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La ristrutturazione dei debiti del consumatore (DLgs n.14/2019)

Aggiornamento: 11 mar

COME RIDURRE A SALDO E STRALCIO I DEBITI CON LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

Pensieri a causa dei soldi. Come liberarsi dai debiti effettivamente. I debiti non pagati sono un problema. Un aiuto debiti sarebbe importante. Sopratutto un aiuto debiti finanziari ma anche un aiuto debiti equitalia. Sempreché non ci sia un aiuto troppi debiti.

INTRODUZIONE

Il 16 Luglio 2022 entra in vigore la nuova normativa sul sovraindebitamento.


La procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" può consentire al debitore di ottenere una riduzione a saldo e stralcio di tutti i propri debiti.


La "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", che è una delle quattro procedure previste dal DLgs 14/2019, rappresenta infatti un aiuto concreto predisposto dal Legislatore per consentire ai debitori di abbattere a saldo e stralcio la propria complessiva esposizione debitoria.


Chi dunque è afflitto da troppi debiti trova nella "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" un aiuto efficace per ridurre considerevolmente la propria esposizione debitoria compresi, per esempio, i debiti bancari, i debiti equitalia, i debiti finanziari, i debiti verso l'Agenzia delle Entrate ed anche quelli per INPS e INAIL.


Quindi liberarsi dai debiti, e cioè abbatterli a saldo e stralcio in misura tale da renderne possibile il rimborso, è effettivamente possibile perché esiste un'apposita legge che lo consente.


INDICE


1. Come ottenere la riduzione (a saldo e stralcio) dei debiti con la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

La procedura di Ristrutturazione dei debiti può essere utilizzata dal consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento per cercare di ottenere una riduzione a saldo e stralcio della propria esposizione debitoria complessiva.


Con questa procedura il debitore sovraindebitato può progettare e proporre ai suoi creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che deve indicare i tempi e le modalità di pagamento e che può anche prevedere il soddisfacimento soltanto parziale dei crediti (art. 67, co. 1, CCI).


Nel pagamento parziale dei creditori si realizza la finalità dell'istituto che consente appunto al debitore sovraindebitato di ridurre i debiti (saldo e stralcio) anche verso le banche, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), l'INPS, l'INAIL e le finanziarie.


2. Quali sono i soggetti che possono usare la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Può essere utilizzata soltanto dal debitore sovraindebitato che sia qualificabile come "consumatore", è quindi escluso qualsiasi altra categoria di soggetti.


Il consumatore è la persona fisica che nel contrarre i debiti ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società purché per debiti estranei a quelli sociali.


Finalmente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con il decreto 26/7/2023 n. 22699 ha risolto ogni dubbio fornendo una definizione chiara della nozione di consumatore.


In particolare, è qualificabile come consumatore (e può quindi beneficiare della ristrutturazione dei debiti del consumatore) la persona fisica (con esclusione quindi delle società, delle associazione, ecc...) che alternativamente:

  • svolge attività imprenditoriale o professionale purché da essa non residuino debiti (cosicché i debiti che sono oggetto del piano di ristrutturazione sono esclusivamente quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale);

  • abbia svolto in passato un'attività imprenditoriale o professionale oramai cessata ma dalla quale residuano debiti (cosicché i debiti che sono oggetto del piano di ristrutturazione sono sia quelli derivanti dall'attività imprenditoriale/professionale cessata che quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale);

  • non ha mai svolto attività imprenditoriale o professionale (di modo che i debiti oggetto del piano di ristrutturazione sono quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale).

Facciamo un esempio: Luca (nome di fantasia) è stato un piccolo imprenditore ed ha cessato la sua attività nel 2015; oggi lavora come dipendente di una ditta privata; ha debiti residuo di € 50.000 verso i propri fornitori (che riguardano la sua vecchia attività imprenditoriale) e debiti per complessivi € 60.000 verso alcune finanziarie contratti per mantenere il suo nucleo familiare; in questo contesto, Luca è qualificabile come consumatore e, quindi, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che dovrà essere assoggettato unicamente all'approvazione del Giudice e non anche da parte dei creditori.


