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E' possibile eliminare il pignoramento del conto corrente ?

Aggiornamento: 21 set 2023

In questo post ti spiego come è possibile risolvere il problema del conto corrente pignorato!


Il pignoramento conto corrente si può evitare con le procedure di sovraindebitamento


Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e una finanziaria ha effettuato nei tuoi confronti il pignoramento del conto corrente?


In questo post vediamo insieme come è possibile per un pensionato o un lavoratore dipendente, che non sia proprietario di immobili o beni di rilevante valore, liberarsi dal pignoramento conto corrente e, più in generale, ricontrattare con i creditori l'esposizione debitoria complessiva.


Se sei interessato all'argomento continua a leggere questo post!


INDICE DI TRATTAZIONE


1. Il caso

Filippo è un pensionato (ma potrebbe essere anche un lavoratore dipendente) con circa € 40.000 di debiti verso alcune finanziarie una delle quali gli ha fatto pure il pignoramento del conto corrente.


Con la sua pensione non può in alcun modo farcela a rientrare del debito.


Per cercare di risolvere questa situazione, e quindi non soltanto per eliminare il pignoramento del conto corrente ma soprattutto per cercare di risolvere la situazione di sovraindebitamento in cui si trova, con l'aiuto di un professionista Filippo presenta al Tribunale di Torino, dove è residente, un apposito ricorso proponendo ai suoi creditori un "Piano di ristrutturazione dei debiti" ai sensi dell'art. 67 ss. CCII (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza), volto appunto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui versa.



2. La soluzione per evitare il pignoramento del conto corrente e liberarsi dai debiti

Il Tribunale, ricevuto il ricorso, compie le sue verifiche preliminari e quindi accerta:

  • di essere competente a decidere della questione visto appunto che Filippo risiede a Torino;

  • che effettivamente Filippo si trova in una situazione di sovraindebitamento e cioè in uno stato di crisi e di insolvenza cioè di incapacità di pagare i debiti con le sue forze (questo è uno dei presupposti per poter utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti");

  • che Filippo, essendo un pensionato, è qualificabile come "consumatore" (e anche questo è uno dei presupposti per poter utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti");

  • che Filippo nel presentare il ricorso ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria e tesa per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (pure questo è uno dei presupposti per poter utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti");

  • che la relazione del Gestore della crisi (soggetto che deve essere nominato) è completa contenendo tutti i chiarimenti previsti dalla legge (l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata da Filippo nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di Filippo di adempiere le obbligazioni assunte);

  • che Filippo può utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti in quanto non ha beneficiato dell’esdebitazione (e cioè dalla liberazione dai debiti) nei cinque anni precedenti alla presentazione del ricorso e non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte nella vita.

Il Tribunale di Torino, inoltre, accerta che Filippo non ha determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave (questo, tra tutti i presupposti che devono ricorrente per consentire al debitore di utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti", è quello più importante): questo perché Filippo ha rispettato gli obblighi di pagamento dei primi due finanziamenti stipulati nel 2015 e nel 2017 fino a quando, nel marzo del 2017, sua moglie ha perso il lavoro per motivi di salute e le entrate familiari si sono dimezzate; cosicché, nella sostanza, l’impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti è stato determinato da un evento indipendente dalla volontà di Filippo ed imprevedibile al momento in cui aveva assunto i debiti; dopodiché, prosegue il Tribunale di Torino, il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta invece riconducibile alla stipulazione di una serie di ulteriori contratti di finanziamento che Filippo aveva individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile; in questa situazione, continua il Tribunale di Torino, il ricorso al credito non può essere reputato colposo poiché Filippo ha agito non con grave negligenza o imperizia - che richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per mera necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, infatti prosegue il Tribunale, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica di Filippo era percepito come l’unico mezzo per liberarsi dai debiti divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili.


Il Tribunale di Torino, quindi una volta accertata la presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per consentire al debitore/consumatore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 67 CCII:

  • passa poi ad esaminare la proposta di ristrutturazione formulata da Filippo che prevede, a fronte di debiti per complessivi € 40.000, il pagamento ai creditori della sola somma complessiva di € 25.600 in rate mensili da € 300 per la durata di 7 anni;

  • apre un procedimento nel cui ambito i creditori possono presentare contestazioni al piano proposto da Filippo;

  • all'esito di tale procedimento omologa il piano di ristrutturazione proposto da Filippo con i conseguenti importanti effetti benefici: i) anzitutto l'immediata sospensione del pignoramento del conto corrente; ii) la liberazione di Filippo, una volta che avrà correttamente adempiuto al pagamento della somma di € 25.600 nei 7 anni previsti dal piano, dal debito residuo di € 14.400 (=40.000-25.600).

con la ristrutturazione dei debiti si dà una risposta concreta al pignoramento conto corrente

3. Conclusioni

In definitiva, e come risulta dall'esempio fatto, il debitore che sia un pensionato (ma potrebbe essere anche un lavoratore dipendente) che abbia subito il pignoramento del conto corrente e che non abbia immobili e beni di rilevante valore, con la procedura di "Ristrutturazione dei debiti" può mettere a disposizione dei propri creditori, incluso quello che ha effettuato il pignoramento del conto corrente, la parte del proprio reddito che eccede le esigenze di mantenimento del suo nucleo familiare ottenendo così il duplice effetto positivo di bloccare sin da subito il pignoramento del conto corrente e, poi, al termine del periodo previsto nel piano, di essere liberato completamente dai debiti residui.


Anche per oggi è tutto. Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa agevolarti nel compiere le tue valutazioni.


Ti ricordo che se necessiti di aiuto per comprendere se e come nel tuo caso specifico è possibile eliminare il pignoramento del conto corrente, e più in generale rimodulare l'esposizione debitoria, con la procedura di ristrutturazione dei debiti puoi compilare un form al seguente link per richiedere una preanalisi gratuita e personalizzata della tua situazione.


Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.


Avv. Alberto Bindi

 

Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!


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