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Chi può accedere al concordato minore ?

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 10 nov
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 11 nov

Scopri chi può accedere a questa procedura, chi può richiederla e quali sono i requisiti fondamentali per liberarsi dai debiti e ripartire serenamente con la propria attività.

 

Aggiornato al 11/11/2025


Il concordato minore è uno strumento flessibile e dinamico, introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs 14/2019, noto come CCII), pensato per aiutare debitori specifici a superare situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria. Permette di formulare una proposta di pagamento parziale e rateale ai creditori, riducendo considerevolmente i debiti di qualunque natura, che siano verso banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, INAIL o fornitori. Ho assistito diversi clienti alle prese con situazioni di sovraindebitamento - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. In questo post, approfondiremo le domande chiave relative all'accesso e alla gestione di questa importante procedura.


INDICE



1.Chi può accedere al concordato minore? Quale requisito è richiesto e quali sono i requisiti dell'impresa minore?


Il concordato minore è accessibile a una varietà di soggetti che si trovano in stato di sovraindebitamento. Non è destinato ai consumatori, per i quali è prevista una procedura specifica di ristrutturazione dei debiti. Possono presentare la domanda di concordato minore:

  • imprese minori: sia persone fisiche che società, a condizione che negli ultimi tre anni abbiano sempre avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000, ricavi annui non superiori a € 200.000 e debiti non superiori a € 500.000;

  • imprenditori agricoli;

  • professionisti;

  • lavoratori autonomi;

  • start-up innovative;

  • ogni altro debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Il requisito fondamentale per accedere è lo stato di sovraindebitamento, definito come la situazione del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, o l'incapacità di provvedere al pagamento delle proprie obbligazioni con mezzi normali.

Il concordato minore può essere di due tipi:

  1. concordato in continuità aziendale o professionale: consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale; ad esempio, un piccolo imprenditore può proporre ai creditori un piano che prevede il pagamento parziale dei crediti grazie al reddito generato dalla continuazione dell'attività. il Tribunale di Brescia (sentenza 24/9/2024) ha sottolineato che, se prevista la continuità aziendale, la proposta deve dimostrare che l'impresa è capace di rimanere in attività e che la prosecuzione dell'attività non deve generare perdite;

  2. concordato liquidatorio: prevede la cessazione dell'attività e può essere proposto quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; caso pratico: nel caso esaminato dal Tribunale di Campobasso (sentenza 14/1/2025), un proponente non occupato, con attività ferma e maggior parte del debito riconducibile all'attività precedente, ha proposto un concordato liquidatorio basato esclusivamente su finanza esterna; il Giudice ha omologato il concordato, ritenendo che l'apporto di finanza esterna, in presenza di un attivo limitato principalmente a un assegno di inclusione, costituisse un incremento apprezzabile e necessario per attribuire qualcosa ai creditori.

Un aspetto importante è che la normativa del concordato minore non contempla il requisito della "meritevolezza" nell'assunzione dei debiti, a differenza di altre procedure. Questo è coerente con il fatto che il vaglio di ammissibilità è affidato non solo al giudice ma anche ai creditori, il cui voto costituisce un contrappeso adeguato. Permane, tuttavia, l'attenzione agli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, la cui presenza rende la domanda inammissibile. Tali atti non si limitano a fatti distrattivi o di occultamento patrimoniale immediati, ma possono includere anche condotte anteriori, purché caratterizzate da un mendacio qualificato e dolo specifico finalizzato al pregiudizio dei creditori. Il Tribunale di Nola (sentenza 13/5/2024) ha identificato l'atto fraudolento con azioni volte a ledere i diritti altrui, sorrette da animus nocendi e contrarie alla buona fede, come l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultamento di attivo o passivo, o dichiarazioni di attività/passività inesistenti.

Il concordato minore è accessibile anche ai membri della stessa famiglia (conviventi o con origine comune della crisi) tramite il c.d. concordato minore familiare, specialmente quando uno dei debitori non è un consumatore e la debitoria è mista. In questi casi, le masse attive e passive rimangono distinte e il raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione deve essere verificato per ciascun debitore.


2.Chi può chiedere il concordato minore?

La domanda di concordato minore può essere presentata esclusivamente dal debitore. Il debitore deve farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L'assistenza di un avvocato non è prescritta dalla legge ma è indicata come necessaria dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Torino (sentenza 3/2/2025), ha ribadito che il sovraindebitato deve farsi assistere da un avvocato nel proporre la domanda di concordato minore. Questo è dovuto alla maggiore complessità del procedimento rispetto ad altre procedure di sovraindebitamento e alle dimensioni maggiori delle situazioni di crisi o insolvenza che ne costituiscono il presupposto.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l'elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni e la documentazione relativa alle entrate proprie e familiari. La mancanza di tale documentazione rende la domanda inammissibile.


3.Chi non può aderire al concordato?

