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Concordato minore: la sua durata ...

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 29 set
  • Tempo di lettura: 6 min

Aggiornamento: 17 nov

Il concordato minore è uno strumento fondamentale per ridurre l'esposizione debitoria e proseguire l'attività lavorativa, ma quale è la sua durata ? Saperlo è fondamentale per chi vuole intraprendere questo percorso ...


Aggiornato al 17/11/2025


Il concordato minore, introdotto dal Decreto Legislativo 14/2019, noto come Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa (CCII), rappresenta uno strumento giudiziale volontario pensato per aiutare i debitori a superare situazioni di grave difficoltà economica/finanziaria. Questa procedura è rivolta a piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori agricoli, e consente, al ricorrere di certe condizioni, di proseguire l'attività professionale o imprenditoriale riducendo in modo considerevole il debito. La comprensione della sua durata e, quindi, delle sue tempistiche sia procedurali che relative ai pagamenti, è fondamentale per chi intende accedervi. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato che spesso chi si trova in situazione di difficoltà finanziaria tarda parecchio ad affrontare il problema; proprio per questa ragione comprendere quanto dura il procedimento di concordato minore diventa di particolare importanza !


INDICE



1. Introduzione alla durata del concordato minore

Il concordato minore è una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII. Si distingue per la sua natura più snella rispetto ad altre procedure concorsuali maggiori, adattandosi alla natura e alle dimensioni dei soggetti a cui si rivolge. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di formulare ai creditori una proposta di pagamento, che normalmente prevede il saldo solo di una parte dei crediti e per di più in via rateale, fondata su un piano che deve essere fattibile e indicare le modalità per reperire le disponibilità finanziarie necessarie.

È importante sottolineare che:

  1. l'intero procedimento di concordato minore ha mediamente una durata di circa un anno; questa tempistica generale racchiude diverse fasi, ciascuna con le proprie scadenze e adempimenti specifici, che nel proseguo verranno analizzate in dettaglio;

  2. inoltre se il procedimento si conclude positivamente, e quindi con l'omologazione, il debitore dovrà rispettare il piano di pagamento prosposto ai creditori; e, dunque, normalmente dovrà eseguire un piano pluriennale eseguendo i pagamenti promessi ai creditori; anche questo aspetto verrà nel proseguo analizzato in dettaglio.


2. Le fasi salienti della procedura e la loro durata

Il percorso del concordato minore si articola in diverse fasi, dalla preparazione della domanda all'omologazione del piano; vediamole in estrema sintesi una ad una.

  • Fase preparatoria - Il debitore che intende accedere al concordato minore deve farsi assistere da un avvocato. Questa assistenza è cruciale per la redazione della domanda e degli allegati. L'avvocato, insieme all'assistito, elabora il piano di risanamento, indicando le modalità con cui il debitore reperirà la finanza necessaria, inclusa quella eventualmente messa a disposizione da terzi (come familiari o amici), e struttura la proposta, specificando modi, tempi e percentuali di pagamento per ogni singolo creditore. Per elaborare il piano di risanamento e al proposta rivolta ai creditori è necessaria la documentazione (di cui agli artt 75 e 75 CCII) che poi dovrà essere allegata al vero e proprio ricorso da depositare in tribunale. La durata di questa fase dipende molto dal debitore e dalla sua velocità nel reperire la documentazione che gli viene richiesta; mediamente si può stimare in 1/3 mesi.

  • Fase innanzi all'OCC - Una volta elaborato il piano di risanamento e la proposta di pagamento ai creditori, l'avvocato predispone l'istanza per attivare l'Organismo di composizione della Crisi (OCC); dopodiché, l'OCC fa sottoscrivere al debitore un preventivo di spesa e poi si riserva di nominare il Gestore della Crisi; l'OCC, entro 7 giorni dal ricevimento dell'incarico, notifica l'avvio della procedura all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, i quali hanno 15 giorni per comunicare l'entità del debito tributario accertato e degli eventuali accertamenti pendenti; sulla scorta della documentazione trasmessa da questi uffici e dal debitore, l'OCC elabora poi una relazione che deve essere allegata al ricorso che il debitore deve depositare in tribunale; in questo frangente il Gestore della Crisi e l'avvocato si relazionano per limare e perfezionare il piano di risanamento e la proposta di pagamento ai creditori; la durata di questa fase innanzi all'OCC è di circa 2/3 mesi.

