Sovraindebitamento spiegato facile: requisiti, procedure e vantaggi !
- albertobindi
- 5 giorni fa
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Aggiornamento: 4 giorni fa
Se i tuoi debiti sono diventati un peso insostenibile, scopri come la disciplina del sovraindebitamento, introdotta dal DLgs 14/2019, offre concrete soluzioni di riduzione dei debiti permettendoti di voltare pagina.

Il DLgs 14/2019 ha introdotto la disciplina del cd sovraindebitamento che, nel rispetto di determinati presupposti, consente ai debitori sovraindebitati (privati, lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o anche imprenditori agricoli) di ridurre drasticamente, e in alcuni casi addirittura cancellare, la propria esposizione debitoria.
INDICE
9. Conclusioni
1. Cosa sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ?
Il DLgs 14/2019 (cd "Codice della Crisi") contempla alcuni strumenti destinati a porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento e, cioè, di eccessivo indebitamento; il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento questa possibilità per risolvere la situazione in cui si trova una parte consistente delle famiglie italiane che sono così tanto schiacciate dal peso dei debiti da non avere alcuna possibilità di pagarli. Questa legge, tra l'altro, non ha limitazioni oggettive quanto alla tipologia di debiti cui si può applicare per cui può consentire di ottenere la riduzione o addirittura la cancellazione di debiti verso Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione), l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, le banche, le finanziarie, fornitori, ecc.... senza alcuna limitazione di sorta.
2. Quali sono le procedure di sovraindebitamento?
I procedimenti per risolvere la crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi sono quattro:
il concordato minore che consente una riduzione dell'esposizione debitoria con un pagamento dilazionato nel tempo;
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che consente anch'esso una riduzione dell'esposizione debitoria con un pagamento dilazionato;
la liquidazione controllata che consente l'integrale cancellazione dei debiti;
l’esdebitazione del debitore incapiente che consente anch'essa l'integrale cancellazione dei debiti.
Ciascuno di questi procedimenti opera in modo diverso e secondo regole proprie ma la finalità è sempre la medesima: ridurre o cancellare i debiti; in fondo alla pagina ti lascio i link per approfondire ciascuno di questi strumenti.
3. Il primo requisito: il "sovraindebitamento"
Il debitore che vuole liberarsi dai debiti può utilizzare i procedimenti sopra menzionati a condizione di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento definita come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative (…omissis…) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.”; a sua volta lo “stato di crisi” è definito come “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” mentre l’ “insolvenza” è definita come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 2, co. 1, lett b. e c., CCI).
In soldoni, il sovraindebitamento è quella situazione nella quale il debitore, con il proprio reddito e/o le proprie entrate e tolta la parte destinata al mantenimento suo e della sua famiglia, non è più in grado di far fronte al regolare pagamento dei debiti.
4. Il secondo requisito: la “meritevolezza”
Per ottenere la riduzione o la cancellazione dei debiti con le procedure di Esdebitazione del debitore incapiente, di Ristrutturazione dei debiti del consumatore di Liquidazione controllata è necessario che il debitore sia ‘meritevole’ e cioè non abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con dolo o colpa grave; questo requisito, invece, non deve sussistere per la procedura di Concordato minore.
5. Chi sono i soggetti che possono utilizzare questi procedimenti ?
Possono accedere alle procedure per risolvere la crisi da sovraindebitamento i seguenti soggetti: il consumatore, l’impresa minore, l’imprenditore agricolo, il lavoratore autonomo, il professionista, la start up innovativa, l'ente no profit (associazione, fondazione, comitato, ecc...). Il consumatore viene definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società di persone (snc, società in accomandita semplice) per debiti estranei a quelli sociali.”. Il consumatore, quindi, è la persona fisica i cui debiti non sono riferibili all’attività di impresa o professionale eventualmente svolta; quindi, tanto per intendersi, è sicuramente consumatore il dipendente o il pensionato ma lo può essere anche il professionista o l’imprenditore minore purché in relazione ai debiti contratti all’infuori della sfera professionale o imprenditoriale. Per impresa minore invece deve intendersi l’impresa (persona fisica o società) che non è fallibile e che quindi presenta congiuntamente i seguenti requisiti: i) un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000 nei tre ultimi anni; ii) ricavi annui non superiori ad € 200.000 nei tre ultimi anni; e iii) debiti (anche non scaduti) non superiori ad € 500.000 (art. 2, co. 1, lett. d., CCI).
6. Quale procedura utilizzare ?
Il consumatore può utilizzare il Piano di Ristrutturazione dei debiti, la Liquidazione controllata e l’Esdebitazione del debitore incapiente; non può invece utilizzare il Concordato minore. Ogni soggetto diverso dal consumatore, invece, può utilizzare il Concordato minore e la Liquidazione controllata; inoltre, se è una persona fisica, può usare anche l’Esdebitazione del debitore incapiente; non può invece utilizzare il Piano di Ristrutturazione dei debiti. Le associazioni, i comitati, le fondazioni e le società semplici possono utilizzare la procedura di Concordato minore e a quella di Liquidazione controllata.
7. Da chi farsi assistere ?
Il debitore sovraindebitato per attivare una qualsiasi delle procedure di sovraindebitamento deve avvalersi di un Organismo di Composizione della Crisi (in sigla "OCC"). L’assistenza di un avvocato non è necessaria per la procedura di Esdebitazione del debitore incapiente; per le altre procedure, data la complessità, e dato che l'OCC svolge principalmente la funzione di tutela degli interessi "pubblici" e non dunque quelli del debitore, è invece consigliata seppur non obbligatoria.
8. Quando può essere attivata la procedura di sovraindebitamento ?
La procedura di sovraindebitamento può essere attivata in qualsiasi momento: sia quando il debitore sovraindebitato inizia ad avere i primi problemi nel pagare i debiti, sia quando, invece, la situazione è divenuta più critica e cioè quando i creditori hanno iniziato ad aggredire il patrimonio del debitore sovraindebitato con pignoramenti degli immobili, dei mobili, dello stipendio, ecc...
9. Conclusioni
Le procedure di sovraindebitamento, al ricorrere di certi presupposti, possono effettivamente aiutare il debitore a cancellare o comunque ridurre i propri debiti; il DLgs n. 14/2019, infatti, ha proprio questa finalità: aiutare i soggetti eccessivamente indebitati a risolvere la propria situazione debitoria. Se ti interessa approfondire l'argomento qui sotto ti lascio dei link a post che entrano più nel dettaglio.
Come sempre spero che questo post sia stato di tuo interesse e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo anche che se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento e hai bisogno di aiuto per comprendere come gestirla accedendo a questo link puoi richiedermi una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua specifica situazione.
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Ottimo programma, complimenti.
non so se scrivo nel posto giusto, ma volevo sapere se rientro nella legge del sovraindebitamento, premetto sono divorziato vivo solo, casa ammobiliata ,35mq non ho beni ne mobili ne immobili neanche più auto , sono affetto da oltre 10 anni dal morbo di parkinson dal 2004 diciamo che da quella data ho accunulato debiti per 194.000,00 euro e vivo sto pagando un prestito su 5° della pensione piu un altro di 106,00 più una rateizzzazione di 172,00 verso cartelle inail e iil tutto con una pensione di 1026,12 (ioart)