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Concordato minore i rischi da evitare

  • albertobindi
  • 13 ago
  • Tempo di lettura: 10 min

Aggiornamento: 7 giorni fa

Il concordato minore è uno strumento utilissimo per il risanamento e la liberazione dai debiti, ma è costellato di requisiti procedurali il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità, la frode e la revoca del procedimento; vediamoli insieme...


Aggiornato al 24/10/2025


Il concordato minore si conferma come uno strumento flessibile e dinamico per affrontare lo stato di sovraindebitamento. Disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, d’ora in avanti “CCII”), questa procedura giudiziale volontaria consente a piccoli imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi e altri debitori di ridurre in modo considerevole i propri debiti, inclusi quelli verso banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e fornitori, e di proseguire serenamente la propria attività.

Ho assistito diversi clienti sovraindebitati - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) - e ho notato che molti di essi non conoscevano il concordato minore e le sue potenzialità; grazie all'esperienza maturata in anni di attività dedicata a questa materia, posso rassicurarti: le soluzioni esistono e sono molto concrete !

Tuttavia, come ogni strumento giuridico, il concordato minore, al pari degli altri strumenti previsti dal DLgs 14/2019 in materia di sovraindebitamento, presenta delle sfide e dei rischi che, se non gestiti adeguatamente, possono portare all'inammissibilità della domanda, al fallimento della procedura o alla revoca dell'omologazione. Comprendere questi pericoli è fondamentale per navigare con successo il percorso verso la liberazione dal debito. In questo post, analizzeremo in dettaglio i principali ostacoli e le misure per evitarli, attingendo direttamente dalla pratica e dalla giurisprudenza più recente.


INDICE


1. L'inammissibilità della domanda di concordato minore

La fase iniziale della procedura di concordato minore è caratterizzata da un vaglio rigoroso dell'ammissibilità della domanda da parte del giudice. Se la domanda non supera questo primo scoglio, l'intero processo si blocca. I motivi principali di inammissibilità sono definiti dall'art. 77 CCII; vediamoli insieme qui di seguito.


1.1. Mancanza o incompletezza della documentazione essenziale

Uno dei motivi più frequenti di inammissibilità è la mancanza o l'incompletezza della documentazione prescritta dagli artt 75 e 76 CCII. Questa documentazione è cruciale per consentire all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e al giudice una valutazione completa e affidabile della situazione del debitore. Tra i documenti indispensabili figurano:

  • i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre anni o agli ultimi esercizi, se l'attività ha avuto una durata inferiore;

  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

  • l'elenco completo di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, delle rispettive cause di prelazione e, ove disponibili, del loro domicilio digitale;

  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, come dettagliato dall'art 94, co 2 CCII; questi includono mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili o partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o pegni, fideiussioni, rinunzie a liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni;

  • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

  • il piano di ristrutturazione e la proposta di pagamento, indicanti in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento e come il debitore intende procurarsi le risorse necessarie.

È fondamentale che la relazione particolareggiata dell'OCC, allegata alla domanda ai sensi dell'art 76, co 2, CCII, sia completa e ben motivata. La giurisprudenza ha stabilito che una relazione carente di motivazione su punti cruciali, come le cause di sovraindebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, la completezza della documentazione e la convenienza del piano, può rendere la domanda inammissibile.


1.2. Superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore

La domanda è inammissibile se il debitore imprenditore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti per essere qualificato come "impresa minore" ai sensi dell'art 2, co 1, lett d), CCII: e cioè aver avuto negli ultimi tre anni ricavi inferiori ad € 200.000, un attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000 e debiti (anche non scaduti) inferiori ad € 500.000. Il concordato minore è uno strumento pensato per le crisi di dimensioni più contenute, rispetto alle procedure concorsuali maggiori.


1.3. Precedenti esdebitazioni

Un debitore non può accedere al concordato minore se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Questa condizione mira a prevenire l'abuso dello strumento e a garantire che l'istituto sia utilizzato per reali situazioni di crisi e non per eludere sistematicamente i debiti.


1.4. L'imprenditore individuale cessato e l'accesso al concordato minore

Un punto che ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale, risolto dal recente Decreto Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), riguarda l'accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale la cui attività sia cessata. Prima delle modifiche, alcune pronunce giurisprudenziali ritenevano possibile l'accesso anche per l'imprenditore individuale cessato, argomentando che la persona fisica sopravvive alla cessazione dell'attività e non essendo assoggettabile a liquidazione giudiziale, non dovesse essere privata della possibilità di accedere agli strumenti di esdebitazione. Ad esempio, il Tribunale di Campobasso (sentenza del 14.1.2025) ha ritenuto che nessuna preclusione potesse fondarsi sull'art 33, co 4 CCII se la ditta individuale non risultava formalmente cancellata dal registro delle imprese. Tuttavia, altre interpretazioni, sostenute anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 26.7.2023 n. 22699) e dalla Corte d'Appello di Torino (sentenza 12.3.2024), tendevano a precludere l'accesso in virtù dell'art 33, co 4 CCII, che dichiara inammissibile la domanda presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 1-bis all'Art. 33 CCII, chiarendo definitivamente che, mentre il debitore persona fisica può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, l'accesso al concordato minore è precluso. Questo perché il concordato minore presuppone, per sua natura, l'esistenza di un'attività imprenditoriale che si intende proseguire (o che necessita di liquidazione nel contesto di un piano più ampio), e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese esclude tale presupposto.


