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Il concordato minore per l'agente di commercio

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 13 min

Concordato minore agente di commercio: scopri come il concordato minore consente agli agenti di commercio sovraindebitati di ristrutturare in modo sostenibile la propria esposizione debitoria e di continuare serenamente la propria attività.


Aggiornato al 17/11/2025


L'attività di agente di commercio, pur offrendo opportunità significative, può esporre a situazioni di grave difficoltà economica e finanziaria, spesso caratterizzate da un sovraindebitamento insostenibile. Fortunatamente, l'ordinamento italiano, con l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, c.d. CCII), offre strumenti specifici per affrontare e risolvere tali crisi: tra questi, il concordato minore si rivela particolarmente efficace consentendo, non solo di ridurre considerevolmente i debiti, ma anche di proseguire l'attività imprenditoriale. Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. Questo post si propone di fornire una guida pratica e approfondita sull'istituto del concordato minore, illustrandone gli aspetti generali e soffermandosi poi sulla sua applicazione specifica per gli agenti di commercio, con un'analisi dettagliata di casi giurisprudenziali recenti che offrono spunti interessanti e concreti.


INDICE


1.Cos'è il concordato minore e a chi si rivolge

Il concordato minore è una procedura giudiziale volontaria, introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII), pensata per aiutare i debitori a superare situazioni di grave difficoltà economica/finanziaria. Si conferma uno strumento flessibile e dinamico per affrontare il sovraindebitamento. Possono accedere a questa procedura:

  • i piccoli imprenditori;

  • gli imprenditori agricoli;

  • i professionisti;

  • i lavoratori autonomi;

  • le start-up innovative;

  • le associazioni e fondazioni;

  • ogni altro debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste da leggi speciali.

È fondamentale sottolineare che il consumatore è escluso dall'accesso diretto al concordato minore, a meno che non si tratti di una procedura familiare in cui vi siano debiti di natura non consumeristica.


2.Le due tipologie: in continuità o liquidatorio

Il concordato minore può essere proposto in due forme principali, come stabilito dall'art. 74 CCII:

  • concordato in continuità aziendale o professionale: questa tipologia permette al debitore di proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale e di ripagare i creditori anche con i redditi futuri generati da tale attività; la proposta, in questo caso, deve dimostrare che, attraverso il concordato, l'impresa è capace di rimanere in attività e che la prosecuzione dell'attività non genererà perdite o aggraverà la crisi;

  • concordato liquidatorio: questa forma è proposta quando non è prevista la prosecuzione dell'attività, o quando la provvista per il pagamento dei debiti deriva esclusivamente dall'apporto di risorse esterne; le risorse esterne devono incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; come chiarito da Trib. Campobasso, 14/1/2025, anche in assenza di attivo liquidabile, l'apporto di sola finanza esterna può essere sufficiente, purché significativo.


3.Il piano e la proposta: contenuti e documentazione necessaria

La proposta di concordato minore ha contenuto libero e deve indicare in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento del piano, potendo prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. È possibile suddividere i creditori in classi, ma la formazione delle classi è obbligatoria soltanto per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

L'art. 75 CCII elenca la documentazione essenziale che il debitore deve allegare alla domanda, la cui assenza rende la domanda inammissibile. Tale documentazione comprende:

  • il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA degli ultimi tre anni (o ultimi esercizi se attività minore durata);,

  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

  • l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, inclusi i loro domicili digitali;

  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (previsti dall'art. 94 co 2 CCII);

  • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Questa documentazione è cruciale per consentire all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e al giudice una valutazione completa della situazione del debitore.


4.Il ruolo dell'organismo di composizione della Crisi (OCC) e dell'avvocato

Il debitore, per presentare la domanda di concordato minore, deve farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L'OCC ha un ruolo fondamentale nella formulazione della domanda, del piano e della proposta. Inoltre, l'assistenza di un avvocato è indicata come necessaria dalla giurisprudenza, data la complessità del procedimento, anche se non prescritta dalla legge. L'OCC svolge anche funzioni di vigilanza e collaborazione durante l'esecuzione del piano.


