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Concordato minore: il ruolo dell'avvocato e dell’OCC

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 3 nov
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 1 giorno fa

Concordato minore: il ruolo cruciale dei professionisti (avvocato e OCC) per consentire al debitore di ristrutturare il proprio indebitamento


Aggiornato al 17/11/2025


Il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico per affrontare il sovraindebitamento. Introdotto dal decreto legislativo 14/2019, noto come codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), questa procedura giudiziale volontaria è pensata per aiutare i debitori a superare situazioni di grave difficoltà economica/finanziaria. In particolare, è rivolta a piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, lavoratori autonomi e start-up innovative, consentendo loro di ridurre considerevolmente i debiti di qualunque natura (verso banche, finanziarie, agenzia delle entrate-riscossione, inps, inail, fornitori, ecc.) e, spesso, di continuare serenamente la propria attività. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato che la maggior parte di essi non conosceva gli speciali procedimenti contemplati dal DLgs 14/2019; la complessità di tale percorso, tuttavia, rende indispensabile l'intervento di figure professionali altamente specializzate: in questo post, esploreremo a fondo le funzioni essenziali di due attori chiave: l'avvocato e l'organismo di composizione della crisi (OCC).


INDICE


1.Il concordato minore: un breve riepilogo

Il concordato minore è una delle quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII. A differenza di altre procedure, si distingue per essere uno strumento più snello, adatto alla natura e alle dimensioni dei soggetti che possono accedervi. L'obiettivo principale è permettere al debitore di formulare ai propri creditori una proposta di pagamento parziale e rateale, liberandosi da una parte significativa dei debiti. Il suo funzionamento si basa su un piano di ristrutturazione dei debiti e su una proposta di soddisfacimento dei crediti, che viene prima valutata dall'OCC, poi dal tribunale, e infine approvata dai creditori. Il tempo impiegato per portare a termine il procedimento (con la sua omologazione) è di circa 12 mesi.


2.L'avvocato: il "primo soccorritore" e architetto del piano

Nel percorso del concordato minore, l'avvocato assume un ruolo centrale e la sua assistenza è considerata necessaria, sebbene non esplicitamente prescritta dalla legge. Come rilevato dal tribunale di Torino (sentenza 3/2/2025), il patrocinio del difensore è obbligatorio nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi, salvo diverse disposizioni. La maggiore complessità del concordato minore, rispetto ad esempio al piano del consumatore, impone che all'assistenza prestata dall'OCC si aggiunga quella del difensore/avvocato.

  • Ruolo nella predisposizione della domanda e del piano - L'avvocato/advisor è il primo professionista a cui il debitore si rivolge. Il suo compito iniziale è raccogliere e elaborare tutta la documentazione necessaria prevista dagli articoli 75 e 76 CCII che include:

    • bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni irap e dichiarazioni annuali iva degli ultimi tre anni;

    • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

    • l'elenco completo dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, delle cause di prelazione e dei domicili digitali;

    • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (come mutui, transazioni, alienazioni di immobili, concessioni di ipoteche);

    • documentazione relativa a stipendi, pensioni e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento del nucleo familiare.

  • Elaborazione del piano di risanamento e della proposta - Sulla base di questi dati/documenti, l'avvocato, in stretta collaborazione con il cliente, elabora il piano di risanamento e struttura la proposta di pagamento. Questo include l'indicazione delle modalità con cui il debitore reperirà la finanza necessaria, comprese eventuali risorse esterne messe a disposizione da terzi. Il piano deve essere sostenibile per il debitore, che deve dimostrare di avere la capacità di rispettare gli impegni assunti. L'avvocato deposita quindi l'istanza di concordato minore presso l'OCC competente.

