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Che cosa è il concordato minore ? definizione, finalità e contenuto della proposta

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 10 nov
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 11 nov

Una guida semplice per comprendere che cosa è il concordato minore, strumento di ristrutturazione dei debiti per i piccoli imprenditori e professionisti


Aggiornato al 11/11/2025


In un panorama economico sempre più complesso, l'istituto del concordato minore si configura come un faro di speranza per chi si trova in una situazione di grave sovraindebitamento. Ma che cos'è esattamente? A cosa serve? E cosa comporta la sua proposta? Ho assistito diversi clienti in questa materia - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. Questo post, perciò, mira a fornirti una spiegazione semplice alle domande principali, fornendoti una panoramica completa e pratica.


INDICE

1. Che cos'è il concordato minore ?

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs 14/2019, abbreviato CCII), specificamente dagli artt da 74 a 83 CCII. È una procedura giudiziale volontaria, pensata per aiutare i debitori a superare situazioni di grave difficoltà economica/finanziaria.

In pratica, il concordato minore consente al debitore di formulare ai propri creditori una proposta di pagamento parziale e rateale. Questo strumento è un aiuto efficace per ridurre considerevolmente i debiti di qualunque natura: verso banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, fornitori e altri.

A differenza della previgente Legge n. 3/2012, il CCII ha eliminato la possibilità per il consumatore di accedere direttamente al concordato minore, riservandolo a situazioni di sovraindebitamento più complesse, caratterizzate dallo svolgimento di un'attività produttiva (imprenditoriale o professionale). L'istituto si basa su un modello di procedure concorsuali maggiori, ma con un procedimento più snello in ragione della natura e delle dimensioni dei soggetti che possono ricorrervi.


2. La finalità del concordato minore: ridurre i debiti e ripartire

La finalità tipica del concordato minore è consentire al debitore sovraindebitato di superare la propria situazione di crisi. L'art 74, co 3, CCII stabilisce che la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Ciò significa che il debitore può proporre ai propri creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria tramite il pagamento parziale dei debiti (e per di più con un piano di rateazione a lunga scadenza) con liberazione dalla residua parte non pagata. Un esempio concreto di successo, seguito dal nostro studio, ha permesso a un lavoratore autonomo di liberarsi da € 1.600.000 di debiti pagandone solo € 89.000. Questo dimostra la forza del diritto e della trasparenza nell'applicazione di tale strumento.

La legge prevede che il piano presentato in Tribunale sia effettivamente sostenibile per il debitore, il quale deve dimostrare di avere la capacità di rispettare gli impegni assunti. Il concordato minore può anche includere l'apporto di risorse esterne, come fondi da familiari o terzi, che possono essere cruciali per aumentare la soddisfazione dei creditori e rendere il piano più appetibile.


3. Il concordato minore in continuità aziendale o professionale

Il concordato minore si presenta in due tipologie principali: in continuità o liquidatorio.

Il concordato minore in continuità è la procedura in cui il debitore, in stato di sovraindebitamento (come definito dall'art 2, comma 1, lettera c) CCII), propone ai creditori un piano che gli consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale [74 co 1 CCII, 106, 156, 259]. Ad esempio, un piccolo imprenditore può proporre il pagamento parziale dei crediti tramite un piano rateale grazie al reddito generato dalla continuazione dell'attività. L'obiettivo è proprio quello di consentire di continuare l'attività, abbattendo in modo considerevole il debito, al ricorrere di certe condizioni.

Per il concordato in continuità aziendale, la proposta deve dimostrare che l'impresa è capace di rimanere in attività. La prosecuzione dell'attività non può generare perdite che aggraverebbero la crisi; deve intendersi come un "valore-mezzo" per la risoluzione della crisi e la tutela del credito. È ammissibile anche la continuità indiretta, ad esempio tramite affitto d'azienda.

