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Concordato minore: il cram down fiscale

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 13 ott
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 17 nov

Nel concordato minore il "cram down" fiscale, pur soggetto a rigorose condizioni e al prudente apprezzamento del giudice, garantisce che proposte di risanamento oggettivamente convenienti non siano vanificate da un'opposizione immotivata delle pubbliche amministrazioni.


Aggiornato al 17/11/2025


Uno dei nodi cruciali di qualsiasi procedura concorsuale è la gestione dei crediti pubblici, in particolare quelli vantati dall'Agenzia delle Entrate e dagli enti previdenziali come l'INPS. Spesso, questi crediti costituiscono la parte preponderante del passivo, e un loro voto negativo potrebbe precludere il successo dell'intera procedura. È in questo contesto che nell'ambito del concorato minore emerge la rilevanza del "cram down" fiscale. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato che nessuno di essi conosceva gli speciali procedimenti contemplati dal DLgs 14/2019 e tanto meno il cram down fiscale nell'ambito del concordato minore! In questo post vediamo allora come funziona il cram down fiscale e perché è molto importante.


INDICE



1.Premessa

Ti sei mai chiesto come un piccolo imprenditore possa risollevarsi da un debito schiacciante? Il concordato minore è stato introdotto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ed è uno degli strumenti previsti dalle procedure sul sovraindebitamento che offre una soluzione concreta per professionisti e lavoratori autonomi in difficoltà economica. L'obiettivo di questo strumento è permettere al debitore di formulare una proposta di pagamento, anche parziale e rateale, dei propri debiti.


2.Il concordato minore in breve

Il concordato minore rientra tra le quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII. Si distingue per essere uno strumento più snello rispetto ad altre procedure concorsuali maggiori, essendo adatto alla natura e alle dimensioni dei soggetti a cui si rivolge. Un piccolo imprenditore, ad esempio, può proporre un piano che preveda il pagamento parziale dei crediti attraverso un piano rateale, grazie al reddito generato dalla prosecuzione della propria attività professionale o imprenditoriale. La domanda di concordato minore deve essere corredata da una serie di documenti essenziali, la cui assenza la rende inammissibile.


3.Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Il "concordato minore" è un accordo tra il debitore e i suoi creditori per ristrutturare i debiti. Per essere valido, deve essere approvato dai creditori e poi omologato dal giudice.

L'approvazione del concordato minore richiede il consenso di una parte specifica dei creditori. Vediamo insieme come si calcola questa maggioranza.

  1. regola generale: il concordato è approvato se votano a favore i creditori che rappresentano la maggioranza (più del 50%) dei crediti totali ammessi al voto;

  2. unico grande creditore: se un solo creditore detiene più della metà dei crediti ammessi al voto (ad esempio, oltre il 51%), per approvare il concordato servono due maggioranze:

    • la maggioranza dei crediti ammessi al voto (come da regola generale);

    • la maggioranza "per teste" dei creditori che hanno votato; questo serve a evitare che un singolo creditore con un grande ammontare di crediti possa bloccare o imporre la soluzione.

  3. creditori divisi in classi: se la proposta prevede di dividere i creditori in gruppi (classi) con interessi simili – cosa obbligatoria solo per i creditori muniti di garanzie prestate da terzi (come per esempio una banca per un finanziamento garantito da una fideiussione) – il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti è raggiunta anche nel maggior numero di queste classi;

  4. silenzio-assenso: se i creditori non comunicano il loro voto entro il termine stabilito dal giudice, si considera che abbiano dato il loro consenso alla proposta.

Queste, in estrema sintesi, sono le 4 regole da tenere a mente per verificare se il piano proposto dal debitore nell'ambito del concordato minore può ottenere la maggioranza necessaria per la sua omologazione.


4.Il "cram down" fiscale: cos'è e perché è cruciale (art. 80, co. 3, CCII)

Ma cosa succede se l'Amministrazione Finanziaria si oppone? Ecco dove entra in gioco il 'cram down' fiscale: un meccanismo potente che permette al giudice di omologare il concordato minore anche quando i creditori pubblici dicono 'no'. Il "cram down" fiscale, o erariale, infatti, è un meccanismo previsto dall'art 80, co 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che consente al giudice di omologare il concordato minore anche in assenza di adesione (e, quindi, in presenza di voto contrario) da parte dell'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate) o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (come l'INPS). Questa previsione è fondamentale perché impedisce che una resistenza ingiustificata da parte delle amministrazioni pubbliche possa pregiudicare proposte di concordato che sono oggettivamente convenienti.

Si tratta di un potere accordato al Tribunale di correggere i casi di voti negativi ingiustificati da parte dei creditori pubblici.