La procedura inoltre non può essere utilizzata da soggetti diversi dalle persone fisiche (quali società, associazioni e fondazioni).


Soltanto il consumatore, perciò, può utilizzare questa procedura per cercare di ottenere un abbattimento a saldo e stralcio dei debiti.


I membri (sovraindebitati) di una famiglia possono presentare un unico piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.



3. Il presupposto del sovraindebitamento imprescindibile per poter utilizzare questo procedimento?

Il soggetto che vuole avvalersi della procedura di Ristrutturazione dei debiti, al fine di ridurre a saldo e stralcio la sua esposizione debitoria, deve imprescindibilmente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento.


Per un approfondimento su questo argomento si rinvia al contenuto di un altro post.


4. Quali sono le condizioni di ammissibilità della domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Affinché il debitore sovraindebitato possa utilizzare la procedura in parola è necessario che:

  • non abbia già usato la Ristrutturazione dei debiti nei precedenti cinque anni;

  • non abbia già usato la Ristrutturazione dei debiti per due volte;

  • non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, co. 1, CCI).

Sussistendo queste condizioni il debitore può appunto chiedere la riduzione (saldo e stralcio) dei suoi debiti.


5. Quali sono i documenti che servono per presentare la domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Alla domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, contenente appunto un piano di ristrutturazione dei debiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

  • elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;

  • descrizione della consistenza e della composizione del patrimonio;

  • descrizione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

  • descrizione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (art. 67, co. 2, CCI);

  • la relazione dell’OCC contenente:

    • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

    • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

    • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

    • l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68, co. 2, CCI).

6. A chi deve essere presentata la domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Il consumatore deve presentare la domanda di Ristrutturazione dei debiti al Tribunale competente da individuarsi in quello nel cui circondario il debitore sovraindebitato:

  • persona fisica esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, la sede effettiva dell'attività abituale;

  • persona fisica non esercente attività d'impresa, ha la residenza o il domicilio (art. 68 e 27 CCI).

7. Da chi deve farsi assistere il debitore sovraindebitato nel presentare la domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Il debitore sovraindebitato deve farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi in sigla OCC.


L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria; tuttavia, l’OCC svolge principalmente un ruolo di terzietà ed imparzialità e la sua attività è diretta a tutelare gli interessi della collettività e non quello del debitore; perciò, l’assistenza di un professionista potrebbe essere opportuna anche perché spesso i creditori sollevano delle contestazioni e in questa evenienza è bene che qualcuno si occupi di tutelare esclusivamente gli interessi del debitore nel portare a termine la procedura.


8. Come funziona il procedimento per ottenere la riduzione dei debiti con la Ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Il Giudice se ritiene che ne sussistano i presupposti di legge dichiara l’ammissione del piano di ristrutturazione affinché i creditori possano presentare le loro osservazioni e l’OCC possa proporre, sulla base di quelle osservazioni, eventuali modifiche del piano di ristrutturazione dei debiti.


Dopodiché il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale la procedura viene dichiarata chiusa.


Nella sostanza, quindi, l’omologazione del piano viene decisa dal Giudice e non è necessario il consenso dei creditori.


Con l'omologazione il debitore sovraindebitato ottiene il diritto di estinguere i propri debiti con le modalità e i tempi indicati nel piano proposto; nella sostanza questo vuol dire che potrà, se indicato nel piano e nel rispetto delle previsioni della legge, ottenere una riduzione anche dei debiti (saldo e stralcio) verso le banche, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) e finanziarie.


9. Il nominativo del debitore sovraindebitato viene pubblicizzato?

Si, ma soltanto nel caso in cui il Giudice ritenga ammissibile la proposta; nel qual caso dispone la pubblicazione del decreto di ammissione sul sito del Tribunale e/o del Ministero della Giustizia (e nel registro delle Imprese se il debitore è un imprenditore) (art. 70, co, 1, CCI); se poi la proposta viene anche omologata la relativa sentenza viene nuovamente pubblicizzata (art. 70, co. 8, CCI).


