Il concordato minore spiegato articolo per articolo ...
- albertobindi
- 23 lug
- Tempo di lettura: 37 min
Aggiornamento: 6 giorni fa
La prima ed unica guida completa e approfondita al concordato minore con il testo dei singoli articoli di legge, il commento, casi pratici ed i chiarimenti della giurisprudenza.

Introdotto dal Decreto Legislativo 14/2019, noto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), il concordato minore è una procedura giudiziale volontaria, pensata per aiutare i debitori a superare situazioni di grave difficoltà economica/finanziaria.
In questo post, esploreremo a fondo gli articoli del CCII che regolano questa procedura, dal suo avvio alla sua esecuzione, per fornirvi una comprensione chiara e pratica, grazie anche a tanti esempi e casi concreti, di come funziona e a chi si rivolge.
Il concordato minore è una delle quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII, insieme alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore, alla Liquidazione controllata e all'Esdebitazione del debitore incapiente. Si tratta di uno strumento più snello rispetto ad altre procedure concorsuali maggiori, adatto alla natura e alle dimensioni dei soggetti che possono accedervi.
In estremissima sintesi con il concordato minore il debitore formula ai creditori una proposta di pagamento (che normalmente prevede il pagamento solo di una parte dei crediti e per di più in via rateale) fondata su di un piano, che deve essere fattibile, nel quale sono indicate le modalità con le quali il debitore intende reperire le disponibilità finanziarie necessarie per effettuare i pagamenti.
Di seguito trovi riportata la disciplina del concordato minore articolo per articolo con commenti e casi pratici.
INDICE
Art 74 CCII: la proposta di concordato minore
Art 75 CCII: la documentazione necessaria e il trattamento dei crediti privilegiati
Art 76 CCII: la presentazione della domanda e l'attività dell'OCC
Art 77 CCII: inammissibilità della domanda di concordato minore
Art 78 CCII: procedimento
Art 79 CCII: maggioranza per l'approvazione del concordato minore
Art 80 CCII: omologazione del concordato minore
Art 81 CCII: esecuzione del concordato minore
Art 82 CCII: revoca dell'omologazione
Art 83 CCII: conversione in Procedura Liquida
Conclusioni
1.Art. 74 CCII: La proposta di concordato minore
Testo Normativo
"Art. 74. Proposta di concordato minore
1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso una qualsiasi forma. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili."
Commento
L'articolo 74 è la pietra angolare del concordato minore, definendo chi può accedervi e quali tipi di proposte possono essere formulate.
Il sovraindebitamento: presupposto primo ed imprescindibile per accedere al concordato minore è quello per cui il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento definita dall'art 2, co 1 lett c) CCII alternativamente come:
lo "stato di crisi" del debitore da intendersi quale situazione che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (e cioè, in soldoni, è la situazione in cui per il debitore è altamente probabile di non riuscire a pagare le scadenze dei debiti nei successivi 12 mesi);
lo "stato di insolvenza" e cioè quale situazione, ancor più grave della precedente, che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (e cioè, in pratica, il debitore ha già debiti scaduti, non pagati e non è in grado di pagarli).
Soggetti ammessi: possono accedere al concordato minore, purché come detto versino in una situazione di sovraindebitamento, i seguenti soggetti:
il professionista (avvocato, commercialista, medico, dottore agronomo, ecc...);
l’imprenditore minore (società o impresa individuale); per "impresa minore" dovendosi intendere ai sensi dell'art 2 co 1 lett d) CCII l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi:
attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000;
ricavi non superiori ad € 200.000;
debiti (anche non scaduti) non superiori ad € 500.000;
l’imprenditore agricolo;
il lavoratore autonomo;
l'associazione;
la fondazione;
la start-up innovativa;
e, infine, ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori e cioè alla liquidazione giudiziale o alla LCA o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il consumatore, invece, non può accedere al concordato minore perché per lui è prevista una procedura specifica (ristrutturazione dei debiti).
Finalità della proposta: lo scopo principale della procedura è quello di rimediare allo stato di sovraindebitamento del debitore attraverso la formulazione di una proposta soddisfattiva ai creditori.
Tipologie di concordato: esistono due tipologie di concordato minore:
concordato in continuità (co. 1): permette al debitore di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale o di altro tipo svolta; la proposta deve dimostrare che l'attività può continuare garantendo la risoluzione della crisi, la tutela del credito e il pagamento dei debiti di funzionamento secondo le scadenze previste, non potendo ammettersi che la prosecuzione dell'attività generi ulteriori perdite e debiti (Trib Brescia 24/9/2024; Trib Larino 15/12/2024);
concordato liquidatorio (co. 2): se non è prevista la continuazione dell'attività, la proposta deve prevedere l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; l'apporto non deve essere irrisorio e, idealmente, si dovrebbe sommare a un contributo endogeno.
Contenuto (co. 3): la proposta, che il debitore deve elaborare e rivolgere ai creditori, ha contenuto libero e deve indicare le modalità e i tempi di pagamento; può anche prevedere un soddisfacimento soltanto parziale dei crediti; e proprio nel pagamento parziale dei creditori, magari tramite un piano di rateizzazione, si realizza la finalità tipica del concordato minore; quanto ai tempi di realizzazione della proposta di concordato la giurisprudenza tende a riconoscere come fattibili piani che prevedono il soddisfacimento dei creditori nell'arco di massimo 5/7 anni (Trib. Roma 21/2/2024).
