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#10 CARTELLE ESATTORIALI - La prescrizione

Aggiornamento: 18 giu

Guida pratica alla prescrizione delle cartelle esattoriali!


Le cartelle esattoriali prescrizione; le cartelle di pagamento si prescrivono sempre. La prescrizione delle cartelle esattoriali secondo la legge.

Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo aver notificato la cartella esattoriale non si attiva, entro un determinato termine, per riscuotere il suo credito questo si estingue per prescrizione e cioè per inerzia del creditore.

INDICE


1. Cosa sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali?

2. Quali sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali relative a IRES, IRPEF, IRAP e IVA?

3. Quali sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali relative alle imposte cd 'd'atto'?

4. E quando la cartella di pagamento è relativa a tributi locali?

5. Esiste qualche regola particolare per le sanzioni tributarie indicate nelle cartelle esattoriali?

6. E per gli interessi indicati nella cartella?

7. Quale è il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali relative ai diritti camerali?

8. Per il bollo auto?

9. Per il cd. canone RAI quale è il termine di prescrizione?

10. Quale è il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali relative alla tassa di concessione governativa?

11. Per i contributi previdenziali e assistenziali?

12. Come funziona esattamente la prescrizione delle cartelle esattoriali?

13. Come si concretizza l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito indicato nelle cartelle esattoriali?


1. Cosa sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali?

Le cartelle esattoriali devono essere notificate entro precisi termini di decadenza (sul punto abbiamo fatto un apposito post); ma è solo dopo che sono state notificate (tranne alcuni casi) che iniziano a decorrere i termini di prescrizione.


Possiamo dire che l'attività di riscossione vera e propria è caratterizzata unicamente da termini di prescrizione.


La prescrizione è un termine decorso il quale il diritto di credito si estingue a causa dell’inerzia del creditore.


Questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, perciò quando si tratta di cartelle esattoriali con le quali ricordo l’Agenzia delle Entrate Riscossione intima il pagamento di determinate somme entro 60 giorni, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 61° giorno dalla notifica della cartella di pagamento.


Non esiste una disciplina organica in tema di prescrizione e quindi il termine di prescrizione varia per ciascuna imposta.


In generale, la regola è che, se non è diversamente previsto, i diritti si prescrivono con il decorso del termine di dieci anni.


2. Quali sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali relative a IRES, IRPEF, IRAP e IVA?

Per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF), l'IRAP e l'IVA secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi maggioritario, il termine di prescrizione è di 10 anni; tuttavia esiste anche giurisprudenza che sostiene la tesi della prescrizione nel minor termine di 5 anni.



3. Quali sono i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali relative alle imposte cd 'd'atto'?

Per le imposte di registro, di bollo, di successione e ipocatastali la riscossione soggiace al termine di prescrizione di 10 anni.


4. E quando la cartella di pagamento è relativa a tributi locali?

Per i tributi locali (IMU, TASI, TARI, TARSU) è invece dubbio se opera la prescrizione di 10 o 5 anni.


5. Esiste qualche regola particolare per le sanzioni tributarie indicate nelle cartelle esattoriali?

Normalmente le cartelle esattoriali contengono l’intimazione di pagare imposte e le connesse sanzioni tributarie.


Le sanzioni tributarie, per qualsiasi tributo e per ogni tipo di violazione, hanno un termine prescrizionale di 5 anni.


Quindi, e per fare un esempio, le cartelle esattoriali relative all’imposta di registro e alle relative sanzioni sono soggette al termine di prescrizione di 10 anni per quanto riguarda l’imposta e di 5 anni con riferimento alle sole sanzioni.


6. E per gli interessi indicati nella cartella?

In generale le cartelle esattoriali contengono l’intimazione di pagare oltre all’imposta e alle relative sanzioni anche gli interessi.


In relazione agli interessi una prima opinione ritiene operante la prescrizione di 5 anni; per altre sentenze, invece, opera il termine previsto per l'imposta, essendo gli interessi un accessorio del tributo.


7. Quale è il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali relative ai diritti camerali?

Per i diritti camerali l'opinione maggioritaria opta per la prescrizione di 5 anni.


8. Per il bollo auto?

Per il bollo auto e relative sanzioni la prescrizione è come noto di soli 3 anni a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla scadenza del tributo; così il bollo auto relativo all’anno 2020 cade in prescrizione il 31 dicembre 2023.


9. Per il cd. canone RAI quale è il termine di prescrizione?

Il cd canone RAI dovrebbe essere soggetto a prescrizione quinquennale, secondo qualche sentenza però il termine sarebbe decennale.


10. Quale è il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali relative alla tassa di concessione governativa?

Per la tassa di concessione governativa la giurisprudenza ha sostenuto sia la tesi della prescrizione quinquennale che la tesi della decennale.