Nel caso in cui non sia prevista la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale (cioè, fuori dai casi del comma 1 dell'art 74 CCII), il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto un apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda [74 co 2 CCII, 82, 113, 168, 259]. Queste risorse esterne possono provenire da terzi e, come chiarito in un caso specifico dal Trib Campobasso, 14.1.2025, possono anche rappresentare l'unica fonte di attivo per i creditori, purché ne incrementino apprezzabilmente la disponibilità.


4. Cosa prevede e come si struttura una proposta di concordato minore?

La proposta di concordato minore ha contenuto libero (art 74 co 3 CCII). Deve però indicare in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento del piano e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma (74 co 3 CCII).

Elementi chiave della proposta e della documentazione allegata (art 75 CCII):

  • piano di risanamento: deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, indicando come e in quali tempistiche le risorse interne e/o esterne saranno utilizzate; è fondamentale che il piano illustri la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC;

  • documentazione essenziale: la domanda deve essere corredata da una serie di documenti specifici, la cui assenza può renderla inammissibile (art 77 CCII); questi includono:

    • bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP e IVA degli ultimi tre anni (o per la minor durata dell'attività) (art 75 CCII);

    • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art 75 CCII);

    • l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, inclusi i domicili digitali se disponibili (art 75 CCII);

    • gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art 94 co 2 CCII, compiuti negli ultimi cinque anni (art 75 CCII); questi atti, se compiuti senza autorizzazione del giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto (art 78 co 5 CCII);

    • la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art 75 CCII).

Trattamento dei crediti privilegiati: è possibile che i crediti muniti di privilegio (come quelli dell'Agenzia dellle Entrate o dell'INPS), pegno o ipoteca (come quello della banca per il mutuo sulla casa o sul fabbricato) siano soddisfatti non integralmente, purché sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (valore di mercato), come attestato dall'OCC (art 75, co 2, CCII); questo concetto si allinea con la regola dell'Absolute Priority Rule (APR) applicata anche al concordato minore.

Suddivisione dei creditori in classi: la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, specificandone i criteri (art 74 co 3 CCII); la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art 74 co 3 CCII); l'esperienza suggerisce che il classamento può essere opportuno anche per crediti rilevanti verso l'Erario, per facilitare il "cram down".

Inclusione del mutuo ipotecario sulla casa principale o beni strumentali: una modifica introdotta dal DLgs. 136/2024 (correttivo ter) all'art 75 co 2 bis CCII ha esplicitato la possibilità per il debitore persona fisica di proporre il rimborso regolare delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. Questa possibilità è concessa a condizione che il debitore abbia adempiuto le obbligazioni o che il giudice lo autorizzi, e che l'OCC attesti che il credito garantito sarebbe soddisfatto integralmente dalla liquidazione del bene al valore di mercato e che il rimborso non leda i diritti degli altri creditori. La giurisprudenza aveva già adottato un approccio favorevole a questa possibilità; ad esempio, il Trib La Spezia, 21.9.2023 e il Trib Brindisi, 2023, hanno ammesso proposte in tal senso. La stessa possibilità si estende ai contratti garantiti da beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale.

Ruolo dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC): La domanda di concordato minore deve essere formulata e presentata tramite un OCC (art 76 co 2 CCII). L'OCC ha il compito di redigere la proposta e la relazione particolareggiata che accompagna la domanda (art 76, co 2, CCII). Questa relazione deve contenere:

  • indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (art 76 co 2 lett a) CCII); la valutazione del comportamento del debitore è coessenziale al giudizio di fattibilità;

  • esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (er 76 co 2 lett b) CCII);

  • indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori (art 76 co 2 lett c) CCII);

  • valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (art 76 co 2 lett d) CCII);

  • valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art 76 co 2 lett d) CCII);

  • indicazione presumibile dei costi della procedura (art 76 co 2 lett e) CCII);

  • percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori (art 76 co 2 lett f) CCII).