Classi (co. 3): la suddivisione dei creditori in classi è una facoltà riconosciuta al debitore; tale suddivisione è obbligatoria soltanto con riguardo a eventuali creditori titolari di garanzie prestate da terzi (come per esempio una banca garantita da una fideiussione rilasciata da un parente del debitore principale).
Rinvio (co. 4): per quanto non espressamente previsto dagli artt 74/83 CCII si applicano al concordato minore in quanto compatibili le disposizioni recanti la disciplina del concordato preventivo.
Casi ed esempi pratici:
Concordato in continuità senza finanza esterna - esempio: un professionista ha debiti per complessivi € 120.000 di cui € 70.000 verso l'Agenzia delle Entrate ed € 50.000 verso le banche; non ha beni di proprietà; con la domanda di concordato propone di continuare la propria attività e di pagare ai creditori la somma complessiva di € 60.000 (pari al 50% del totale) a mezzo rate mensili di € 1.000, rinvenienti appunto dalla prosecuzione dell'attività, per 5 anni.
Concordato in continuità con finanza esterna - esempio: il titolare di impresa individuale ha debiti per € 350.000 di cui € 200.000 verso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, € 100.000 verso banche ed € 50.000 verso fornitori; ha un capannone di proprietà che vale € 120.000; intende proseguire l'attività; propone quindi ai creditori di pagargli l'importo complessivo di € 170.000 di cui € 100.000 (a mezzo rate mensili da € 1.666 cadauna per 5 anni) ed € 70.000 a mezzo di finanza esterna messa a disposizione dalla moglie.
Concordato in continuità: secondo parte della dottrina il concordato in continuità può essere proposto solo da imprenditori e professionisti mentre le altre categorie di soggetti (ammesse al concordato minore) potrebbero presentare solo il concordato liquidatorio.
Concordato in continuità senza destinazione dei proventi dell'attività ai creditori: per parte della giurisprudenza nel concordato in continuità non si applicherebbe la disposizione di cui all'art 84, co 3, CCII secondo cui è necessario che almeno parte dei proventi derivanti dalla continuazione dell'attività siano destinati al soddisfacimento dei creditori (Trib Bologna 22/3/2024 n 58).
Concordato in continuità indiretta: il concordato minore dell'imprenditore individuale può essere anche in continuità indiretta con il quale, cioè, il debitore mettere a disposizione dei creditori i canoni di affitto dell'azienda (Trib Bologna 17/10/2023).
Concordato liquidatorio solo con finanza esterna: parte della giurisprudenza riconosce la possibilità di procedere con un concordato liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna (purché costituisca un incremento significativo) in assenza di attivo liquidabile (Trib Campobasso 14/1/2025).
Concordato liquidatorio con finanza esterna irrisoria: un apporto di finanza esterna per € 6.000 è da qualificarsi come irrisorio rispetto ad un indebitamento di €125.000 e quindi il concordato liquidatorio basato su tale finanza esterna è inammissibile (Trib. Milano 29/2/2024).
Concordato liquidatorio senza limite minimo per la finanza esterna: in caso di concordato minore liquidatorio, non può ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art. 84 CCII con la conseguenza che la finanza esterna non necessariamente deve assicurare un incremento dell'attivo disponibile di almeno il 10% (Trib. Nola 11/10/2023).
Consumatore non sempre escluso: la Cassazione ha chiarito che il debitore è qualificabile come consumatore o come professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare (Cass 26/7/2023 n 22699); pertanto è stato ritenuto ammissibile un concordato minore proposto dagli eredi consumatori di un imprenditore individuale defunto in quanto il debito oggetto della procedura aveva natura imprenditoriale (Trib. Vicenza 12/3/2024); per altra giurisprudenza (non condivisibile) il concordato liquidatorio sarebbe sempre ammesso per il consumatore stante la lettera dell'art 74, co 2, CCII (Trib. Nola 6/2/2023).
2.Art. 75 CCII: La documentazione necessaria e il trattamento dei crediti privilegiati
Testo Normativo:
"Art. 75. Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data di cui sopra, il piano può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori."
Commento
L'Articolo 75 elenca la documentazione essenziale che il debitore deve allegare alla domanda di concordato minore, la cui assenza rende la domanda inammissibile; questa documentazione è fondamentale per consentire all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e al giudice una valutazione completa della situazione del debitore; l'art. 75, inoltre, pone le prime e importanti regole a cui il debitore deve attenersi nel formulare la proposta di pagamento dei creditori.
Documentazione richiesta (co. 1): include il piano (nel quale sono indicate le modalità con le quali il debitore intende procurarsi le risorse necessarie per pagare i creditori nella misura proposta) e la proposta (e cioè modi, tempi e percentuali di pagamento dei creditori), la situazione patrimoniale aggiornata, l'elenco completo dei creditori (con le cause di prelazione e i domicili digitali), gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni e la documentazione sulle entrate familiari e le spese per il loro mantenimento; la completezza di questa documentazione, si ripete, è cruciale per l'ammissibilità della domanda di concordato minore.