5.Fasi del procedimento: dall'apertura all'omologazione

In sintesi, il procedimento di concordato minore si articola attraverso diverse fasi:

  1. acquisizione della documentazione e elaborazione del piano: l'avvocato assiste il debitore nella raccolta dei documenti e nella formulazione di un piano di risanamento e di una proposta di pagamento dei creditori (solitamente in misura percentuale e rateale);

  2. deposito dell'istanza: la domanda viene depositata presso l'OCC competente e successivamente, con la relazione dell'OCC, al Tribunale competente;

  3. apertura della procedura: se la domanda è ammissibile, il giudice, ai sensi dell'art. 78 co 1 CCII, dichiara aperta la procedura con decreto; tale decreto viene pubblicato sul sito del tribunale o nel Registro delle Imprese (se il debitore svolge attività d'impresa). Il giudice assegna ai creditori un termine (non superiore a trenta giorni) per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta. Su istanza del debitore, possono essere disposte misure protettive per sospendere le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio. È importante notare che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza autorizzazione del giudice dopo la pubblicazione del decreto sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;

  4. omologazione: il giudice, ai sensi dell'art. 80 co 1 CCII, verificata la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione da parte dei creditori, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza. L'art. 80 co 3 CCII introduce il meccanismo del "cram down", che consente l'omologazione del concordato minore anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, purché tale adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La mancanza del requisito della "meritevolezza" del debitore non è, per il concordato minore, una condizione di ammissibilità della domanda, essendo il vaglio affidato anche ai creditori attraverso il loro voto.


6.Esecuzione e revoca del concordato

Una volta omologato, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per dare esecuzione al piano omologato. L'OCC ha il compito di vigilare sull'esatto adempimento, risolvere eventuali difficoltà e riferire al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione. Se il piano prevede vendite o cessioni di beni, queste sono curate dal debitore tramite procedure competitive, sotto il controllo e la collaborazione dell'OCC, basate su stime di esperti e adeguata pubblicità. Il giudice autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione dei vincoli (es. ipoteche, pignoramenti).

L'omologazione del concordato minore può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore o del pubblico ministero, in caso di atti di frode, mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non modificabile.


7.Il concordato minore agenti di commercio: analisi e casi pratici

Gli agenti di commercio rientrano appieno nella platea dei soggetti che possono accedere al concordato minore. Essi sono spesso inquadrati come piccoli imprenditori, categoria espressamente contemplata dall'art. 2 co 1 lett. c) CCII come debitori assoggettabili al concordato minore. L'obiettivo primario per molti agenti è la prosecuzione dell'attività professionale/imprenditoriale, che il concordato minore in continuità permette.


8.Casi pratici dalla giurisprudenza

Di seguito, una descrizione dettagliata di casi specifici che hanno coinvolto agenti di commercio, con gli elementi di fatto e di diritto esaminati.


  • Tribunale di Avezzano, sentenza 28/2/2025:

    • Fatti: la debitrice, Eva Vietri, è un'agente di commercio e piccola imprenditrice con Partita IVA, iscritta alla sezione agenti e rappresentanti di commercio. Il suo indebitamento ammonta a €179.313,83, con debiti verso Aurora 2023 SPV (mutuo ipotecario e chirografario), Agenzia Entrate Riscossione (privilegiato e chirografario), e spese prededucibili. Le difficoltà economiche derivano da un periodo precedente al 2012, quando la crisi del settore delle pagine gialle (per cui la signora Vietri svolgeva attività di agente) portò a un calo di introiti, costringendola a ricorrere a finanziamenti. L'attività di agente di commercio della debitrice è in continuità. Il reddito annuale netto previsto è di circa €27.000. L'automobile utilizzata per l'attività è considerata un bene strumentale e quindi sottratta alla liquidazione. L'avvocato della debitrice ha rinunciato al proprio compenso per la procedura.