È fondamentale che la relazione dell'OCC sia ben motivata, in quanto una sua carenza può portare all'inammissibilità della domanda, come avvenuto in un caso trattato dal Trib Ivrea, 7.3.2023. Anche il Trib Ferrara, 27/2/2024, ha rilevato l'inidoneità di una relazione OCC che mancava di indagare la sostenibilità del piano e la verosimiglianza delle ipotesi su cui si basava.

L'assistenza di un avvocato è necessaria per la presentazione del ricorso, anche se non prescritta espressamente dalla legge, ma indicata dalla giurisprudenza e dalla relazione illustrativa al CCII. Il Trib Torino, 3.2.2025, ha ribadito l'obbligatorietà della difesa tecnica, pena la nullità assoluta e insanabile del ricorso.

La giurisprudenza ha anche affrontato la questione della meritevolezza: a differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel concordato minore non è un requisito di ammissibilità, poiché il voto dei creditori funge da adeguato contrappeso e filtro. Tuttavia, rimangono rilevanti comportamenti diretti a frodare i creditori, che rendono la domanda inammissibile (art 77 CCII).

Un aspetto cruciale è il cram down erariale, previsto dall'art 80 co 3 CCII. In mancanza di adesione alla proposta concordataria da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali/assistenziali, il giudice può comunque omologare il concordato quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze;

  2. la proposta sia più conveniente rispetto alla liquidazione controllata; il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale (o previdenziale) e non dell'intero ceto creditorio.

Sebbene una giurisprudenza isolata e non condivisa (Trib Venezia 15/10/2024) abbia suggerito limiti al cram down erariale, consentendolo solo in caso di inerzia o voto ingiustificato degli enti, l'orientamento prevalente non riconosce tali limitazioni; inoltre, l'unicità del creditore (es. solo Erario e INPS) non costituisce causa di inammissibilità o abuso dello strumento, né è un divieto per gli accordi con un unico creditore.

Le misure protettive, che sospendono azioni esecutive e cautelari, prescrizioni e decadenze, e impediscono la pronuncia di liquidazione controllata, possono essere disposte su istanza del debitore dall'inizio della procedura fino alla definitività dell'omologazione (art 78 co 2 lett d) CCII). Il termine massimo di durata delle misure protettive è di dodici mesi dal decreto di ammissione.


5.Conclusioni

Il concordato minore si conferma uno strumento flessibile e dinamico, fondamentale per affrontare il sovraindebitamento di piccoli imprenditori, professionisti e altre categorie assimilate. La sua principale finalità è duplice: permettere al debitore di proseguire la propria attività economica, seppur ristrutturata e sostenibile, e al contempo abbattere in modo considerevole il debito accumulato, offrendo una seconda chance e la liberazione dalla parte di debito non pagata. Questo istituto, profondamente radicato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, offre soluzioni personalizzabili, dalla continuità aziendale alla liquidazione assistita da finanza esterna. La sua efficacia è amplificata dalla possibilità di trattare i crediti privilegiati, inclusi quelli erariali e previdenziali, anche in presenza di dissenso, grazie al meccanismo del "cram down". Sebbene il percorso possa presentare complessità, come la necessità di una corretta documentazione o le interpretazioni giurisprudenziali sui requisiti di ammissibilità, l'obiettivo primario rimane la risoluzione della crisi e la tutela del credito. In sintesi, il concordato minore rappresenta una via d'uscita concreta per chi, pur in difficoltà, intende ripartire con un futuro finanziario più sereno e sostenibile.

Dal mio studio di Firenze ho aiutato clienti in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. blog, video e podcast) a risolvere complesse situazioni finanziarie grazie al concordato minore; se anche tu sei sovraindebitato e necessiti di assistenza puoi richiederci una preanalisi gratuita per verificare se il concordato minore fa al caso tuo cliccando sul seguente link.


Avv. Alberto Bindi 

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