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Pignoramento Agenzia delle Entrate - Cosa fare per evitarlo nel 2025?

  • albertobindi
  • 17 set
  • Tempo di lettura: 22 min

Aggiornamento: 22 ott

Il pignoramento Agenzia delle Entrate - Guida completa per i contribuenti: strumenti legali e strategie pratiche da utilizzare nel 2025 per prevenire l'aggressione dei beni da parte dell'Agente della Riscossione e tutelare il proprio patrimonio.


Aggiornato al 22/10/2025


Il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è uno strumento esecutivo coattivo, peculiare per le sue deroghe rispetto alla procedura ordinaria, attraverso il quale l'Agente della Riscossione aggredisce i beni del debitore per recuperare i crediti tributari e non solo. La comprensione approfondita dei meccanismi che regolano tale azione è fondamentale per ogni contribuente. Esistono diverse strategie, sia preventive che reattive, che un utente può adottare per evitare di subire il pignoramento o per bloccarlo qualora sia già iniziato. Dal ricorso a strumenti di dilazione del debito alla contestazione giudiziale per vizi procedurali o sostanziali, fino alla conoscenza e protezione dei beni impignorabili, questa guida illustra gli accorgimenti essenziali per tutelare il proprio patrimonio di fronte all'azione esattoriale. Un approccio proattivo e informato, basato su una solida conoscenza delle normative e della giurisprudenza, rappresenta la migliore difesa contro l'espropriazione forzata.


INDICE


1 Introduzione al Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

1.1 Cos'è il Pignoramento e Chi lo Esegue

1.2. I Titoli Esecutivi e i Termini per l'Azione

1.3. L'Autonomia dell'Agente della Riscossione e il Ruolo del Giudice

2 Strategie di Prevenzione e Accorgimenti in Fatto e in Diritto per Evitare il Pignoramento

2.1. La Rateizzazione del Debito: lo Strumento Previlegiato

2.1.1. Funzionamento e Effetti Sospensivi ed Estintivi

2.1.2. Esempi Pratici e Consigli Operativi

2.2. La Contestazione Giudiziale del Pignoramento

2.2.1. I Motivi di Contestazione: Pagamento, Prescrizione, Omessa Notifica

2.2.2. La Giurisdizione Competente e la Richiesta di Sospensione

2.2.3. L'importanza della Notifica degli Atti Presupposto: il Pignoramento come "primo atto" e la "autonomia degli atti impugnabili"

2.2.4. Esempi Pratici e Consigli Operativi sulla Contestazione 2.3. La Tutela dei Beni Impignorabili

2.3.1. Beni Mobili Essenziali per l'Esercizio della Professione, dell'Arte o del Mestiere

2.3.2. Beni Appartenenti a Terzi: la Prova Inconfutabile

2.3.3. Il Pignoramento Immobiliare: la "Prima Casa" e il Limite di Debito di 120.000 Euro

2.3.4. Pignoramento presso terzi Agenzia delle Entrate (Crediti Salariali, Stipendiali e Pensionistici): i Limiti Specifici dell'art. 72-ter DPR n. 602/1973

2.3.5. Il Pignoramento del Conto Corrente: Funzionamento e Limiti

2.3.6. Altri Crediti Impignorabili

2.3.7. Esempi Pratici e Consigli Operativi sulla Protezione dei Beni

2.3.8 Pignoramento agenzia delle entrate

2.4. La Conoscenza dei Poteri di Ricerca dell'Agente della Riscossione e l'Aggiornamento Normativo

2.5. La Validità della Notifica PEC: un Falso Mito da Sfatare

3 Conclusioni: Agire Tempestivamente e Consapevolmente

 

1. Introduzione al Pignoramento Agenzia delle Entrate Riscossione

Il pignoramento è un atto di fondamentale importanza nell'ambito del recupero crediti, in particolare quando l'Agente della Riscossione (precedentemente nota anche come Equitalia) agisce per conto degli enti creditori. Comprendere la natura e le specificità di questa procedura è il primo passo per potersi difendere efficacemente.


1.1. Cos'è il Pignoramento e Chi lo Esegue

Il pignoramento equitalia è definito come un atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica al debitore, attraverso il quale individua specifici beni – che possono essere immobili (come una casa, un fondo commerciale, un garage) o mobili (come arredi, auto, moto, conto corrente, stipendio) – e gli intima di non disporne. Lo scopo è la vendita forzata di questi beni, affinché con il ricavato si possa soddisfare il credito vantato dall'ente.

