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L'IPOTECA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Aggiornamento: 12 feb

Guida pratica all'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia)

ipoteca Agenzia delle Entrate Riscossione

Hai ricevuto una comunicazione d’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè Equitalia)?


Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione (la vecchia Equitalia) ha un credito verso di te, in attesa di agire per recuperare il credito e quindi in attesa di attivare un pignoramento del tuo stipendio oppure del tuo conto corrente oppure della tua casa, può tutelare il suo credito iscrivendo un’ipoteca legale sulla tua casa o sui tuoi immobili.


In questo post ti spiego cosa è e come funziona l’ipoteca legale iscritta da Equitalia (cioè l’Agenzia delle Entrate Riscossione) e quello che puoi fare per evitarla.


INDICE

1. Che cos’è l’ipoteca esattoriale?

2. Ci sono dei limiti per l’iscrizione dell’ipoteca legale?

3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha un obbligo di iscrivere l’ipoteca esattoriale?

4. Equitalia può iscrivere l’ipoteca sulla casa parte di un fondo patrimoniale?

5. Cosa succede se il credito di Equitalia si riduce o viene cancellato?

6. Come si fa a sapere se Equitalia sta iscrivendo l’ipoteca?

7. E’ possibile contestare l’ipoteca legale (esattoriale)?

8. E’ possibile evitare l’iscrizione dell’’ipoteca esattoriale?


1. Che cos’è l’ipoteca esattoriale?

L'ipoteca esattoriale è una misura cautelare che Equitalia può iscrivere sulla tua casa o comunque sui tuoi immobili per un importo pari al doppio del suo credito.


Se quindi l’Agenzia delle Entrate Riscossione è creditore di € 25.000 (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) può iscrivere ipoteca per € 50.000.


L’ipoteca esattoriale, sostanzialmente, è una garanzia per l’Agente della Riscossione poiché la casa (o altro immobile) sulla quale è iscritta non può essere venduta (se prima non paghi il creditore) e comunque il ricavato della vendita di quell’immobile deve essere in via prioritaria destinato a saldare quel debito.


2. Ci sono dei limiti per l’iscrizione dell’ipoteca legale?

L’ipoteca esattoriale può essere adottata solo se il credito della vecchia Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) è superiore all’importo di 20.000 €, sotto questa soglia invece non può essere iscritta.


Ricordati però che il limite di 20.000 € è l’unico che rileva ai fini dell'ipoteca.


Non confonderti quindi con i limiti per il pignoramento degli immobili; l’ipoteca, infatti, può essere iscritta sulla casa e su ogni altro immobile anche quando non ricorrono i requisiti per l’espropriazione forzata e quindi può essere iscritta:

  • anche per debiti inferiori ad € 120.000 (soglia che invece rileva per l’esecuzione);

  • e anche sulla così detta ‘prima casa’ e cioè sull’unica abitazione principale del debitore (sulla quale, invece, in linea di massima non può mai essere attivata l’esecuzione forzata).

3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha un obbligo di iscrivere l’ipoteca esattoriale?

Fermi i limiti quantitativi di cui sopra, l’ipoteca legale può essere iscritta a discrezione di Equitalia la quale quindi al riguardo non ha alcun obbligo.


In ogni caso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Equitalia) se intende pignorare un immobile ha l’obbligo di iscrivere preventivamente l’ipoteca ed attendere sei mesi.


4. Equitalia può iscrivere l’ipoteca sulla casa parte di un fondo patrimoniale?

Secondo quanto previsto dall’art. 170 Cod. Civ. "la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".


Perciò, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Equitalia) voglia iscrivere ipoteca sulla casa che il debitore ha immesso in un fondo patrimoniale, spetterà al debitore stesso contestare tale iscrizione dimostrando che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza.


La questione è comunque molto dibattuta in giurisprudenza.

5. Cosa succede se il credito di Equitalia si riduce o viene cancellato?

Se il credito, a garanzia del quale l’Agente della Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) ha iscritto l’ipoteca legale, viene parzialmente annullato in autotutela o in via giudiziale, il giudice investito del ricorso contro l'ipoteca esattoriale deve disporne la riduzione; se però il credito viene ridotto sotto l’importo di € 20.000 l'ipoteca deve essere oggetto di cancellazione; questo perché, come abbiamo detto, l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori ad € 20.000.


Se invece il credito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione viene integralmente meno, ad esempio per sentenza o per sospensione del giudice o ancora per sgravio dell'ente creditore, allora l’ipoteca deve essere direttamente cancellata.