PRIMA REGOLA DI PAGAMENTO - Soddisfacimento dei crediti privilegiati (co. 2): come già detto con la proposta di concordato minore il debitore sovraindebitato formula una proposta di pagamento (anche soltanto parziale) rivolta ai creditori; quando la proposta prevede il soddisfacimento non integrale di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca allora ciò è possibile solo alla condizione tassativa che la misura di soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella che si otterrebbe in caso di liquidazione, basandosi sul valore di mercato dei beni sui quali insiste la prelazione, con attestazione dell'OCC; a questa disciplina sono soggetti pure i crediti fiscali e previdenziali posto che sono privilegiati e che nel concordato minore non è prevista l'applicazione della disciplina della transazione fiscale; i crediti e previdenziali, quindi, possono essere falcidiati alle medesime regole di qualunque altro credito privilegiato.
Utilizzo della finanza nel concordato in continuità: nel concordato minore in continuità, per il combinato disposto degli artt 74 co 4 e art 84 co 6 CCII, sono applicabili le regole di distribuzione previste per la procedura maggiore (e cioè il concordato preventivo) per cui:
SECONDA REGOLA DI PAGAMENTO: il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (cd absolute priority rule) nonché della regola (sopra vista) riguardante il soddisfacimento dei creditori privilegiati; per valore di liquidazione deve intendersi quello realizzabile in sede di liquidazione controllata considerando, se possibile, la prosecuzione dell'attività per un periodo di 3 anni (Trib Ferrara 11/3/2024);
TERZA REGOLA DI PAGAMENTO: il valore eccedente quello di liquidazione deve essere distribuito in modo che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (cd relative priority rule);
QUARTA REGOLA DI PAGAMENTO: le risorse esterne, e cioè la finanza apportata da terzi (parenti, amici, ecc...), sono liberamente distribuibili.
QUINTA REGOLA DI PAGAMENTO - Mutuo ipotecario sull'abitazione principale (co. 2-bis): la legge consente al debitore di fare 'salva la casa"; infatti, è consentito al debitore persona fisica di prevedere la prosecuzione del rimborso delle rate a scadere di un mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale, a condizione che:
abbia pagato regolarmente le rate del mutuo;
oppure, alternativamente qualora sia in arretrato nel pagamento delle rate, sia autorizzato dal giudice;
l'OCC deve attestare che:
il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente dalla liquidazione del bene a valore di mercato e
che il rimborso delle rate non lede i diritti degli altri creditori.
SESTA REGOLA DI PAGAMENTO - Mutuo ipotecario sull'immobile strumentale all'attività d'impresa o professionale (co. 3): il debitore, in caso di concordato in continuità, può prevedere la prosecuzione del rimborso delle rate a scadere di un mutuo ipotecario gravante sul beni strumentali all'attività d'impresa o professionale a condizione che:
abbia adempiuto regolarmente alle rate del mutuo;
oppure, qualora sia in arretrato, sia autorizzato dal giudice al pagamento;
l'OCC attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente dalla liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate non lede i diritti degli altri creditori.
Casi ed Esempi Pratici
Falcidia dei creditori privilegiati/ipotecari: un piano di concordato minore può prevedere che un creditore ipotecario riceva, ad esempio, l'80% del suo credito se l'OCC attesta che in caso di liquidazione forzata del bene ipotecato si ricaverebbe meno dell'80% del valore nominale del credito; esempio: Mario ha un debito residuo verso la banca per € 120.000 garantito da ipoteca sulla casa; la casa ha un valore commerciale di € 90.000; Mario può proporre alla Banca il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di € 95.000 (somma quest'ultima ottenuta con il ricavato della vendita di un piccolo fondo commerciale, con un pò di risorse messe a disposizione della moglie e con un pagamento rateale di una somma mensile per 5/6 anni rinveniente dalla prosecuzione della sua attività professionale).
Atti di straordinaria amministrazione: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni di cui il debitore deve dar conto sono quelli indicati nell'art 94, co 2, CCII per il concordato preventivo e cioè: i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
Esclusione dal piano di concordato della casa di abitazione: Il debitore può escludere dal piano la casa di abitazione gravata da mutuo ipotecario di cui stia pagando regolarmente le rate (oppure, qualora sia in arretrato, su autorizzazione del giudice) purché "l'OCC, muovendo dalla stima dell'immobile, dall'importo del debito residuo verso l'istituto mutuante, dalle spese di liquidazione (peritali, di custodia, di cancellazione gravami, etc.), ha ragionevolmente previsto che l'eventuale interruzione dei pagamenti e la vendita dell' immobile non consentirebbe l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario e non determinerebbe, quindi, alcun surplus in favore degli altri creditori. La scelta di non liquidare la quota di comproprietà e di continuare il pagamento del mutuo non appare, quindi, lesiva dei diritti degli altri creditori." (Trib Pistoia 21/3/2023 n. 20; Trib Rimini 4/12/2023).
3.Art. 76 CCII: La presentazione della domanda e l'attività dell'OCC
Testo Normativo
"Art. 76. Presentazione della domanda e attività dell’OCC
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura.
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica."
Commento
L'Articolo 76 disciplina le modalità di presentazione della domanda di concordato minore e definisce il ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Assistenza dell'OCC (co. 1): la domanda di concordato minore deve essere formulata e presentata tramite un OCC; l'OCC deve essere costituito nel circondario del tribunale competente da individuarsi, secondo quanto previsto dall'art 27 co 2 e 3 CCII, nel centro degli interessi principali del debitore che si presume corrispondere:
per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio;
per le società e gli altri enti e società, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.