  • Consulenza strategica - L'expertise dell'avvocato/advisor è cruciale nella definizione della strategia più efficace. Ad esempio, può aiutare a valutare se il concordato minore è lo strumento più adatto a risolvere la crisi finanziaria del debitore e, ancora, a comprendere se sia meglio adottare un concordato minore in continuità aziendale (che permette di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale) oppure un concordato minore liquidatorio (con cessazione dell'attività); e per fare questo, ovviamente, il professionista deve conoscere la giurisprudenza che si è pronunciata sulle varie questioni.

  • Predisposizione e deposito del ricorso - Elaborata la strategia migliore, il compito dell'avvocato/advisor è poi quello di predisporre il ricorso, nel quale sono indicati il piano di risanamento e la proposta, ed al quale è pure allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, da depositare in tribunale.

  • Interlocuzione con il tribunale - L'avvocato/advisor svolge anche un ruolo di interlocuzione con il tribunale, presentando integrazioni al piano o producendo nuovi documenti se richiesto dal giudice per superare eventuali criticità.

Compenso dell'avvocato/advisor - La questione della prededucibilità (e cioè del pagamento preferenziale rispetto agli altri creditori) dei compensi professionali dell'avvocato è stata oggetto di attenzione. Il "correttivo-ter" (Dlgs 13/9/2024 n. 136), modificando l'art 6 CCII, ha chiarito che sono prededucibili non solo i compensi dell'OCC e degli organi della procedura, ma anche quelli per le "prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". Questa interpretazione estensiva, già anticipata da alcune pronunce, include i crediti dell'avvocato per l'assistenza al debitore nella predisposizione del ricorso. Il tribunale di Roma (sentenza 2/10/2023 n 521) ha ritenuto che il credito dell'avvocato dovrebbe essere riconosciuto in prededuzione nella misura del 75% ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) del dlgs 14/2019 e in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cc per il restante 25%. Il fatto che il compenso dell'avvocato sia prededucibile consente al debitore di pagarlo in tutto o in parte secondo le previsioni del piano e quindi anche in via rateale nel corso degli anni.


3.L'organismo di composizione della crisi (OCC): il garante di equilibrio e fattibilità

L'organismo di composizione della crisi (OCC) è una figura centrale e obbligatoria nel procedimento di concordato minore. La domanda di concordato minore deve essere formulata e presentata tramite un OCC che deve essere costituito nel circondario del tribunale competente. L'OCC in pratica svolge le seguenti funzioni.

  • Attività preliminari e redazione della relazione particolareggiata (art 76 CCII) - Dopo aver accettato l'incarico, l'OCC (o il suo gestore) avvia una serie di attività cruciali:

    • comunicazione agli uffici fiscali e recupero informazioni: entro sette giorni dall'incarico, l'OCC informa l'agente della riscossione e gli uffici fiscali e degli enti locali competenti; l'OCC accede anche a banche dati come l'anagrafe tributaria e la centrale dei rischi per verificare e quantificare i debiti, le garanzie, i privilegi e le ipoteche.

  • Verifica della documentazione e attestazione di fattibilità: l'OCC valuta la completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore; la sua relazione particolareggiata (art 76, co. 2, CCII) deve includere l'indicazione delle cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere, e soprattutto la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Questa attestazione di fattibilità da parte del gestore della crisi è fondamentale e "sostituisce" il giudizio del tribunale in merito alla fattibilità economica del piano, fornendo un supporto informativo completo ai creditori. Casi pratici: la giurisprudenza ha sottolineato l'importanza della correttezza e completezza della relazione dell'OCC. Ad esempio, il tribunale di Ferrara (sentenza 27/2/2024) ha ritenuto inidonea una relazione che mancasse di indagare la sostenibilità del piano e le ipotesi su cui si basa. Analogamente, il tribunale di Ivrea (7/3/2023) ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato minore a causa di una relazione dell'OCC carente su punti cruciali come le cause di sovraindebitamento, la diligenza del debitore, la completezza della documentazione e la convenienza del piano.