Come detto possono accedere al procedimento le imprese minori, gli imprenditori agricoli, i professionisti, i lavoratori autonomo, le start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori; non può invece utilizzare questo strumento il consumatore al quale è riservato un'altro procedimento (la ristrutturazione dei debiti); oltre a quanto più sopra menzionato riguardo agli "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori" e al superamento dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, non può accedere al concordato minore il debitore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Una questione rilevante riguarda l'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese. L'art. 33, comma 4, CCII, stabilisce che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Tuttavia, c'è stato un dibattito giurisprudenziale significativo:

  • parte della giurisprudenza (ad esempio, Trib. Napoli Nord 3/1/2023, Trib. Ancona 11/1/2023, Trib. Rimini 15/2/2023) aveva inizialmente ritenuto possibile l'accesso anche per l'imprenditore individuale cessato ma non cancellato, poiché, pur avendo dismesso la qualità di imprenditore, non era assoggettabile alla liquidazione giudiziale; il Tribunale di Campobasso, 14/1/2025, ha ribadito che nessuna preclusione può ritenersi fondata sul co. 4 dell'art. 33 CCII per l'imprenditore cessato la cui ditta individuale non risulti formalmente cancellata dal registro delle imprese;

  • la giurisprudenza successiva e il "Correttivo-ter" (DLgs. 136/2024) hanno cercato di chiarire la questione; l'introduzione del co. 1-bis all'art. 33 CCII chiarisce che il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno, mentre l'accesso al concordato minore è precluso all'impresa cancellata dal Registro delle Imprese; ciò perché il concordato minore presuppone l'esistenza di un'attività in corso;

  • tuttavia, alcuni orientamenti continuano a distinguere, ritenendo l'art. 33 comma 4 CCII applicabile solo all'imprenditore collettivo (società che si estinguono con la cancellazione) e non all'imprenditore individuale, che sopravvive alla cessazione dell'attività e potrebbe accedere al concordato minore liquidatorio; la Corte di Appello di Napoli, ad esempio, ha argomentato che negare il concordato liquidatorio all'ex imprenditore individuale cancellato lo priverebbe di un "altro strumento di tutela", l'unico a carattere negoziale con contenuto liquidatorio cui il piccolo imprenditore può accedere.


4.Chi sono i beneficiari del concordato minore?

I principali beneficiari del concordato minore sono:

  • il debitore: che può liberarsi da una parte considerevole dei propri debiti e, se del caso, continuare serenamente la propria attività;

  • i creditori: anche se ricevono un pagamento parziale, ottengono comunque un soddisfacimento maggiore rispetto a quello ottenibile in una procedura liquidatoria (c.d. alternativa liquidatoria);

  • in un contesto più ampio, il concordato minore può contribuire alla tutela dell'occupazione e alla continuità aziendale, beneficiandone così l'economia in generale.


5.Chi vota nel concordato minore?

Nel concordato minore, l'approvazione della proposta avviene tramite il voto dei creditori. La procedura è approvata se i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto la accettano. Se un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza, oltre alla maggioranza dei crediti, è necessaria anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Un aspetto cruciale è la regola del silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato (generalmente non superiore a trenta giorni), si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa. Questo meccanismo semplifica il processo di formazione delle maggioranze.

Esiste il meccanismo del cram down (art. 80 co 3 CCII), che consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, a condizione che tale adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e che la proposta di soddisfacimento per tali enti sia comunque conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Genova (sentenza 13/2/2025) ha specificato che in sede di cram-down, non opera il criterio della "sterilizzazione" previsto per il concordato preventivo in continuità (art. 88 co 4 CCII). Un caso interessante di omologazione con cram down è quello del Tribunale di Pordenone (sentenza 7/5/2025), dove l'unico creditore ad aver espresso voto contrario era l'Agenzia delle Entrate. Nonostante la maggioranza non fosse stata raggiunta per il voto contrario dell'Agenzia, il Tribunale ha omologato il concordato, applicando il cram down, riconoscendo la fattibilità del piano e l'assenza di atti fraudolenti.

Vediamo invece adesso quali sono i soggetti esclusi dal voto (o dal computo delle maggioranze) nel concordato minore:

  • il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore;

  • i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado;

  • la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo;

  • i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda;

  • i creditori in conflitto d'interessi;

  • i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;

  • i creditori dissenzienti che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non possono presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art 80 co 4 CCII).


6.Conclusioni

Il concordato minore, come definito dagli articoli da 74 a 83 CCII, si conferma uno strumento cruciale e flessibile per affrontare il sovraindebitamento. Offre una via d'uscita concreta per professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori e agricoli, permettendo loro di ridurre significativamente i debiti e, in molti casi, di proseguire la propria attività. La procedura, pur essendo volontaria e richiedendo l'assistenza di un OCC e di un avvocato, garantisce un equilibrio tra la protezione del debitore e la tutela dei creditori, anche attraverso meccanismi come il silenzio-assenso e il cram down.

Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento e rientri nei soggetti che possono accedere al concordato minore, valutare questa procedura può essere un passo fondamentale.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni di sovraindebitamento; se anche tu hai difficoltà finanziarie e hai bisogno di assistenza per decidere se il concordato minore è la migliore opzione nel tuo caso specifico puoi richiederci una pre-analisi gratuita cliccando su questo link.


Avv. Alberto Bindi

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