Il Concordato minore
- albertobindi
- 23 apr
- Tempo di lettura: 8 min
Aggiornamento: 4 giorni fa
Sei sovraindebitato ? Liberati dai debiti e riparti con il Concordato Minore !

Sei un piccolo imprenditore, un imprenditore agricolo, un professionista, un lavoratore autonomo ...... e non ce la fai più a far fronte a tutti i debiti ? Valuta di usare la procedura di concordato minore (prevista dalla normativa sul sovraindebitamento di cui al DLgs n 14/2019) per ridurre drasticamente l'esposizione debitoria e ripartire con più serenità a lavorare; il concordato minore è un aiuto efficace per ridurre considerevolmente i debiti di qualunque natura: verso le banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, fornitori, ecc....
INDICE
16. Conclusioni
1. E’ davvero possibile ottenere la riduzione dei debiti con la procedura di concordato minore?
La domanda è semplice e la risposta è altrettanto semplice: difatti, secondo l'art. 74 CCII: "La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma...."; è quindi direttamente la legge a prevedere che tramite questo strumento il debitore possa proporre ai creditori il pagamento anche soltanto parziale dei vari crediti. Proprio nella previsione di un pagamento parziale dei creditori si realizza la funzione tipica dell'istituto. In pratica, perciò, con la domanda di concordato minore il debitore sovraindebitato può proporre ai propri creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria tramite il pagamento parziale dei debiti (per di più con un piano di rateazione a lunga scadenza) e, questo è l'effetto più importante, con liberazione dalla residua parte non pagata.
2. Chi può presentare la domanda ?
Possono accedere a questo procedimento i seguenti soggetti:
l'impresa (persona fisica o società) minore (per tale intendendosi l'impresa con un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000 nei tre ultimi anni, ricavi annui non superiori ad € 200.000 nei tre ultimi anni e debiti (anche non scaduti) non superiori ad € 500.000);
il professionista;
il lavoratore autonomo;
l'imprenditore agricolo;
le start up innovative;
associazioni e fondazioni.
3. Quale è il presupposto imprescindibile per poter utilizzare questo procedimento?
Il soggetto sovraindebitato che vuole avvalersi della procedura di concordato minore per ridurre la sua esposizione debitoria deve imprescindibilmente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e cioè di incapacità di pagare i propri debiti.
4. Quando può essere formulata la domanda di concordato minore ?
La domanda può essere formulata soltanto qualora consenta al debitore sovraindebitato di proseguire la propria attività oppure qualora, pur non consentendo ciò, preveda l’apporto di risorse esterne (per esempio denaro messo a disposizione da un familiare) che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
5. Dove si presenta la domanda di concordato minore ?
La domanda deve essere presentata al Tribunale competente da individuarsi in quello nel cui circondario il debitore:
se persona fisica esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, la sede effettiva dell'attività abituale;
se persona fisica non esercente attività d'impresa, ha la residenza o il domicilio;
se società, anche non esercente attività impresa, ha la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.
6. Da chi deve farsi assistere il debitore?
Il debitore, per presentare la domanda di Concordato minore, deve sicuramente farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi (in sigla "OCC"). La legge non specifica invece se è obbligatoria o meno l'assistenza di un avvocato; la maggior parte dei tribunali (e degli stessi OCC) però la ritiene necessaria.
7. Come si svolge il procedimento ?
In sintesi il debitore con l'assistenza di un avvocato presenta un'istanza all'Organismo di Composizione della Crisi e, poi, deposita un ricorso in tribunale contenente il piano di risanamento della situazione debitoria (contenente normalmente la proposta di pagamento parziale dei debiti secondo un piano di rateizzazione pluriennale). A questo punto il giudice (esperite alcune verifiche preliminari) dichiara aperta la procedura di concordato minore affinché i creditori possano esprimere la propria adesione o meno alla proposta di piano formulata dal debitore: il concordato minore, infatti, deve essere approvato con l’adesione da parte dei creditori che rappresentano il 51% dei crediti; per di più, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore al 51% è allora necessaria anche la maggioranza per teste.
Ottenere queste maggioranze può sembrare difficile ma non è così (almeno non sempre) perché, tanto per cominciare, se i creditori (come spesso accade) non comunicano il loro voto opera allora il sistema del silenzio-assenso (e cioè il silenzio si intende come voto favorevole al piano); inoltre, il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate o dagli enti assistenziali/previdenziali come l'INAIL e l'INPS (che spesso rappresentano la maggior parte dei crediti) in presenza di alcuni presupposti può essere trasformato dal giudice in voto positivo.
Terminata la votazione il giudice, verificato il raggiungimento della maggioranza e risolte eventuali contestazioni da parte dei creditori, omologa il concordato minore. Con l'omologazione si conclude il procedimento ed i termini e le modalità di pagamento indicate nel piano diventano vincolanti per il debitore e per i creditori.
8. Cosa succede quando il giudice dichiara aperto il procedimento ?
Il giudice se ritiene che la domanda di concordato minore sia ammissibile (prima quindi di invitare i creditori ad esprimere la loro adesione o meno al piano) dispone il divieto per i creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive sui beni del debitore. A questo punto il debitore può quindi tirare un sospiro di sollievo perché tutte le eventuali 'aggressioni' da parte dei creditori restano 'congelate'.