1.5. Assenza di assistenza legale (difesa tecnica)

Sebbene l'Art. 76, co. 1 CCII stabilisca che la domanda è formulata tramite un OCC, la giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità dell'assistenza anche di un avvocato. La relazione illustrativa al CCII sottolinea che la maggiore complessità del concordato minore, rispetto al piano del consumatore, impone che all'assistenza prestata dall'OCC si aggiunga quella del difensore, prevedendo l'obbligo della difesa tecnica. Il Tribunale di Torino, con una pronuncia del 3.2.2025, ha addirittura rilevato la nullità assoluta e insanabile del ricorso presentato personalmente dal debitore in violazione degli artt 82, co 3 c.p.c. e 9 CCII. È quindi cruciale avvalersi di un legale fin dalle prime fasi.


1.6. Durata eccessiva del piano

Alcuni orientamenti giurisprudenziali ritengono inammissibile la proposta di concordato minore che preveda una durata eccessiva del piano, soprattutto se superiore ai cinque anni. Questo aspetto è rilevante per assicurare la sostenibilità e la fattibilità del piano presentato.


1.7. Finanza esterna esclusiva nel concordato liquidatorio

L'art 74, co 2 CCII prevede che, fuori dai casi di continuazione dell'attività, il concordato minore può essere proposto quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile. In merito, il Tribunale di Campobasso (sentenza del 14.1.2025) ha chiarito che il concordato di tipo liquidatorio può fondarsi anche sulla sola finanza esterna in assenza di attivo liquidabile, purché ciò sia idoneo ad incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda. Nel caso esaminato, in presenza di un attivo quasi nullo (dato solo dall'assegno di inclusione), l'apporto di finanza esterna costituiva un significativo incremento, superando le obiezioni dell'ente impositore circa l'inammissibiltà della proposa di concordato minore liquidatorio.


2. Gli atti diretti a frodare i creditori

La presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori è un motivo di inammissibilità della domanda di concordato minore ai sensi dell'art 77 CCII. Inoltre, tali atti possono portare alla revoca dell'omologazione della procedura, come vedremo nel prossimo capitolo.


2.1. Definizione e manifestazioni della frode

Un atto diretto a frodare i creditori è da identificarsi con quell'atto volto a ledere i diritti altrui, sorretto da un animus nocendi (intento di nuocere) e contrario alla buona fede. Si concretizza attraverso:

  • omissione di informazioni rilevanti: non comunicare dati essenziali sulla propria situazione debitoria o patrimoniale;

  • occultamento dell'attivo o del passivo: nascondere beni o debiti;

  • dichiarazione di attività o passività insussistenti: affermare l'esistenza di crediti o beni che non esistono, o di debiti fittizi;

  • atti pregiudizievoli e impugnabili da parte dei creditori.

La frode può manifestarsi anche attraverso un illecito gestorio (es. bancarotta fraudolenta) commesso nei confronti di un creditore principale della procedura, accertato con sentenza passata in giudicato. Non sono rilevanti solo "fatti distrattivi o di occultamento patrimoniale consumati nel corso della procedura o immediatamente a ridosso di essa", ma anche condotte anteriori, purché ricorrano un "mendacio qualificato di artifici organizzati" e un elemento psicologico corrispondente al dolo specifico finalizzato all'inganno e al pregiudizio.


2.2. Esempi pratici dalla giurisprudenza

La giurisprudenza ha fornito diversi esempi di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori:

  • il Tribunale di Nola (sentenza 13.5.2024) ha approfondito la definizione di atto fraudolento, evidenziando la necessità di un intento lesivo e la contrarietà alla buona fede;

  • il Tribunale di Rimini (sentenza 30.11.2023 n. 85) ha esaminato la tematica delle condotte decettive o distrattive ostative all'omologazione;

  • Il Tribunale di Parma (sentenza 26.8.2021) ha escluso la sussistenza di "atti in frode ai creditori" nel caso in cui la costituzione di un fondo patrimoniale, seppur oggetto di azione revocatoria, fosse stata correttamente evidenziata dal debitore nel ricorso introduttivo, consentendo una completa informazione ai creditori e una corretta valutazione della proposta; questo sottolinea l'importanza della trasparenza da parte del debitore;

  • viceversa, la Corte di Cassazione (sentenza n. 4613 del 14.2.2023) ha dichiarato legittima la valutazione di un tribunale che ha ritenuto atto in frode la donazione della nuda proprietà di un immobile, poiché per effetto dell'esdebitazione, il creditore ipotecario avrebbe perso il diritto di soddisfarsi sulla nuda proprietà trasferita, almeno per le somme eccedenti quelle offerte.


