Concordato minore e lavoratore autonomo: una via d'uscita!
- Avv. Alberto Bindi

- 11 ago
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 10 ore fa
Il concordato minore è uno strumento molto versatile che consente al lavoratore autonomo sovraindebitato di uscire dalla crisi finanziaria !
Aggiornato al 31/10/2025
Il concordato minore è uno strumento cruciale nell'ordinamento giuridico italiano, specificamente pensato per aiutare debitori non soggetti a procedure concorsuali maggiori a superare situazioni di grave difficoltà economica e finanziaria. Introdotto dal Decreto Legislativo 14/2019, noto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), si configura come una procedura giudiziale di natura volontaria, attivabile su esclusiva richiesta del debitore.
Ho assistito diversi lavoratori autonomi sovraindebitati - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato) - e ho notato che incredibilmente nessuno di essi aveva mai sentito parlare del concordato minore; grazie all'esperienza maturata in anni di attività dedicata a questa materia, posso rassicurarti: è uno strumento molto efficace !
Questo post si propone di essere una guida esaustiva, che unisce la chiarezza espositiva all'approfondimento pratico e normativo. Esploreremo insieme i vantaggi, i requisiti, le fasi processuali e le peculiarità di questo istituto, con particolare riguardo al lavoratore autonomo, fornendo una comprensione chiara e dettagliata per chi si trova ad affrontare il sovraindebitamento e cerca una via per il risanamento dei debiti continuando al contempo a svolgere la propria attività.
INDICE
Cos'è il concordato minore ?
A chi si rivolge ? Il lavoratore autonomo ...
I vantaggi del concordato minore: risanamento e continuità aziendale
La documentazione essenziale: cosa serve al lavoratore autonomo per iniziare la procedura
Il ruolo cruciale dell'OCC e dell'Avvocato: assistenza e funzioni
Le fasi del procedimento: dall'istanza all'omologazione
Il "Cram Down" fiscale: l'omologazione senza il consenso del Fisco
Il mutuo ipotecario sull'abitazione principale: possibilità di esclusione dal piano
Il concordato minore familiare: una soluzione per le crisi congiunte
I costi della procedura e la prededucibilità dei compensi
Inammissibilità e revoca: i rischi da conoscere
Conclusioni: il concordato minore come strumento che consente al lavoratore autonomo di risanare i propri debiti e continuare la propria attività
1. Cos'è il concordato minore ?
Il concordato minore è una delle quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII, pensata per debitori che non superano determinate soglie dimensionali e che non sono quindi soggetti a procedure concorsuali maggiori. È uno strumento più snello rispetto ad altre procedure.
La sua finalità principale è permettere al debitore di formulare ai creditori una proposta di pagamento che può prevedere la soddisfazione anche solo di una parte dei crediti e in via rateale. Questa proposta deve essere basata su un piano fattibile, che indichi le modalità con cui il debitore intende reperire le risorse finanziarie necessarie per i pagamenti. Fondamentale è che la proposta sia più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. A chi si rivolge ? Il lavoratore autonomo ...
Il concordato minore si rivolge a una platea specifica di soggetti, elencati dall'articolo 74 del CCII:
piccoli imprenditori;
agenti di commercio;
lavoratori autonomi;
professionisti;
imprenditori agricoli;
start-up innovative;
associazioni e fondazioni.
Come detto in questo post ci occuperemo specificatamente dell'applicazione del concordato minore al lavoratore autonomo sovraindebitato.
