CARTELLE ESATTORIALI - Conoscerle per evitarle!
Aggiornamento: 28 mag
Cosa sono, come sono fatte e quali conseguenze derivano dal loro mancato pagamento? Qualche consiglio pratico per minimizzare le conseguenze...

INDICE
1. Cosa sono le cartelle esattoriali?
2. Come sono fatte le cartelle esattoriali?
3. Cosa succede se non si pagano le cartelle esattoriali?
4. Come minimizzare le conseguenze in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali?
1. Cosa sono le cartelle esattoriali?
Le cartelle esattoriali, o più propriamente le cartelle di pagamento, rappresentano lo strumento tramite cui lo Stato e gli enti locali (Regioni e Comuni) attivano nei confronti del cittadino il procedimento di riscossione delle somme di cui sono creditori.
2. Come sono fatte le cartelle esattoriali?
L'art. 25 del DPR 602/73 dispone che le cartelle esattoriali contengano:
l'intimazione ad adempiere al pagamento delle somme indicate entro 60 giorni dalla notificazione;
l'indicazione che spirati 60 giorni si procederà ad esecuzione forzata;
la data in cui il ruolo (che è il documento con il quale l’ente creditore trasmette all’agente della riscossione i nominativi e gli importi dei soggetti debitori) è stato reso esecutivo.
La cartella di pagamento, inoltre, è un atto impositivo motivo per cui ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente) deve contenere anche i seguenti ulteriori elementi:
il riferimento all'eventuale precedente avviso di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa fiscale;
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto notificato;
il responsabile del procedimento;
l'organo presso cui è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela;
e, infine, le modalità ed i termini per proporre ricorso.
Infine, l’ulteriore contenuto delle cartelle esattoriali è stabilito dall'art. 6 del DM n. 321/1999 secondo il quale nelle stesse devono essere indicati:
ente creditore;
specie del ruolo (e cioè ordinario e speciale, quest’ultimo viene utilizzato quando vi è fondato pericolo per la riscossione);
codice fiscale e dati anagrafici del debitore;
anno e periodo di riferimento del credito.
e, infine, l’importo di ogni componente del credito e il totale del credito.
La mancanza di uno di questi elementi oppure la sua erroneità costituisce un vizio della cartella esattoriale che talvolta, nei casi più gravi, può determinare la nullità e/o l’annullabilità della cartella di pagamento con conseguente venire meno del debito.
3. Cosa succede se non si pagano le cartelle esattoriali?
Anzitutto, è bene comprendere che ci sono diverse modalità di riscossione delle entrate pubbliche e quella tramite le cartelle esattoriali è soltanto una.
a partire dal 2011 la riscossione di rilevanti entrate nel campo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), IVA e IRAP, e a partire dal 2020 nel campo della fiscalità locale, ha luogo mediante accertamento esecutivo e non quindi tramite cartelle esattoriali;
sempre a partire dal 2011 per i contributi INPS è previsto il simile meccanismo di riscossione dell'avviso di addebito; anche in questo caso la riscossione perciò non avviene tramite cartella esattoriale;
in altri casi ancora, in materia di entrate degli enti territoriali e di altri enti a rilevanza pubblica, la riscossione, se gestita mediante concessionario locale o in proprio dall'ente creditore, può avvenire a mezzo di ingiunzione fiscale; anche in questi casi, quindi, la riscossione non avviene tramite cartelle esattoriali;
infine, residuano ampi ambiti nei quali la riscossione invece ha luogo tramite le cartelle esattoriali e di queste qui vogliamo parlare.
Le cartelle esattoriali vengono formate dall'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e cioè la vecchia Equitalia) in base al ruolo dell'ente creditore ed inoltre devono contenere diverse informazioni tra le quali l'intimazione rivolta al debitore ad adempiere all'obbligo al pagamento "entro sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
La cartella di pagamento una volta notificata produce diversi effetti nella sfera giuridica del destinatario della stessa.
Tali effetti si differenziano a seconda del fatto che il pagamento avvenga o meno nei 60 giorni dalla data di notifica (questo termine, a seguito della legislazione emergenziale a causa del COVID19, per le cartelle notificate tra il 1/9/2021 e il 31/3/2022 è divenuto di 180 giorni).