L'esecuzione forzata tributaria è curata specificamente dall'Agente per la Riscossione, seguendo regole speciali contenute nel DPR 602/73. Questo agente ha il compito di procedere alla riscossione coattiva delle somme, inclusi gli interessi di mora e le spese di esecuzione. Le operazioni che nel procedimento ordinario sarebbero eseguite dagli ufficiali giudiziari sono demandate agli Agenti della Riscossione.


1.2. I Titoli Esecutivi e i Termini per l'Azione

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può avviare un pignoramento solo se è in possesso di un titolo esecutivo. I titoli esecutivi legittimanti i pignoramenti equitalia sono, alternativamente:

  • Un "ruolo": un elenco di crediti (previsto dalla legge) che un ente creditore (come l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, le Regioni, i Comuni, le Camere di Commercio) affida all'Agenzia delle Entrate Riscossione con il compito di riscuotere tali crediti. Il ruolo è sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e con la sottoscrizione diviene esecutivo.

  • Un "accertamento esecutivo": introdotto dall'art. 29 del DL 78/2010, per imposte sui redditi, IRAP e IVA, contiene anche l'intimazione al pagamento delle somme risultanti dall'accertamento. Questi avvisi svolgono una triplice funzione: atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. Diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. L'Agente della Riscossione deve comunicare di aver preso in carico le somme.

Termini per l'inizio dell'esecuzione: L'Agente della Riscossione deve procedere con il pignoramento entro il termine di prescrizione, che per i tributi principali è di 5 o 10 anni e decorre dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento esecutivo. È importante notare che questi termini di prescrizione possono essere interrotti dall'intimazione ad adempiere o da altri atti.

Inoltre, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo, deve essere preceduta dalla notifica di un'apposita "intimazione di pagamento" (ex art. 50 DPR n. 602/1973). Questa intimazione contiene l'ordine ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Esempio pratico: Il Sig. Verdi ha ricevuto una cartella esattoriale il 1° gennaio 2023. Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione intende procedere con un pignoramento dopo il 1° gennaio 2024, dovrà prima notificargli una nuova intimazione di pagamento. Se il Sig. Verdi non riceve questa intimazione, o se il pignoramento viene avviato oltre l'anno senza tale atto preliminare, potrebbe avere un motivo per contestare l'esecuzione.


1.3. L'Autonomia dell'Agente della Riscossione e il Ruolo del Giudice

Una delle peculiarità del pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è la sua autonomia rispetto al procedimento ordinario di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile. L'Agente della Riscossione, infatti, procede alla notifica del pignoramento e alla successiva vendita dei beni pignorati senza che vi sia un intervento preventivo del giudice. Il giudice interviene solo dopo che la vendita ha avuto luogo o nel caso in cui il debitore sollevi delle contestazioni.

Questo significa che, diversamente da un creditore privato che necessita di un provvedimento giudiziale per ogni fase esecutiva, l'Agente della Riscossione ha poteri più diretti e spediti. Ciò rende ancora più cruciale per il contribuente essere informato e proattivo nella gestione dei propri debiti e nella conoscenza degli strumenti di difesa.

Esempio pratico: A differenza di una banca che, per pignorare un bene, deve ottenere un'ordinanza dal giudice per avviare la vendita, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta notificato il pignoramento, può procedere autonomamente all'incanto pubblico dei beni mobili o all'iscrizione immobiliare, e il giudice sarà chiamato in causa solo in un secondo momento, ad esempio in caso di opposizione da parte del debitore. Agenzia delle Entrate pignoramento.


2. Strategie di Prevenzione e Accorgimenti in Fatto e in Diritto per Evitare il Pignoramento Agenzia Entrate

Prevenire è sempre meglio che curare, specialmente nel contesto del pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Esistono diverse strategie e accorgimenti che un contribuente può adottare per evitare l'aggressione dei propri beni o per bloccare un pignoramento già avviato. Vediamole insieme qui di seguito


2.1. La Rateizzazione del Debito: lo Strumento Previlegiato

La rateizzazione del debito è indubbiamente uno degli strumenti più efficaci a disposizione del contribuente per bloccare o estinguere un pignoramento.


2.1.1. Funzionamento e Effetti Sospensivi ed Estintivi

Legge: L'art. 19 del DPR n. 602/1973 stabilisce che la procedura esecutiva è sospesa se il debitore presenta un'istanza di rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate Riscossione. In seguito alla presentazione di tale istanza, l'Agente della Riscossione non può iniziare nuove esecuzioni fino all'eventuale rigetto dell'istanza stessa. Ancora più rilevante, in caso di accoglimento dell'istanza, il pagamento della prima rata determina l'estinzione del pignoramento in corso.