Assistenza obbligatoria di un avvocato: nella procedura di concordato minore è obbligatoria l'assistenza di un avvocato; ciò si desume:
dall'art 9, co 2, CCII il quale prevede che "Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati da presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio";
dal fatto che nella disciplina del concordato minore non vi è alcuna norma che dispensa il debitore dal farsi assistere da un avvocato;
dalla Relazione illustrativa al CCII: "Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l’organismo di composizione della crisi, al quale compete la formulazione della domanda, del piano e della proposta nella stessa contenuti. La maggiore complessità del procedimento, rispetto a quello di omologazione del piano del consumatore e le maggiori dimensioni delle situazioni di crisi o insolvenza che costituiscono il presupposto del concordato minore impongono, in questo caso, che all’assistenza prestata dall’OCC si aggiunga quella del difensore. Diversamente da quanto previsto per il piano di ristrutturazione dei debiti e per la liquidazione controllata, nella procedura di concordato minore, come richiesto dalle competenti commissioni parlamentari, vi è dunque l’obbligo della difesa tecnica. L’organismo svolge invece le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero al professionista che assiste l’imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell’attestazione.".
Relazione particolareggiata dell'OCC (co. 2): è un documento fondamentale che accompagna la domanda e deve contenere:
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza (o meno) del debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita;
una valutazione sulla fattibilità del piano; questa valutazione supplisce a due funzioni specifiche: da un lato, sostituire il giudizio del tribunale in merito alla fattibilità economica del piano (al tribunale, infatti, in sede di omologa è demandato soltanto di verificare che il piano non sia manifestamente infattibile); dall'altro, fornire un supporto informativo completo ai creditori affinché questi, edotti e consapevoli, possano esprimere il proprio voto rispetto alla proposta formulatagli anche in merito alla sostenibilità del piano e quindi in merito alla capacità del debitore di adempiere agli impegni assunti con il piano;
una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
l'indicazione dei costi presumibili della procedura;
merito creditizio (co. 3): l'OCC deve anche indicare se il finanziatore, nel concedere prestiti, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Comunicazioni fiscali (co. 4): entro sette giorni dall'incarico, l'OCC informa l'agente della riscossione e gli uffici fiscali (anche locali) che hanno 15 giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti; l'OCC ha anche facoltà di accedere a banche dati (anagrafe tributaria, centrali rischi, ecc.) per la redazione della sua relazione.
Sospensione interessi (co. 5): il deposito della domanda di concordato sospende il corso degli interessi (convenzionali o legali) fino alla chiusura della liquidazione, salvo per i crediti garantiti.
Casi ed esempi pratici
Relazione dell'OCC: è inidonea ad assolvere alle sue funzioni la relazione particolareggiata dell'OCC che manchi di indagare la sostenibilità del piano e le ipotesi (compresa la loro verosimiglianza) su cui questa si basa e il cui avverarsi si propone ai creditori (Trib.Ferrara 27/2/2024).
Correttezza della Relazione OCC: è inammissibile la domanda di concordato minore qualora la relazione dell'OCC sia carente di motivazione su punti cruciali, come le cause di sovraindebitamento, la diligenza del debitore, la completezza della documentazione e la convenienza del piano (Trib Ivrea 7.3.2023).
Assistenza obbligatoria dell'avvocato: il sovraindebitato deve farsi assistere da un avvocato nel proporre la domanda di concordato minore (Trib Torino 3/2/2025).
Compenso dell'avvocato: Il credito dell'avvocato per l'assistenza del debitore nell'ambito della predisposizione del ricorso dovrebbe essere riconosciuto in prededuzione nella misura del 75% ai sensi dell'art 6 co 1 lett b) del DLgs 14/2019 e in privilegio ex art 2751-bis n 2 cc per il restante 25% (Trib Roma 2/10/2023 n 521).
4.Art. 77 CCII: Inammissibilità della domanda di concordato minore
Testo Normativo
"Art. 77. Inammissibilità della domanda di concordato minore
1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori."
Commento
L'Articolo 77 stabilisce le condizioni che rendono una domanda di concordato minore inammissibile a tutela della serietà e trasparenza della procedura.
Mancanza di documentazione: l'assenza della documentazione richiesta dagli articoli 75 e 76 CCII (più sopra vista ed esaminata) comporta l'inammissibilità della domanda.
Limiti dimensionali: la domanda è inammissibile se il debitore che sia imprenditore eccede i requisiti dimensionali dell' "impresa minore" come definititi dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (e più sopra già esaminati).
Precedenti esdebitazioni: non è possibile accedere al concordato minore se il debitore è già stato esdebitato (e cioè liberato dai debiti utilizzando le procedure di cui al CCII) nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Atti fraudolenti: la presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori rende la domanda inammissibile; questi atti si sostanziano in condotte volte a ledere i diritti altrui, come l'occultamento di attivo o passivo, dichiarazioni false o atti pregiudizievoli, e richiedono un dolo specifico finalizzato all'inganno.
Domanda presentata da imprenditore cancellato dal registro delle imprese: la domanda di concordato minore è inammissibile quando è presentata:
da un imprenditore collettivo (cioè una società) cancellato dal registro delle imprese, secondo quando previsto dall'art 33 co 4 CCII;
da un imprenditore individuale cancellato dal registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art 33 co 1 bis CCII.
Casi ed esempi pratici
Imprenditore cessato ma non cancellato dal registro imprese: l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività ma che non risulti ancora cancellato dal registro delle imprese può presentare domanda di concordato minore (Trib. Campobasso 14/1/2025).
Impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale: il concordato in continuità è inammissibile (in questo senso l'art 74 co 1 CCII) anche quando il giudice verifichi che in realtà la prosecuzione dell'attività determinerebbe un aggravio della situazione debitoria non generando alcuna utilità da destinare ai creditori; la continuità aziendale, infatti, deve intendersi come un c.d. valore-mezzo e non come un c.d. valore-fine, posto che la sua finalità ultima dev’essere la risoluzione della crisi e la tutela del credito (Trib Larino, 15/12/2024).
Unica posizione debitoria: iI fatto che la proposta concordataria sia formulata in presenza di una sola posizione debitoria non determina l'inammissibilità della proposta posto che la pluralità dei creditori non è normativamente indicato come presupposto per l'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito (Trib. Genova 29/9/2023).
Atti fraudolenti: secondo alcuna giurisprudenza devono qualificarsi come atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (e come tali rendono inammissibile la domanda di concordato): l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultazione di significative attività e passività, la dichiarazione di attività o passività insussistenti ed il compimento di atti pregiudizievoli depauperativi del patrimonio e suscettibili di impugnazione da parte dei creditori (Trib Avellino, 19/1/2023).
Atti fraudolenti: per altra giurisprudenza gli atti fraudolenti non sono solo quelli perpetrati durante la procedura di concordato minore o a ridosso di essa ma possono essere anche quelli anteriori purché vi sia il cd "mendacio qualificato" che ricorre quando sussistono i seguenti presupposti: una mendacio qualificata da artifici organizzati, il dolo finalizzato all'inganno e al pregiudizio dei creditori e un collegamento genetico e funzionale tra tali condotte menzognere e il sovraindebitamento (Trib Genova, 29/9/2023).
Durata eccessiva del piano: parte della giurisprudenza ritiene inammissibile la proposta di concordato minore che preveda una durata eccessiva del piano soprattutto se superiore ai cinque anni (Trib Roma 14/6/2023).
5.Art. 78 CCII: Procedimento
Testo normativo
"Art. 78. Procedimento
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. 2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti, b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore
3. L’OCC cura l’esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto."
Commento
L'Articolo 78 descrive il procedimento giudiziale vero e proprio, dal momento della presentazione della domanda fino all'apertura della procedura.
Apertura della procedura (co. 1): se la domanda è ammissibile (o detto al contrario se non ricorrono le condizioni di inammissibilità sopra esaminate) il giudice dichiara aperta la procedura con un decreto che non è soggetto a reclamo e con il quale dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta (formulata dal debitore) e del decreto stesso.
Integrazione della proposta (co 1): il giudice, se lo ritiene necessario o opportuno, può concedere al debitore un termine (massimo 15 giorni) per apportare integrazioni al piano/proposta o produrre nuovi documenti; e solo all'esito di tali integrazioni/produzione pronunciarsi sull'apertura del procedimento.
Decreto di inammissibilità e reclamo (co 1): se non ricorrono le condizioni di ammissibilità, il giudice dichiara l'inammissibilità con un decreto motivato reclamabile; il reclamo va proposto al tribunale (in composizione collegiale) entro 30 giorni dalla comunicazione; nel giudizio di reclamo, la proposta e il piano non possono essere modificati.
Effetti del decreto di apertura (co. 2): il giudice se ritiene che la domanda sia ammissibile con il decreto con il quale dichiara aperta la procedura:
dispone la pubblicazione del decreto sul sito web del Tribunale (o Ministero della Giustizia) e nel Registro delle Imprese (se il debitore svolge attività d'impresa);
dispone la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati;
assegna ai creditori un termine (non superiore a 30 giorni) per comunicare all'OCC l'adesione o la mancata adesione alla proposta di concordato formulata dal debitore e le eventuali contestazioni, tramite PEC;
dispone, su esplicita istanza del debitore, le misure protettive di modo che sin tanto che il provvedimento di omologazione non diventa definitivo:
i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
le prescrizione rimangono sospese;
le decadenze non si verificano;
la sentenza di apertura di liquidazione controllata non può essere pronunciata.
nomina il Commissario Giudiziale (co. 2-bis) (che subentra nelle funzioni dell'OCC) in tre casi:
se è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e la nomina è necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
se è proposta una domanda di concordato in continuità aziendale (con omologazione ai sensi dell'art. 112, co. 2 CCII);
o se la nomina è richiesta dal debitore.
Inefficacia degli atti non autorizzati (co. 5): a partire dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura di concordato minore, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura.
Casi ed esempi pratici
Richiesta chiarimenti: a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale il ricorrente ha presentato ulteriore documentazione e modificato la proposta e, in particolare, ha modificato e chiarito la struttura delle classi e la loro graduazione; ricollocato in privilegio i crediti di professionisti già indicati quali prededucibili; meglio chiarito gli scenari alternativi liquidatori (Trib Bologna 22/3/2024 n. 58).
6.Art. 79 CCII: Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
Testo normativo
"Art. 79. Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.
3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto."
Commento
L'Articolo 79 definisce le regole per l'approvazione del concordato minore da parte dei creditori, stabilendo le maggioranze necessarie e i soggetti ammessi (o meno) al voto.
PRIMA REGOLA - Regola generale di approvazione (co 1): il concordato è approvato se ottiene il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; esempio: se i crediti complessivamente ammontano ad € 120.000, il concordato è approvato con il voto favorevole di creditori che rappresentano crediti per più di € 60.000.
