Vendere casa ipoteca Agenzia Entrate: la procedura art. 52 e 79
- Avv. Alberto Bindi

- 3 gen
- Tempo di lettura: 10 min
Guida alla vendita di immobili con ipoteca Equitalia/ADER: come ottenere il consenso alla cancellazione e usare l'acconto per saldare il debito
Aggiornato al 3/1/2025
Capisco perfettamente la tua preoccupazione: vendere casa ipoteca agenzia entrate non è semplice; hai trovato l'acquirente ideale per il tuo immobile, ma la presenza di un'ipoteca esattoriale sembra un ostacolo insormontabile che rischia di far fallire l'affare e portarti dritto verso l'asta giudiziaria. Sono un avvocato tributarista (Chi sono) ho assistito clienti alle prese con atti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. Blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. Nella mia pratica professionale, vedo spesso proprietari convinti che un immobile ipotecato dal Fisco sia "invendibile" o che l'unica soluzione sia attendere passivamente l'espropriazione forzata. Niente di più falso. La legge, e in particolare la procedura disciplinata dall' art. 52 del DPR n. 602/1973, offre una via d'uscita tecnica precisa che ti permette di riprendere il controllo del tuo patrimonio, vendere al giusto prezzo di mercato e chiudere definitivamente i conti con l'erario. In questa guida analizzeremo insieme come la vendita casa con ipoteca possa trasformarsi da incubo burocratico a opportunità di liberazione finanziaria.
INDICE
Il vincolo dell'ipoteca esattoriale: effetti reali sulla vendita
La soluzione legale: vendere casa ipoteca agenzia entrate ex art. 52 DPR n. 602/1973
Il calcolo del prezzo base: l'applicazione dell'art. 79 DPR n. 602/1973
I tempi della procedura: quando presentare l'istanza all'ADER
La gestione del prezzo: pagamento e rimborso dell'eccedenza al debitore
Immobili senza rendita: la procedura per fabbricati in costruzione
Ipoteca su prima casa: perché vendere se non possono pignorare?
Alternative alla vendita: rateizzazione, difesa giudiziale e sovraindebitamento
Rischi e trappole: le novità della giurisprudenza 2025
Il ruolo dell'avvocato tributarista: perché serve un professionista
FAQ: risposte veloci sulla vendita con ipoteca fiscale
Conclusione: riprenditi la tua libertà economica
1.Il vincolo dell'ipoteca esattoriale: effetti reali sulla vendita
L'ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973 non impedisce giuridicamente la vendita, ma ne condiziona l'efficacia pratica poiché nessun acquirente accetterebbe di farsi carico del debito fiscale del venditore.
Molti miei clienti pensano che l'ipoteca sia un atto dell'esecuzione forzata. In realtà, l'ipoteca è una misura cautelare che serve a garantire il credito dello Stato senza trasferire la proprietà. Tuttavia, l'effetto psicologico sul mercato è devastante: la segnalazione nei registri immobiliari allontana i compratori e rende quasi impossibile l'erogazione di un mutuo all'acquirente da parte delle banche.
Se vuoi saperne di più sull'ipoteca in generale leggiti questo post Ipoteca Agenzia Entrate: guida completa 2025 a limiti, rischi e difesa; se invece ti interessa la questione specifica della vendita dell'immobile ipotecato continua a leggere.
L'ipoteca può essere iscritta se il debito complessivo supera i 20.000 euro. Un dettaglio tecnico che spesso sfugge è che l'iscrizione avviene solitamente per un importo pari al doppio del credito, per coprire interessi di mora e sanzioni future. Nel mio studio, lavoriamo per rompere questa "gabbia" patrimoniale. Lo Stato non ha interesse a possedere immobili, ma a incassare denaro: per questo il legislatore ha introdotto strumenti per favorire la liquidazione privata del bene, che garantisce un incasso maggiore e più rapido rispetto a una svendita all'asta giudiziaria.
2. La soluzione legale: vendere casa ipoteca agenzia entrate ex art. 52 DPR n. 602/1973
La vendita diretta è il meccanismo previsto dall'art. 52, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973 che consente al debitore di alienare l'immobile ipotecato o pignorato a un terzo, a condizione che il ricavato sia versato direttamente all'Agente della Riscossione.