    • Diritto:

      • il Tribunale ha verificato la propria competenza territoriale ai sensi dell'Art. 27 CCII;

      • la documentazione a corredo della domanda (ex artt. 74, 75, 77 CCII) è stata considerata completa e idonea; in particolare, sono state allegati: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori con cause di prelazione, indicazione degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documentazione relativa a stipendi e necessità familiari;

      • l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ha fornito una relazione dettagliata (ex Art. 76 CCII), confermando l'assenza di atti fraudolenti. L'OCC ha anche avuto accesso all'anagrafe tributaria e alle banche dati creditizie per verificare la situazione debitoria;

      • la proposta di concordato minore è stata formulata in continuità aziendale (ex Art. 74, comma 1 CCII);

      • sono state disposte misure protettive, sospendendo azioni esecutive o cautelari dei creditori anteriori e il corso degli interessi convenzionali o legali;

      • la proposta è stata parzialmente modificata e chiarita a seguito di richieste del Tribunale, per specificare la struttura delle classi e gli scenari alternativi liquidatori;

      • il Tribunale ha espresso giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla fattibilità del piano;

      • in relazione alle contestazioni di Banca di Credito Cooperativo di Roma S.p.A. sulla mancanza di meritevolezza e sull'imputabilità della crisi a colpa grave della debitrice, il Tribunale ha ritenuto che la situazione di sovraindebitamento descritta nel ricorso e verificata dal Gestore fosse valida. L'OCC aveva affermato che la debitrice, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, fosse nelle condizioni di potervi ragionevolmente far fronte.


  • Tribunale di Bari, sentenza 15/2/2024 (ex agente di commercio)

    • Fatti: I ricorrenti, ex agenti di commercio, si sono trovati in una situazione di sovraindebitamento parzialmente attribuibile a debiti derivanti da attività d'impresa cessate negli anni precedenti. Le cancellazioni dal registro delle imprese erano documentate.

    • Diritto: Il Tribunale ha dichiarato la domanda di concordato minore inammissibile. Ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese, applicabile anche alle imprese individuali secondo l'art. 33, comma 4 CCII, precluda l'accesso alla procedura. Questa decisione è in linea con la giurisprudenza preesistente in materia di legge fallimentare.


  • Tribunale di Civitavecchia, sentenza 18/10/2023

    • Fatti: Non sono specificati i fatti relativi all'agente di commercio. Il caso riguarda l'analisi delle condizioni formali.

    • Diritto: Il Tribunale ha rilevato la completezza e l'attendibilità della documentazione, l'indicazione dei costi, e la percentuale e i tempi di soddisfazione dei crediti. Non sono state richieste o concesse misure protettive né la nomina di un commissario giudiziale, in quanto le condizioni previste dall'Art. 78, comma 2, lett. "d" e 2-bis CCII non ricorrevano.


  • Tribunale di Lanciano, sentenza 20/10/2023

    • Fatti: Il ricorrente, un agente di commercio, ha presentato un concordato minore familiare unitamente alla moglie convivente. L'attività di agente di commercio è tuttora in corso, come attestato dall'iscrizione al Registro Imprese. L'attività è di servizi, con spese variabili (automezzo, telefono) puntualmente previste nella relazione. Le imposte non sono state indicate in quanto commisurate agli introiti e difficili da prevedere.

    • Diritto: Lo strumento del concordato minore è stato ritenuto ammissibile, anche in considerazione dell'attualità dell'iscrizione al Registro Imprese come agente di commercio. Il concordato verrà omologato se sarà raggiunta la maggioranza delle adesioni dei creditori (ex Art. 79, comma 1 CCII) e se saranno confermate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto.


  • Tribunale di Pesaro, sentenza 19/3/2025

    • Fatti: Un agente di commercio ha presentato ricorso per sovraindebitamento, causato dalla significativa contrazione delle provvigioni durante la pandemia e dalla sopravvenuta disoccupazione della coniuge, che lo hanno costretto ad accendere finanziamenti. La proposta prevedeva il soddisfacimento dei creditori in classi con percentuali differenziate (20%, 15%, 11%). La provvista necessaria sarebbe derivata dai proventi dell'attività di agente di commercio, che si era ripresa dopo la pandemia.