Giurisprudenza e Dottrina: La dottrina e la giurisprudenza concordano sull'importanza di questo meccanismo. La sola domanda di dilazione sospende ogni attività cautelare o esecutiva. Per gli importi riferiti a ciascuna cartella di pagamento o carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito non superiori a 120.000 euro, la dilazione viene concessa in automatico.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: Ogni qualvolta si riceva un atto di pignoramento, la prima e più rapida azione da considerare è la presentazione di un'istanza di rateizzazione.

  • Scenario 1: Pignoramento conto corrente. Se il Sig. Bianchi riceve un pignoramento del conto corrente, la presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito sospende l'esecuzione. Una volta accolta l'istanza e pagata la prima rata, il pignoramento si estingue automaticamente. È cruciale informare tempestivamente la banca e l'Agenzia delle Entrate Riscossione per lo sblocco del conto. Se gli importi pignorati sono già stati trasferiti dalla banca all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la dilazione non può più bloccare tale trasferimento, ma estinguerà la pretesa residua.

  • Scenario 2: Prevenzione di un nuovo pignoramento. La Sig.ra Rossi ha un debito per il quale teme un pignoramento mobiliare. Presentando un'istanza di rateizzazione prima dell'inizio dell'esecuzione, l'Agente della Riscossione è inibito dall'avviare nuove procedure. Questo le concede tempo prezioso per organizzare le sue finanze.

  • Scenario 3: Pignoramento immobiliare. Se è in corso un pignoramento immobiliare, la rateizzazione può estinguerlo, a meno che non sia già avvenuto l'incanto con esito positivo o l'assegnazione dei beni pignorati. L'immediatezza è, anche qui, fondamentale.


2.1.2. Esempi Pratici e Consigli Operativi

Per massimizzare l'efficacia della rateizzazione, è consigliabile:

  • Agire tempestivamente: Non appena si riceve una notifica di pignoramento o si è a conoscenza di un debito che potrebbe portare a un pignoramento, presentare l'istanza di rateizzazione. Ogni ritardo potrebbe comportare il trasferimento delle somme o l'avanzamento della procedura esecutiva, riducendo l'efficacia della dilazione.

  • Documentazione accurata: Preparare e allegare tutta la documentazione necessaria per l'istanza di rateizzazione, dimostrando, se richiesto (per debiti superiori a 120.000 euro), la temporanea situazione di difficoltà.

  • Comunicazione: Dopo aver pagato la prima rata, inviare prontamente la prova del pagamento e dell'accoglimento della rateizzazione all'istituto di credito o al terzo pignorato, oltre che all'Agenzia delle Entrate Riscossione, per sollecitare lo sblocco.


2.2. La Contestazione Giudiziale del Pignoramento

Sebbene la rateizzazione sia una soluzione diretta, in alcuni casi è necessario contestare il pignoramento davanti al giudice. Questo approccio è più complesso e richiede l'assistenza legale.


2.2.1. I Motivi di Contestazione: Pagamento, Prescrizione, Omessa Notifica

Giurisprudenza: I casi più ricorrenti in cui è possibile contestare il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione davanti al giudice sono principalmente tre:

  • Pagamento del debito: Se il debito è già stato saldato.

  • Prescrizione: Se è intervenuta la prescrizione del diritto di credito, ovvero il decorso del termine (solitamente 5 o 10 anni) tra l'ultimo atto notificato al contribuente e il pignoramento. Ad esempio, se tra la notifica della cartella di pagamento e il pignoramento sono trascorsi più di 5 o 10 anni, a seconda del tributo, senza atti interruttivi validi, il credito potrebbe essere prescritto.

  • Mancata notifica degli atti presupposto: Se gli atti che devono necessariamente precedere ogni esecuzione forzata, come la cartella esattoriale e/o l'avviso di accertamento esecutivo, non sono stati regolarmente notificati.

Legge: L'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973 prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione. La sua assenza, in tale circostanza, può costituire un vizio procedurale.


2.2.2. La Giurisdizione Competente e la Richiesta di Sospensione

Giurisprudenza e Legge: La scelta del giudice competente dipende dal motivo della contestazione.

  • Se l'eccezione riguarda fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (se validamente avvenute) o fino al momento dell'atto esecutivo (se la notificazione è mancata, inesistente o nulla), la cognizione spetta alla giurisdizione tributaria. In questi casi, il contribuente deve impugnare l'atto di pignoramento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado.

