autonomo liberarsi da debiti per €1.600.000 pagando solo €89.000?
- albertobindi
- 3 giu
- Tempo di lettura: 8 min
Un caso seguito dal ns studio... una procedura di concordato minore complessa, una strategia efficace, una sentenza che riconosce la forza del diritto e della trasparenza!

Se vuoi capire in astratto cosa è e a cosa serve il concordato minore in fondo a questa pagina di lascio alcuni link di approndimento. In questo post, invece, non ti parlo di teoria ma soltanto di pratica ... tanta pratica: ti racconto, infatti, un caso concreto affrontato dal ns. studio con il quale, grazie appunto all'istituto del concordato minore, abbiamo aiutato un lavoratore autonomo a liberarsi da € 1.600.000 di debiti pagandone solo € 89.000.
Indice
La storia del debitore: lavoratore autonomo, coniugato, padre, divorziato, sopravvissuto...
Dietro i numeri di questa procedura di concordato minore c'è la vita reale di un lavoratore autonomo che operava, e tutt'ora opera, nel settore della sicurezza sul lavoro. Nel corso degli anni a causa di mutuo troppo oneroso, un matrimonio fallito, seri problemi di salute (un infarto), morisità di alcuni clienti ed una gestione fiscale della propria attività non proprio ordinata si è ritrovato letteralmente sommerso dai debiti. La crisi economica e l’interruzione forzata dell’attività per un anno hanno fatto il resto. Nessun dubbio, quindi, che al momento in cui si è rivolto al ns. studio si trovasse proprio in una situazione di sovraindebitamento e cioè di incapacità di pagare da solo il proprio debito.
CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO | DESCRIZIONE |
Mutuo per l'acquisto prima casa | sottoscritto nel 2006 e troppo oneroso |
Famiglia a carico (prima del divorzio) | figlio minore e moglie |
Malattia grave | infarto nel 2007 |
Interruzione attività | cessazione attività nel solo anno 2015 |
Morosità dei clienti | crediti non incassati |
Inadempimenti fiscali | mancati versamenti di imposte ed anche omessa presentazione delle dichiarazione dei redditi per alcune annualità (con una verifica da parte della Guardia di Finanza), con conseguenti sanzioni e interessi |
Separazione e divorzio | con conseguente aumento delle spese |
La situazione debitoria e patrimoniale di partenza
Quando il cliente si è presentato al ns. studio la situazione era già molto compromessa: i debiti ammontavano complessivamente ad € 1.600.000 per la maggior parte verso l'Agenzia delle Entrate, verso l'Ente previdenziale privato e verso la banca per il mutuo della casa; inoltre era già in corso la procedura esecutiva sulla casa promossa dalla banca e l'immobile era già stato aggiudicato.
CREDITORE | IMPORTO (€) |
Agenzia delle Entrate | 1.227.200,79 |
Ente previdenziale | 273.094,43 |
Regione Toscana e altri enti locali | 10.704,59 |
Sanzioni codice strada, IMU, TARI, ecc... | 5.500,00 |
Debito residuo per il mutuo casa (dopo la vendita della casa all'asta) | 62.751,62 |
Totale passivo | 1.596.099,81 |
A fronte di questo pesante indebitamento l'attivo di cui disponeva il cliente era davvero ben poca cosa. Nell'attivo era pure compresa la somma di circa € 23.000 derivante dalla vendita all'asta nel 2024 dell'abitazione del cliente e che, al momento della presentazione del ricorso in tribunale, non era ancora stata ripartita tra i creditori di modo che poteva essere utilizzata nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.
DESCRIZIONE ATTIVO | IMPORTO (€) |
Liquidità sui conti correnti | 2.000 |
quota di 1/5 di immobile diroccato | 3.800 |
Ricavato vendita all'asta della casa | 23.245,47 |
TOTALE | 29.045,47 |
La prima attività che abbiamo posto in essere quando il cliente ci ha conferito l'incarico è stata, come sempre in questi casi, quella di fare una ricognizione completa dei debiti e dell'attivo disponibile. Trattandosi poi di un lavoratore autonomo che intendeva continuare a svolgere la propria attività (vivendo del proprio lavoro) è stato chiaro sin da subito che l'unica procedura di sovraindebitamento utilizzabile fosse quella del concordato minore.