3. I vantaggi del concordato minore: risanamento e continuità aziendale
Il concordato minore offre al lavoratore autonomo sovraindebitato diversi vantaggi concreti per superare la crisi e riprendere la propria attività:
riduzione del debito: la possibilità di proporre un pagamento parziale dei crediti, spesso con un piano di rateazione esteso nel tempo (ad esempio, 5 anni), e la liberazione dal debito residuo non pagato;
continuità dell'attività (si parla di "concordato in continuità"): un aspetto distintivo dell'istituto è la possibilità per il lavoratore autonomo di proseguire la propria attività (anziché di chiuderla e metterla in liquidazione); questo permette di generare il reddito necessario per soddisfare i creditori, trasformando la continuità aziendale in una fonte attiva di risorse per il risanamento; tale continuità può essere diretta (gestita dallo stesso debitore) o indiretta (tramite cessione, affitto, ecc.);
protezione del patrimonio: il debitore può beneficiare di misure protettive (Art. 78, comma 2, lett. d, CCII) che impediscono ai creditori con titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; questa sospensione si applica fino all'omologazione del concordato;
cram down fiscale: come vedremo in dettaglio, questa procedura offre la possibilità al lavoratore autonomo di ottenere (a determinate condizioni) l'omologazione del piano anche in caso di dissenso dei creditori pubblici quali l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.
4. La documentazione essenziale: cosa serve al lavoratore automomo per iniziare la procedura
La presentazione della domanda di concordato minore richiede un'accurata preparazione documentale, la cui completezza è cruciale per l'ammissibilità (Art. 77 CCII); l'art. 75 CCII elenca la documentazione essenziale da allegare:
il piano di risanamento e la proposta di pagamento, che indicano modi, tempi e percentuali di pagamento;
le scritture contabili e fiscali obbligatorie, e le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni (o da inizio attività se più breve);
una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
l'elenco completo di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, le cause di prelazione e il domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
gli atti di straordinaria amministrazione (come definiti dall'art. 94, co. 2 CCII, es. mutui, transazioni, alienazioni di beni immobili) compiuti negli ultimi cinque anni; l'obiettivo è verificare che il debitore non abbia posto in essere atti in grado di incidere negativamente sul patrimonio;
la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento del nucleo familiare.
È importante notare che, sebbene la mancanza di documenti possa rendere la domanda inammissibile, la prassi e la giurisprudenza (es. Tribunale di Bologna 22/3/2024 n. 58) prevedono la possibilità per il giudice di concedere un termine per l'integrazione o la modifica della proposta.
5. Il ruolo cruciale dell'OCC e dell'avvocato: assistenza e funzioni
La procedura di concordato minore prevede che il lavoratore autonomo sovraindebitato sia assistito da due figure professionali chiave:
l'avvocato: sebbene la legge non prescriva esplicitamente l'assistenza di un avvocato, la giurisprudenza la indica come necessaria; l'avvocato affianca il debitore nella raccolta e nell'elaborazione della documentazione, nella predisposizione dell'elenco dei creditori, del prospetto del reddito disponibile e delle spese familiari, e soprattutto nella elaborazione del piano di risanamento e nella strutturazione della proposta di pagamento.
l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC): l'assistenza dell'OCC è obbligatoria ai sensi dell'art. 76, co. 1, CCII; l'OCC ha il compito fondamentale di redigere una relazione particolareggiata (art. 76, co. 2 CCII) che deve contenere:
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore;
le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti in frode o impugnati dai creditori;
una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
durante l'esecuzione del piano, l'OCC ha il compito di vigilare sull'esatto adempimento da parte del lavoratore autonomo di quanto previsto nel piano, risolvere eventuali difficoltà e riferire al giudice per iscritto ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione; al termine, presenta una relazione finale.
I compensi sia dell'OCC che degli avvocati (advisor) sono considerati prededucibili. Questo significa che vengono pagati con priorità rispetto ad altri crediti, indipendentemente dall'esito della procedura.