  • Se le questioni riguardano la forma e la legittimità formale dell'atto esecutivo in sé, o fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in via esecutiva e successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, la cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria. In questi casi, si propone un'opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale ordinario. L'art. 57, comma 1, lettera a), del DPR n. 602/1973, nella sua formulazione originaria, escludeva ampie possibilità di opposizione all'esecuzione, ma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che, nelle controversie successive alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c..

Richiesta di Sospensione: Nel momento in cui il debitore contesta il pignoramento davanti al giudice, può anche chiedere a quest'ultimo la sospensione dell'esecuzione. Questa è concessa qualora ricorrano gravi motivi e vi sia un fondato pericolo per il debitore di subire un danno grave ed irreparabile. Il giudice valuterà se concedere questa sospensione temporanea fino alla sentenza.

 

2.2.3. L'importanza della Notifica degli Atti Presupposto: il pignoramento agenzia entrate come "primo atto" e la "autonomia degli atti impugnabili"

Giurisprudenza: Un punto cruciale riguarda l'omessa o invalida notifica degli atti presupposto, in particolare la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento esecutivo. Se il pignoramento è il primo atto che il contribuente riceve, a causa di un vizio di notifica degli atti precedenti, allora è competente a conoscere la lite il giudice tributario. L'azione si qualifica come ordinaria impugnazione di un atto impositivo (Corte Cost., 31/05/2018, n. 114; Cass. SS.UU., 23/10/2017, n. 24965; Cass. SS.UU., 05/06/2017, n. 13913; Cass., 10/12/2019, n. 32203).

L'orientamento della Cassazione, con la pronuncia n. 32671 del 16/12/2024, ha sancito che, in virtù del principio della c.d. "autonomia degli atti impugnabili", se il contribuente intende censurare l'omessa notifica di un atto presupposto, deve farlo necessariamente nel ricorso contro l'atto successivo. Di conseguenza, se il pignoramento non è stato impugnato, non è più possibile sollevare quale vizio la mancata notifica della precedente cartella di pagamento in un ricorso contro una successiva intimazione ad adempiere. L'atto di pignoramento, in questo contesto, diventa un atto impositivo autonomamente impugnabile.

La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, che può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato da parte del destinatario. Il pignoramento, in presenza di una notifica invalida, mancante o inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, mettendo il contribuente in condizione di impugnarli.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: Ogni volta che si riceve un atto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e in particolare un pignoramento, è fondamentale verificare che tutti gli atti precedenti (cartelle, avvisi di accertamento, intimazioni) siano stati regolarmente notificati. In caso di dubbi, richiedere immediatamente copia degli avvisi di ricevimento all'Agente della Riscossione o agli enti impositori.

  • Scenario 1: Mancanza di notifica. Il Sig. Gallo riceve un pignoramento sul suo stipendio, ma non ha mai ricevuto la cartella esattoriale relativa a quel debito. In questo caso, il pignoramento è il "primo atto" di cui viene a conoscenza della pretesa. Deve impugnare il pignoramento direttamente davanti al giudice tributario entro i termini decadenziali previsti (60 giorni dalla notifica del pignoramento ex art. 21 del DLgs. 546/92), eccependo la mancata notifica della cartella. Se non lo fa, e successivamente riceve un'intimazione di pagamento, non potrà più contestare la cartella.

  • Scenario 2: Prescrizione successiva alla notifica. La Sig.ra Neri ha ricevuto una cartella, ma il pignoramento arriva molto tempo dopo. Se la prescrizione si è verificata a causa della mancata interruzione del termine (ad esempio, l'ultimo atto notificato risale a più di 5/10 anni prima del pignoramento), l'eccezione di prescrizione va sollevata davanti al giudice tributario, poiché implica l'accertamento dei vizi della notifica.


2.3. La Tutela dei Beni Impignorabili

La legge prevede limiti alla pignorabilità di determinati beni, in ragione della loro natura o del loro valore, al fine di tutelare il cosiddetto "minimo vitale" del debitore. Conoscerli è fondamentale per difendere il proprio patrimonio.


2.3.1. Beni Mobili Essenziali per l'Esercizio della Professione, dell'Arte o del Mestiere

Legge: L'art. 62 del DPR n. 602/1973 (che richiama l'art. 515, comma 3, c.p.c.) stabilisce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto del loro valore. Questo è possibile, per di più, solo qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni del debitore non sia sufficiente per la soddisfazione del credito. Questi limiti si applicano anche quando il debitore è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Tutela aggiuntiva: Per questi beni, la legge prevede particolari regole di protezione:

  • La loro custodia, durante la procedura esecutiva, è sempre affidata al debitore.