  • Fase giudiziale: Successivamente, l'avvocato deposita un'istanza di concordato minore, fornita di tutta la documentazione prescritta dalla legge, innanzi al tribunale competente.

    Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura. In questa fase, il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano/proposta o per produrre nuovi documenti. Tale possibilità di interlocuzione è una prassi consolidata, volta a superare eventuali carenze dell'istanza. Con il decreto di apertura, il giudice dispone la pubblicazione del decreto sul sito web del tribunale (o del Ministero della Giustizia) e nel Registro delle Imprese (se il debitore svolge attività d'impresa). Assegna inoltre ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, solitamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La mancata comunicazione nel termine assegnato equivale a consenso alla proposta. Il giudice, ai sensi dell'art 80, co 1, CCII, omologa il concordato minore con sentenza dopo aver verificato: l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione da parte dei creditori. La sentenza di omologazione dichiara la chiusura della procedura e viene pubblicata secondo forme adeguate. Questa fase giudiziale ha una durata molto variabile (dipendendo dal carico di lavoro dei giudici e da molte altre variabili) che si può approssimativamente quantificare in 8/9 mesi.


3. L'esecuzione del piano: tempi di pagamento e vigilanza

Una volta omologato il concordato, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per dare esecuzione al piano. L'OCC svolge un ruolo di vigilanza costante sull'esatto adempimento del concordato, risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice. L'OCC deve riferire al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi.

Il piano di pagamento dei creditori prevede solitamente il soddisfacimento parziale dei crediti tramite un piano rateale, con tempi e modalità specifiche per ogni creditore. Generalmente la giurisprudenza ritiene ammissibile un piano di durata non superiore ai 5/7 anni.


4. La durata "eccessiva" del piano e la giurisprudenza

La questione della durata del piano nel concordato minore è di particolare rilievo, soprattutto in relazione alla sua fattibilità e sostenibilità nel tempo. Una parte significativa della giurisprudenza ha espresso preoccupazione per proposte che prevedono tempi di pagamento eccessivamente lunghi.

Nello specifico, il Tribunale di Roma (sentenza 14.6.2023) ha stabilito che "parte della giurisprudenza ritiene inammissibile la proposta di concordato minore che preveda una durata eccessiva del piano soprattutto se superiore ai cinque anni". Questo orientamento riflette la necessità di garantire che i piani di risanamento siano realistici e non si protraggano indefinitamente, con il rischio di divenire inattuabili o di gravare eccessivamente sul debitore e sui creditori.


5. Conclusioni

Il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico per affrontare il sovraindebitamento, consentendo ai debitori un significativo abbattimento dei debiti e la prosecuzione dell'attività. Tuttavia, il suo successo dipende da una attenta pianificazione e dalla rigorosa aderenza alle tempistiche e ai requisiti procedurali dettati dal Codice della Crisi e dall'orientamento giurisprudenziale.

La durata media di un anno per l'intera procedura e la possibilità di proporre piani di pagamento rateali che si estendono nel tempo, anche per 5/7 anni, offrono ai debitori concrete opportunità di risanamento. È cruciale, però, tenere presente la cautela della giurisprudenza verso piani ritenuti "eccessivi", soprattutto se superano i cinque anni, per garantire la loro effettiva sostenibilità e affidabilità.

L'assistenza di professionisti qualificati (avvocato e OCC) è indispensabile per navigare le complesse fasi, dalla preparazione della documentazione e del piano, alla gestione delle interlocuzioni con il giudice e i creditori, assicurando che la proposta sia ben fondata, fattibile e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali. Solo con una gestione trasparente e diligente, il concordato minore può realizzare appieno la sua finalità di liberare il debitore dal peso dell'indebitamento, consentendogli di riprendere serenamente la propria attività economica.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.


Avv. Alberto Bindi

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