Concordato minore: i vantaggi ...
- Avv. Alberto Bindi

- 20 ott
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 1 giorno fa
I vantaggi del concordato minore: pagamento parziale, rateizzazione e liberazione dal debito residuo
Aggiornato al 17/11/2025
Il sovraindebitamento rappresenta una condizione di grave difficoltà economica e finanziaria che può soffocare persone e attività, impedendo una "rinascita". Fortunatamente, l'ordinamento italiano offre strumenti per affrontare queste crisi, tra cui il concordato minore, una procedura volontaria e giudiziale pensata per aiutare debitori come piccoli imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi a riprendere il controllo della propria situazione finanziaria. Questo strumento, disciplinato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (DLgs 14/2019, noto come CCII), non offre una semplice dilazione, ma una vera e propria ristrutturazione del debito che mira a un obiettivo fondamentale: consentire al debitore di superare la propria situazione di sovraindebitamento. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato che nessuno di essi conosceva gli speciali procedimenti contemplati dal DLgs 14/2019 e in particolar modo il concordato minore ! In questo post vediamo insieme quali sono i vantaggi di utilizzare il concordato minore.
INDICE
Che cos'è il concordato minore e i suoi obiettivi
La possibilità di pagamento parziale dei debiti
Il beneficio della rateizzazione a lunga scadenza
La liberazione dal debito residuo: la "rinascita"
Chi può accedere al concordato minore
Un caso pratico di successo
Il processo e le sue garanzie per il debitore
L'importanza di una proposta sostenibile e della vigilanza
Conclusioni: un'opportunità di ripartenza
1.Che cos'è il concordato minore e i suoi obiettivi
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento basata su un piano di ristrutturazione dei debiti e su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore. Il suo obiettivo principale è permettere al debitore di proporre ai creditori un pagamento anche solo parziale dei debiti, con un piano di rateazione, e di ottenere la liberazione dalla parte residua non pagata. La legge prevede che, tramite questo strumento, il debitore possa proporre il pagamento anche solo parziale dei vari crediti, e proprio in questa previsione si realizza la finalità tipica dell'istituto.
Questa procedura si distingue da altri strumenti, come la ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata, per la sua specificità e la sua applicabilità a una platea di soggetti ben definita.
2.La possibilità di pagamento parziale dei debiti
Uno dei vantaggi più significativi del concordato minore è la facoltà per il debitore di proporre il pagamento anche parziale dei propri debiti. Questa flessibilità è cruciale per debitori che, pur avendo una capacità reddituale, non sono in grado di coprire l'intero ammontare delle proprie obbligazioni. L'art 74, co 3, del CCII, stabilisce che la proposta di concordato minore "può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma".
Anche i crediti muniti di privilegio (come il credito dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS), pegno o ipoteca (come il credito della banca per la concessione di un mutuo) possono essere soddisfatti non integralmente. Ciò è possibile a condizione che il pagamento proposto non sia inferiore a quello che si otterrebbe in caso di liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni su cui insiste la garanzia, e che tale valutazione sia attestata dall'organismo di composizione della crisi (OCC). Questa regola vale anche, come già accennato, per i crediti fiscali e previdenziali, in quanto privilegiati.
Ad esempio, un debitore con un mutuo ipotecario residuo di €120.000 su una casa del valore commerciale di €90.000 può proporre alla banca un pagamento a saldo e stralcio di €95.000, purché l'OCC attesti che tale importo sia superiore a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione forzata del bene (Trib La Spezia 21 settembre 2023).
Inoltre, la giurisprudenza ha consolidato la possibilità per il giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte di creditori, inclusi l'agenzia delle entrate o gli enti previdenziali (il cosiddetto "cram down"), se la loro adesione è determinante per il raggiungimento della maggioranza e se la proposta di soddisfacimento è comunque più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
3.Il beneficio della rateizzazione a lunga scadenza
Il concordato minore non solo consente un pagamento parziale, ma anche una rateizzazione a lunga scadenza. La proposta del debitore, infatti, deve indicare "in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento". La giurisprudenza, in genere, considera fattibili piani che prevedono il soddisfacimento dei creditori nell'arco di un periodo di massimo 5/7 anni (Tribunale Roma 21 febbraio 2024; Tribunale Roma 14 giugno 2023). Questa durata permette al debitore di gestire il proprio flusso di cassa e di ricostruire la propria situazione economica in modo sostenibile.
Il piano, con il quale il debitore indica le modalità con le quali intende reperire la finanza necessaria a supportare i pagamenti proposti ai creditori, deve essere elaborato con precisione, tenendo conto della capacità reddituale del debitore e delle sue spese mensili, per assicurare che gli impegni assunti siano realistici.
4.La liberazione dal debito residuo: la "rinascita"
Il risultato più ambito e tangibile del concordato minore è la liberazione completa dai debiti residui una volta che il piano omologato è stato correttamente e puntualmente eseguito da parte del debitore. Questa è la vera "rinasciata" per il debitore, che si vede traghettato da un passato gravato da problemi economici a un futuro ricco di speranza.
E' fondamentale, tuttavia, che il debitore rispetti scrupolosamente i pagamenti previsti dal piano. La mancata esecuzione, anche di un solo pagamento, infatti può comportare la revoca dell'omologazione e il ritorno all'esistenza del "vecchio" debito iniziale, con tutte le sue conseguenze. Questo sottolinea l'importanza di una pianificazione accurata e prudenziale.
