Il Concordato minore del sovraindebitato - Guida pratica
- albertobindi
- 14 lug
- Tempo di lettura: 15 min
Aggiornamento: 6 giorni fa
Con il concordato minore puoi davvero ridurre i debiti e continuare serenamente la tua attività? A questa e ad altre domande rispondo in questo post !

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs 14/2019); è basato su un piano di ristrutturazione dei debiti e su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore che viene sottoposta prima alla valutazione di un Organismo di Composizione della Crisi, poi alla valutazione del Tribunale e, infine, all'approvazione dei creditori. In pratica, il concordato minore consente al debitore di formulare ai propri creditori una proposta di pagamento parziale e in via rateale; il concordato minore, perciò, è sicuramente un aiuto efficace per ridurre considerevolmente i debiti di qualunque natura: verso le banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, fornitori, ecc....
INDICE
La finalità del concordato minore
Cosa prevede il concordato minore?
Dove si trova la disciplina del concordato minore ?
Chi può accedere al concordato ?
Che cos'è il concordato minore in continuità ?
Quali documenti servono ?
Dove si presenta la domanda di concordato minore ?
Da chi deve farsi assistere il debitore?
Come si svolge il procedimento ?
Quale è la maggioranza per l'approvazione del concordato ?
Cosa succede quando il giudice dichiara aperto il procedimento ?
Quando la domanda di concordato minore ha maggiori chances di essere omologata ?
Si può usare il concordato minore anche se si ha un unico creditore ?
E' possibile abbattere il debito per il mutuo della casa ?
E' possibile ridurre il debito verso l’Agenzia delle Entrate ?
E’ possibile ottenere l’omologazione della domanda anche se il creditore principale è l’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) ?
Una volta che il debitore ha eseguito il piano omologato cosa accade ?
Quale è la durata massima di un concordato minore ?
Cosa succede se il piano non viene eseguito correttamente e i creditori non vengono pagati ?
Conclusioni
1. La finalità del concordato minore
Secondo l'art 74, co 3, CCII: "La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma...."; la legge, quindi, prevedere che tramite questo strumento il debitore sovraindebitato possa proporre ai creditori il pagamento anche soltanto parziale dei vari crediti. Proprio nella previsione di un pagamento parziale dei creditori si realizza la finalità tipica dell'istituto. In pratica, perciò, con la domanda di concordato minore il debitore sovraindebitato può proporre ai propri creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria tramite il pagamento parziale dei debiti (e per di più con un piano di rateazione a lunga scadenza) con liberazione dalla residua parte non pagata; in una parola si può dire che la finalità del procedimento è quella di consentire al debitore di superare la propria situazione di sovraindebitamento.
2. Cosa prevede il concordato minore ?
Il concordato minore prevede una serie di disposizioni specifiche che consentono al debitore di ristrutturare i propri debiti in modo sostenibile, inclusa la possibilità di proporre un piano di pagamento che preveda il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti. Questo significa che i creditori possono accettare di riscuotere solo una parte del loro credito, permettendo così al debitore di liberarsi dalla parte residua non pagata.
Il piano deve essere presentato al Tribunale e deve contenere dettagli chiari su come il debitore intende rimborsare i creditori, inclusi eventuali termini di rateizzazione e le modalità di pagamento, affinché sia considerato realizzabile e accettabile.
È fondamentale che il piano presentato in Tribunale sia effettivamente sostenibile per il debitore e, quindi, che quest'ultimo dimostri di avere la capacità di rispettare gli impegni assunti.
Inoltre, il concordato minore può includere l'apporto di risorse esterne, come l'apporto di fondi da parte di familiari o soggetti terzi che possono essere cruciali per aumentare la soddisfazione dei creditori e rendere il piano più appetibile.
3. Dove si trova la disciplina del concordato minore ?
Il concordato minore è disciplianto dagli artt da 74 a 83 del Dlgs 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa, cd CCII). Per quanto non previsto da tali articoli l'art 74, co 4, CCII rinvia alla disciplina del concordato minore (che è la forma di concordato che si applica alle imprese maggiori e cioè che superano i limiti per essere qualifcate "imprese minori").