10. Quali sono gli effetti del deposito della domanda?

La sospensione del corso degli interessi; la sospensione, però, non opera per gli interessi relativi a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegi (art. 68, co. 5, CCI).


11. Quand'è che il piano di Ristrutturazione dei debiti ha maggiori chances di essere omologato dal Giudice?

Quando il piano di Ristrutturazione è maggiormente conveniente per la generalità dei creditori rispetto all'alternativa di liquidare il patrimonio del debitore (art. 70, co. 9, CCI).


Ciò può accadere, per esempio, quando il debitore sovraindebitato ha debiti per € 200.000, un patrimonio che ha un valore di € 100.000 e un reddito e propone ai suoi creditori una somma a saldo e stralcio di € 120.000 in rate mensili; questa proposta ha ragionevoli possibilità di essere omologata in quanto la cifra offerta (€120.000) è superiore a quella (€ 100.000) che i creditori riceverebbero dalla vendita all’asta dei beni del debitore.


In un caso come quello appena descritto è quindi possibile per il consumatore ottenere la riduzione dei debiti ivi compresi quelli verso banche, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione (la ‘vecchia’ Equitalia), INPS, INAIL e finanziarie (anche con cessione del quinto).

La tranquillità di chi ha pagato. Altrimenti aiutatemi sono piena di debiti! Come pagare equitalia senza soldi? bo non so. E' difficile patteggiare con agenzia delle entrate. Ma non impossibile. Vorrei sapere i sistemi legali per non pagare i debiti. Perché ho troppi debiti con agenzia delle entrate.

12. Il piano di Ristrutturazione può prevedere una moratoria nel pagamento del mutuo della casa?

Si. In particolare, il debitore sovraindebitato può prevedere nel piano il rimborso, ad una data da lui indicata, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla sua abitazione principale; questo, però, soltanto qualora il debitore, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cioè se ha pagato tutte le rate) oppure qualora il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti a tale data (art. 67, co. 5, CCI).


13. Con il piano di Ristrutturazione è possibile abbattere (a saldo e stralcio) il debito per il mutuo ipotecario?

Si, nella misura massima data dalla differenza tra il credito della banca e il valore di mercato (il valore di vendita all'asta) dell'immobile (che deve essere oggetto di specifica attestazione da parte dell’OCC) (art. 67, co. 4, CCI).


Per esempio, se il debitore sovraindebitato ha un debito verso la banca per il mutuo ipotecario di € 210.000 ma il valore della casa ipotecata è di € 100.000, la Banca più di quest'ultimo importo non può ricavare dalla vendita dell'immobile. Il debitore, perciò, può predisporre un piano di Ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento in favore della banca della sola somma di € 120.000 (di cui € 100.000 ritratti dalla vendita dell'immobile e € 20.000 da pagare a rate grazie ad un eventuale reddito) con, per di più, un piano di rateazione più lungo rispetto a quello del piano di ammortamento del mutuo.


Una proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore di questo tipo ha ragionevoli possibilità di essere omologata e, quindi, di consentire al debitore in stato di sovraindebitamtno di ottenere la riduzione dei debiti (saldo e stralcio) anche verso gli istituti di credito.


14. Con il piano di Ristrutturazione è possibile abbattere (a saldo e stralcio) anche il debito verso l’Agenzia delle Entrate?

Si, nella misura massima data dalla differenza tra il credito dell’Agenzia delle Entrate e (in prima approssimazione) il valore di mercato dei beni mobili del debitore (che deve essere oggetto di specifica attestazione da parte dell’OCC) (art. 67, co. 4, CCI).


Per esempio, se il debitore sovraindebitato ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate per € 100.000 ma il valore dei suoi beni (macchina, motorino, conto corrente, ecc…) è di € 40.000, l’Agenzia delle Entrate più di quest'ultimo importo non potrebbe ricavare dalla vendita del patrimonio del debitore; il debitore, perciò, può predisporre un piano di Ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della sola somma di 45.000 € (ottenendo così una consistente riduzione del debito di € 55.000) con, per di più, un piano di rateazione lungo e sostenibile.