SECONDO REGOLA - Unico grande creditore (co 1): se un singolo creditore detiene una porzione di crediti superiore alla maggioranza, l'approvazione richiede, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche la maggioranza per teste dei voti espressi; questa norma mira a evitare che un unico creditore possa bloccare o imporre il concordato. Facciamo un esempio: i crediti ammontano complessivamente ad € 120.000 ripartiti tra creditore 1 per € 80.000, creditore 2 per € 30.000 e creditore 3 per € 10.000; il creditore 1 detiene più del 50% del credito complessivo; conseguentemente, per l'approvazione del concordato non è sufficiente il voto favorevole del creditore 1 ma è necessario che voti favorevolmente almeno un altro creditore; in questo modo il concordato è approvato perché ha ricevuto non solo il voto favorevole di più del 50% dei crediti ma anche la maggioranza per teste dei creditori (2 creditori su 3).
TERZA REGOLA - Voto per classi (co 1): se il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi (obbligatoria soltanto per i creditori con garanzie di terzi, come più sopra già visto), il concordato è approvato quando la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. Facciamo un esempio: i crediti ammontano complessivamente ad € 95.000 suddivisi in classe 1 per € 40.000 (contenente tutti i creditori privilegiati), classe 2 per € 45.000 (contenente tutti i creditori privilegiati con garanzie di terzi) e classe 3 per € 10.000 (contenente i creditori chirografari); in questo caso la proposta di concordato minore è approvata se, oltre alle altre maggioranze, hanno votato favorevolmente creditori che nella classe 2 rappresentano più di € 22.500 (e cioè più del 50% di €45.000) e nella classe 3 rappresentano più di € 5.000 (e cioè più del 50% di €10.000).
Creditori esclusi dal voto (co 1 e co 2): le suddette maggioranze sono calcolate, come detto, con riguardo ai crediti ammessi al voto; vediamo quindi quali sono i creditori non ammessi al voto che non devono quindi essere computati al fine delle maggioranze:
creditori integralmente soddisfatti: i creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari per i quali la proposta prevede il pagamento integrale non votano, a meno che non rinuncino (anche parzialmente) alla prelazione; quelli soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari (e quindi votano) per la parte residua del credito;
soggetti collegati: sono esclusi dal voto (e dal computo delle maggioranze) il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, nonché le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda;
creditori in conflitto di interessi.
Silenzio-Assenso (co. 3): se un creditore non comunica il proprio voto all'OCC entro il termine assegnato, si intende che abbia prestato il proprio consenso alla proposta.
Effetti per i soci (co. 4) e coobbligati (co. 5): il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili salvo patto contrario (nel senso che, salvo patto contrario, con il corretto adempimento da parte dell'impresa di quanto previsto nella proposta di concordato sono liberati anche i soci illimitatamente responsabili); viceversa, il corretto adempimento di quanto previsto nella proposta di concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori o obbligati in via di regresso, a meno che non sia stato diversamente previsto.
Casi ed esempi pratici
Diritto di voto: in pratica il voto spetta ai creditori chirografari mentre non spetta ai creditori prededucibili e ai creditori privilegiati interamente soddisfatti; mentre i creditori privilegiati pagati solo in parte sono ammessi al voto soltanto per la parte del credito stralciata (Trib Pistoia 21/3/2023 n. 20).
Legittimazione al voto: si dubita che l'Agenzia delle entrate Riscossione possa esprimere il voto per conto degli Enti creditori di cui gestisce in riscossione il credito; in generale il voto dovrebbe essere espresso dai singoli enti creditori e non dall'Agente della Riscossione a meno che quest'ultima documenti di aver espresso il voto per delega e autorizzazione dell'ente creditore; legittimati ad esprimere il voto ed eventuali opposizioni all'omologa dovrebbero perciò essere soltanto i singoli enti creditori (Trib Nola 6/2/2023).
Esempio di calcolo della maggioranza: i crediti chirografari ammontano ad € 60.000 mentre l'Agenzia delle Entrate, creditore privilegiato, ha un credito per € 140.000; la proposta prevede il pagamento del creditore privilegiato solo nella misura di € 50.000; conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate è degradata in chirografo per la residua parte di € 90.000; avranno quindi diritto di voto i creditori chirografari (€ 60.000) e il creditore privilegiato degradato in chirografo (€ 90.000); quest'ultimo da solo rappresenta più della metà degli aventi diritto di voto (pari ad € 150.000 = €90.000+€60.000); conseguentemente, il concordato per essere omologato deve essere approvato da creditori che rappresentino più di € 75.000 (=50% di € 150.000) e cioè dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ed anche dalla maggioranza dei creditori e cioè nel caso di specie da entrambi i creditori; l'Agenzia delle Entrate, però, esprime voto negativo impedendo il raggiungimento di entrambe le maggioranze necessarie; il Giudice, però, ritiene sussistenti i presupposti per il cram down erariale (nel proseguo spiegato) quindi trasforma il voto negativo dell'Ufficio in voto positivo con la conseguenza che il concordato, a seguito del raggiungimento 'forzato' delle maggioranze, viene omologato (Trib Trieste, 14/7/2025).
7.Art. 80 CCII: Omologazione del concordato minore
Testo normativo
"Art. 80. Omologazione del concordato minore
1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50."
Commento
L'Articolo 80 descrive la fase cruciale dell'omologazione del concordato minore da parte del giudice, il quale deve effettuare diverse verifiche.