4. Chi può accedere al concordato minore ?
Il concordato minore è accessibile a una varietà di soggetti che si trovano in difficoltà economiche e cioè si trovano in una situazione di sovraindebitamento; in particolare, secondo quanto previsto dall'art 74, co 1, CCII possono presentare la domanda i seguenti soggetti:
imprese minori: e cioè sia persone fisiche che società purché negli ultimi tre anni abbiano sempre avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000, ricavi annui non superiori a € 200.000 e debiti non superiori a € 500.000;
professionisti: come avvocati, commercialisti, medici o consulenti;
lavoratori autonomi: come per esempio freelance;
imprenditori agricoli: che possono avere debiti legati a forniture o prestiti per l'attività agricola o di qualunque altro genere;
start-up innovative: che possono trovarsi in difficoltà a causa di investimenti iniziali e mancanza di liquidità;
associazioni e fondazioni: che possono affrontare difficoltà economiche a causa di minori donazioni o finanziamenti o comunque per qualsiasi altra ragione.
Non può invece utilizzare questo procedimento il consumatore (il quale se ha necessità di cancellare o ridurre i debiti può avvalersi di altri strumenti previsti dal DLgs 14/2019).
Il soggetto sovraindebitato che vuole avvalersi della procedura di concordato minore per ridurre la sua esposizione debitoria deve imprescindibilmente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e cioè di incapacità di pagare i propri debiti.
5. Che cos'è il concordato minore in continuità?
La domanda di concordato minore, secondo quanto previsto dall'art 74, co 1 e 2, CCII può essere formulata soltanto qualora alternativamente:
consenta al debitore sovraindebitato di proseguire la propria attività;
oppure qualora, pur non prevedendo la prosecuzione dell'attività, includa l’apporto di risorse esterne (per esempio denaro messo a disposizione da un familiare) che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Nella prassi operativa i casi più frequenti sono quelli di domande di concordato minore che prevedono la continuazione dell'attività: si parla quindi di concordato minore in continuità perché la procedura consente appunto al debitore di ristrutturare i propri debiti proseguendo la propria attività economica.
Ad esempio, un piccolo imprenditore tramite la procedura può proporre ai creditori un piano che prevede il pagamento parziale dei crediti tramite un piano rateale grazie al reddito generato dalla continuazione dell'attività imprenditoriale.
6. Quali documenti servono ?
Alla domanda di concordato minore, secondo quanto previsto dall'art 75 e dall'art 76 CCII, devono essere allegati alcuni documenti e in particolare:
i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA degli ultimi tre anni;
una relazione aggiornata sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria;
l'elenco di tutti i creditori con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
l'indicazione degli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
una relazione particolareggiata predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi.
Nella normalità dei casi non è difficile procurarsi questa documentazione anche se può richiedere un pò di tempo; un pizzico più complesso, invece, è l'elaborazione di questa documentazione al fine di predisporre il piano di risanamento che pure deve essere allegato alla domanda e nel quale, in sostanza, sono indicate le modalità con cui il debitore reperisce la finanza necessaria per pagare i creditori (nei modi, nelle forme e nei tempi proposti).
7. Dove si presenta la domanda di concordato minore ?
L'art 76 co 1 CCII stabilisce che la domanda deve essere presentata al Tribunale competente da individuarsi in quello nel cui circondario il debitore:
se persona fisica esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, la sede effettiva dell'attività abituale;
se persona fisica non esercente attività d'impresa, ha la residenza o il domicilio;
se società, anche non esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.
8. Da chi deve farsi assistere il debitore?
Il debitore per presentare la domanda di Concordato minore deve farsi assistere ai sensi dell'art 76 co 1 CCII da un Organismo di Composizione della Crisi, in sigla "OCC", ed anche da un avvocato (l'assistenza di un avvocato non è prescritta dalla legge ma è indicata come necessaria dalla giurisprudenza).