Una proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore di questo tipo, ha ragionevoli possibilità di essere omologata e, quindi, di consentire al debitore di ottenere la riduzione dei debiti (saldo e stralcio) anche verso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).


15. Il piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere la riduzione e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione?

Si, è espressamente previsto dalla legge (art. 67, co. 3, CCI).


16. Cosa succede ai finanziamenti con cessione del quinto dopo che il debitore ha presentato la domanda di Ristrutturazione dei debiti?

Il Giudice, con il decreto con cui dichiara (se ne sussistono i presupposti) ammissibile la domanda, su richiesta del debitore sovraindebitato può disporre la sospensione del finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio, con conseguente immediata interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile (art. 70, co. 4, CCI; Trib. Asti, 4/1/2021 e Trib. Torino 15.12.2021 su Legge n. 3/2012).


17. Cosa succede all’esecuzione forzata sulla casa o su altri immobili dopo che il debitore sovraindebitato ha presentato la domanda di Ristrutturazione dei debiti?

Il Giudice, con il decreto con cui dichiara (se ne sussistono i presupposti) ammissibile la domanda, su richiesta del debitore può disporre la sospensione dell’esecuzione forzata in corso (nel caso in cui possa pregiudicare la fattibilità del piano) e, più in generale, può disporre il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore (art. 70, co. 4, CCI).


18. Nel piano di Ristrutturazione dei debiti è obbligatorio includere il TFR?

Accade di sovente che i creditori, specialmente quelli cessionari del quinto dello stipendio, contestino la mancata messa a disposizione, da parte del debitore sovraindebitato, del proprio trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento.


I creditori contestano perciò il fatto che il piano di ristrutturazione non preveda la messa a disposizione di un importo, quello appunto del TFR maturato, giuridicamente disponibile (stante la sua potenziale pignorabilità, non soltanto al termine, ma anche in costanza di rapporto di lavoro).


La giurisprudenza di merito, però, ha chiarito che la messa a disposizione del TFR rappresenta soltanto una facoltà per il debitore e non anche un obbligo (Trib. Torino 21/9/2021 sulla legge 3/2012).


19. Quand'è che la procedura si conclude?

Si conclude con l'omologazione e cioè con la verifica da parte del Giudice della ammissibilità giuridica e della fattibilità economica del piano di ristrutturazione (art. 70, co. 7, CCI).


20. Cosa succede se il Giudice non concede l’omologazione?

Revoca tutti i precedenti provvedimenti e su richiesta del debitore (o anche di un creditore o del pubblico ministero nel caso in cui siano stati riscontrati da parte del debitore atti di frode) può ammetterlo alla diversa procedura di liquidazione controllata (art. 70, co. 10 e 11, CCI).


21. Chi è il soggetto che dà esecuzione al piano di Ristrutturazione (dopo che il Giudice l’ha omologato)?

E’ il debitore stesso che si deve curare di eseguire il piano rispettando gli impegni assunti e quindi provvedendo a pagare i creditori (a saldo e stralcio) nella misura indicata nel piano; il debitore non viene spossessato né dei suoi beni né dei suoi redditi (art. 71 CCI).


22. E se il debitore non rispetta gli impegni di pagamento assunti con il piano di Ristrutturazione omologato?

Il Giudice, su richiesta di un creditore o del Pubblico Ministero o di ogni altro interessato, può revocare l'omologazione del piano di Ristrutturazione disponendo, su richiesta del debitore, la liquidazione del patrimonio (art. 73, co. 1, CCI).


23. Cosa devi fare se pensi che la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore faccia al caso tuo?

La procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore è assimilabile ad un vero e proprio procedimento civile che si svolge innanzi ad un tribunale.