    • Diritto:

      • La proposta non presentava profili di inammissibilità; la documentazione (Art. 75 e 76 CCII) era completa e la relazione OCC esaustiva.

      • La procedura è stata aperta il 17 luglio 2024, con incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'Art. 78 CCII.

      • È stato applicato il "cram down" (Art. 80, comma 3 CCII), superando il dissenso dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale ha valutato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

      • Nella liquidazione pura (senza prosecuzione dell'attività per tre anni), l'attivo distribuibile sarebbe stato di circa €9.658,57, insufficiente a soddisfare l'erario a causa di creditori di rango superiore. Anche con una prosecuzione triennale dell'attività, l'attivo distribuibile (stimato in €42.921,95) non avrebbe coperto i crediti di classi superiori, lasciando all'Agenzia delle Entrate meno dei circa €30.000 (27% del credito) offerti dalla proposta.

      • Il Tribunale ha ritenuto che la proposta fosse più conveniente per l'amministrazione finanziaria rispetto alla liquidazione controllata, giustificando così l'omologazione nonostante il dissenso.

      • Il Tribunale ha disposto che l'OCC vigilasse sull'esatto adempimento del concordato e riferisse ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione.


  • Tribunale di Treviso, sentenza 5/7/2024

    • Fatti: Non specificati, ma si riferisce a una ricorrente che è agente di commercio. La proposta prevedeva la prosecuzione dell'attività e redditi simili a quelli conseguiti nell'anno precedente (2022) per la durata del piano.

    • Diritto: Il Tribunale ha considerato la proposta ammissibile perché permetteva la prosecuzione dell'attività di agente di commercio (Art. 74, comma 1 CCII), senza necessità di discontinuità dagli standard imprenditoriali recenti. La proposta e il piano soddisfacevano il requisito del contenuto minimo necessario ai fini dell'ammissibilità e non violavano norme imperative.


  • Tribunale di Trieste, sentenza 19/5/2023

    • Fatti: Il debitore, sig. G., è un agente di commercio e piccolo imprenditore. Il suo indebitamento è dovuto alla scarsa redditività dell'attività professionale (avviata nel 2007 dopo la perdita di un lavoro dipendente) che non ha garantito un sostentamento familiare stabile, portando a omissioni di pagamenti di imposte e contributi, ulteriormente aggravati dalle restrizioni COVID-19. La casa familiare, gravata da mutuo ipotecario, non è un bene strumentale all'attività. L'unico bene mobile è la quota di una vettura utilizzata per lavoro. Era previsto l'apporto di finanza esterna.

    • Diritto:

      • La proposta di concordato minore permetteva la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e prevedeva l'apporto di finanza esterna per aumentare la soddisfazione dei creditori.

      • La documentazione depositata era completa (Art. 75 CCII) e la relazione particolareggiata dell'OCC (Art. 76, comma 2 CCII) includeva le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore, le percentuali di soddisfacimento e i criteri di formazione delle classi.

      • Sono state concesse misure protettive (Art. 78, comma 2, lett. d) CCII) su istanza del debitore, per impedire azioni esecutive o cautelari individuali e l'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio, a tutela della par condicio creditorum e per facilitare la vendita dell'immobile.

      • Il debitore aveva richiesto di essere autorizzato a proseguire il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale (ex Art. 75, comma 3 CCII). Il Tribunale ha osservato che tale norma si riferisce a beni strumentali all'esercizio dell'impresa, e che l'immobile in questione era adibito a residenza familiare e non strumentale all'attività professionale.

      • Nota di contesto: A seguito di questa e altre pronunce, il D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) ha introdotto l'Art. 75, comma 2-bis CCII, che permette espressamente la prosecuzione del rimborso delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale per le persone fisiche, a determinate condizioni, tra cui l'attestazione dell'OCC che il rimborso non leda i diritti degli altri creditori.