9. Come si svolge il procedimento ?
In estrema sintesi le fasi in cui si svolge il procedimento di concordato minore sono l'acquisizione della documentazione, l'elaborazione di un piano di risanamento e di una proposta di pagamento dei creditori (solitamente in misura percentuale ed in via rateale), il deposito di un'istanza innanzi all'OCC competente, il deposito di un ricorso innanzi al Tribunale competente e infine l'omologazione con sentenza. L'intero procedimento ha una durata di un anno circa. Più nel dettaglio il l'utilizzo di questo strumento si sviluppa nei seguenti passaggi:
il debitore si rivolge ad un avvocato e gli fornisce tutta la documentazione necessaria (in pratica quella di cui al precedente punto 6);
l'avvocato elabora la documentazione e in particolare predispone:
l'elenco dei creditori con indicazione dei relativi crediti;
(nel solo caso in cui il debitore sia una persona fisica) un elenco delle spese per il manteimento del nucleo familiare (vitto, alloggio, spese mediche, spese di istruzione, ecc...);
un prospetto di calcolo del reddito netto medio mensile che il debitore potrebbe mettere a disposizione dei creditori;
sulla base di questi dati preliminari l'avvocato (insieme all'assistito) elabora il piano di risanamento nel quale sono indicate le modalità con cui il debitore reperisce la finanza necessaria per pagare i creditori (ivi compresa eventuale finanza messa a disposizione da terzi, quali familiari o amici del debitore) e struttura la proposta nella quale sono indicate i modi, i tempi e le percentuali di pagamento di ogni singoli creditore;
l'avvocato deposita un'istanza di concordato minore innanzi ad un OCC territorialmente competente unitamente a tutta la documentazione, al piano e alla proposta;
l'OCC, secondo quanto prescritto dall'art 76 co 4 CCII, entro 7 giorni dal ricevimento dell'incarico da parte del debitore ne dà notizia all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, i quali entro 15 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti;
se l'OCC non rileva inconguenze (nel qual caso è sempre possibile modificare il piano e la proposta) elabora, secondo quanto previsto dall'art 76 co 2 CCII una relazione particolareggiata contenente:
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
l'indicazione della eventuale esistenza di atti di in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
la valutazione sulla completezza ed attendibilità delal documetnazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
la verifica se le finanziarie al momento della concessione del finanziamento abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore
l'avvocato deposita il ricorso con domanda di concordato minore innanzi al Tribunale competente al quale allega tutta la documentazione e quindi quella di cui al precedente punto 6, unitamente al piano, alla proposta ed alla relazione del OCC;
il Giudice verifica che la domanda di concordato minore non sia inammisibile circostanza che ricorre quando:
se mancano i documenti prescritti dalla legge (quelli di cui al precedente punto 6, il piano, la proposta e la relazione del OCC);
se il debitore imprenditore supera i limiti per essere qualificato "impresa minore";
se il debitore è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
il Giudice, se la domanda non è inammissibile, ai sensi dell'art 78 co 1 CCII dichiara aperta la procedura di concordato minore (e può pure concedere un termine al debitore per apportare eventuali modifiche al piano e per produrre eventuali documenti ulteriori) e con apposito decreto:
dispone la pubblicazione del decreto sul sito del tribunale o del ministero della giustizia e nel Registro delle imprese (se il debitore è un'impresa);
assegna ai creditori un termine entro il quale devono far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato;
dispone (se richiesto dal debitore) che sino alla definitività del provvedimento di omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
il Guidice, ai sensi dell'art 80 co 1 CCII, verificata la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione da parte dei creditori, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza.
Con l'omologazione si conclude il procedimento ed i termini e le modalità di pagamento indicate nel piano e nella proposta diventano vincolanti per il debitore e per i creditori.
10. Quale è la maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato ?
Nell'ambito della menzionata procedura i creditori sono chiamati ad esprimere la propria adesione o meno alla proposta di piano formulata dal debitore: la proposta di concordato minore, infatti, secondo quanto prescritto dall'art 79 CCII, deve essere approvato con l’adesione da parte dei creditori che rappresentano il 51% dei crediti; per di più, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore al 51% è allora necessaria anche la maggioranza per teste.
Ottenere queste maggioranze può sembrare difficile ma non è così (almeno non sempre) perché, tanto per cominciare, se i creditori (come spesso accade) non comunicano il loro voto allora opera ex art 79, co 3 CCII il sistema del silenzio-assenso (e cioè il silenzio si intende come voto favorevole al piano); inoltre, il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate o dagli enti assistenziali/previdenziali come l'INAIL e l'INPS (che spesso rappresentano la maggior parte dei crediti) in presenza di alcuni presupposti può essere trasformato dal giudice in voto positivo.
Qualora invece non venisse raggiunta la maggioranza il procedimento si interrompe e il Tribunale dichiara chiusa la procedura.
