Secondo alcune sentenze la preventiva iscrizione di ipoteca su un immobile del debitore renderebbe illegittimo il successivo fermo amministrativo del suo veicolo.
Aggiornato al 31/01/2025

Il fermo amministrativo di un veicolo potrebbe essere illegittimo ogni qual volta l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia già iscritto un'ipoteca a tutela del suo credito; questo perché l'ipoteca è già idonea a garantire il credito dell'Ufficio di modo che l'iscrizione del fermo sarebbe una misura che penalizzerebbe troppo il debitore soprautto nel caso in cui il veicolo sia necessario per lavorare.
Al riguardo è stato infatti chiarito: "Premesso che i due provvedimenti congiunti appaiono fortemente penalizzanti proprio perché emessi in eccesso di cautela, va considerato che il ricorrente svolge anche attività di rappresentante di commercio per il quale l'autovettura è strumento indispensabile per lo svolgimento del proprio lavoro. Considerato pertanto che con l'ipoteca già iscritta su beni immobili l'Ente è garantito per un importo pari al doppio del debito, appare illogico privare il ricorrente dell'uso del mezzo con cui svolgere la propria attività non sottacendo che, in tal caso, la conseguente mancata produzione di reddito porterebbe oltre tutto all'insolvenza anche nei confronti dell'Ente stesso" (CTP Bari n. 177/2011; nel medesimo senso CTP Torino n. 25/2012); esistono però anche indicazioni di senso contrario secondo le quali il fermo è comunque legittimo anche qualora sia preceduto da una iscrizione ipotecaria (CTP Genova n. 27/2012).
Esempio: l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscrive il fermo amministrativo sul veicolo di Sara in data 15/4/2024 ma, in precedenza e precisamente in data 1/3/2024, aveva già iscritto ipoteca sulla casa di Sara; in questa situazione, la contribuente potrebbe provare ad impugnare il fermo amministrativo davanti al giudice per cercare di ottenerne l'annullamento.
Pertanto, se il debitore, dopo che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha già iscritto un'ipoteca a garanzia del suo credito, si vede recapitare un preavviso di fermo (o un vero e proprio fermo) sul proprio veicolo può impugnarlo davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado per provare (senza certezze al riguardo) ad ottenerne la cancellazione.
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Avv. Alberto Bindi
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