La Cassazione ha chiarito che sono nulli i fermi amministrativi emessi da uffici dell'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente incompetenti
Aggiornato al 8/10/2024
I fermi amministrativi su auto , così come su qualsiasi altro veicolo, sono nulli ogni qual volta sono disposti da uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) territorialmente incompetenti. In particolare, è competente a notificare il preavviso di fermo, e poi ad iscrivere il fermo amministrativo sull' auto, soltanto l’Ufficio (dell’Agenzia delle Entrate Riscossione) nella cui circoscrizione si trova il "domicilio fiscale" del debitore alla data in cui quest'ultimo ha presentato, o doveva presentare, la dichiarazione (si tratta, per esempio, della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP).
Il "domicilio fiscale", secondo quanto previsto dall'art. 58 del DPR n. 600/1973, corrisponde: per le persone fisiche al comune nella cui anagrafe sono iscritte; mentre invece, per le società o comunque per i soggetti diversi dalle persone fisiche, al comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa.
La Cassazione, in tema di fermi amministrativi nulli per incompetenza territoriale dell'Ufficio, ha precisato quanto segue: "Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1) l'Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che "l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce". Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale (nella specie, l'atto era stato emesso dal Concessionario di Avellino, mentre la contribuente aveva il domicilio fiscale in provincia di Caserta)." (Cass. 29/3/2017, n. 8049).
Facciamo un esempio: Lorenzo nell’anno 2018, anno in cui ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2017, era residente a Napoli e qui, quindi, aveva il suo domicilio fiscale; sempre nel 2018 l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Treviso gli notifica un preavviso di fermo amministrativo sulla sua auto; il preavviso è relativo a debiti IRPEF che discendono dalla predetta dichiarazione dei redditi in questo caso il fermo è nullo perché è stato disposto dall’ufficio di Treviso quando invece l’ufficio competente era quello di Napoli.
In conclusione, in caso di auto con fermi amministrativi emessi da un ufficio incompetente è possibile impugnare i fermi davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado per ottenerne l'annullamento.
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Avv. Alberto Bindi
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