11. Cosa succede quando il giudice dichiara aperto il procedimento ?
Il giudice se ritiene che la domanda di concordato minore sia ammissibile (prima quindi di invitare i creditori ad esprimere la loro adesione o meno al piano) con il decreto di cui all'art 78 CCII dispone il divieto per i creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive sui beni del debitore; a questo punto il debitore può quindi tirare un sospiro di sollievo perché tutte le eventuali 'aggressioni' da parte dei creditori restano 'congelate'.
Inoltre, ex art 78 co 5 CCII a seguito dell’apertura della procedura il debitore può compiere liberamente soltanto atti di ordinaria amministrazione mentre invece necessita dell'autorizzazione del Giudice per gli atti di straordinaria amministrazione; in pratica, perciò durante il procedimento il debitore conserva la gestione della propria attività sotto la vigilanza dell’OCC o, se nominato, dal Commissario Giudiziale, potendo compiere autonomamente soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.
12. Quando la domanda di concordato minore ha maggiori chances di essere omologata ?
La domanda ha maggiori possibilità di successo quando, per la generalità dei creditori, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa di liquidare il patrimonio del debitore; difatti, secondo quanto disposto dall'art 80 co 3 CCII ogni qual volta un creditore proponga opposizione contestando la convenienza della proposta formulata dal debitore, il Giudice è tenuto ad omologare il concordato qualora verifichi che la proposta assicuri a quel creditore un soddisfacimento maggiore di quello che ricaverebbe dall'alternativa liquidatoria. Facciamo alcuni esempi:
Lara ha debiti per € 200.000, un patrimonio di € 100.000 e ha un reddito; questa situazione potrebbe consentire a Lara di offrire ai suoi creditori una somma a saldo e stralcio di € 120.000: di cui € 100.000 con il ricavato della vendita del patrimonio e € 20.000 a rate mensili coperte dal suo reddito; questa proposta ha ragionevoli possibilità di essere omologata in quanto la cifra offerta (€ 120.000), seppur ben inferiore all'importo complessivo dei debiti (€ 200.000) è superiore a quella (€ 100.000) che i creditori riceverebbero dalla vendita all’asta dei beni del debitore;
in alcune situazioni, quando il reddito è sufficientemente elevato, è possibile fare salvo anche il patrimonio sfruttando appunto il reddito e mettendolo a disposizione per un arco temporale sufficientemente lungo così da offrire ai creditori una cifra maggiore del valore del patrimonio; Gianni ha debiti per € 200.000, ha una casa che vale € 100.000 ma ha anche un reddito elevato che gli consente di mettere a disposizione dei creditori una somma mensile di € 1.700; in questo caso Gianni potrebbe proporre ai suoi creditori la somma complessiva di € 122.400 a mezzo di un pagamento dilazionato di € 1.700 al mese x 6 anni e facendo così salva la casa; anche in questo caso, siccome la somma offerta (€ 122.400) è maggiore di quella che i creditori ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio di Gianni (€ 100.000) seppure inferiore all'ammontare complessivo dei debiti (€ 200.000), la proposta di concordato minore ha ottime chances di successo;
in altri casi ancora, e sono quelli più semplici da impostare, il debitore potrebbe non avere affatto patrimonio ma soltanto un reddito; Francesca non ha immobili e neppure beni mobili di valore rilevante; ha debiti per € 200.000 e un reddito che gli consente di mettere a disposizione dei creditori una somma mensile di € 1.000; in questo caso Francesca potrebbe proporre ai suoi creditori la somma complessiva di € 72.000 a mezzo di un pagamento dilazionato di € 1.000 al mese x 6 anni; anche in questo caso, siccome la somma offerta (€ 72.000) è maggiore di quella che i creditori ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio di Gianni (pari a zero), la proposta di concordato, ha buone probabilità di successo.
13. Si può usare il concordato minore anche se si ha un unico creditore?
Si, il debitore può utilizzare la procedura anche se ha un unico creditore ed anche se questo è l'Agenzia delle Entrate, purché ovviamente sussistano tutti i presupposti di legge.
14. E' possibile abbattere il debito per il mutuo della casa ?
Si, con il piano di concordato preventivo, secondo quanto previsto dall'art 75 co 2 CCII, è possibile proporre l'abbattimento del debito per il mutuo della casa nella misura massima data dalla differenza tra il credito della banca e il valore di mercato (il valore di vendita all'asta) dell'immobile.
