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Fondo patrimoniale e pignoramento immobile - Quale è la prima cosa da fare ?

Aggiornamento: 13 mag

Il fondo patrimoniale è in grado di proteggere l'immobile dal pignoramento purché siano rispettate alcune condizioni. Tra queste ce ne è una che è più importante delle altre...

fondo patrimoniale pignoramento ? Il fondo può resistere ...

Accade spesso che il creditore effetti il pignoramento di un immobile che il debitore ha immesso in un fondo patrimoniale (normalmente si tratta proprio della casa di abitazione).


Come immediata conseguenza, il debitore si allarma subito perché aveva costituito il fondo patrimoniale proprio per evitare che l'immobile potesse essere 'attaccato' dai creditori.


Probabilmente una volta ricevuta la notifica del pignoramento la migliore cosa che può fare il debitore è rivolgersi ad un professionista per verificare se ha qualche chances per poter 'contestare' il pignoramento e fare salvo l'immobile.


In realtà, però, c'è una prima attività che il debitore può svolgere autonomamente (senza quindi l'assistenza di un avvocato) e che è fondamentale per capire se il fondo patrimoniale è in grado o meno di resistere al pignoramento.


Se sei interessato all'argomento continua a leggere il post !


INDICE


1. Il fondo patrimoniale (in sintesi)

Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dal Codice Civile.


Ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale destinando uno o più immobili a far fronte ai "bisogni della famiglia".


In altre parole: il fondo patrimoniale è semplicemente un vincolo, che ha determinate conseguenze giuridiche, impresso a determinati beni che sono appunto destinati al soddisfacimento dei "bisogni della famiglia".


Nella pratica, e nel rispetto di determinate condizioni, il fondo patrimoniale rende più difficile per i creditori aggredire il bene immobile che è stato conferito nel fondo.


Se poi vuoi saperne di più sul fondo patrimoniale ti lascio il link ad un post con una guida completa all'argomento.

2. Quale è il primo presupposto perché il fondo patrimoniale resista al pignoramento del creditore?

La Cassazione ha più volte ribadito che affinché il fondo patrimoniale possa essere opposto al creditore che ha agito in pignoramento è necessario che l'atto di costituzione del fondo sia stato annotato a margine dell'atto di matrimonio.


La Cassazione, inoltre, ha anche precisato che la mancata annotazione non può essere sopperita dalla trascrizione dell'atto di costituzione del fondo in Conservatoria; questo perché il difetto di annotazione nei registri dello stato civile, non ammette deroghe o equipollenti.


Nella sostanza, prosegue la Cassazione, l'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale costituisce un adempimento necessario a carico del debitore che voglia opporre la costituzione del fondo patrimoniale al creditore che ha agito in pignoramento e, quindi, in pratica, che voglia impedire al creditore di pignorare l'immobile.


3. Cosa succede se debitore non è in grado di esibire l'atto di matrimonio con l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale ?

Se il debitore nel giudizio di opposizione (e cioè nel giudizio che promuove per resistere al pignoramento effettuato dal creditore) non deposita l'atto di matrimonio contenente l'annotazione della stipula del fondo patrimoniale, il giudice accerta l'inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore pignorante e il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile colpito dall'atto di pignoramento.

Con il fondo patrimoniale il pignoramento è reso un pò più difficile...

4. Conclusioni

In definitiva, se un creditore ha pignorato l'immobile che hai immesso in un fondo patrimoniale addirittura prima di rivolgerti ad un professionista puoi fare in completa autonomia un'importante verifica.


Devi cioè controllare se l'atto di costituzione del fondo patrimoniale con immissione in esso dell'immobile è stato regolarmente annotato a margine del tuo atto di matrimonio; a questa attività di regola provvede direttamente lo stesso notaio che ha redatto l'atto di costituzione del fondo; perciò, per fare questa verifica ti basterà contattare il notaio e chiedergli delucidazioni al riguardo (e magari anche copia della documentazione che prova l'annotazione).


Se risultasse che l'annotazione non è stata fatta purtroppo il fondo patrimoniale non avrà alcuna chance di reggere al pignoramento promosso dal creditore e, quindi, per te non avrà alcun senso promuovere un giudizio di opposizione per contestare appunto il diritto del creditore di pignorare l'immobile; perderesti soltanto tempo e denaro per la parcella dell'avvocato.


Se invece risultasse (come di regola accade) che l'annotazione è stata fatta, allora si tratta di una buona notizia perché il tuo fondo immobiliare integra il primo e imprescindibile presupposto per reggere al pignoramento; anche se, come già ti ho detto, questo è soltanto il primo presupposto (ancorché il più importante), perché anche altri ne devono sussistere, affinché il fondo patrimoniale possa effettivamente proteggere il tuo immobile.


Se ti interessa approfondire tutti gli aspetti del fondo patrimoniale (anche per scoprire quali sono gli altri presupposti necessari per proteggere l'immobile) ti lascio il link ad una guida completa sull'argomento.


Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.


Ti ricordo anche che se vuoi costituire un fondo patrimoniale, o se lo hai già costituito e vuoi comprendere se e come reggerà alle aggressioni dei tuoi creditori, oppure ancora se hai già ricevuto un pignoramento da parte di un creditore o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o anche una comunicazione di iscrizione di ipoteca sempre da parte dell'Agente della Riscossione), accedendo a questo link puoi richiedere una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua specifica situazione.


Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.


In ogni caso, se vuoi tenerti sempre aggiornato su questo e tanti altri argomenti clicca qui sotto per iscriverti al ns. canale youtube:



Avv. Alberto Bindi

 

Se sei interessato puoi scaricare la versione .pdf di questo post!


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