  • Il primo incanto (il primo tentativo di vendita) non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento.

  • Il pignoramento perde efficacia se, dalla sua esecuzione, sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: Se un pignoramento colpisce beni strumentali alla propria attività, è essenziale far valere immediatamente questi limiti legali.

  • Scenario: Un architetto libero professionista subisce un pignoramento sul suo computer, sulla stampante professionale e sui volumi tecnici indispensabili per la sua attività. Questi beni non possono essere pignorati per intero, ma solo per un quinto del loro valore e solo se altri beni non sono sufficienti. Inoltre, l'architetto avrà il diritto di continuare a custodirli e il processo di vendita sarà significativamente rallentato, dando tempo per trovare una soluzione.


2.3.2. Beni Appartenenti a Terzi: la Prova Inconfutabile

Legge: L'art. 63 del DPR n. 602/1973 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo (o dai coobbligati), in virtù di un titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito.

Modalità di Prova: Questa dimostrazione può essere offerta soltanto mediante l'esibizione di:

  • Atto pubblico.

  • Scrittura privata autenticata (in pratica, un atto in cui interviene un Notaio).

  • Sentenza passata in giudicato, pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Giurisprudenza: La Cassazione ha più volte sancito che l'art. 63 del DPR 602/73 introduce regole rigide per il terzo che intenda dimostrare che i beni colpiti da espropriazione appartengono a una persona diversa dal debitore, finalizzate a evitare collusioni tra terzo e debitore a danno del Fisco (Cass., 23/05/2014, n. 11531). Analoghe disposizioni valgono per i beni presenti nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, dove il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado possono dimostrare la proprietà con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore alla presentazione della dichiarazione (se prevista), al momento della violazione (se dichiarazione non prevista), o al presupposto dell'iscrizione a ruolo (altri casi) (art. 58, comma 3, DPR n. 602/1973).

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: È fondamentale formalizzare la proprietà dei beni con atti legalmente riconosciuti e con data certa, soprattutto per beni di valore che potrebbero essere detenuti in luoghi comuni con il debitore (es. beni in casa del debitore ma di proprietà di un familiare).

  • Scenario: Il Sig. Bruno vive con il figlio, debitore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Molti mobili di casa sono stati acquistati dal padre anni fa. Se il padre può esibire fatture con data certa anteriore al debito del figlio, o un atto di donazione o vendita registrato, può proteggere tali beni dal pignoramento.


2.3.3. Il Pignoramento Immobiliare: la "Prima Casa" e il Limite di Debito di 120.000 Euro

Il pignoramento immobiliare è una delle forme più aggressive di esecuzione. Tuttavia, esistono importanti limitazioni.

Legge: L'Agente della Riscossione non può mai pignorare gli immobili, che siano o meno "prima casa", quando il debito complessivo è inferiore a € 120.000. Questo limite di debito complessivo include non solo i debiti tributari ma anche altri, come i debiti INPS.

La "Prima Casa": L'Agente della Riscossione non può mai pignorare la cosiddetta "prima casa", a condizione che:

  • Sia l'unico immobile di proprietà del debitore.

  • Sia adibita ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente.

  • Non sia un'abitazione di lusso, con le caratteristiche individuate dal DM 2/8/1969, e comunque non rientri nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).

Giurisprudenza: La Cassazione ha ritenuto che l'art. 76 del DPR 602/73 non individua casi di impignorabilità assoluta, ma limiti all'azione esecutiva dell'Agente per la Riscossione, stabilendo che l'azione esecutiva diventa improcedibile se ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con residenza anagrafica ivi fissata (Cass., 12/09/2014, n. 19270).

Attenzione all'intervento di altri creditori: Questa limitazione, tuttavia, vale solo per l'Agente della Riscossione. Altri creditori (banche, finanziarie, fornitori) possono sempre pignorare la prima casa. Se un creditore privato avviasse un pignoramento immobiliare sulla prima casa, anche per un debito modesto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe intervenire in quel procedimento esecutivo per far valere il suo credito, senza che le limitazioni applicabili a un pignoramento avviato autonomamente dall'Agente della Riscossione le possano essere opposte.

