top of page

Pignoramento conto corrente: bloccalo con la Ristrutturazione dei debiti

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 2 ott 2025
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 31 ott 2025

Pignoramento conto corrente: scopri come la ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal DLgs 14/2019 può fermare le azioni esecutive e darti una nuova serenità finanziaria!


Aggiornato al 31/10/2025


ll DLgs 14/2019 contiene la disciplina del cd sovraindebitamento che, nel rispetto di determinati requisiti, consente ai debitori sovraindebitati (privati, lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o anche imprenditori agricoli) di ridurre drasticamente, e in alcuni casi addirittura cancellare, la propria esposizione debitoria (per approfondire: Il sovraindebitamento); uno degli effetti tipici di questi procedimenti è proprio quello di bloccare immediatamente tutti i pignoramenti in corso.

Come avvocato esperto in crisi da sovraindebitamento ho assistito molti clienti - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato) - e ho notato che, comprensibilmente, uno dei timori maggiori è proprio quello di subire un pignoramento; in questo post vediamo allora un esempio concreto (tratto da una sentenza) di come la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore consente al debitore prima di sospendere, e poi di cancellare, il pignoamento del conto corrente.


INDICE



1. Il caso

Filippo è un pensionato (ma potrebbe essere anche un lavoratore dipendente nonché, al ricorrere di certi presupposti, potrebbe essere anche un professionista, un lavoratre autonomo o un piccolo imprenditore), con circa € 40.000 di debiti verso alcune finanziarie una delle quali ha effettuato un pignoramento del conto corrente. Con la sua pensione Filippo non può in alcun modo farcela a ripagare i debiti. Per cercare di sistemare la situazione, e quindi non soltanto per eliminare il pignoramento del conto corrente ma soprattutto per risolvere il sovraindebitamento in cui si trova, Filippo presenta al Tribunale di Torino, dove è residente, un apposito ricorso proponendo ai suoi creditori un "Piano di ristrutturazione dei debiti" ai sensi dell'art. 67 ss. CCII (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza), volto appunto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui versa.


2. La soluzione per evitare il pignoramento conto corrente e liberarsi dai debiti

Il Tribunale, ricevuto il ricorso, compie le sue verifiche preliminari e quindi accerta:

  • di essere competente a decidere della questione visto appunto che Filippo risiede a Torino;

  • che effettivamente Filippo si trova in una situazione di sovraindebitamento e cioè in uno stato di crisi e di insolvenza cioè di incapacità di pagare i debiti con le sue forze; questo è il primo presupposto per poter utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti";

  • che Filippo, essendo un pensionato, è qualificabile come consumatore; questo è il secondo presupposto per poter utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti";

  • che Filippo nel presentare il ricorso ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria e tesa per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (pure questo è uno dei presupposti per poter utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti");

  • che la relazione del Gestore della crisi (soggetto che deve essere nominato) è completa contenendo tutti i chiarimenti previsti dalla legge (l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata da Filippo nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di Filippo di adempiere le obbligazioni assunte);

  • che Filippo può utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti in quanto non ha beneficiato dell’esdebitazione (e cioè dalla liberazione dai debiti) nei cinque anni precedenti alla presentazione del ricorso e non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte nella vita.

Il Tribunale di Torino, inoltre, accerta che Filippo non ha determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave (si tratta del terzo presupposto che deve ricorrere per consentire al debitore di utilizzare la procedura di "Piano di ristrutturazione dei debiti", è quello più importante): questo perché Filippo ha rispettato gli obblighi di pagamento dei primi due finanziamenti stipulati nel 2015 e nel 2017 fino a quando, nel marzo del 2018, sua moglie ha perso il lavoro per motivi di salute e le entrate familiari si sono dimezzate; cosicché, nella sostanza, l’impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti è stato determinato da un evento indipendente dalla volontà di Filippo ed imprevedibile al momento in cui aveva assunto i debiti; dopodiché, prosegue il Tribunale di Torino, il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta invece riconducibile alla stipulazione di una serie di ulteriori contratti di finanziamento che Filippo aveva individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile; in questa situazione, continua il Tribunale di Torino, il ricorso al credito non può essere reputato colposo poiché Filippo ha agito non con grave negligenza o imperizia - che richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per mera necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, infatti prosegue il Tribunale, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica di Filippo era percepito come l’unico mezzo per liberarsi dai debiti divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili.

Il Tribunale di Torino, quindi una volta accertata la presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per consentire al debitore/consumatore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 67 CCII:

  • passa poi ad esaminare la proposta di ristrutturazione formulata da Filippo che prevede, a fronte di debiti per complessivi € 40.000, il pagamento ai creditori della sola somma complessiva di € 25.600 in rate mensili da € 300 per la durata di 7 anni;

  • apre un procedimento nel cui ambito i creditori possono presentare contestazioni al piano proposto da Filippo;

  • all'esito di tale procedimento omologa il piano di ristrutturazione proposto da Filippo con i conseguenti importanti effetti benefici: i) anzitutto l'immediata sospensione del pignoramento del conto corrente; ii) la liberazione di Filippo, una volta che avrà correttamente adempiuto al pagamento della somma di € 25.600 nei 7 anni previsti dal piano, dal debito residuo di € 14.400 (=40.000-25.600); iii) una volta adempiuti i pagamenti, la conseguente defintiiva cancellazione del pignoramento del conto corrente.


3. Conclusioni

In definitiva, se sei un pensionato oppure un lavoratore dipendente (ma anche, al ricorrere di certi presupposti, un professionista, un lavoratre autonomo o un piccolo imprenditore), e hai subito il pignoramento del conto corrente, la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore al ricorrere di certe condizioni può consentirti davvero di ridurre il debito e di ottenere prima la sospensione e poi l'estinzione del pignoramento.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato) a risolvere complesse situazioni di sovraindebitamento anche grazie alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se anche tu stai affrontando difficoltà finanziarie ed hai subito il pignoramento del conto, non perdere tempo! Richiedi subito una pre-analisi gratuita e personalizzata cliccando su questo link e inizia il tuo percorso verso la libertà dai debiti.


Avv. Alberto Bindi

bottom of page