INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Un caso in cui non devi pagare!
- albertobindi
- 27 nov 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 4 apr
Intimazione di pagamento un caso concreto in cui non devi pagare: l'incompetenza territoriale dell'Ufficio !

Quando l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un' intimazione di pagamento sono soltanto due le eccezioni che tipicamente giustificano la sua impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria: i) l'intervenuta prescrizione del credito per il decorso di un certo lasso di tempo dalla precedente notificazione oppure ii) la mancata notifica degli atti presupposto (tipicamente la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento); accade di rado, però, che nel singolo caso concreto ricorrano i presupposti per poter sollevare una di queste due eccezioni così da poter ottenere l'annullamento dell' intimazione.
Non è oggetto di questo post inquadrare in generale l' intimazione di pagamento e spiegarne i tratti salienti, se vuoi farlo clicca sul link per approfondire. Quello che, invece, qui voglio dirti è che adesso, a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione, si è aggiunta una terza eccezione che è possibile sollevare con l' impugnazione dell' intimazione di pagamento. Te la spiego rapidamente.
L'art. 58 del DPR 600/1973, relativo al domicilio fiscale, afferma che "Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte ... I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa ... Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto...".
Il precedente art. 31 sempre del DPR 600/1973, invece, prevede che per il compimento delle varie attività attribute agli Uffici sia territorialmente competente "... l'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata."
Da queste due norme la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23889/2024, ne fa discendere che i) territorialmente competente a notificare un'intimazione di pagamento è l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione relativa alle imposte oggetto dell'intimazione di pagamento e ii) è annullabile l'intimazione notificata da un Ufficio territorialmente incompetente.
Facciamo un esempio: Mario nel 2018 era residente e quindi aveva il domicilio fiscale a Bologna; successivamente si trasferisce a Milano dove prende la residenza anagrafica e il domicilio fiscale (comunicando questa variazione all'Agenzia delle Entrate compilando il frontespizio della propria dichiarazione dei redditi); l'ufficio di Milano dell'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica a Mario un'intimazione di pagamento di IRPEF, IVA e IRAP relativa all'anno 2018; avverso questa intimazione di pagamento Mario può procedere con l'impugnazione davanti al giudice per chiederne l'annullamento in quanto è stata emessa dall'Ufficio di Milano e cioè da un ufficio territorialmente incompetente (avrebbe dovuto essere emessa dall'Ufficio di Bologna afferendo imposte dell'anno 2018 in cui Mario aveva il domicilio fiscale a Bologna).
Perciò ricordati che se ti trovi in questa situazione puoi impugnare l'intimazione davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado nel termine di 60 giorni da quando ti è stata notificata ed hai ragionevoli possibilità di ottenerne l'annullamento.
Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai un problema con una intimazione di pagamento e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.
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Ottima informazione. È valida solo per l'agenzia delle Entrate Riscossione o sono tenute a eispettare questa norma anche altre agenzie di riscossione.