9. Quando la domanda di concordato minore ha maggiori chances di essere omologata ?
La domanda ha maggiori possibilità di successo quando, per la generalità dei creditori, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa di liquidare il patrimonio del debitore; facciamo un esempio: Lara ha debiti per € 200.000, un patrimonio di € 100.000 e ha un reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo...); questa situazione potrebbe consentire a Lara di offrire ai suoi creditori una somma a saldo e stralcio di € 120.000 (di cui € 100.000 con il ricavato della vendita del patrimonio e € 20.000 a rate mensili coperte dal suo reddito); questa proposta ha ragionevoli possibilità di essere omologata in quanto la cifra offerta (€ 120.000), seppur ben inferiore all'importo complessivo dei debiti (€ 200.000) è superiore a quella (€ 100.000) che i creditori riceverebbero dalla vendita all’asta dei beni del debitore; in alcune situazioni, quando il reddito è sufficientemente elevato, è possibile fare salvo anche il patrimonio sfruttando appunto il reddito e mettendolo a disposizione per un arco temporale sufficientemente lungo così da offrire ai creditori una cifra maggiore del valore del patrimonio; facciamo un esempio: Gianni ha una casa che vale € 100.000 ma anche un reddito elevato che gli consente di mettere a disposizione dei creditori una somma mensile di € 1.700 al mese; in questo caso Gianni potrebbe proporre ai suoi creditori la somma complessiva di € 122.400 a mezzo di un pagamento dilazionato di € 1.700 al mese x 6 anni e facendo così salva la casa; anche in questo caso siccome la somma offerta (€ 122.400) è maggiore di quella che i creditori ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio di Gianni (€ 100.000), la proposta di concordato minore ha ottime chances di successo.
10. Si può usare il concordato minore anche se si ha un unico creditore?
Si, il debitore può utilizzare la procedura anche se ha un unico creditore ed anche se questo è l'Agenzia delle Entrate, purché ovviamente sussistano tutti i presupposti di legge.

11. E' possibile abbattere il debito per il mutuo della casa ?
Si, con il piano di concordato preventivo è possibile proporre l'abbattimento del debito per il mutuo della casa nella misura massima data dalla differenza tra il credito della banca e il valore di mercato (il valore di vendita all'asta) dell'immobile. Facciamo un esempio: se Francesco ha un debito per il mutuo ipotecario verso la banca per € 200.000 ma il valore della casa è di € 120.000, la banca sa che più di € 120.000 dal debitore non potrebbe prendere. Perciò, con il concordato minore Francesco può predisporre un piano che preveda il pagamento in favore dell'istituto di credito della sola somma di € 120.000 (con un risparmio di € 80.000) con un adeguato piano di rateazione.
12.E' possibile ridurre il debito verso l’Agenzia delle Entrate ?
Anche in questo caso la risposta è si! La riduzione può esserci nella misura massima data dalla differenza tra il credito dell’Agenzia delle Entrate e il valore di mercato dei beni mobili del debitore. Per esempio: se il debitore sovraindebitato ha debiti verso l’Agenzia delle Entrate per IRPEF o IVA non pagata per € 40.000 ma il valore dei suoi beni mobili (arredi, macchina, motorino, ecc…) è di € 15.000, con il concordato minore può predisporre un piano che preveda il pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della sola somma di € 17.000 tramite un buon piano di rateazione (risparmiando quindi € 23.000).
13. E’ possibile ottenere l’omologazione della domanda anche se il creditore principale è l’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) ?
Si. Anzitutto infatti l’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) potrebbe votare a favore del piano di ristrutturazione proposto dal debitore sovraindebitato; questo però nella pratica accade raramente; ma anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) non prestasse il suo consenso alla proposta, il Giudice può omologare comunque il concordato minore (trasformando di fatto il voto negativo in voto positivo, si tratta del cd. cram down) quando ricorrono congiuntamente due requisiti:
l’adesione dell’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) è decisiva per il raggiungimento della percentuale del 51% dei crediti;
quando il soddisfacimento garantito all’Agenzia delle Entrate (o l'INPS o l'INAIL) dalla proposta di concordato minore è più conveniente rispetto all’alternativa di liquidare il patrimonio del debitore.
14. Una volta che il debitore ha eseguito il piano omologato cosa accade ?
Quando il debitore ha dato corretta e puntuale esecuzione al piano di concordato minore omologato accade che è liberato completamente dai debiti residui.
15. Cosa succede se il piano non viene eseguito correttamente e i creditori non vengono pagati ?
Qualora il debitore sovraindebtiato non esegua correttamente gli impegni assunti con il piano omologato il Giudice, su istanza di un creditore, può revocare/risolvere l'omologazione dell'accordo con la conseguente 'reviviscenza' di tutti i debiti originali.
16. Conclusioni
In conclusione se sei un piccolo imprenditore, un imprenditore agricolo, un professionista, un lavoratore autonomo (o comunque si ti interessa per una start up innovativa, un associazione o una fondazione), sei sovraindebitato e vuoi comunque continuare a svolgere la tua attività, il concordato minore è la procedura prevista dal DLgs 14/2019 che fa per te ! Effettivamente, infatti, al ricorrere di certe condizioni può consentire di abbattere in modo rilevante il debito prevedendone inoltre anche un pagamento dilazionato.
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se sei sovraindebitato e necessiti di assitenza puoi richierci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.
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Avv. Alberto Bindi
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