La prescrizione delle cartelle esattoriali secondo la legge. Le cartelle esattoriali prescrizione; le cartelle di pagamento si prescrivono sempre.

11. Per i contributi previdenziali e assistenziali?

Per i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) e relative sanzioni la prescrizione è quinquennale.


12. Come funziona esattamente la prescrizione delle cartelle esattoriali?

Come abbiamo già anticipato il termine di prescrizione, qualunque esso sia, è il termine che inizia a decorrere dal 61° giorno dalla notifica della cartella di pagamento ed entro il quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve attivarsi per riscuotere il suo credito; in mancanza, infatti, il credito si estingue per inattività e cioè per intervenuta prescrizione.


Ecco che, allora, devono essere notificati entro termini di prescrizione sopra individuati l'intimazione ad adempiere, l'ipoteca esattoriale, il preavviso di fermo e l'atto di pignoramento o, comunque, tutti quegli atti con i quali l’Agente della Riscossione dimostra di essere intenzionato a recuperare il suo credito.


Tutti questi atti che effetto hanno? Hanno l’effetto di interrompere la prescrizione; sempre che, ovviamente, siano notificati prima che la prescrizione stessa si sia già formata.


La prescrizione, nella sostanza, è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e cioè ad intimargli il pagamento.


Per effetto dell'interruzione, decorre un ulteriore periodo di prescrizione.


Facciamo un esempio: mi viene notificata una cartella di pagamento per IRPEF e relative sanzioni; dopo 6 anni mi viene notificata una comunicazione di iscrizione di ipoteca sulla casa; questa comunicazione:


  • intanto, e per quanto riguarda le sanzioni, non ha alcun effetto; il termine di prescrizione delle sanzioni, infatti, è di 5 anni; le sanzioni, perciò, sono prescritte e non sono più dovute;

  • per quanto riguarda invece l’imposta, ha effetto interruttivo con la conseguenza che inizia a decorrere un nuovo termine di 10 anni entro il quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà avere cura di porre in essere altri atti, quali per esempio il pignoramento della casa, interruttivi della prescrizione; in mancanza il suo credito si prescriverà.

In alcuni casi potrebbe essere la stessa condotta del contribuente a comportare l'interruzione della prescrizione.


Per esempio, interrompe la prescrizione la presentazione del ricorso in Commissione tributaria, sino alla formazione del giudicato.


La domanda di rottamazione dei ruoli, invece, non interrompe la prescrizione.


In alcuni casi, poi, la prescrizione non è interrotta ma è semplicemente sospesa (con la conseguenza che il decorso del termine si arresta, per riprendere dal momento successivo in cui la causa di sospensione viene meno).


Per esempio, la legislazione emergenziale dovuta al COVID19 che ha caratterizzato le annualità 2020 e 2021 ha introdotto varie disposizioni che hanno sospeso i termini di prescrizione.


Infatti, in base all'art. 68 co. 4- bis del DL 18/2020, con riferimento ai carichi, tributari e non, affidati dall'8.3.2020 al 31.12.2021 all'Agente della Riscossione, i termini di prescrizione sono stati prorogati di 24 mesi.


13. Come si concretizza l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito indicato nelle cartelle esattoriali?

Se il credito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione portato dalla cartella esattoriale si è estinto per prescrizione non è necessario ottenerne un accertamento giudiziario perché la prescrizione opera ex lege.


Tuttavia, potrebbe accadere, e anzi normalmente accade, che l’Agente della Entrate Riscossione non cancelli in automatico gli importi prescritti o addirittura che agisca per la riscossione di tali importi nonostante siano appunto prescritti; in questi casi il contribuente ha quindi interesse ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta prescrizione.


Nella sostanza in presenza di vecchie cartelle di pagamento è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifichi un atto (come per esempio un intimazione di pagamento) così da proporre ricorso contro quest’ultimo davanti all’autorità giudiziaria eccependo appunto l’intervenuta prescrizione.


Oppure quando si tratti di importi rilevanti e vi sia quindi interesse ad ottenere in tempi rapidi l’accertamento della prescrizione, è possibile presentare all’ente creditore un’istanza di annullamento in autotutela delle somme portate dalla cartella esattoriale e, poi, qualora l’Ente non risponda o risponda in modo negativo, impugnare il silenzio o la risposta negativa innanzi all’Autorità giudiziaria chiedendo l’accertamento dell’intervenuta prescrizione.


Prima di fare ricorso, però, è necessario essere sicuri di non aver ricevuto in precedenza atti interruttivi della prescrizione (quali intimazioni di pagamento, comunicazione di iscrizioni di ipoteca o di fermi amministrativi, e così via) ed anche che la prescrizione non sia stata sospesa per effetto di qualche normativa speciale (come quella per il COVID19).

 

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