In questo post vediamo insieme se, e come, il socio che ha prestato una fideiussione (in garanzia del prestito ottenuto dalla sua società) può liberarsene.

La procedura di sovraindebitamento di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e in particolare la procedura di "concordato minore", al ricorrere di determinati presupposti consente alla società indebitata di ottenere la riduzione dei debiti e un nuovo piano di rateizzazione, ma consente oppure no al socio di liberarsi dalla fideiussione che ha prestato a garanzia di un creditore (tipicamente una banca) della società?
Se sei interessato a questo argomento continua a leggere questo post!
INDICE DI TRATTAZIONE
4. Conclusioni
1. Premesse (fideiussione come liberarsi?)
Come anticipato in questo post ti parlo di procedure di sovraindebitamento e in particolare della procedura di "concordato minore".
Non te ne parlo in generale ma soltanto per verificare insieme a te se questa procedura, che serve per ridurre i debiti da cui è afflitta una società, è utile anche, ed questo è l’argomento che voglio trattare nel post, per liberare il socio dal debito che ha assunto in proprio rilasciando una fideiussione (cioè una garanzia personale) a favore di un creditore della società.
Procediamo per gradi.
2. Brevi cenni sul "concordato minore"
Anzitutto, Ti spiego velocissimamente cosa è il concordato minore.
Il concordato minore è uno dei quattro procedimenti di sovraindebitamento disciplinati dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza e cioè dal decreto n. 14/2019 (la vecchia legge n. 3/2012).
In pratica si tratta di un procedimento che consente al debitore di presentare ai creditori una proposta (di contenuto assolutamente libero) per concordare una riduzione dei debiti ed un nuovo piano di rientro.
Oggi non ti parlo dei presupposti necessari per poter utilizzare il concordato minore, se ti interessa approfondire questi aspetti ti lascio un link. Qui è importante mettere soltanto alcuni punti fermi per comprendere il resto del ragionamento:
il concordato minore può essere utilizzato solo da professionisti oppure dalle imprese minori: e cioè da imprenditori o società con ricavi annui inferiori ad € 200.000, un attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000 e debiti inferiori ad € 500.000; ai fini di questo post mi interessano soltanto le società che integrano questi parametri;
il concordato minore si sostanzia in un piano (a contenuto libero) con il quale il debitore propone ai creditori una riduzione del suo debito complessivo, che può essere anche una riduzione molto importante, magari con un nuovo piano di rateizzazione;
questo piano (che la società propone ai suoi creditori) deve essere approvato dai creditori che rappresentino almeno il 51% dei crediti e, inoltre, ha buone chances di essere approvato ogni qual volta è più favorevole per i creditori rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione della società;
è un procedimento che si conclude con un provvedimento con il quale il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, omologa il concordato minore; dopodiché il debitore deve adempiere e rispettare i pagamenti e le scadenze indicate nel piano.
Questi in estrema sintesi sono i punti cardine della procedura di sovraindebitamento che prende il nome di concordato minore. E ne ho fatto cenno solo per introdurre l’argomento oggetto del post: questa procedura di concordato minore oltre a consentire alla società indebitata di ottenere l’abbattimento dei suoi debiti e un nuovo piano di rateizzazione, consente oppure no al socio di liberarsi dalla fideiussione che ha prestato a garanzia di un creditore della società (tipicamente una banca)?

Detto in altre parole se la società utilizza la procedura di concordato minore che ha esito positivo e quindi il piano proposto viene approvato (dai creditori) e omologato (dal giudice), cosa succede al debito che il socio ha contratto rilasciando la fideiussione?
La risposta a questa domanda è importante perché nella pratica si sa che le banche non prestano soldi alle società senza una garanzia personale da parte dei soci.
Fatta tutta questa premessa, iniziamo allora a rispondere.
3. Il concordato minore consente al socio di liberarsi dalla fideiussione?
Esiste una norma, è il co. 6 dell’art. 278 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, per la quale a fronte dell’esdebitamento (e cioè appunto, a fronte della liberazione della società dai debiti residui una volta eseguito il piano oggetto del concordato minore) sono fatti salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti del garante (e cioè del fideiussore).
Cosa significa? Facciamo un esempio: la società Alpha Srl ottiene l’approvazione e l’omologa di un piano di concordato minore che prevede, tra le altre cose, che il debito verso la Banca sia ridotto da € 100.000 ad € 45.000. Il socio Alberto, però, aveva prestato una fideiussione a favore della Banca a garanzia di quel debito; la norma, ad una sua semplice lettura, sembra significare che Alberto, nonostante il concordato minore abbia avuto esito positivo e ridotto il debito della società ad € 45.000, a causa della fideiussione continui ad essere debitore nei confronti della Banca dell’intero debito di € 100.000; e ciò, di modo che nei suoi confronti il concordato minore nella sostanza non produce effetti.
In realtà, e per fortuna, non è così; la giurisprudenza ha infatti chiarito che:
il co. 6 dell’art. 278, che fa salvi i diritti dei creditori nei confronti del fideiussori, deve intendersi riferito soltanto ai fideiussori che non siano anche soci;
viceversa, per il caso in cui il fideiussore sia il socio che ha garantito il prestito concesso alla società, opera il co. 5 dello stesso art. 278 per il quale l’esdebitamento della società (e cioè la liberazione dai debiti residui una volta eseguito il piano previsto dal concordato minore) ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili tra questi rientrando pure i soci fideiussori.
Quindi, e per rispondere alla domanda che ci siamo posti all’inizio: la procedura di concordato minore è utilissima anche nel caso in cui il socio di una società a responsabilità limitata, (oppure di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice) abbia prestato una fideiussione a garanzia di un debito sociale, e questo perché il piano del concordato minore, se viene approvato e omologato consentendo alla società di ridurre il suo debito, ha efficacia anche nei confronti del socio che ha prestato la fideiussione di modo che se la società adempie correttamente al piano il socio fideiussore è anch’esso pienamente liberato dal debito residuo.
Tornando all’esempio di prima se il piano di concordato minore (approvato e omologato), a fronte di un debito verso la banca di € 100.000, prevede il pagamento da parte della società della minore somma di € 45.000 in 5 anni, la Banca non potrà nel frattempo azionare la fideiussione nei confronti di Alberto e, inoltre, quando la Alpha Srl avrà correttamente adempiuto a tale piano di rientro Alberto, così come la società, sarà liberato integralmente dal debito residuo di € 55.000 con la conseguenza che la fideiussione sarà venuta completamente meno.
4. Conclusioni
In definitiva, il principio da tenere a mente è quello per cui l'effetto esdebitatorio del concordato minore, consistente nella liberazione della società dai debiti residui una volta dato corretto adempimento al piano, si estende anche al socio che abbia prestato una fideiussione a garanzia dei debiti contratti dalla società di modo che anche lui è liberato dal debito residuo.
Ti ricordo che se vuoi valutare la possibilità di utilizzare la procedura di sovraindebitamento chiamata “concordato minore” non solo per ridurre o cancellare l’esposizione debitoria della tua società, ma anche per liberarti dalla fideiussione prestata a garanzia, puoi compilare un form, per richiedere una preanalisi gratuita e personalizzata della tua situazione.
Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.
Avv. Alberto Bindi
Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!
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