  • Tribunale di Pordenone, sentenza 7/5/2025

    • Fatti: Il proponente, agente di commercio, ha presentato domanda di concordato minore. Sono stati richiesti chiarimenti sulla finanza esterna e sui ricavi recenti dell'attività. Il debitore è amministratore unico di una società, che è un asset strategico per la prosecuzione della sua attività professionale. Ci sono state contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo il fabbisogno mensile familiare, la non inclusione degli utili della società, e presunte movimentazioni di denaro fraudolente a favore della moglie. La moglie ha offerto €65.000 come finanza esterna.

    • Diritto:

      • Il concordato è stato omologato e la procedura dichiarata chiusa.

      • La proposta è stata ritenuta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, nonostante la liquidazione controllata avrebbe una durata inferiore (3 anni contro i 4 proposti) ma non prevederebbe l'apporto di finanza esterna.

      • L'esclusione della partecipazione nella società dalla procedura è stata ritenuta strategica per la continuazione dell'attività professionale del ricorrente, in quanto la società subirebbe una significativa svalutazione se il ricorrente non continuasse a prestare la propria attività.

      • Le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate sono state respinte: il fabbisogno familiare è stato considerato congruo, gli utili della società non sono stati ritenuti parte della procedura a meno di distribuzione assembleare, e le accuse di atti fraudolenti sono state considerate infondate, data la tracciabilità delle movimentazioni e l'apporto di finanza esterna da parte della moglie, che rende incerta un'azione giudiziale.

      • L'OCC è stato incaricato di vigilare sull'esecuzione del piano e di riferire al giudice ogni sei mesi.


  • Tribunale di Ivrea, sentenza 18/6/2025, n. 52

    • Fatti: Un concordato minore familiare presentato da due coniugi, di cui il marito (Signor I.S.) svolgeva attività d'impresa. L'indebitamento (circa €427.565,67 per il marito e €114.320,76 per la moglie, con una parte in solido) è derivato da finanziamenti per la prosecuzione dell'attività d'impresa e debiti verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, aggravato dalle esigenze familiari e da una significativa contrazione del reddito dovuta a fattori esogeni (es. pandemia e restrizioni governative). La proposta era di tipo misto o liquidatorio e prevedeva l'apporto di risorse esterne.

    • Diritto:

      • Il Tribunale ha omologato il piano di concordato minore.

      • Ha ribadito che l'istituto è attuabile anche dai coniugi conviventi (procedura familiare) e che, per proposte non in continuità, è richiesto un apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda (Art. 74, comma 2 CCII).

      • Ha chiarito che la "meritevolezza" nell'assunzione dei debiti non è un requisito di ammissibilità per il concordato minore, a differenza dell'esdebitazione del debitore incapiente. Questo perché il vaglio di ammissibilità è affidato non solo al giudice ma anche ai creditori, il cui voto funge da adeguato filtro.

      • Tuttavia, l'attenzione agli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori rimane una condizione di ammissibilità espressamente prevista, e possono rilevare anche condotte anteriori alla procedura.

      • Il Commissario è stato confermato per vigilare sull'esecuzione del piano e riferire periodicamente al giudice.

      • È stata disposta la pubblicazione della sentenza sul sito web del Tribunale e nel registro delle imprese (per il debitore che svolge attività d'impresa).

      • Le vendite o cessioni previste dal piano devono avvenire tramite procedure competitive (Art. 81, comma 1 CCII).

      • È stata autorizzata la cancellazione dei fermi amministrativi e altri vincoli sui veicoli del ricorrente una volta eseguito il piano.


9.Conclusioni

Il concordato minore si presenta come uno strumento di regolazione della crisi estremamente efficace e versatile per gli agenti di commercio che si trovano in stato di sovraindebitamento. Come dimostrato dai casi giurisprudenziali analizzati, questa procedura non solo offre la possibilità di ridurre considerevolmente l'ammontare dei debiti, ma è anche configurabile in modo da permettere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, un aspetto fondamentale per la ripartenza economica del debitore. Per un agente di commercio sovraindebitato, il concordato minore rappresenta una via d'uscita concreta dalla crisi, permettendo di guardare al futuro con rinnovata fiducia, libero dal peso insostenibile delle precedenti esposizioni debitorie e con la possibilità di continuare a svolgere la propria attività.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.


Avv. Alberto Bindi

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