Nel caso in cui il pagamento avvenga appunto entro 60 (180) giorni dalla notifica della cartella esattoriale, esso avrà ad oggetto le seguenti poste:
maggiori tributi dovuti
le relative sanzioni;
interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di altra natura;
aggi (e cioè i compensi dell’Agente della Riscossione) nella misura del 3% delle somme iscritte a ruolo (sino al 31.12.2021);
spese di notifica.
Qualora invece il pagamento avvenga oltre i 60 (180) giorni avrà ad oggetto le seguenti poste (evidenziate in grassetto le voci che cambiano rispetto al pagamento entro 60 giorni):
maggiori tributi dovuti;
le relative sanzioni;
interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di altra natura;
aggi nella misura del 6% delle somme iscritte a ruolo (sino al 31.12.2021);
interessi di mora sino al giorno del pagamento pari al 2,68% annuo (a partire dal 1/7/2019);
spese di notifica.
Dunque, per le cartelle esattoriali notificate prima del 31.12.21 il mancato pagamento nel termine di 60 gg determinava un aggravio di spesa di circa il 5,68% all’anno (pari all’incremento degli aggi del 3% e agli interessi di mora del 2,68%).
Viceversa, per le cartelle di pagamento notificate dopo il 31.12.21 il mancato pagamento nel termine di 60 giorni determina un aggravio di spesa ‘soltanto’ del 2,68% all’anno.
In ogni caso, è chiaro che il mancato rispetto del termine di pagamento della cartella esattoriale determina un incremento del debito tanto maggiore quanto maggiore sarà il lasso di tempo intercorso sino alla sua estinzione.
Inoltre, qualora il debitore persista nel non pagare la cartella, e non ne chieda ed ottenga la reazione, oltre all’aggravio delle somme da pagare potrà essere destinatario di una serie di azioni cautelari ed esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione; vediamole insieme:
iscrizione di ipoteca su immobili, possibile solo quando il debito è pari ad almeno € 20.000;
preavviso di fermo di beni mobili registrati (autovetture, motocicli, ecc..), sempre possibile (tranne nel caso in cui il veicolo sia strumentale all’attività di impresa o professionale);
pignoramento presso terzi (e cioè pignoramento di un credito spettante al debitore destinatario della cartella esattoriale), sempre possibile;
pignoramento di salari e stipendi, possibile con i seguenti limiti quantitativi:
in misura pari ad un decimo per importi fino a € 2.500;
in misura pari ad un settimo per importi superiori a € 2.500 e non superiori a € 5.000;
in misura pari ad un quinto per importi superiori a € 5.000;
pignoramento mobiliare, sempre possibile (ma nella pratica mai utilizzato);
pignoramento immobiliare:
possibile solo per debiti maggiori di € 120.000
comunque, a prescindere dall’ammontare del debito, non può essere pignorato l’unico immobile del debitore, che non sia abitazione di lusso e non sia classato nelle categorie A/8 e A/9, adibito ad uso abitativo e nel quale il debitore risieda;
divieto di compensazione, possibile per debiti iscritti a ruolo superiori ad € 1.500;
blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, possibile per debiti pari ad almeno € 5.000.

4. Come minimizzare le conseguenze in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali?
Se il debitore riceve una cartella di pagamento e non ce la fa a pagarla nei 60 giorni e non riesce neppure ad ottenerne la rateazione potrebbe almeno cercare di abbattere il debito per scendere sotto le soglie sopra indicate.
Così, e per fare alcuni esempi, se viene notificata:
una cartella di pagamento per 21.000 euro il destinatario potrebbe cercare di pagare subito 1.500 euro così da far scendere il debito a 19.500 euro evitando in questo modo l’iscrizione di un ipoteca (che scatta soltanto per debiti pari ad almeno 20.000€);
oppure il debitore riceve una cartella da 122.000 € potrebbe cercare di pagarne subito € 3.000 così da scendere sotto la soglia di € 120.000 sotto la quale l’Agenzia delle Entrate riscossione non può pignorare gli immobili.
Altre operazioni, ed in particolare quelle con cui il debitore si spoglia dei beni per evitare che vengano pignorati dall'Erario, non sono consigliabili perché al superamento di determinate soglie integrano gli estremi della sottrazione fraudolenta al pagamento delle tasse e cioè costituiscono un reato.
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