Verifiche del giudice (co. 1): il giudice omologa il concordato con sentenza solo dopo aver verificato:
l'ammissibilità (di cui più sopra si è già detto) della proposta e del piano;
la fattibilità del piano intesa concreta ed effettiva realizzabilità del piano (e cioè del piano economico-finanziario grazie al quale il debitore ritiene di poter ottenere la finanza necessaria per pagare quanto proposto ai creditori);
il raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato;
l'assenza di contestazioni da parte dei creditori.
Chiusura della procedura (co. 2): all'esito positivo delle predette verifiche il giudice con sentenza omologa il concordato minore e dichiara chiusa la procedura.
Sebbene manchi una disposizione normativa specifica si ritiene che la sentenza di omologazione sia reclamabile innanzi la corte di appello nel termine di 30 giorni (Corte Appello Napoli 21/6/2024); decorso questo termine la sentenza diventa definitiva e, insieme ai suoi effetti, non può più essere contestata.
Cram Down (co. 3): questo è uno degli aspetti più innovativi. Il giudice può omologare il concordato anche in presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di un creditore o di qualsiasi altro interessato; la condizione è che il giudice, sentito il debitore e l'OCC, ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto tramite la proposta concordataria in misura non inferiore all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata; in questo caso, secondo parte della giurisprudenza "malgrado il giudizio comparativo sia attivato ad iniziativa del singolo creditore che contesta la convenienza, quest'ultima si deve opportunamente misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel concordato, valorizzando la concorsualità della procedura, e non in riferimento alle ragioni del singolo creditore che formalizza la contestazione" (Trib. Nola, 6/2/2023).
Cram down erariale (co. 3): in mancanza di adesione alla proposta concordataria da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali/assistenziali il giudice omologa comunque il concordato quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
la loro adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranze;
la proposta sia più conveniente rispetto alla liquidazione controllata; in questo caso, il giudizio di convenienza:
è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale (o previdenziale) e non dell'intero ceto creditorio;
e deve essere valutato con riferimento non solo al valore quantitativo ma anche al valore qualitativo, da individuarsi nei tempi e nelle modalità effettive di soddisfacimento del credito medesimo in caso di alternativa liquidatoria (ossia, tempi di pagamento più favorevoli) (Trib. Nola 6/2/2023; Trib Trieste 14/7/2025).
al ricorrere di queste condizioni il Giudice trasforma il voto negativo (o il silenzio) espresso dall'Ufficio in voto positivo.
Esclusione dall'opposizione (co. 4): un creditore che ha colpevolmente causato o aggravato la situazione di indebitamento del debitore non può opporsi all'omologazione per contestare la convenienza della proposta.
Rigetto dell'omologazione (co. 5, 6, 7): se il giudice rigetta la domanda di omologazione, dichiara inefficaci le misure protettive; su richiesta del debitore, può dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata; in caso di frode, tale richiesta può essere fatta anche da un creditore o dal Pubblico Ministero; il decreto di rigetto è reclamabile ai sensi dell'art. 50 CCII (reclamo alla Corte d'Appello).
Casi ed esempi pratici
La fattibilità del piano: quanto alla verifica di fattibilità del piano da parte del giudice questa si concretizza soltanto nella verifica dell'assenza di una assoluta e manifesta infattibilità dello stesso posto che è lasciata ai creditori, attraverso l'espressione del voto, la valutazione del merito della proposta anche in punto di concreta prospettiva di adempimento della stessa da parte del debitore (Trib. Pistoia 21/3/2023 n. 20; Trib Bologna 22/3/2024 n 58). È importante notare che il concordato minore, a differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore e della liquidazione controllata, non contempla esplicitamente il requisito della "meritevolezza" come condizione di ammissibilità (Trib Pordenone 7/5/2025); si ritiene infatti che il voto dei creditori agisca già come un adeguato contrappeso e filtro. Tuttavia il requisito della "meritevolezza", inteso come valutazione del comportamento passato assunto dal debitore può rilevare in punto di giudizio di fattibilità del piano; la condotta del debitore, infatti, consente di formulare un giudizio prognostico sulla sua affidabilità, da valutarsi per scriminare la sostenibilità del piano ovvero per verificare la sua idoneità ad assolvere concretamente alla sua funzione causale; in questi termini una manifesta carenza del requisito della "meritevolezza" potrebbe indurre il giudice a ritenere manifestamente non fattibile il piano e quindi a non omologarlo (in questo senso Cass 27/11/2024 n 30538; Trib Ferrara 27/12/2024).
Opposizione all'omologa e meritevolezza: in sede di opposizione all'omologa del concordato il creditore non può contestare la mancanza di meritevolezza del debitore (Trib Genova 29/9/2023) in quanto soltanto comportamenti diretti a frodare le ragioni dei creditori possono rilevare ai fini dell'ammissibilità del concordato e quindi di un'eventuale contestazione sul punto da parte di un creditore (Trib Genova 25/2/2025).
Possibili limiti al cram down erariale: secondo giurisprudenza isolata (e non condivisibile) il cram down erariale non consentirebbe al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, bensì soltanto quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato (Trib Venezia 15/10/2024).
Limite al cram down: il criterio della "sterilizzazione", previsto per il concordato preventivo in continuità dall'art 88 o 4 CCII, non si applica al concordato minore in sede di cram down (Trib Genova 13/2/2025).