5.Le condizioni per l'applicazione del "cram down" fiscale

Affinché il giudice possa applicare il "cram down" e omologare il concordato nonostante il voto contrario del Fisco o degli enti previdenziali, devono ricorrere congiuntamente due condizioni essenziali (art. 80, co. 3, CCII):

  • voto determinate per il mancato raggiungimento delle maggioranze: il voto contrario dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali/assistenziali deve essere determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza dei crediti (come sopra già indicata) necessaria per l'approvazione del del concordato; se, anche senza il loro voto favorevole, le maggioranze potesdsero essere comunque raggiunte, il "cram down" non sarebbe necessario (art. 80, co. 3, CCII); questa disposizione serve a contrastare possibili comportamenti abusivi da parte di un creditore già di per sé maggioritario;

  • proposta più conveniente dell'alternativa liquidatoria: la proposta di soddisfacimento formulata dal debitore deve essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ovvero alla Liquidazione Controllata; questo giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale (o previdenziale) e non dell'intero ceto creditorio (Art. 80, co. 3, CCII); la valutazione tiene conto non solo del valore quantitativo offerto, ma anche dei tempi e delle modalità di soddisfacimento (Art. 80, co. 3, CCII); ad esempio:

    • il Tribunale di Bologna, con sentenza del 22 marzo 2024, n. 58, ha ritenuto la proposta conveniente anche per l'Erario, considerando i maggiori debiti che maturerebbero in caso di liquidazione (come il TFR dei dipendenti);

    • il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 7 maggio 2025, ha omologato un concordato minore in cui la proposta era attestata come più conveniente rispetto alla liquidazione controllata, prevedendo la destinazione ai creditori del reddito del debitore per 4 anni, contro i 3 anni della liquidazione;

    • il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha omologato una proposta di concordato minore applicando il "cram down" fiscale, in presenza di opposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e sul raggiungimento della maggioranza di legge.


6.Il ruolo chiave dell'organismo di composizione della crisi (OCC)

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo fondamentale in questa fase. Per l'applicazione del "cram down" fiscale, infatti, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere attestata dall'OCC nella sua specifica relazione. L'OCC ha la facoltà e il compito di accedere a diverse banche dati pubbliche – tra cui l'anagrafe tributaria, i sistemi di informazioni creditizie, le centrali rischi e l'archivio centrale informatizzato – per la redazione della relazione da allegare alla domanda. Questa documentazione è fondamentale per consentire all'OCC e al giudice una valutazione completa della situazione del debitore. L'OCC ha anche il compito di vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore e di riferire al giudice periodicamente sullo stato dell'esecuzione.


7.Pronunce giurisprudenziali rilevanti: applicazioni e limiti

La giurisprudenza ha avuto un ruolo attivo nell'interpretare e applicare il "cram down" fiscale:

  • il Tribunale di Bari, con sentenza del 6 novembre 2024, n. 296, ha omologato un concordato minore nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza a causa delle contestazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 80, co. 3 CCII e le attestazioni del Gestore della Crisi sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

  • il Tribunale di Genova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha omologato un concordato minore, confermando che il "cram down" si applica quando l'adesione dell'amministrazione finanziaria è determinante per le maggioranze e la proposta è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ha anche chiarito che, in sede di "cram down" nel concordato minore, non si applica il criterio della "sterilizzazione" previsto dall'art. 88, co. 4 CCII per il concordato preventivo in continuità;

  • il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 19 marzo 2025, ha omologato il concordato minore di un agente di commercio, invocando l'art. 80, co. 3 CCII per superare il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Previdenziali, trovando la documentazione allegata completa ed esaustiva la relazione particolareggiata;

  • tuttavia, esistono anche limiti all'applicazione del "cram down"; la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha respinto l'omologazione di un concordato minore, ravvisando un abuso dello strumento concorsuale del "cram down"; questo è accaduto in un caso in cui la proposta prevedeva una falcidia "irrisoria" (95%) del solo credito erariale, piegando lo strumento a una finalità che andava oltre la soluzione del sovraindebitamento e la prosecuzione dell'attività professionale.; questo dimostra che il "cram down" non permette al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'Amministrazione Finanziaria, ma solo quando il voto contrario risulta oggettivamente ingiustificato rispetto alla convenienza del piano.


8.Le ultime novità normative: Il decreto correttivo-ter

Il Decreto Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha introdotto significative integrazioni al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. In particolare, l'art. 80, co. 3 CCII è stato modificato per chiarire che la possibilità di procedere all'omologazione del concordato minore si estende anche in assenza di adesione da parte degli "enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie". Questa modifica ha eliminato una precedente disparità di trattamento tra le diverse categorie di creditori pubblici. Il Decreto Correttivo-ter si applica alle procedure pendenti al 28 settembre 2024 e a quelle instaurate o aperte successivamente a tale data, con la salvaguardia degli atti già compiuti.


9.Conclusioni

Il "cram down" fiscale è un pilastro fondamentale del concordato minore, offrendo una via d'uscita concreta dal sovraindebitamento per professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, anche di fronte a un debito pubblico cospicuo. La sua applicazione, pur soggetta a rigorose condizioni e al prudente apprezzamento del giudice, garantisce che proposte di risanamento oggettivamente convenienti (rispetto all'alternativa liquidatoria) non siano vanificate da un'opposizione immotivata delle pubbliche amministrazioni. La normativa e la giurisprudenza sono in continua evoluzione per perfezionare questo strumento, rendendolo sempre più efficace per favorire il risanamento rispetto alla liquidazione. In sintesi, il concordato minore rappresenta un'opzione strategica per affrontare il sovraindebitamento, grazie alla sua flessibilità e alla protezione offerta dal "cram down" fiscale, che permette di superare le resistenze delle amministrazioni pubbliche quando le proposte sono vantaggiose per tutti i creditori coinvolti."

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.


Avv. Alberto Bindi

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