6. Come si fa a sapere se Equitalia sta iscrivendo l’ipoteca?

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o novanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo, può procedere con l’iscrizione dell’ipoteca legale sulla casa (o altro immobile).


Tuttavia, prima di procedere con l’iscrizione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con apposita comunicazione, deve intimare al debitore il pagamento delle somme dovute entro i trenta giorni successivi.


Con questa comunicazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione indica anche il valore del debito per cui intende procedere all’iscrizione dell’ipoteca mentre invece non è tenuta ad indicare gli immobili sui quali vuole iscrivere l’ipoteca.


Inoltre, per i debiti fino a € 1.000 l’Agente della Riscossione non può procedere ad iscrivere ipoteca prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.


7. E’ possibile contestare l’ipoteca legale (esattoriale)?

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione può essere impugnata dal debitore davanti alla competente Commissione tributaria.


Con il ricorso il debitore può solo contestare i vizi propri dell’ipoteca.


Tra i vizi sollevabili rientrano i seguenti:

  • la mancata preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell’accertamento esecutivo;

  • la mancata preventiva comunicazione dell’intenzione di adottare l’ipoteca;

  • l’essere il debito, a tutela del quale l’Ufficio vuole iscrivere ipoteca, di importo inferiore alla soglia di € 20.000;

  • la notifica della comunicazione da parte di un Ufficio (dell’Agente della Riscossione) territorialmente incompetente (la competenza spetta all’Ufficio di riferimento in base al domicilio fiscale del contribuente nel periodo d’imposta che rileva).

Non è invece consigliabile impugnare la comunicazione per sollevare un vizio di difetto di motivazione o per contestare la mancanza di sottoscrizione o dell’indicazione del responsabile del procedimento; si tratta di piccoli vizi che raramente conducono all’annullamento dell’atto.


Inoltre, impugnando la comunicazione non è possibile contestare la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria: cioè, non si può contestare l’esistenza e l’ammontare del debito.


Resta però sempre salva la possibilità di contestare l’illegittimità dell’iscrizione per omessa notifica dell'atto presupposto e cioè, normalmente, della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento esecutivo.

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8. E’ possibile evitare l’iscrizione dell’’ipoteca esattoriale?

Per evitare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscriva l’ipoteca legale sulla casa (o altro immobile) il debitore può:

  • anzitutto verificare, una volta ricevuta il preavviso di iscrizione di ipoteca e quindi prima che questa venga effettivamente iscritta, se il debito supera effettivamente la soglia di € 20.000; spesso, infatti, a seguito di pagamenti parziali, rottamazioni, rateazioni, ecc.. il debito potrebbe essere sceso sotto tale soglia di modo che l’iscrizione dell’ipoteca non è legittima; inoltre nel caso in cui una parte del debito sia stata ‘ereditata’ occorre verificare che non siano state ‘ereditate’ anche le sanzioni; queste ultime, infatti, a differenza dell’imposta e degli interessi, non si trasmettono all’erede; perciò, espungendo le sanzioni dal debito potrebbe risultare che questo è inferiore alla predetta soglia di € 20.000; in questi casi è possibile presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione per segnalare che il debito è sotto soglia e che non legittima l’iscrizione dell’ipoteca;

  • chiedere la rateizzazione del debito; in questo caso, infatti, l'ipoteca può essere iscritta solo se la rateizzazione non viene accolta oppure se, una volta concessa, si verifica la decadenza dalla medesima; tra l’altro, l'ottenimento della dilazione non determina il venir meno dell'ipoteca già disposta, almeno sino al pagamento dell'ultima rata: quindi, è opportuno che il debitore, entro i sessanta giorni, domandi celermente la rateizzazione;

  • pagare una parte del debito così da farne scendere l’importo complessivo sotto la soglia di € 20.000 al di sotto della quale l’ipoteca non può essere iscritta; per esempio, a fronte di un debito di € 25.000 il debitore potrebbe pagare all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’importo di € 6.000; in questo modo il debito residuo di € 19.000 non legittimerebbe più l’iscrizione dell’ipoteca;

  • impugnare davanti al giudice (se ne sussistono i presupposti) la comunicazione di iscrizione d’ipoteca (oppure la successiva iscrizione) chiedendo al giudice che in via cautelare disponga la sospensione dell’iscrizione (in attesa della decisione nel merito del giudizio).

 

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