Le spese mensili
Posto che il cliente non aveva sostanzialmente beni vendibili per far fronte con il ricavato all'ingente indebitamento è stato chiaro sin da subito che un eventuale procedura di concordato minore avrebbe potuto funzionare soltanto in presenza di un reddito mensile netto da poter mettere a disposizione dei creditori per un certo numero di anni.
Conseguentemente, proprio al fine di individuare questo reddito netto mensile, lo step successivo è stato quello di individuare il nucleo familiare del cliente (che era composto solo dal cliente in quanto divorziato e con un figlio maggiorenne autonomo con residenza diversa da quella del padre) e di ricostruire le spese di mantenimento (alloggio, vitto, spese sanitarie, e spese non comprimibili) quantificate nella somma mensile di € 1.235,00; tra l'altro, il cliente, avendo perso la casa all'asta, si è fortunatamente ricollocato con un contratto di comodato gratuito presso l'immobile di un familiare.
DESCRIZIONE | IMPORTO MENSILE (€) |
Spese casa (in comodato) + utenze | 535,00 |
Vitto | 600,00 |
Spese sanitarie | 25,00 |
Abbigliamento | 35,00 |
Imprevisti | 40,00 |
TOTALE | 1.235,00 |
Come ulteriore passaggio abbiamo dovuto individuare anche le spese inerenti e necessarie per il lavoro e quindi per consentire al cliente di proseguire all'attività: software, abbonamenti vari, cellulare, commercialista, assicurazione professionale, formazione professionale, materiali di consumo, spese auto (concessa in comodato dal figlio), fiere, alberghi, ecc... per la somma complessiva mensile di € 1.297,70.
Il calcolo del reddito netto mensile disponbile
A questo punto abbiamo calcolato il reddito mensile che il cliente avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori: abbiamo fatto una media (utilizzando le dichiarazioni dei redditi) del reddito maturato negli ultimi 3 anni, sul risultato abbiamo simulato l'applicazione del regime fiscale forfettario (applicabile per redditi inferiori alla soglia di € 85.000) ed abbiamo così calcolato a partire dal 2025 un reddito annuo di € 42.000 al netto del pagamento delle tasse (e più precisamente dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF) e dei contributi previdenziali; somma pari ad € 3.500 netti mensili; da questa somma abbiamo poi scomputato le spese di mantenimento e le spese inerenti l'attività lavorativa arrivando così ad individuare in € 1.000 la somma netta che il cliente, nell'ambito delal proposta di concordato minore, poteva mettere a disposizione dei creditori:
DESCRIZIONE | IMPORTO MENSILE (€) |
reddito (al netto di tasse e contributi) mensile | 3.500,00 |
spese mantenimento | 1.235,00 |
spese lavorative | 1.297,00 |
SOMMA MENSILE PER I CREDITORI | 1.000,00 |
La proposta di concordato minore ai creditori
Con tutti questi dati è stato possibile elaborare una seria proposta che si fondava sulla poca finanza disponibile e sulla discreta capacità reddituale del cliente in grado di destinare ai creditori la somma mensile di € 1.000 (quale eccedenza del suo reddito) per un periodo di 5 anni:
Fonte di finanza | Importo (€) | Note |
Finanza 1 | 23.245,47 | residuo da esecuzione immobiliare |
Finanza 2 | 2.000,00 | giacenze su conto corrente |
Finanza 3 | 60.000,00 | accantonamenti da reddito (60 mesi x € 1.000) |
Finanza 4 | 3.800,00 | da vendita quota immobile diroccato |
TOTALE PROPOSTO AI CREDITORI | 89.045,47 |
Ecco che il piano di concordato minore iniziava a prendere forma prevedendo nella sostanza, ed a fronte di un debito complessivo di € 1.600.000, il pagamento del ben minore importo di € 89.045,47 dilazionato nell'arco di 5 anni.
