Concordato minore ... Agenzia Entrate
- Avv. Alberto Bindi

- 30 ott
- Tempo di lettura: 8 min
Aggiornamento: 17 nov
Concordato minore: è possibile ristrutturare i debiti fiscali e previdenziali anche senza il consenso dell'Agenzia delle Entrate e INPS ?
Aggiornato al 17/11/2025
L'accumulo di debiti fiscali e previdenziali rappresenta una delle sfide più gravose per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, minacciando non solo la stabilità finanziaria personale ma anche la continuità dell'attività. Spesso, rateizzazioni e definizioni agevolate non sono sufficienti a risanare situazioni di grave sovraindebitamento. In questo contesto, il concordato minore si rivela uno strumento potente e flessibile, capace di offrire una via d'uscita concreta anche quando i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali sembrano insormontabili. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato come la maggior parte di essi pensasse di poter fare un "saldo e stralcio" con l'Erario e gli Enti previdenziali al pari di quanto si usa fare con i creditori privati; purtroppo la legge non lo consente; grazie all'esperienza maturata in anni di attività dedicata a questa materia, posso però rassicurarti: esistono altre soluzioni per definire un debito verso gli enti pubbblici! Con questo post, ti guiderò attraverso i meccanismi del concordato minore spiegandoti come sia possibile ristrutturare considerevolmente tutti i debiti e, sopratutto, quelli più ostici verso l'Erario e l'INPS.
INDICE
Cos'è il concordato minore e chi può accedervi?
Concordato minore Agenzia Entrate: debiti fiscali e previdenziali una sfida comune per imprese e professionisti
Il concordato minore come soluzione: soddisfacimento parziale e ristrutturazione
Il "Cram Down": omologazione forzosa anche senza il consenso del Fisco e INPS
Il ruolo cruciale dell'OCC e dell'avvocato nella proposta e valutazione
Il percorso procedurale: dalla domanda all'esecuzione del piano
Esempi pratici e giurisprudenza
Conclusioni
1. Cos'è il concordato minore e chi può accedervi?
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dagli articoli da 74 a 83 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs 14/2019, d’ora in poi “CCII”). Si tratta di una procedura giudiziale di carattere volontario, attivabile esclusivamente su richiesta del debitore, pensata per affrontare situazioni di grave difficoltà economica e finanziaria.
Questo strumento è accessibile a una vasta gamma di soggetti in stato di sovraindebitamento, definiti dall'art 2, co 1, lett c) CCII. In particolare, possono richiederlo:
gli imprenditori minori;
gli imprenditori agricoli;
i professionisti e i lavoratori autonomi;
le start-up innovative;
nonché ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.
È fondamentale sottolineare che il concordato minore non è destinato ai consumatori, per i quali è prevista una diversa procedura (la ristrutturazione dei debiti del consumatore).
2. Concordato minore Agenzia Entrate: debiti fiscali e previdenziali una sfida comune per imprese e professionisti
I debiti di natura fiscale (verso l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Entrate Riscossione) e previdenziale (verso l'INPS, l'INAIL o altre casse di previdenza obbligatorie) rappresentano una componente significativa del passivo di molti debitori sovraindebitati. Spesso, questi debiti sono consistenti, se non addirittura la maggioranza o l'esclusiva esposizione debitoria. La loro peculiarità risiede nella natura di credito pubblico, che talvolta ha reso più complessa la loro ristrutturazione in passato.
Il concordato minore, tuttavia, offre strumenti efficaci per affrontare queste tipologie di debito. L'art 75, co 2, CCII consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (tra cui rientrano i crediti verso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS per la loro natura privilegiata) possano essere soddisfatti non integralmente, a condizione che il loro pagamento sia assicurato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, tenendo conto del loro valore di mercato attestato dall'OCC. Questo principio è cruciale per la riduzione dei debiti fiscali e contributivi.
3. Il concordato minore come soluzione: soddisfacimento parziale e ristrutturazione
Il concordato minore permette al debitore di formulare una proposta di pagamento parziale e rateale ai propri creditori, inclusi quelli pubblici. Il suo contenuto è libero e deve indicare in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento per superare la crisi.
La procedura può prevedere la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale del debitore (concordato in continuità diretta), consentendo di generare il reddito necessario per far fronte al piano di pagamento. In alternativa, può basarsi sull'apporto di risorse esterne, come fondi da familiari o terzi, che sono cruciali per aumentare la soddisfazione dei creditori e rendere il piano più appetibile, specialmente in assenza di un attivo liquidabile significativo.
Un esempio pratico di continuità indiretta è quello esaminato dal Tribunale di Ancona (Trib Ancona, 11/12/2023 n. 127), che ha ammesso una proposta di concordato minore prevedente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale anche in forma indiretta, ad esempio tramite un contratto di affitto d'azienda.
4. Il "Cram Down": omologazione forzosa anche senza il consenso del Fisco e INPS
Uno degli aspetti più innovativi e vantaggiosi del concordato minore, soprattutto quando si tratta di debiti consistenti verso l'Agenzia Entrate e l'INPS, è il cosiddetto "cram down"; questa possibilità è disciplinata dall'art 80, co 3 CCII.