Maggior convenienza del concordato minore rispetto alla liquidazione controllata: nella valutazione della maggior convenienza della proposta di concordato minore formulata da un'impresa con dipendenti rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, deve anche valutarsi i maggiori debiti che maturerebbero in caso di liquidazione per il TFR dei dipendenti; e questo può deporre a favore della convenienza della prima procedura (Trib Bologna 22/3/2024 n 58).
8.Art. 81 CCII: Esecuzione del concordato minore
Testo normativo
"Art. 81. Esecuzione del concordato minore
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC."
Commento
L'Articolo 81 è dedicato all'esecuzione del piano di concordato minore una volta che è stato omologato, delineando i compiti del debitore e il ruolo di vigilanza dell'OCC. La fase di esecuzione del concordato minore omologato è affidata al debitore, sotto la vigilanza dell'OCC, al quale spetta di dare attuazione al piano proposto.
Obbligo del debitore (co. 1): il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per dare esecuzione al piano omologato.
Vigilanza dell'OCC (co. 1): l'OCC svolge un ruolo di vigilanza costante sull'esatto adempimento del concordato; ha il compito di risolvere le difficoltà che possono sorgere e, se necessario, sottoporle al giudice; l'OCC deve riferire al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi.
Vendite e cessioni (co. 1): se il piano prevede vendite o cessioni di beni, queste sono curate dal debitore tramite procedure competitive, sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC, e basate su stime di esperti; è necessaria una adeguata pubblicità per informare e coinvolgere gli interessati.
Svincolo somme e cancellazioni (co. 2): il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, pignoramenti, sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, inclusa la trascrizione del decreto di apertura del concordato.
Inefficacia degli atti in violazione (co. 3): i pagamenti e gli atti di disposizione dei beni compiuti dal debitore in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura.
Relazione finale e compenso OCC (co. 4, 6): al termine dell'esecuzione, l'OCC presenta al giudice una relazione finale, sentito il debitore; se il piano è stato eseguito correttamente, il giudice liquida il compenso dell'OCC (tenendo conto di quanto concordato) e ne autorizza il pagamento; il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC nella liquidazione del compenso.
Mancata esecuzione (co. 5): se il piano non è stato eseguito integralmente o correttamente, il giudice indica al debitore gli atti necessari e un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice revoca l'omologazione.
9.Art. 82 CCII: Revoca dell'omologazione
Testo normativo
"Art. 82. Revoca dell’omologazione
1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51."
Commento
L'Articolo 82 stabilisce le condizioni e le modalità per la revoca dell'omologazione del concordato minore, garantendo un meccanismo di controllo anche dopo la conclusione della fase di omologazione.
Soggetti che possono attivare il procedimento di revoca (co. 1): l'omologazione può essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato.
Motivi di revoca (co. 1): i motivi principali di revoca sono legati a condotte del debitore, quali:
doloso o gravemente colposo aumento o diminuzione del passivo;
sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo;
simulazione dolosa di attività inesistenti;
altri atti diretti a frodare i creditori.
Mancata esecuzione (co. 2): la revoca è disposta anche in caso di mancata esecuzione integrale del piano o se il piano è diventato inattuabile e non è più modificabile.
Termine per la revoca (co. 3): la domanda di revoca e l'iniziativa d'ufficio del tribunale non possono essere proposte decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale da parte dell'OCC.
Procedimento e reclamo (co. 5): sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti e provvede con sentenza; la sentenza è reclamabile entro 30 giorni innanzi la Corte di Appello competente ai sensi dell'art. 51 CCII.
Tutela dei terzi (co. 6): la revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
10.Art. 83 CCII: Conversione in Procedura Liquidatoria
Testo normativo
"Art. 83. Conversione in procedura liquidatoria
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270."
Commento e spiegazione
L'articolo 83 conclude il percorso del concordato minore prevedendo le conseguenze della sua revoca e cioè la conversione in liquidazione controllata.
Conversione su istanza del debitore o di un creditore(co. 1): in ogni caso di revoca dell'omologazione (per i motivi visti all'art. 82 CCII), il giudice, su istanza del debitore o di un creditore, dispone la conversione della procedura in liquidazione controllata; questo garantisce al debitore una via d'uscita dalla crisi anche dopo l'esito negativo del concordato.
Iniziativa del Pubblico Ministero in casi gravi (co. 2): se la revoca è avvenuta a causa di atti di frode o di inadempimento del debitore (come specificato all'art. 82 CCII), l'istanza di conversione in liquidazione controllata può essere presentata anche dal Pubblico Ministero; questa disposizione funge da deterrente contro comportamenti scorretti o inadempienze gravi.
Integrazione documentale (co. 3): in caso di conversione, il giudice concede al debitore un termine per integrare la documentazione necessaria per la nuova procedura di liquidazione controllata, e si procede ai sensi dell'art. 270 CCII (apertura della liquidazione controllata).
11.Conclusioni
In definitiva, all'esito di un approfondito esame degli artt da 74 a 83 del CCII che lo regolano, il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico per affrontare il sovraindebitamento. Se sei un piccolo imprenditore, un imprenditore agricolo, un professionista, un lavoratore autonomo (o comunque si ti interessa per una start up innovativa, un associazione o una fondazione), sei sovraindebitato e vuoi comunque continuare a svolgere la tua attività, il concordato minore è la procedura prevista dal DLgs 14/2019 che potrebbe fare al caso tuo. Effettivamente, infatti, al ricorrere di certe condizioni può consentire di proseguire l'attività abbattendo in modo considerevole il debito.
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.
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Avv. Alberto Bindi