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La ristrutturazione dei debiti del consumatore: la soluzione per il sovraindebitamento!

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 2 ott
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 31 ott

La ristrutturazione dei debiti del consumatore: una guida pratica e completa per capire come superare le difficoltà finanziarie e tornare a respirare.


Aggiornato al 31/10/2025


ll DLgs 14/2019 ha introdotto la disciplina del cd sovraindebitamento che, nel rispetto di determinati presupposti, consente ai debitori sovraindebitati (privati, lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o anche imprenditori agricoli) di ridurre drasticamente, e in alcuni casi addirittura cancellare, la propria esposizione debitoria (per approfondire: Il sovraindebitamento).

Ho assistito diversi clienti sovraindebitati - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato) - e ho notato che nessuno di essi conosceva gli speciali procedimenti contemplati dal DLgs 14/2019; grazie all'esperienza maturata in anni di attività dedicata a questa materia, posso rassicurarti: le soluzioni esistono e sono molto concrete ! In questo post vediamo insieme come funziona la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore che è uno strumento molto versatile che, al ricorrere di alcune condizioni, può effettivamente consentire al debitore di ridurre drasticamente i propri debiti compresi, ad esempio, quelli verso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (la vecchia Equitalia), le banche, le finanziarie, ecc....


INDICE



1. Come ottenere la riduzione dei debiti con la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ?

La procedura di Ristrutturazione dei debiti può essere utilizzata dal consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento per cercare di ottenere una riduzione della propria esposizione debitoria complessiva. In pratica, con questa procedura il debitore sovraindebitato progetta e propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che deve indicare i tempi e le modalità di pagamento e che può anche prevedere il soddisfacimento soltanto parziale dei crediti secondo un piano di dilazione pluriennale; proprio in questo pagamento parziale dei creditori si realizza la finalità dell'istituto.


2. Quali sono i soggetti che possono usare questo procedimento ?

La ristrutturazione dei debiti può essere utilizzata soltanto dal debitore sovraindebitato che sia qualificabile come "consumatore" per tale dovendosi intendere la persona fisica che nel contrarre i debiti ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con il decreto 26/7/2023 n. 22699 ha risolto ogni dubbio fornendo una definizione chiara della nozione di consumatore per tale dovendosi appunto intendere la persona fisica (con esclusione quindi delle società, delle associazioni, ecc...) che alternativamente:

  • svolge attività imprenditoriale o professionale purché da essa non residuino debiti (cosicché i debiti che sono oggetto del piano di ristrutturazione sono esclusivamente quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale);

  • abbia svolto in passato un'attività imprenditoriale o professionale oramai cessata ma dalla quale residuano debiti (cosicché i debiti che sono oggetto del piano di ristrutturazione sono sia quelli derivanti dall'attività imprenditoriale/professionale cessata che quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale);

  • non ha mai svolto attività imprenditoriale o professionale (di modo che i debiti oggetto del piano di ristrutturazione sono quelli sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari o, comunque, attinenti agli impegni derivanti dell'estrinsecazione della propria personalità sociale).


3. Il sovraindebitamento

Il soggetto che vuole avvalersi della procedura di Ristrutturazione dei debiti, al fine di ridurre a saldo e stralcio la sua esposizione debitoria, deve imprescindibilmente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e cioè di perdurante incapacità di far fronte al pagamento dei debiti.


4. A chi deve essere presentata la domanda di ristrutturazione debiti consumatore?

Il consumatore deve presentare la domanda di Ristrutturazione dei debiti al Tribunale competente da individuarsi in quello nel cui circondario il debitore sovraindebitato:

  • se persona fisica esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, la sede effettiva dell'attività abituale;

  • se persona fisica non esercente attività d'impresa, ha la residenza o il domicilio.


5. Da chi deve farsi assistere ?

Il debitore sovraindebitato deve farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi in sigla OCC. L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria; tuttavia, l’OCC svolge principalmente un ruolo di terzietà ed imparzialità e la sua attività è diretta a tutelare gli interessi della collettività e non quello del debitore; perciò, l’assistenza di un professionista almeno nei casi più complessi potrebbe essere opportuna anche perché spesso i creditori sollevano delle contestazioni e in questa evenienza è bene che qualcuno si occupi di tutelare esclusivamente gli interessi del debitore.


6. Come funziona il procedimento per ottenere la riduzione dei debiti ?

Il debitore con l'assitenza (se opportuna) di un avvocato e dell'OCC deposita in tribunale un ricorso contenente il piano di ristrutturazione dei debiti proposto; dopodiché, il Giudice se ritiene che ne sussistano i presupposti di legge con apposito decreto dichiara l’ammissione del piano affinché i creditori possano presentare le loro osservazioni e l’OCC possa proporre, sulla base di quelle osservazioni, eventuali modifiche del piano di ristrutturazione. Con questo decreto tra l'altro il Giudice può anche disporre la sospensione del finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio, con conseguente immediata interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile. Da ultimo il Giudice verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni eventuale contestazione sollevata dai creditori, omologa il piano con sentenza con la quale la procedura viene dichiarata chiusa. Nella sostanza, quindi, l’omologazione del piano viene decisa dal Giudice e non è necessario il consenso dei creditori. Con l'omologazione il debitore sovraindebitato ottiene il diritto di estinguere i propri debiti con le modalità e i tempi indicati nel piano proposto.


