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Concordato minore in continuità aziendale

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 11 ago
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 17 nov

Concordato minore in continuità aziendale: mantenere l'attività e risanare i debiti, una doppia vittoria!


Aggiornato al 17/11/2025


Il concordato minore, introdotto dal Decreto Legislativo 14/2019, noto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), è una procedura giudiziale volontaria mirata ad aiutare i debitori a superare situazioni di grave difficoltà economica e finanziaria. La sua finalità principale è consentire al debitore di proporre ai creditori un pagamento, anche solo parziale e rateale, dei propri debiti, ottenendo la liberazione dalla parte residua non pagata e, in definitiva, superando lo stato di sovraindebitamento. Questo strumento è accessibile a una vasta gamma di soggetti, inclusi piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, lavoratori autonomi, start-up innovative, associazioni e fondazioni. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho notato che nessuno di essi conosceva gli speciali procedimenti contemplati dal DLgs 14/2019; grazie all'esperienza maturata in anni di attività dedicata a questa materia, posso rassicurarti: le soluzioni esistono e sono molto concrete ! Tra le diverse tipologie di concordato minore, il concordato minore in continuità riveste un ruolo di primaria importanza, in quanto permette al debitore non solo di ristrutturare la propria esposizione debitoria ma anche di proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale. Questo rappresenta un vantaggio cruciale per coloro che desiderano una "rinascita" economica senza dover interrompere la propria fonte di reddito.


INDICE


1. Introduzione al concordato minore

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riformato la disciplina del sovraindebitamento, inserendo il concordato minore (clicca sul link se vuoi approfondire) tra le procedure concorsuali e, in particolar modo, tra quelle da sovraindebitamento (clicca sul link se vuoi approfondire). Esso si distingue per essere uno strumento più snello rispetto alle procedure concorsuali maggiori, essendo stato pensato per la natura e le dimensioni dei soggetti cui si rivolge.


2. Cos'è il concordato minore in continuità e perché è efficace

Il concordato minore in continuità si fonda su un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale del debitore. La sua essenza risiede nel fatto che la continuità aziendale deve essere interpretata come un "valore-mezzo" e non come un "valore-fine" [Trib. Larino 15/12/2024]. Questo significa che la sua finalità ultima è la risoluzione della crisi e la tutela del credito, assicurando che la prosecuzione dell'attività generi un'utilità concreta per i creditori e permetta all'impresa di superare la crisi, senza generare ulteriori perdite o debiti.

Questa forma di concordato può essere:

  • diretta: il debitore stesso continua a gestire l'attività;

  • indiretta: la gestione o la ripresa dell'attività avviene attraverso un soggetto diverso dal debitore, ad esempio tramite un contratto di affitto d'azienda [si veda l'art. 84, comma 2, del CCII richiamato per analogia in art. 74, comma 4, del CCII].

Il debitore deve dimostrare, tramite il piano, che la continuazione dell'attività sarà in grado di generare flussi di cassa sufficienti per soddisfare i creditori anteriori (nella misura e con le modalità individuate nel piano) e coprire i debiti di funzionamento futuri.


3. Requisiti e passaggi fondamentali della procedura

La procedura di concordato minore, sia in continuità che liquidatorio, è regolata dagli articoli 74 a 83 del Codice della Crisi. Essa richiede l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e, come regola generale nei procedimenti disciplinati dal CCII, il patrocinio di un avvocato è obbligatorio.

La domanda, che deve essere presentata al Tribunale competente, deve essere corredata da una serie di documenti essenziali la cui assenza la rende inammissibile:

  • il piano con bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi (anche IRAP e IVA) degli ultimi tre anni o della minore durata dell'attività;

  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

  • l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, inclusi i domicili digitali dei creditori che ne sono muniti;

  • gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, del CCII, compiuti negli ultimi cinque anni;

  • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Il piano proposto deve essere fattibile e deve indicare in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento, potendo prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. La giurisprudenza tende a riconoscere come fattibili piani che prevedono il soddisfacimento dei creditori nell'arco di massimo 5-7 anni.

Un aspetto cruciale della procedura è che il piano proposto deve ottenere l'approvazione da parte dei creditori. In sintesi occorre il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto. E' importante notare che il silenzio dei creditori è interpretato come consenso favorevole alla proposta (silenzio-assenso).

Inoltre, il giudice può omologare il concordato anche in presenza di voto contrario di alcuni creditori pubblici (ad esempio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), se la loro adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è comunque più conveniente per loro rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (il cosiddetto "cram down" fiscale).

La "meritevolezza" del debitore, intesa come valutazione del suo comportamento passato, pur non essendo un requisito esplicito di ammissibilità per il concordato minore, può comunque rilevare nel giudizio di fattibilità del piano, influenzando la valutazione sull'affidabilità del proponente.

