Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione ti ha notificato l'iscrizione di ipoteca c'è un controllo che devi fare subito per vedere se puoi ottenerne la cancellazione
Aggiornato al 9/10/2024
Se hai ricevuto una comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ti informa di avere iscritto ipoteca su un tuo immobile, oppure comunque se non hai ricevuto alcuna comunicazione ma hai scoperto da solo dell'iscrizione ipotecaria, c'è una verifica che devi fare immediatamente perché è la prima e più importante eccezione che porta alla nullità dell'ipoteca.
L'art. 77 del DPR 602/1973 prevede infatti che la vera e propria iscrizione dell'ipoteca debba essere preceduta da una comunicazione (cd "preavviso di iscrizione di ipoteca") con cui l'Ufficio avverte il debitore che, se non paga le somme dovute entro il termine di 30 giorni, provvederà appunto ad iscrivere l' ipoteca.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito: "Come evidenziato dall'appellante, la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 19667/2014, punto 18 dei Motivi della decisione, ha enunciato il seguente principio di diritto: "anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.". (sentenza CGT2°grado Lazio, Sez. XVII, n. 755/2024).
Perciò, per ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la prima e più importante verifica da fare è controllare se l'Ufficio prima di tale iscrizione ha notificato al debitore il preavviso di iscrizione perché qualora non lo avesse fatto è possibile impugnare l'ipoteca davanti al giudice competente per chiederne la cancellazione.
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Avv. Alberto Bindi
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