Il "cram down" consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (come l'INPS o l'INAIL). Questo meccanismo è attivabile a due condizioni cumulative:
l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto (51% dei crediti);
la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; questo giudizio di convenienza viene formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale/previdenziale e si basa anche sulle risultanze della specifica relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
L'introduzione del "cram down" elimina una disparità di trattamento e consente di superare l'inerzia o le resistenze ingiustificate del creditore pubblico. La giurisprudenza ha chiarito che l'unicità del creditore pubblico non può costituire un ostacolo all'applicazione di questo strumento.
5. Il ruolo cruciale dell'OCC e dell'avvocato nella proposta e valutazione
Il debitore che intende avvalersi del concordato minore deve farsi assistere da un avvocato e da Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L'assistenza legale è considerata necessaria dalla giurisprudenza (Trib Torino, 03/02/2025). mentre quella dell'OCC è direttamente prescritta dalla legge.
6. Il percorso procedurale: dalla domanda all'esecuzione del piano
Il procedimento di concordato minore si articola in diverse fasi, vediamole di seguito.
Acquisizione della documentazione e elaborazione del piano: il debitore deve fornire all'avvocato una serie di documenti (che poi dovranno essere depositati in Tribunale) tra cui bilanci, scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, dichiarazioni dei redditi (anche IRAP e IVA), una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l'elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione e il loro domicilio digitale, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, e la documentazione su stipendi e altre entrate familiari.
L'avvocato unitamente all'assitito elaborano un piano di risanamento ed una proposta di pagamento dei creditori normalmente parziale ed in via rateale.
L'avvocato deposita un'istanza all'OCC per attivare il procedimento di concordato minore e l'OCC elabora una relazione che deve essere allegata al ricorso.
L'avvocato predispone un ricorso da depositare, unitamente a tutta la documentazione ivi compresa la relazione dell'OCC, in tribunale.
Il giudice, se la domanda è ammissibile (e non presenta le condizioni di inammissibilità di cui all'art 77 CCII), dichiara aperta la procedura con decreto. Questo decreto viene pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese (se il debitore svolge attività d'impresa).
Comunicazione ai creditori e fase di voto: il giudice assegna ai creditori un termine (non superiore a 30 giorni) per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni. La proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Omologazione: il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, e il raggiungimento delle maggioranze, omologa il concordato minore con sentenza; è in questa fase che opera il "cram down" in caso di opposizione dell' Agenzia Entrate o dell'INPS; la sentenza di omologazione è vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda.
Esecuzione del piano: il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per dare esecuzione al piano omologato; l'OCC vigila sull'esatto adempimento e riferisce al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione.
7. Esempi pratici e giurisprudenza
L'efficacia del concordato minore nella gestione dei debiti fiscali e previdenziali è ampiamente confermata dalla prassi e dalla giurisprudenza:
Tribunale Livorno 29/1/2025 n. 4 (seguita dal ns. studio) - Un lavoratore autonomo grazie al concordato minore, è riuscito a liberarsi da € 1.600.000 di debiti complessivi (di cui circa € 1.200.00 verso l'Agenzia Entrate e l'INPS), pagandone solo € 89.000. Gli Uffici avevano votano negativamente ma il giudice ha omologato ugualmente il procedimento grazie al cram down; il caso dimostra la drastica riduzione del debito fiscale e previdenziale grazie al concordato minore.
Tribunale di Pordenone, 07/05/2025 - Un altro esempio significativo riguarda un libero professionista senza immobili, la cui unica fonte di attivo erano i proventi dell'attività e di amministratore di una società partecipata, insufficienti a coprire il debito complessivo. La proposta prevedeva il pagamento dei creditori tramite finanza esterna (un apporto di € 65.000 dalla moglie) e la liquidità generata dal reddito dell'istante per 4 anni (anziché 3 anni in caso di liquidazione). Il Tribunale ha omologato il concordato, condividendo i rilievi dell'OCC sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e sulla congruità del fabbisogno familiare. Ha espressamente superato le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'assenza di atti in frode ai creditori e la validità dell'apporto di finanza esterna.
Questi casi concreti illustrano come il concordato minore, supportato da una corretta preparazione del piano, possa efficacemente ristrutturare debiti fiscali e previdenziali, anche contro il volere degli enti creditori pubblici, grazie al principio del "cram down" che valuta la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
8. Conclusioni
Il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico per affrontare il sovraindebitamento, in particolare quando si tratta di debiti consistenti verso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali. Permettendo il soddisfacimento anche parziale dei crediti e la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale, offre una via d'uscita concreta anche dalle situazioni più complesse. La possibilità del "cram down" (art 80, co 3, CCII) è un pilastro fondamentale, consentendo al debitore di ottenere l'omologazione del piano anche senza il consenso dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, a patto che la proposta sia economicamente più vantaggiosa dell'alternativa liquidatoria. Questo meccanismo riflette il "favor" del Codice della Crisi per il risanamento rispetto alla liquidazione, vista come procedura residuale. Se sei un piccolo imprenditore, un professionista, un lavoratore autonomo o un imprenditore agricolo sovraindebitato e desideri proseguire la tua attività, il concordato minore può essere la soluzione che fa al caso tuo. Consente di abbattere in modo considerevole il debito e riprendere in mano la propria vita finanziaria.
Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.
Avv. Alberto Bindi