Iscrizione Ipotecaria: Per poter pignorare, è necessario che l'Agente della Riscossione abbia iscritto ipoteca sull'immobile ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, e che siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il limite di 120.000 euro per il pignoramento non si applica all'iscrizione ipotecaria, che può essere iscritta se il credito è pari ad almeno 20.000 euro. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma è una procedura alternativa, quindi non si applicano ad essa le limitazioni del pignoramento dell'abitazione principale (Cass. Sez. U, 18/09/2014, n. 19667; Cass. Sez. 5, 11/04/2024, n. 9817; Cass. Sez. 6, 23/08/2017, n. 23875; Cass. Sez. 5, 11/11/2024, n. 29069).

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: Se si hanno debiti verso l'Agente della Riscossione e si possiedono più immobili (e non soltanto quindi la "prima casa") è fondamentale assicurarsi che il debito complessivo non superi i 120.000 euro e che si continuino a pagare puntualmente gli altri creditori privati; stessa attenzione a continuare a pagare gli altri creditori privati va posa nel caso in cui si sia proprietari solo della "prima casa".

  • Scenario 1: Il Sig. Esposito ha un debito di € 100.000 verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e possiede solo un appartamento dove risiede, non di lusso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà pignorare la sua casa, in quanto il debito è inferiore a € 120.000 e l'immobile rientra nella definizione di "prima casa" impignorabile.

  • Scenario 2: La Sig.ra Russo ha un debito di € 50.000 verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e un debito di € 10.000 verso una finanziaria. Se il debito complessivo resta sotto i € 120.000 e la sua casa è la prima e unica abitazione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorarla. Tuttavia, se la finanziaria avvia un pignoramento per i € 10.000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà intervenire per recuperare anche i suoi € 50.000. Pertanto, è prudente saldare i debiti minori con altri creditori.


2.3.4. Pignoramento presso terzi Agenzia delle Entrate (Crediti Salariali, Stipendiali e Pensionistici): i Limiti Specifici dell'art. 72-ter DPR n. 602/1973

Anche stipendi, salari e pensioni sono pignorabili, si parla in questo caso di pignoramento presso terzi agenzia entrate. Questo tipo di pignorametnto è però soggetto a limiti molto specifici, mirati a garantire il sostentamento del debitore.

Legge: L'art. 72-ter del DPR n. 602/1973 prevede limiti di pignorabilità progressivi per le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento; ecco qui di seguito i limiti cui è assoggettato il pignoramento presso terzi equitalia:

  • Un decimo per importi fino a € 2.500.

  • Un settimo per importi da € 2.500 a € 5.000.

  • Un quinto per importi superiori a € 5.000. Questi limiti si applicano anche ai crediti derivanti da rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, equiparati a retribuzioni (Cass. Sez. Un., 20/01/2017, n. 1545; Cass., 18/01/2012, n. 685; Trib. Cosenza, 10/02/2021, n. 340; Trib. Milano, 04/2020). Tali limiti devono essere calcolati al netto delle ritenute fiscali. Per quanto riguarda le pensioni, il DPR 180/1950 (art. 2) stabilisce che queste sono soggette a sequestro e pignoramento entro limiti specifici, generalmente un quinto per debiti verso lo Stato o altri enti.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: È importante monitorare l'importo pignorato sullo stipendio o pensione e verificare che l'Agente della Riscossione rispetti i limiti stabiliti dall'art. 72-ter DPR n. 602/1973.

  • Scenario 1: Un impiegato con uno stipendio netto mensile di € 2.000 non potrà subire un pignoramento superiore a un decimo del suo stipendio, ovvero € 200. Se il suo stipendio fosse di € 4.000, il limite sarebbe un settimo (€ 571,43). Se fosse di € 6.000, il limite sarebbe un quinto (€ 1.200).

  • Scenario 2: Un agente di commercio riceve provvigioni mensili per € 3.000. Anche se è un libero professionista, i suoi compensi sono equiparati a retribuzioni e quindi pignorabili nella misura di un settimo (€ 428,57) al netto delle ritenute fiscali. Se l'Agente della Riscossione pignora un importo maggiore, l'agente può presentare opposizione.


2.3.5. Equitalia pignoramento del Conto Corrente: Funzionamento e Limiti

Il pignoramento del conto corrente è uno strumento frequentemente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Rientra nella categoria del pignoramento presso terzi e segue le regole previste dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973.

Funzionamento: L'Agenzia delle Entrate Riscossione notifica l'atto di pignoramento direttamente all'istituto di credito (la banca). La banca è tenuta a vincolare le somme disponibili e ad "assegnarle" all'Agente della Riscossione entro sessanta giorni. Il contribuente può ricevere la notifica via raccomandata, talvolta con tempi più lunghi rispetto alla comunicazione tra l'Agente e la banca.