Facciamo un esempio: se Francesco ha un debito per il mutuo ipotecario verso la banca per € 200.000 ma il valore della casa è di € 120.000, la banca sa che più di € 120.000 dal debitore non potrebbe prendere. Perciò, con il concordato minore Francesco può predisporre un piano che preveda il pagamento in favore dell'istituto di credito della sola somma di € 120.000 (con un risparmio di € 80.000) con un adeguato piano di rateazione.
15.E' possibile ridurre il debito verso l’Agenzia delle Entrate ?
Anche in questo caso la risposta è si! La riduzione, sempre ai sensi dell'art 75 co 2 CCII, può esserci nella misura massima data dalla differenza tra il credito dell’Agenzia delle Entrate e il valore di mercato dei beni mobili del debitore.
Per esempio: se il debitore sovraindebitato ha debiti verso l’Agenzia delle Entrate per IRPEF o IVA non pagata per € 40.000 ma il valore dei suoi beni mobili (arredi, macchina, motorino, ecc…) è di € 15.000, con il concordato minore può predisporre un piano che preveda il pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della sola somma di € 17.000 tramite un buon piano di rateazione (risparmiando quindi € 23.000).
16. E’ possibile ottenere l’omologazione della domanda anche se il creditore principale è l’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) ?
Si. Anzitutto infatti l’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) potrebbe votare a favore del piano di ristrutturazione proposto dal debitore sovraindebitato; questo però nella pratica accade raramente; ma anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) non prestasse il suo consenso alla proposta (e cioè votasse contro la proposta), il Giudice comunque può omologare il concordato minore (trasformando di fatto il voto negativo in voto positivo, si tratta del cd. cram down) quando ricorrono congiuntamente due requisiti:
l’adesione dell’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) è decisiva per il raggiungimento della percentuale del 51% dei crediti;
quando il soddisfacimento garantito all’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) dalla proposta di concordato minore è più conveniente rispetto all’alternativa di liquidare il patrimonio del debitore.
17. Una volta che il debitore ha eseguito il piano omologato cosa accade ?
Quando il debitore ha dato corretta e puntuale esecuzione al piano di concordato minore omologato accade che è liberato completamente dai debiti residui.
Per esempio: Francesco ha debiti per € 140.000 verso una banca e l'Agenzia delle Entrate; il piano proposto ed omologato dal Tribunale prevede il pagamento della minore somma di € 75.000 con un piano rateale in 5 anni; Francesco, una volta che avrà pagato l'ultima rata in esecuzione del piano omologato, sarà liberato dal debito residuo di € 65.000 ( = € 140.000 - € 75.000).
18. Quale è la durata massima di un concordato minore?
Non esiste alcuna norma che prescriva una durata massima per il piano di risanamento e per la proposta formulata ai creditori. Posto che normalmente la proposta prevede il pagamento in via rateale possiamo però dire che un orizzonte temporale di 5/6 anni è generalmente accettato da tutti i tribunali; una durata superiore è possibile ma generalmente è sconsigliata (in quanto previsioni oltre i 5/6 anni sono considerate non attendibili).
19. Cosa succede se il piano non viene eseguito correttamente e i creditori non vengono pagati ?
Secondo quanto prescritto dall'art 81 co 5 CCII qualora il debitore sovraindebtiato non esegua correttamente gli impegni assunti con il piano omologato il Giudice con apposito provvedimento indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento; se queste indicazioni non sono rispettate, il Giudice revoca l'omologazione con la conseguente 'reviviscenza' di tutti i debiti originali (al netto di quanto nel frattempo pagato in esecuzione del piano).
20. Conclusioni
In conclusione se sei un piccolo imprenditore, un imprenditore agricolo, un professionista, un lavoratore autonomo (o comunque si ti interessa per una start up innovativa, un associazione o una fondazione), sei sovraindebitato e vuoi comunque continuare a svolgere la tua attività, il concordato minore è la procedura prevista dal DLgs 14/2019 che fa per te ! Effettivamente, infatti, al ricorrere di certe condizioni può consentire di abbattere in modo rilevante il debito prevedendone inoltre anche un pagamento dilazionato.
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se sei sovraindebitato e necessiti di assitenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.
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Avv. Alberto Bindi
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