Tempi di pagamento previsti
Ovviamente nella proposta era anche prevista una tempestica di pagamento dei creditori in ragione del tipo di finanza utilizzata e quindi per la Finanza 1 e 2 (residuo dell'esecuzione immobiliare e le giacenze sul conto corrente) entro il termine di 60 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione del concordato minore; per la Finanza 3 (accantonamenti da reddito) in rate annuali da € 12.000 (€ 1.000 al mese x 12 mesi) x 5 anni; e per la Finanza 4 (ricavato quota parte immobile diroccato) entro 60 giorni dal rogito notarile:
FONTE | TERMINE DI PAGAMENTO |
Finanza 1 | entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa |
Finanza 2 | entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa |
Finanza 3 | rate annuali da € 12.000 per 5 anni |
Finanza 4 | entro 60 giorni dal rogito notarile |
Il punto di forza di questa proposta di concordato minore
Questa proposta di concordato minore aveva (sulla carta) buone possibilità di essere approvata per un motivo molto semplice: la cifra offerta (€89.000), seppur largamente inferiore al debito (€ 1.600.000) era ben superiore a quella che i creditori avrebbero potuto ricavare se il ns. cliente avesse smesso di lavorare e tutti i suoi beni fossero stati liquidati; in questo caso, infatti, i creditori avrebbero potuto soddisfarsi sulla minore somma di € 30.000 circa (pari all'attivo del cliente). E questa circostanza è molto importante perché:
la proposta di concordato minore deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori;
nel caso di specie il voto determinante era quello dell'Agenzia delle Entrate che da sola era creditrice per € 1.227.200,79 e quindi per oltre il 75% dei crediti complessivi;
esiste una norma molto importante secondo la quale se l'Agenzia delle Entrate vota contro la proposta di concordato minore il giudice, a condizione che il voto dell'Agenzia delle Entrate sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e che la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (e cioè della cessazione dell'attività), può trasformare il voto negativo in voto positivo (in linguaggio tecnico si parla di "cram down").
L'attivazione dell'OCC, il deposito del ricorso in tribunale e... la sentenza di omologazione del piano di concordato minore !
Il piano di concordato minore così elaborato e condiviso accuratamente con il cliente è stato dapprima depositato presso il competente Organismo di Composizione della Crisi (cd OCC) poi, munito della necessaria attestazione di fattibilità da parte del Gestore della Crisi (nominato dall'OCC), è stato depositato in tribunale.
Nell'ambito del procedimento così instaurato davanti al tribunale è accaduto, come era immaginabile, che l'Agenzia delle Entrate votasse contro il piano; ma il Giudice ha fatto corretta applicazione del cram down ed ha ritenuto comunque approvato il piano ed ha così omologato il concordato minore ! Tempo impiegato...7 mesi circa.
Cosa resta da fare dopo l'omologazione del concordato minore?
Siamo stati contenti di accompagnare il ns. cliente attraverso questo complicato percorso di 'rinasciata' che lo ha traghettato da un passato carico di problemi (personali, di salute ed economici) ad un futuro ricco di speranza. Per noi l'attività professionale è terminata ... ma per lui no: per i prossimi 5 anni dovrà lavorare duro per mettere da parte 12.000 all'anno da destinare ai creditori; qualora saltasse anche un solo pagamento, infatti, tutto questo bel 'castello' cadrebbe e tornerebbe ad esistenza il 'vecchio' debito iniziale da € 1.600.000; ma i calcoli a base del piano sono stati fatti accuratamente ed in via prudenziale e siamo confidenti che riuscirà a rispettare i pagamenti senza troppi problemi. E la cosa più bella di questa favola è che ..... è proprio una storia vera; leggiti il ns. ricorso e la sentenza del Tribunale di Livorno:
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se sei sovraindebitato e sei un piccolo imprenditore, un agente di commercio, un lavoratore autonomo o un professionisa puoi richierci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.
In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube
Se vuoi approfondire il concordato minore, e più in generale le procedure di sovraindebitamento, ti lascio di seguito i link a specifici post sull'argomento:
Avv. Alberto Bindi
Comments