6. Le fasi del procedimento: dall'istanza all'omologazione
Il procedimento di concordato minore, tanto per il lavoratore autonomo sovraindebitato quanto per qualunque altro soggetto ammesso a tale procedura, si articola in diverse fasi, che in sintesi comprendono:
acquisizione ed elaborazione della documentazione: il debitore, assistito dall'avvocato, raccoglie e predispone tutta la documentazione necessaria (come descritto nel punto 4);
elaborazione del piano e della proposta: l'avvocato e l'OCC lavorano con il debitore per definire il piano di risanamento e la proposta di pagamento ai creditori;
deposito dell'istanza: il lavoratore autonomo con l'assistenza del'avvocato deposita l'istanza di concordato minore presso l'OCC territorialmente competente; l'OCC, accettato l'incarico, comunica l'apertura della procedura agli uffici fiscali e agli enti locali e all'agente della riscossione;
deposito del ricorso al Tribunale: il ricorso viene presentato al Tribunale competente;
apertura della procedura e misure protettive: Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo.; con questo decreto, il giudice dispone la pubblicazione su sito web del tribunale e nel registro delle imprese (se attività d'impresa), ordina la trascrizione del decreto per beni immobili o mobili registrati, e assegna ai creditori un termine (non superiore a 30 giorni) per comunicare all'OCC l'adesione o la mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni; su istanza del debitore, possono essere disposte misure protettive per sospendere azioni esecutive e cautelari individuali;
votazione e omologazione: la proposta di concordato minore è approvata se la maggioranza dei creditori ammessi al voto esprimono voto favorevole; il giudice, in sede di omologazione, verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, oltre al raggiungimento della maggioranza.
L'intero procedimento ha una durata di circa un anno fino all'omologazione.
7. Il "cram down" fiscale: l'omologazione senza il consenso del Fisco
Una delle caratteristiche più innovative e potenti del concordato minore, applicabile tanto al lavoratore autonomo sovraindebitato quanto ad ogni altro soggetto ammesso alla procedura, è la possibilità del "cram down" fiscale, disciplinato dall'art. 80, co. 3, del CCII. Questo meccanismo permette al giudice di omologare il concordato anche in caso di voto contrario dell'Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.
La finalità di questa disposizione è contrastare possibili comportamenti abusivi da parte di creditori pubblici che, essendo spesso creditori di maggioranza, potrebbero bloccare irragionevolmente il risanamento dell'esposizione debitoria del lavoratore sovraindebitato. Il giudice può omologare se ritiene che il credito dell'opponente (anche se contrario) possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria.
Questo principio si applica anche in presenza di un unico creditore erariale, rendendo evidente che la definizione del debito con un singolo creditore pubblico non è affatto esclusa dal diritto positivo.
8. Il mutuo ipotecario sull'abitazione principale: possibilità di esclusione dal piano
Una questione di grande rilevanza per i lavoratori autonomi sovraindebitati è la sorte della propria abitazione principale, spesso gravata da un mutuo ipotecario. Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in un'ottica di favor debitoris e di tutela dell'interesse sociale, prevede la possibilità di preservare la casa.
La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui, nell'ambito del concordato minore (e della ristrutturazione dei debiti del consumatore), la proposta può prevedere il regolare pagamento del mutuo ipotecario sull'abitazione familiare, escludendolo dal negozio concordatario. Questa esclusione è ammessa a condizione che non leda i diritti degli altri creditori. Adesso questa possibilità è espressamente codificata dall'art 75 co 2 bis CCII.
L'approccio prevalente è quindi quello di lasciare il rapporto di mutuo e l'immobile ipotecato "estranei al piano".
9. Il concordato minore familiare: una soluzione per le crisi congiunte
L'articolo 66 del CCII introduce la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, incluso il concordato minore. Questa opzione è consentita in due casi:
quando i membri sono conviventi;
quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Ai fini di questa procedura, si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.
Nonostante la presentazione di un'unica domanda, le masse attive e passive di ciascun membro rimangono distinte. In presenza di più richieste di risoluzione della crisi riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, con la competenza che spetta al giudice adito per primo.
È interessante notare che, anche se uno dei debitori familiari è un consumatore, si applicano le disposizioni del concordato minore, con alcune eccezioni.