Una volta omologato, il debitore è tenuto a dare esecuzione al piano sotto la costante vigilanza dell'OCC. L'OCC riferisce al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione. Ovviamente, è fondamentale rispettare i pagamenti, poiché la mancata esecuzione, anche di un solo pagamento, può portare alla revoca dell'omologazione. Inoltre, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere dal debitore in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura.


4. Casi pratici di concordato minore in continuità

Vediamo alcuni casi pratici affrontati dalla giurisprudenza di concordato minore in continuità:

  • lavoratore autonomo con debiti milionari: un lavoratore autonomo si è liberato da €1.600.000 di debiti pagandone €89.000; la maggior parte dei debiti erano verso l'Agenzia delle Entrate e la cassa previdenziale di appartenenza; in particolare, il piano proposto, approvato dalla maggioranza dei creditori (con cram down fiscale) ed omologato prevedeva la prosecuzione dell'attività, la messa a disposizione dei creditori della somma di € 60.000 derivante dalla prosecuzione dell'attività (= € 1.000 al mese per 5 anni) e della somma di €29.000 dal ricavato della vendita della casa che era già andata all'asta ed aggiudicata (Trib Livorno, 29/1/2025 n 4);

  • imprenditore individuale e la finanza esterna: è stato omologato un concordato minore in cui un imprenditore individuale ha proposto di continuare la propria attività, mettendo a disposizione dei creditori soltanto una somma fornita da un soggetto terzo; nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, che contestava l'assenza di soddisfazione dei creditori derivante direttamente dalla continuità aziendale, il Tribunale ha ritenuto la proposta ammissibile, sottolineando la libertà di contenuto del concordato minore e la sufficienza della finanza esterna nel contesto della continuità; la decisione ha anche applicato il cram down, rilevando che l'alternativa liquidatoria sarebbe stata peggiore per i creditori; secondo questa sentenza, perciò, i redditi derivanti dalla continuazione dell'attività non devono necessariamente essere l'unica fonte di soddisfacimento per i creditori, purché il piano sia complessivamente conveniente e fattibile (Trib Bologna 22/3/2024 n 58);

  • professionista e valore degli asset strategici: un libero professionista, pur non essendo proprietario di immobili o beni mobili registrati, ha proposto un concordato minore in continuità, basato sui proventi della sua attività professionale e sulla liquidità apportata da un terzo; il piano prevedeva la destinazione ai creditori del reddito (derivante dalla prosecuzione dell'attività) per 4 anni offrendo così complessivamente circa €100.000 rispetto agli €80.000 ipotizzabili in caso di liquidazione; il Tribunale ha anche considerato ammissibile l'esclusione dalla procedura di una partecipazione in una società, ritenuta un asset strategico per la prosecuzione dell'attività professionale del debitore, la cui liquidazione forzata avrebbe comportato una significativa svalutazione e un ulteriore decremento per i creditori; questo evidenzia la flessibilità dello strumento nel preservare elementi chiave per la continuità aziendale  (Trib Pordenone 7/5/2025);

  • funzione strumentale della continuità: la continuità aziendale deve essere intesa come un "valore-mezzo" (strumento) per la risoluzione della crisi e la tutela del credito, non come un "valore-fine" (obiettivo in sé); la prosecuzione dell'attività, quindi, non può generare perdite o aggravare la situazione debitoria; se la continuità si rivela non sostenibile o idonea a produrre utilità per i creditori, il concordato in continuità è inammissibile; questa sentenza rafforza l'idea che la continuità debba avere una finalità economica benefica per i creditori  (Trib Larino 15/12/2024);

  • il professionista con finanza esterna prevalente: il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività di odontoiatra; il Tribunale, però, ha qualificato il concordato come "liquidatorio" perché l'attivo a disposizione dei creditori proveniva interamente da un terzo (la sorella del debitore) e l'attività professionale stessa non era prevista generare utili per i creditori, ma solo il sostentamento del debitore e della sua famiglia; questo sottolinea la distinzione tra un concordato in continuità che genera attivo per i creditori e un concordato che, pur consentendo la continuazione dell'attività, si basa principalmente su risorse esterne (Trib. La Spezia 21/9/2023).

Questi casi affrontati dalla giurisprudenza dimostrano la flessibilità del concordato minore in continuità, capace di adattarsi a diverse situazioni, purché il piano sia ben strutturato, fattibile e, in ultima analisi, vantaggioso per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.


5. Conclusioni

in sintesi, il concordato minore in continuità è uno strumento potente per i debitori che, pur in difficoltà, intendono salvare la propria attività e onorare i propri impegni, sia attraverso i proventi dell'attività stessa che, eventualmente, con l'integrazione di risorse esterne, sempre nell'ottica di un effettivo e conveniente soddisfacimento dei creditori.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.


Avv. Alberto Bindi

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