5.Chi può accedere al concordato minore
Il concordato minore è accessibile a una platea specifica di debitori in stato di sovraindebitamento, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), CCII. Possono ricorrervi:
il professionista;
l'imprenditore minore;
l'imprenditore agricolo;
l'agente di commercio;
il lavoratore autonomo;
le start-up innovative, le associazioni e le fondazioni;
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
E' escluso dal concordato minore il consumatore, per il quale è prevista una procedura specifica (la ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67 ss. CCII).
6.Un caso pratico di successo
Il nostro studio ha seguito un caso esemplare che dimostra l'efficacia del concordato minore. Un lavoratore autonomo è riuscito a liberarsi da un debito iniziale di €1.600.000 pagandone solo €89.000. La sua storia è un chiaro esempio di "rinascita". Il debitore, con un reddito mensile di €3.500, spese di mantenimento di €1.235 e spese lavorative di €1.297, è stato in grado di destinare ai creditori una somma mensile di €1.000 per un periodo di 5 anni alla quale si è aggiunta l'ulteriore somma di € 29.000 quale ricavato della vendita all'asta della casa. Questo caso concreto, che è una storia vera, è stato omologato dal tribunale di Livorno.
Un altro esempio significativo è quello omologato dal tribunale di Campobasso (sentenza 14 gennaio 2025) per un debitore non occupato, con debiti prevalentemente fiscali, il cui unico reddito era l'assegno di inclusione (€620/mese circa) e l'assegno unico per le figlie (€230/mese). Il piano prevedeva la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati (tra cui agenzia delle entrate riscossione) e, soprattutto, si basava esclusivamente su finanza esterna per la sua realizzazione, dato il valore irrisorio dell'autovettura di proprietà (€4.000) e l'assenza di altre utilità da mettere a disposizione. Questo dimostra che il concordato minore liquidatorio può fondarsi anche sulla sola finanza esterna, a condizione che questa incrementi in misura apprezzabile l'attivo disponibile.
Un altro caso del tribunale di Pordenone (sentenza 7 maggio 2025) ha omologato il concordato minore di un libero professionista che ha proposto di mantenere la propria attività, basando il piano su finanza esterna e liquidità propria, con un impegno di 4 anni (anziché i 3 previsti dalla liquidazione controllata alternativa) e un apporto di circa €100.000 a fronte di €80.000 in alternativa liquidatoria, confermando la convenienza della proposta e il rispetto delle regole di distribuzione dei crediti.
7.Il processo e le sue garanzie per il debitore
Il procedimento di concordato minore si sviluppa attraverso fasi ben definite, volte a garantire trasparenza e un esame approfondito della situazione del debitore:
predisposizione della domanda e del piano: il debitore deve farsi assistere da un organismo di composizione della crisi (occ) e da un avvocato. L'avvocato (insieme all'assistito) elabora il piano di risanamento e la proposta di pagamento, indicando modi, tempi e percentuali per ogni creditore. La documentazione richiesta è ampia e la sua completezza è fondamentale per l'ammissibilità;
deposito e apertura della procedura: l'avvocato deposita l'istanza presso l'OCC competente; la domanda viene poi depositata in tribunale; se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto, che viene pubblicato e comunicato ai creditori;
misure protettive: su istanza del debitore, il giudice può disporre che, fino all'omologazione, non possano essere avviate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore; questo offre al debitore un perioIo di tranquillità per implementare il piano; il deposito della domanda sospende anche il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo per i crediti garantiti;
voto dei creditori: i creditori hanno un termine (massimo 30 giorni) per comunicare all'OCC l'adesione o la mancata adesione alla proposta; in mancanza di comunicazione, si intende che abbiano prestato consenso; il concordato è approvato se ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e in alcuni casi, anche la maggioranza per teste;
omologazione: il giudice omologa il concordato con sentenza, dopo aver verificato l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze (o l'applicabilità del cram down); l'omologazione dichiara chiusa la procedura giudiziale.
8.L'importanza di una proposta sostenibile e della vigilanza
La fattibilità del piano è un elemento chiave, valutata sia dall'OCC che dal giudice. Un piano sostenibile è quello che il debitore ha la capacità di rispettare.
L'OCC ha un ruolo di vigilanza costante sull'esatto adempimento del concordato omologato, risolvendo le eventuali difficoltà e riferendo al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione. Il giudice, su segnalazione dell'OCC, autorizza lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, pignoramenti e sequestri.
La condotta passata del debitore, sebbene non sia richiesto il requisito della "meritevolezza", rileva comunque per la valutazione della sua affidabilità futura e della sostenibilità del piano proposto (Cassazione 27 novembre 2024; Tribunale Ferrara 27 dicembre 2024).
9.Conclusioni: un'opportunità di ripartenza
Il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico per affrontare il sovraindebitamento, consentendo ai debitori qualificati di proseguire la propria attività (concordato in continuità) o di liquidare il patrimonio (concordato liquidatorio). La possibilità di pagare solo una parte dei debiti, di rateizzare i pagamenti su un orizzonte temporale gestibile e, infine, di essere liberati completamente dal debito residuo, lo rende una via efficace per una vera "rinascita" economica.
Se sei sovraindebitato e rientri nelle categorie di soggetti ammessi (piccolo imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, ecc.), il concordato minore potrebbe essere la soluzione giusta per te.
Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.
Avv. Alberto Bindi