Limiti:

  • Limiti generali: Si applicano i medesimi limiti dei pignoramenti presso terzi in generale: non possono essere pignorati crediti alimentari, sussidi di grazia o di sostentamento per indigenti, sussidi per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza.

  • Limiti specifici per stipendi/pensioni sul conto corrente: Se le somme accreditate sul conto corrente derivano da stipendio, salario o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, inclusi quelli dovuti per licenziamento, gli obblighi del terzo pignorato (la banca) non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Questo significa che l'ultimo accredito di stipendio o pensione è protetto.

Se vuoi approfondire l'argomento clicca sul seguente link (pignoramento Agenzia delle Entrate).

Giurisprudenza: È rilevante un orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando il creditore pignorante sottopone a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario su cui affluiscono anche mensilità dello stipendio, il credito pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate, che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Le ragioni per cui quelle somme sono state versate sul conto sarebbero irrilevanti, in quanto il denaro è un bene fungibile per eccellenza (Cass., 09/10/2012, n. 17178). Tuttavia, questa posizione è discussa, e la nota Equitalia 22/04/2013 n. 4404 aveva disposto il blocco dei pignoramenti di salari e stipendi su conti correnti proprio per la difficoltà di rispettare i limiti di pignorabilità una volta che le somme si confondono con altri risparmi. Gli artt. 72 e 72-bis del DPR 602/73 prevedono la procedura semplificata che consente all'Agente della Riscossione di ordinare direttamente alla banca il pagamento.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: È consigliabile non lasciare sul conto corrente somme eccedenti le esigenze immediate e, se possibile, considerare la possibilità di utilizzare conti dedicati per entrate specifiche o per il "minimo vitale" se si teme un pignoramento. In caso di pignoramento di somme sul conto corrente, agire rapidamente con la richiesta di rateizzazione.

  • Scenario: Il Sig. Golini riceve un pignoramento sul suo conto corrente. Le somme corrispondenti all'ultimo accredito del suo stipendio non dovrebbero essere pignorate. Per le somme rimanenti, se il pignoramento è illegittimo (ad esempio per prescrizione o mancata notifica della cartella), o se si vuole evitare il blocco totale, la rateizzazione del debito è la via più efficace per sbloccare il conto.


2.3.6. Altri Crediti Impignorabili

Legge: Oltre ai limiti già menzionati, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare:

  • I crediti alimentari.

  • I crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri.

  • Sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: Se si è destinatari di tali tipi di crediti, è importante conservare la documentazione che ne attesti la natura specifica e, in caso di pignoramento, far valere immediatamente l'impignorabilità di tali somme.

  • Scenario: La Sig.ra Viciani riceve un sussidio di maternità. Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione tenta di pignorare tale somma, la Sig.ra Viciani può opporsi, dimostrando la natura impignorabile del credito.


2.3.7. Esempi Pratici e Consigli Operativi sulla Protezione dei Beni

  • Diversificazione del patrimonio: Dove legalmente possibile e fiscalmente conveniente, considerare la diversificazione della titolarità dei beni (ad esempio, fondo patrimoniale, trust) o la costituzione di società per la gestione di attività, sempre nel rispetto della normativa. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve astenersi dal pignoramento se è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore in virtù di un titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito.

  • Mantenere aggiornata la residenza: La residenza anagrafica è un requisito fondamentale per la tutela della "prima casa".

  • Consulenza preventiva: Rivolgersi a un professionista (avvocato o commercialista) per una preanalisi della propria situazione debitoria e patrimoniale può aiutare a individuare eventuali criticità e a predisporre strategie preventive.


2.4. La Conoscenza dei Poteri di Ricerca dell'Agente della Riscossione e l'Aggiornamento Normativo

È fondamentale essere consapevoli dei poteri di cui dispone l'Agenzia delle Entrate Riscossione per individuare i beni pignorabili.

Legge: L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha a disposizione banche dati che le consentono di verificare la titolarità dei beni del debitore e i rapporti con soggetti terzi, facilitando l'individuazione di beni e crediti da pignorare.

  • Dal 2024, con l'introduzione dell'art. 75-ter del DPR n. 602/1973 (dall'art. 1, comma 100 della L. 213/2023), l'Agente della Riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie al recupero coattivo, da chiunque detenute. Questo amplia notevolmente i poteri di ricerca.

  • Questi nuovi poteri sono finalizzati a garantire la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificandola, velocizzandola e impedendo condotte elusive da parte del debitore.