Come più sopra visto affinché il debitore sovraindebitato riesca ad ottenere la riduzione (a saldo e stralcio) dai debiti, devono essere rispettate/i determinate condizioni e certi presupposti, ma non si tratta di ostacoli insormontabili e se instaurata correttamente la procedura effettivamente può portare all'auspicato esito finale (abbattimento a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria) così da consentire al debitore di ritrovare la serenità in ambito lavorativo e familiare.


In sintesi, se pensi che la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore sia applicabile alla tua situazione i passaggi fondamentali da compiere sono i seguenti:


1. anzitutto hai bisogno di aiuto, affidati quindi ad un professionista competente in materia al fine di verificare preliminarmente:

  • se la normativa sul sovraindebitamento è quella che effettivamente fa al caso tuo; se, per esempio, hai solo uno o due debiti (ancorché siano sufficienti a porti in una situazione di sovraindebitamento) forse potrebbe essere maggiormente conveniente (rispetto alla procedura di sovraindebitamento) trattare direttamente con i singoli creditori per ottenere un saldo e stralcio dei singoli debiti; oppure se hai debiti solo fiscali potrebbe essere maggiormente vantaggioso utilizzare gli strumenti previsti in ambito tributario (rottamazione delle cartelle esattoriali, rateazione, impugnazione delle cartelle esattoriali per vizi, prescrizione, ecc...); non è quindi detto che le procedure previste dal Dlgs 14 2019 siano la soluzione migliore al tuo caso specifico;

  • se nel tuo caso specifico ricorrono i presupposti previsti dalla legge per utilizzare il Ristrutturazione dei debiti del consumatore: prima di perdere tempo e soldi, infatti, è importante essere ragionevolmente sicuri che ci siano buone possibilità di un esito positivo;

2. se tale verifica preliminare avrà esito positivo, allora sarà necessario entrare più nel dettaglio per comprendere le ragioni della situazione di sovraindebitamento in cui ti trovi, e quindi sarà necessario:

  • acquisire una dettagliata descrizione della tua situazione economica e patrimoniale (redditi, disponibilità finanziarie, beni immobili, auto, moto, finanziamenti, mutui, ecc....) e della tua situazione familiare (sposata/o, divorziata/o, figli a carico, spese per il mantenimento della famiglia, ecc...);

  • acquisire tutta la documentazione probatoria (buste paghe, dichiarazione dei redditi, visure al PRA, visure in conservatoria, estratti conti bancari, contratti di finanziamento, mutui, ecc....);

  • e sulla base di tali informazioni e documenti verificare che la Ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la procedura effettivamente migliore per poi predisporre una bozza del piano di ristrutturazione dei debiti (da sottoporre al giudice);

3. preparata questa documentazione il professionista che ti assiste dovrà richiedere la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ("OCC") che attraverso una relazione dovrà attestare che siano rispettati tutti i requisiti e i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge;


4. dopodiché, potrai depositare la domanda innanzi al Tribunale competente; si aprirà quindi un vero e proprio procedimento giudiziario nel quale il Giudice dovrà gestire le eventuali questioni insorte tra te e i tuoi creditori e all'esito del quale, valutata ancora la ricorrenza di tutti i presupposti di forma e di sostanza prescritti dalla legge, potrà decidere di omologare la procedura (l'omologa è una sorta di validazione ufficiale della proposta);


5. dopo l'omologazione dovrai dare perfetta esecuzione agli impegni assunti nel piano omologato (per esempio, pagare in una certa percentuale certi creditori, oppure devolvere una certa percentuale mensile del tuo stipendio al pagamento del creditori, ecc...).


E finalmente .... potrai ottenere la riduzione a saldo e stralcio dei debiti e tornare perciò a lavorare e vivere con piena serenità!


Un uomo libero. Sono disoccupato non posso pagare i debiti. Assistenza debiti gratuita è possibile? Vorrei non pagare più niente.  Soprattutto i debiti con la banca non pagati. O comunque avrei bisogno di un aiuto debiti equitalia o aiuto troppi debiti.
 

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LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
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Se vuoi ulteriormente approfondire in modo più specifico le singole procedure di sovraindebitamento per comprendere quale di esse fa al caso tuo, clicca sui seguenti link:

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