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Concordato minore: i documenti necessari!

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 27 ott
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 1 giorno fa

Il concordato minore consente al debitore sovraindebitato di ristrutturare i propri debiti... ma quali sono i documenti necessari per preparare la domanda? e cosa accade se ne manca qualcuno ?


Aggiornato al 17/11/2025


Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento il concordato minore si presenta come uno strumento particolarmente utile per la ristrutturazione dei debiti e la prosecuzione dell'attività; tuttavia, la sua efficacia dipende in larga misura dalla completezza e accuratezza della documentazione che deve corredare la domanda. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho constato che la parte più defatigante di questi procedimenti è proprio quella di acquisizione della documentazione necessaria ! In questo post, allora, esploreremo in dettaglio i documenti essenziali richiesti per la domanda di concordato minore e le cruciali conseguenze della loro eventuale mancanza.


INDICE

1. Il concordato minore in sintesi

Il concordato minore è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal CCII. È destinato a una vasta platea di soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali maggiori, come i piccoli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli. Nonostante il suo nome, si applica anche a start-up innovative, associazioni e fondazioni, oltre a "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale". È uno strumento flessibile e dinamico, che consente al debitore sovraindebitato di continuare la propria attività, riducendo considerevolmente i debiti di qualunque natura, che siano verso banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, INAIL o fornitori.

È importante notare che il consumatore è escluso dall'accesso diretto al concordato minore, a meno che non si tratti di una procedura familiare ai sensi dell'Art. 66 CCII che includa debiti di natura non consumeristica.


2. La documentazione necessaria per la domanda (art. 75 CCII)

L'art 75 CCII è la "pietra angolare" che definisce la documentazione essenziale che il debitore deve allegare alla domanda di concordato minore. Vediamo questi documenti in dettaglio.

  • Il piano di risanamento e la proposta:

    • il piano deve contenere una descrizione analitica delle modalità e dei tempi con cui il debitore reperirà la finanza necessaria per adempiere alla proposta; deve quindi indicare come e in quali tempistiche le risorse (interne e/o esterne) saranno rese disponibili per adempiere alla proposta;

    • deve descrivere le cause del sovraindebitamento e le iniziative adottate per superarlo, sia che si preveda la continuazione dell'attività (concordato in continuità) sia la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), sia l'intervento di un terzo;

    • è cruciale che il piano illustri la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria; questo significa dimostrare che i creditori riceveranno un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione; l'OCC attesta questa convenienza; per esempio, una proposta può prevedere il pagamento dei crediti privilegiati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione. Il valore di liquidazione deve tenere conto anche dei redditi futuri derivanti dalla prosecuzione dell'attività. Un caso esplicativo del Trib. Bologna del 22/3/2024 n. 58 ha evidenziato come la valutazione della maggior convenienza possa includere l'analisi dei maggiori debiti che maturerebbero in caso di liquidazione (es. TFR dei dipendenti), deporrendo a favore del concordato in continuità;

    • la proposta può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma; in un concordato liquidatorio, la proposta può basarsi anche sulla sola finanza esterna, purché questa incrementi "in misura apprezzabile l'attivo disponibile"; il Tribunale di Campobasso, nella sentenza del 14/1/2025, ha ritenuto ammissibile una proposta basata esclusivamente su finanza esterna in presenza di un attivo altrimenti quasi nullo, considerando tale apporto come un "significativo incremento";

    • la proposta può includere il pagamento regolare delle rate a scadere di un mutuo ipotecario sull'abitazione principale del debitore persona fisica, purché siano state regolarmente pagate tutte le rate o il giudice autorizzi il pagamento del debito scaduto, e l'OCC attesti che il credito garantito sarebbe integralmente soddisfatto in liquidazione e che ciò non leda i diritti degli altri creditori; questo orientamento è stato confermato, ad esempio, dal Trib. Pistoia 21/3/2023 n. 20 e dal Trib. Rimini 4/12/2023.

  • I bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni (o minore durata dell'attività):

    • questa documentazione è fondamentale per fornire una panoramica completa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; è suggerito che, anche in caso di dichiarazioni fiscali omesse, il debitore provveda alla loro presentazione, seppur tardiva, per completare la documentazione necessaria.

  • Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria:

    • questo documento fornisce una visione dettagliata e aggiornata della situazione del debitore; la sua accuratezza è cruciale per la valutazione dell'OCC e del giudice.

  • L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'Indicazione delle somme dovute:

    • l'elenco deve essere completo e includere il domicilio digitale (PEC) dei creditori che ne sono muniti; questo è essenziale per la corretta comunicazione e per il calcolo delle maggioranze di voto.

  • Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art 94, co 2 CCII, compiuti negli ultimi cinque anni:

    • l'obiettivo è verificare che il debitore non abbia compiuto atti fraudolenti volti a ridurre il patrimonio in vista della presentazione della domanda di concordato minore;

    • l'art 94, co 2, CCII elenca specificamente atti come mutui, transazioni, vendite di beni immobili e partecipazioni societarie, concessioni di ipoteche o pegni, fideiussioni, rinunce a liti, riconoscimenti di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni.

  • La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'Indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa:

    • questo elemento è vitale per valutare la capacità del debitore di sostenere il piano proposto e per garantire il rispetto del diritto al mantenimento del nucleo familiare, aspetto fondamentale nelle procedure di sovraindebitamento.


3. La relazione particolareggiata dell’OCC (art 76 CCII)

Oltre alla documentazione fornita dal debitore, un elemento imprescindibile per la domanda di concordato minore è la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Questa relazione, di cui si occupa un Gestore della Crisi, deve accompagnare la domanda e fornire al giudice una valutazione completa e motivata della situazione del debitore.

La relazione dell'OCC deve contenere:

  • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza (o meno) impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

  • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;

  • l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori o "atti in frode";

  • una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

  • una valutazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; l'OCC deve attestare che il pagamento dei crediti privilegiati sia non inferiore a quanto realizzabile in liquidazione;

  • l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

La correttezza e la completezza della relazione dell'OCC sono vitali. Il Tribunale di Ivrea, ad esempio, ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato minore perché la relazione dell'OCC era "carente di motivazione su punti cruciali", come le cause del sovraindebitamento, la diligenza del debitore, la completezza della documentazione e la convenienza del piano.


4. Le conseguenze della mancanza o inattendibilità della documentazione art 77 CCII)

L'art 77 del CCII elenca le condizioni che rendono la domanda di concordato minore inammissibile. La mancanza della documentazione richiesta dagli art. 75 e 76, e sopra esaminata nel dettaglio, è una di queste cause. Oltre alla documentazione mancante, la domanda è inammissibile se:

  • il debitore imprenditore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti per essere qualificato come "impresa minore";

  • il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

  • risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; questi atti possono includere l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultamento di attivo o passivo, la dichiarazione di attività o passività inesistenti, o atti pregiudizievoli e impugnabili da parte dei creditori; non si limita a fatti compiuti a ridosso della procedura, ma può estendersi a "condotte anteriori" che dimostrino un "mendacio qualificato" o "artifici organizzati" con dolo specifico finalizzato all'inganno; un esempio di atto fraudolento è la donazione della nuda proprietà che possa ledere il diritto del creditore ipotecario a soddisfarsi (Cassazione civile, sez. I, 14 Febbraio 2023, n.4613).


5.Conclusioni

Il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico, capace di offrire una concreta opportunità di risanamento per i soggetti sovraindebitati che desiderano continuare la propria attività. Tuttavia, l'accesso a questa procedura e il suo successo sono intrinsecamente legati alla rigorosa preparazione e presentazione della documentazione necessaria. Come abbiamo visto, ogni documento ha un ruolo specifico e fondamentale, e la loro mancanza o inattendibilità può compromettere l'intera procedura, portando all'inammissibilità della domanda.

Affidarsi a professionisti esperti, come un avvocato specializzato in crisi d'impresa e un Organismo di Composizione della Crisi, è essenziale per navigare la complessità normativa e assicurare che tutti gli adempimenti siano svolti con la massima precisione. Solo così si può sfruttare appieno il potenziale del concordato minore per "liberarsi da un mare di debiti" e ricostruire una solida base finanziaria per il futuro.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.


Avv. Alberto Bindi

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