  • I decreti attuativi dovranno definire le modalità operative, garantendo sia i diritti riconosciuti dallo Statuto del contribuente, sia quelli in materia di protezione dei dati personali. Sarà importante che i contribuenti abbiano strumenti per verificare l'esistenza di interrogazioni sulla propria posizione patrimoniale.

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: L'ampliamento dei poteri di ricerca significa che l'occultamento di beni o crediti diventa estremamente difficile e rischioso. La strategia migliore è la trasparenza e la gestione proattiva del debito attraverso gli strumenti legali offerti.

  • Scenario: Un imprenditore con debiti considerevoli potrebbe pensare di nascondere alcuni crediti verso clienti. Con i nuovi strumenti telematici a disposizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che possono accedere a banche dati detenute anche da soggetti privati, tali crediti sono facilmente individuabili, rendendo vano ogni tentativo di evasione.


2.5. La Validità della Notifica PEC: un Falso Mito da Sfatare

Una delle argomentazioni spesso utilizzate per contestare i pignoramenti è la presunta invalidità delle notifiche via PEC. Tuttavia, la giurisprudenza ha fornito chiarimenti importanti in merito.

Legge: Il combinato disposto degli artt. 49 e 26 del DPR n. 602/1973 consente la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione esattoriale mediante posta elettronica certificata. La notifica può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'art. 60-ter del DPR 29/09/1973, n. 600. L'art. 26, comma 6, del DPR n. 602/1973 e l'art. 60, comma 1, lett. e, del DPR n. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c., richiedono, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto.

Giurisprudenza: L'orientamento giurisprudenziale più recente, inclusa la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Lombardia, sez. 2, n. 2217/2024, e diverse pronunce della Cassazione (Cass., 982/2023, n. 1702/2023, n. 18684/2023), ha chiarito che la notificazione via PEC è legittima anche se proveniente da un indirizzo non registrato nei pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa). Tale notifica non è causa di nullità ogni qualvolta abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.

  • Viene in risalto il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

  • L'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire.

  • È onere del contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.

  • Se il dominio del mittente (es. pterzi.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it) è sufficiente a dare certezza circa la provenienza dell'atto notificato (es. "agenziariscossione"), la notifica deve ritenersi conforme al dettato normativo e non si può configurare l'inesistenza della stessa. L'inesistenza si verifica solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione (Cass. SS.UU., 20/07/2016, nn. 14916 e 14917).

Accorgimento/Esempio Pratico:

  • Consiglio operativo: Non basare la contestazione di un pignoramento unicamente sull'argomento dell'indirizzo PEC del mittente non registrato. È molto più solido dimostrare che la notifica (indipendentemente dall'indirizzo PEC) non ha consentito al contribuente di venire a conoscenza dell'atto e, di conseguenza, di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Scenario: Un contribuente riceve un pignoramento via PEC da un indirizzo che non figura nel registro IPA dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Se, nonostante ciò, il contribuente apre la PEC, legge il contenuto del pignoramento e propone tempestivamente un ricorso, difficilmente potrà ottenere l'annullamento del pignoramento basandosi solo sull'irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente. La giurisprudenza considererebbe sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.


3. Conclusioni: Agire Tempestivamente e Consapevolmente

Il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è una procedura complessa e pervasiva, ma non invincibile. La chiave per evitarlo o per mitigarne gli effetti risiede nella tempestività e nella consapevolezza.

Come avvocati, il nostro ruolo è guidare i contribuenti attraverso il labirinto normativo e giurisprudenziale, fornendo gli strumenti necessari per un'efficace difesa del patrimonio. Gli accorgimenti illustrati in questo post – dalla rateizzazione del debito come arma preventiva e estintiva, alla contestazione giudiziale per vizi sostanziali o procedurali come la prescrizione o l'omessa notifica, fino alla protezione dei beni impignorabili quali la prima casa, i beni strumentali e le quote salariali/pensionistiche – rappresentano un vademecum essenziale per ogni debitore.

La comprensione approfondita dei poteri di ricerca dell'Agente della Riscossione e la corretta interpretazione delle recenti pronunce giurisprudenziali sulla validità delle notifiche PEC sono altrettanto cruciali. Affidarsi a una consulenza legale qualificata è la scelta più saggia per valutare la propria situazione specifica e intraprendere il percorso più adeguato per bloccare, sospendere o contestare un pignoramento.

Ricordate, l'obiettivo non è eludere il debito, ma assicurare che ogni azione esecutiva sia legittima, proporzionata e nel rispetto dei diritti fondamentali del contribuente.

Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai un problema con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.


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Avv. Alberto Bindi

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