10. I costi della procedura e la prededucibilità dei compensi
Affrontare una procedura di sovraindebitamento comporta dei costi, ma il legislatore ha previsto un meccanismo per favorirne l'accesso: la prededucibilità dei crediti.
prededucibilità (art. 6 CCII): i compensi per le prestazioni rese dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e dagli altri professionisti (come l'avvocato, l'advisor) sono prededucibili; ciò significa che tali crediti sono soddisfatti con priorità rispetto a tutti gli altri, poiché sono considerati essenziali per l'attivazione e il buon esito della procedura. La prededucibilità opera in caso di apertura del concorso e permane anche in caso di successione di più procedure; la prededucibilità dei costi dei professionisti coninvolti nella procedura consente al lavoratore autonomo di pagare parte dei relativi compensi secondo le previsioni contenute nel piano e, quindi, solitamente, con i redditi derivanti dalla prosecuzione dell'attività lavorativa;
calcolo dei compensi: i compensi dell'OCC e del gestore della crisi vengono quantificati in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 202/2014; il preventivo di spesa deve essere dettagliato e comunicato al debitore; il compenso è parametrato all'attivo e al passivo e può aumentare in caso di accertamento di maggiori valori; spese aggiuntive come perizie di stima, certificazioni notarili o due diligence specifiche non sono incluse nel compenso base e sono a parte. I compensi dell'Avvocato, invece, sono liberamente determinati con incarico professionale tra il lavoratore autonomo sovraindebitato ed il professionista.
11. Inammissibilità e revoca: i rischi da conoscere
Il concordato minore, pur essendo uno strumento flessibile, presenta condizioni di inammissibilità e possibilità di revoca dell'omologazione, che il debitore/lavoratore autonomo deve conoscere per evitare il fallimento della procedura:
inammissibilità della domanda (art. 77 CCII): la domanda di concordato minore è considerata inammissibile nei seguenti casi:
mancanza della documentazione essenziale richiesta dagli articoli 75 e 76 del CCII;
il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
revoca dell'omologazione (art. 82 CCII): l'omologazione del concordato può essere revocata se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito; se il debitore non adempie alle prescrizioni entro il termine assegnato (anche prorogato), il giudice revoca l'omologazione; la revoca può essere richiesta dall'OCC, da un creditore o dal Pubblico Ministero in caso di frode;
inefficacia degli atti: pagamenti e atti di disposizione dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto (art. 78, co. 2, lett. a, CCII); allo stesso modo, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci.
12. Conclusioni: il concordato minore come strumento che consente al lavoratore autonomo di risanare i debiti e continuare la propria attività
In sintesi, il Concordato Minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico che cosente a piccoli imprenditori / professionisti / lavoratori autonomi di affrontare il sovraindebitamento, offrendo una concreta opportunità di risanamento dei debiti proseguendo nell'esercizio della propria attività. Se sei un piccolo imprenditore, un professionista o un lavoratore autonomo o anche un agricoltore sovraindebitato e intendi comunque proseguire la tua attività, il concordato minore, con le sue recenti evoluzioni giurisprudenziali e le modifiche introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, può davvero fare al caso tuo!
La possibilità di proporre un pagamento parziale, la protezione dalle azioni esecutive e l'innovativo "cram down" fiscale, uniti alla possibilità di mantenere in vita la propria attività o preservare l'abitazione principale, lo rendono una soluzione efficace per ridurre in modo considerevole il debito e guardare al futuro con rinnovata fiducia.
Dal mio studio di Firenze ho aiutato lavoratori autonomi in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato) a risolvere complesse situazioni di sovraindebitamento proprio grazie alla procedura di concordato minore. Se anche tu stai affrontando difficoltà finanziarie, non perdere tempo! Richiedi subito una pre-analisi gratuita e personalizzata cliccando su questo link e inizia il tuo percorso verso la libertà dai debiti.
Avv. Alberto Bindi