  • Fase giudiziale e interazione con i creditori (artt 78-80 CCII): una volta che la domanda di concordato minore, corredata dalla relazione dell'OCC e dal piano, è depositata in tribunale, il giudice dichiara aperta la procedura e assegna ai creditori un termine (non superiore a trenta giorni) per far pervenire all'OCC le dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta. La mancata comunicazione entro il termine assegnato si intende come consenso alla proposta.

    • Il cram down: l'OCC svolge un ruolo decisivo nel meccanismo del cram down (omologazione forzosa) previsto dall'art 80, co 3, CCII. Il giudice può omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (come agenzia delle entrate, inps, inail), purché tale adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e la proposta di soddisfacimento per tali enti sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La valutazione dell'OCC su questo punto è cruciale per la decisione del giudice.

    • Nomina del commissario giudiziale: in alcune circostanze, il giudice può nominare un commissario giudiziale che assuma le funzioni dell'OCC. Questo accade se è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive, se la nomina è necessaria per tutelare gli interessi delle parti, o se è proposta una domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione ai sensi dell'art 112, co. 2, CCII, oppure se la nomina è richiesta dal debitore.

  • Fase di esecuzione e vigilanza (art 81 CCII) una volta omologato il concordato, l'OCC continua a svolgere un ruolo di vigilanza costante sull'esatto adempimento del piano:

    • monitoraggio e risoluzione difficoltà: l'OCC ha il compito di risolvere eventuali difficoltà che possono sorgere durante l'esecuzione e, se necessario, sottoporle al giudice;

    • rapporti periodici: ogni sei mesi, l'OCC deve riferire per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione del concordato. Questo assicura un controllo costante sull'andamento della procedura.

    • gestione vendite e svincoli: se il piano prevede vendite o cessioni di beni (come beni immobili o mobili registrati), queste sono curate dal debitore tramite procedure competitive, ma sempre sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC. L'OCC, su richiesta, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e ogni altro vincolo.

    • relazione finale e revoca dell'omologazione: al termine dell'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale che attesta l'integrale e corretta esecuzione del piano. L'omologazione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o dell'occ stesso, in caso di atti fraudolenti, aumento o diminuzione dolosa o con colpa grave del passivo, sottrazione o dissimulazione dell'attivo, o mancata esecuzione integrale del piano. A seguito del "correttivo-ter", l'OCC ha ora la legittimazione diretta a chiedere la revoca dell'omologazione, superando la precedente necessità di una semplice segnalazione.

    Compenso dell'OCC: i compensi dell'OCC sono prededucibili. Il giudice liquida il compenso dell'OCC al termine dell'esecuzione, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore e della diligenza dell'OCC. Il tribunale di Forlì (sentenza 10/2/2024) ha ribadito che il giudice mantiene sempre il potere di liquidazione, e un gestore che abbia anticipato il pagamento del proprio compenso o quello dell'OCC senza attendere la liquidazione giudiziale si accolla il rischio di una liquidazione difforme.


4.Conclusioni

Il concordato minore è, come visto, uno strumento potente e flessibile per la gestione del sovraindebitamento, capace di offrire un'effettiva possibilità di ripartenza a debitori meritevoli. Il suo successo, tuttavia, dipende in modo inequivocabile dalla sinergia e dalla professionalità dell'avvocato e dell'organismo di composizione della crisi (OCC).

L'avvocato, quale primo contatto e "architetto" del piano, fornisce la competenza legale e strategica per la formulazione della proposta, garantendo la conformità alle normative e l'efficacia degli obiettivi, predisponendo poi il ricorso da depositare in tribunale per l'avvio del procedimento. L'OCC, d'altra parte, funge da pilastro operativo e garante di trasparenza e fattibilità, dalla verifica documentale all'attestazione del piano, dalla gestione dei rapporti con i creditori alla vigilanza costante sull'esecuzione. La loro collaborazione assicura che il debitore possa navigare un processo complesso, trasformando una situazione di crisi in un'opportunità di risanamento e di continuazione dell'attività.

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Avv. Alberto Bindi

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