2.3 Assenza del requisito di "meritevolezza"

È importante notare che, a differenza della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e della liquidazione controllata, la normativa positiva non contempla per il concordato minore il requisito della "meritevolezza" quale condizione di ammissibilità della domanda. Ciò è coerente con la struttura della procedura, in quanto il vaglio di ammissibilità non è affidato solo al giudice, ma anche ai creditori, il cui voto "costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso alla ristrutturazione del debito". Pertanto, solo la frode intenzionale e comprovata costituisce un ostacolo diretto, e non una generica valutazione sulla "meritevolezza" del debitore.


3. La revoca dell'omologazione del concordato minore

Anche dopo l'omologazione del concordato minore, la procedura può essere revocata, con conseguenze significative per il debitore. L'art 82 CCII disciplina le condizioni e le modalità per la revoca.


3.1. Motivi di revoca

I motivi principali che possono portare alla revoca dell'omologazione sono strettamente legati alla condotta del debitore e all'andamento del piano:

  • frode del debitore: L'omologazione può essere revocata quando il passivo è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito, oppure quando una parte rilevante dell'attivo è stata sottratta o dissimulata, o ancora quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; questi atti di frode, come già descritto, minano la trasparenza e l'equità della procedura;

  • mancata o non corretta esecuzione del piano: la revoca è disposta anche in caso di mancata esecuzione integrale del piano omologato; se il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo, si procede analogamente alla revoca;

  • inadempimento delle prescrizioni: se il debitore non adempie le prescrizioni indicate dal giudice per l'esecuzione del piano, anche dopo un termine concesso o prorogato, l'omologazione può essere revocata.

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3.2. Soggetti legittimati e tempistiche

L'omologazione può essere revocata d'ufficio dal giudice o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato il ruolo dell'OCC, riconoscendogli la legittimazione diretta a chiedere la revoca dell'omologazione, superando la precedente necessità di una semplice "segnalazione" al giudice.

È importante sottolineare un termine perentorio: la domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa d'ufficio non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale sull'esecuzione del piano.


3.3. Ruolo dell'OCC nella fase di esecuzione

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo di vigilanza costante sull'esatto adempimento del concordato minore. Ha il compito di risolvere le eventuali difficoltà che possono sorgere e, se necessario, sottoporle al giudice. L'OCC deve inoltre riferire al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi. Questa supervisione è cruciale per intercettare per tempo eventuali criticità che potrebbero portare alla revoca.

Se il piano prevede vendite o cessioni di beni, queste sono curate dal debitore tramite procedure competitive, sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC, e basate su stime di esperti. Il giudice, sentito l'OCC, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione di iscrizioni (es. ipoteche, pignoramenti), verificando la conformità dell'atto al piano. È fondamentale sapere che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura della procedura.


3.4. Effetti della revoca e conversione in liquidazione controllata

La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Questo tutela chi ha interagito con il debitore facendo affidamento sull'omologazione della procedura.

In ogni caso di revoca, il giudice, su istanza del debitore, oppure di un creditore o del Pubblico Ministero (se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento), dispone la conversione della procedura in liquidazione controllata. Questa previsione offre al debitore una via d'uscita dalla crisi anche dopo l'esito negativo del concordato minore.


4. Conclusioni

Il percorso del concordato minore, sebbene miri al risanamento e alla liberazione dai debiti, è costellato di requisiti procedurali e sostanziali che non possono essere trascurati. L'analisi approfondita delle cause di inammissibilità, delle condotte fraudolente e dei motivi di revoca è essenziale per chiunque intenda intraprendere questa strada.

La cura nella predisposizione della domanda e della documentazione, la trasparenza nella gestione del patrimonio e l'esecuzione scrupolosa del piano sono pilastri fondamentali. È evidente, inoltre, l'importanza di affidarsi a professionisti esperti. L'assistenza di un avvocato specializzato e la collaborazione con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) sono passaggi cruciali non solo per la correttezza formale, ma anche per la costruzione di una strategia efficace e sostenibile che massimizzi le probabilità di successo e minimizzi i rischi di fallimento della procedura.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato lavoratori autonomi in tutta Italia (Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) a risolvere complesse situazioni di sovraindebitamento proprio grazie alla procedura di concordato minore. Se anche tu stai affrontando difficoltà finanziarie, non perdere tempo! Richiedi subito una pre-analisi gratuita e personalizzata cliccando su questo link e inizia il tuo percorso verso la libertà dai debiti.


Avv. Alberto Bindi

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