La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti in caso di auto con fermo amministrativo iscritto senza la previa notifica della cartella esattoriale ...
Aggiornato al 7/10/2024
Soltanto una volta che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure decorsi 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento "esecutivo", l’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) può attivare la procedura per iscrivere il fermo amministrativo dell’auto al PRA.
Ecco che se hai un auto con il fermo amministrativo questo è nullo ogni qual volta l'Ageniza delle Entrate Riscossione lo abbia iscritto al PRA in mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo o, comunque, prima del decorso dei predetti termini di 60 o 90 giorni (CTP Reggio Emilia n. 272/2008 e CTR Roma n. 61/2008).
Facciamo un paio di esempi: è nullo il fermo amministrativo dell’auto iscritto al PRA in data 24/5/2024 se la cartella di pagamento (che porta il debito cui si riferisce il fermo) ti è stata notificata il 10/6/2024; oppure ancora tale fermo iscritto al PRA in data 24/5/2024 è nullo se la cartella esattoriale era stata notifica in data 1/5/2024 (questo perché alla data del 24/5/2024 non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica del 1/5/2024).
Perciò, se il debitore si trova in queste situazioni può impugnare il fermo amministrativo davanti al giudice per contestarlo e ottenerne la cancellazione
Se vuoi approfondire ulteriormente il fermo amministrativo più sotto trovi altri post sull'argomento.
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai un problema con un fermo amministrativo e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.
In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:
Avv. Alberto Bindi
Comments