7. Quand'è che il piano di Ristrutturazione ha maggiori chances di essere omologato ?

Il piano ha maggiori possibilità di essere omologato quando è maggiormente conveniente per la generalità dei creditori rispetto all'alternativa di liquidare il patrimonio del debitore. Facciamo un esempio: Mario ha debiti per € 200.000, un patrimonio che ha un valore di € 50.000 e un reddito mensile (al netto delle tasse e del mantenimento della famiglia) di € 500; Mario potrebbe proporre ai suoi creditori una somma a saldo e stralcio di € 66.000 di cui € 30.000 dalla dismissione del patrimonio ed € 36.000 a mezzo rate mensili da € 500 per 6 anni; questa proposta ha ragionevoli possibilità di essere omologata in quanto la cifra offerta (€66.000) è superiore a quella (€ 50.000) che i creditori riceverebbero dalla vendita all’asta dei beni del debitore.


8. Il piano può prevedere una moratoria nel pagamento del mutuo della casa ?

Si. In particolare, il debitore sovraindebitato può prevedere nel piano il rimborso, ad una data da lui indicata, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla sua abitazione principale; questo, però, soltanto qualora il debitore, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cioè se ha pagato tutte le rate) oppure qualora il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti a tale data.


9. E' possibile abbattere il debito per il mutuo ipotecario ?

Si, nella misura massima data dalla differenza tra il credito della banca e il valore di mercato (il valore di vendita all'asta) dell'immobile (che deve essere oggetto di specifica attestazione da parte dell’OCC).

Per esempio, se il debitore sovraindebitato ha un debito verso la banca per il mutuo ipotecario di € 210.000 ma il valore della casa ipotecata è di € 100.000, la Banca più di quest'ultimo importo non può ricavare dalla vendita dell'immobile. Il debitore, perciò, potrebbe proporre un piano che prevede il pagamento in favore della banca della sola somma di € 120.000 (di cui € 100.000 ritratti dalla vendita dell'immobile e € 20.000 da pagare a rate grazie ad un eventuale reddito) con, per di più, un piano di rateazione più lungo rispetto a quello del piano di ammortamento del mutuo; oppure, ipotizzando che il debitore abbia un reddito mensile (al netto delle tasse e delle spese per il mantenimento del nucleo familiare) di € 1.500, potrebbe addirittura proporre un piano idoneo a far salva la casa con il pagamento della sola somma di € 120.000 a mezzo di un piano di rateizzazione da € 1.500 al mese per 80 mesi; in entrambe le soluzioni il debitore avrebbe risparmiato € 90.000 e nella seconda ipotesi avrebbe pure fatto salva la casa.


10. E' possibile abbattere anche il debito verso l’Agenzia delle Entrate?

Si, nella misura massima data dalla differenza tra il credito dell’Agenzia delle Entrate e (in prima approssimazione) il valore di mercato dei beni mobili del debitore (che deve essere oggetto di specifica attestazione da parte dell’OCC). Per esempio, se il debitore sovraindebitato ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate per € 100.000 ma il valore dei suoi beni (macchina, motorino, conto corrente, ecc…) è di € 40.000, l’Agenzia delle Entrate più di quest'ultimo importo non potrebbe ricavare dalla vendita del patrimonio del debitore; il debitore, perciò, può predisporre un piano di Ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della sola somma di 45.000 € (ottenendo così una consistente riduzione del debito di € 55.000) con, per di più, un piano di rateazione lungo e sostenibile.


11. Cosa accade se il debitore non rispetta gli impegni di pagamento assunti con il piano ?

Il Giudice, su richiesta di un creditore o del Pubblico Ministero o di ogni altro interessato, può revocare l'omologazione del piano di Ristrutturazione con la conseguenza che il debitore torna ad essere debitore degli importi originari.


12. Conclusioni

In conclusione se sei un consumatore sovraindebitato il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura prevista dal DLgs 14/2019 che fa per te ! Effettivamente, infatti, al ricorrere di certe condizioni può consentirti di abbattere in modo rilevante il debito prevedendone inoltre anche un pagamento dilazionato.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato) a risolvere complesse situazioni di sovraindebitamento proprio grazie alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se anche tu stai affrontando difficoltà finanziarie, non perdere tempo! Richiedi subito una pre-analisi gratuita e personalizzata cliccando su questo link e inizia il tuo percorso verso la libertà dai debiti.


Avv. Alberto Bindi

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