Questa norma ha rivoluzionato il rapporto tra contribuente e riscossione esattoriale. Ecco come funziona nella pratica del mio studio: tu trovi un acquirente interessato, concordi il prezzo e chiedi l'autorizzazione formale all'Agente della Riscossione (ADER). Se l'istanza è impeccabile e rispetta i criteri di legge, l'Agente interviene direttamente nell'atto di cessione (il rogito).
I vantaggi di questa procedura sono enormi:
controllo del prezzo: eviti la svendita all'asta dove i ribassi successivi distruggono il valore del tuo immobile;
chiusura totale: estingui il debito in un'unica soluzione, cancellando definitivamente la tua posizione di morosità;
risparmio procedurale: eviti le pesanti spese di procedura esecutiva (custodi, periti, pubblicità legale) che graverebbero interamente su di te.
3. Il calcolo del prezzo base: l'applicazione dell'art. 79 DPR n. 602/1973
Il prezzo di vendita di un immobile con ipoteca fiscale non può essere inferiore a un valore minimo determinato per legge, calcolato moltiplicando per tre il valore catastale automatico previsto dall'art. 52 del DPR n. 131/1986.
Questo è il punto più critico dell'intera operazione ex art. 52. L' art. 79 del DPR n. 602/1973 stabilisce un criterio matematico rigido per determinare il prezzo che l'ufficio può accettare. Per capire se la tua vendita sarà autorizzata, seguiamo questo processo tecnico:
si prende la rendita catastale aggiornata dell'immobile;
la si rivaluta del 5% ai sensi di legge;
la si moltiplica per il coefficiente catastale specifico della categoria (es. 110 per la prima casa o 120 per altri fabbricati);
il risultato di questo "valore catastale" viene moltiplicato per 3.
Esempio pratico: Se hai una rendita di 500 euro, il valore catastale base (circa 57.750 euro) moltiplicato per tre porta il prezzo minimo a 173.250 euro. Se trovi un acquirente a 180.000 euro, l'Agente della Riscossione accetta; se vendi a 150.000 euro, l'Agente deve rigettare l'istanza per legge, anche se quello è il reale prezzo di mercato attuale. Nel mio studio eseguiamo questo calcolo preventivo con precisione millimetrica per evitare che tu perda l'affare e la caparra confirmatoria a causa di un rigetto burocratico; vendere casa ipoteca agenzia entrate è quindi possibile!
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4. I tempi della procedura: quando presentare l'istanza all'ADER
Se l'esecuzione immobiliare è già iniziata, la vendita diretta deve avvenire tassativamente entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto dell'asta giudiziaria.
Il fattore tempo non è una variabile, è una scadenza perentoria stabilita dall' art. 52, comma 2-ter. Non basta avere un accordo verbale: il rogito notarile deve essere firmato e trascritto almeno 5 giorni prima dell'asta. Se salta il primo incanto, l' art. 52, comma 2-quater concede una seconda possibilità prima del secondo incanto, ma con un prezzo base che può essere ribassato.
Se invece hai "solo" un'ipoteca e non ancora un pignoramento, hai più respiro ma non devi abbassare la guardia. L'Agente può avviare l'esecuzione in qualsiasi momento se il debito supera i 120.000 euro (sempreché non si tratti di così detta 'prima casa'). La procedura amministrativa con l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiede mesi di coordinamento tra notaio, banca dell'acquirente e funzionari dell'Agente. Nel mio studio agiamo sempre d'anticipo per evitare che il tempo scorra inesorabilmente verso l'espropriazione forzata.
5. La gestione del prezzo: pagamento e rimborso dell'eccedenza al debitore
In una vendita ex art. 52, il corrispettivo viene versato interamente dall'acquirente all'Agente della Riscossione; se la somma incassata supera il debito fiscale totale, l'eccedenza deve essere restituita al venditore entro dieci giorni.
Questo è il cuore finanziario della tutela del debitore. Il passaggio di denaro avviene contestualmente al rogito sotto la supervisione del notaio, che gestisce gli assegni circolari intestati direttamente all'Agente della Riscossione.
Analizziamo i due scenari possibili:
prezzo superiore al debito: l'Agente incassa il dovuto per estinguere le cartelle e ti rimborsa la differenza entro 10 giorni lavorativi; questo ti permette di salvare la tua liquidità residua.
prezzo inferiore al debito: l'Agente incassa l'intero prezzo e cancella l'ipoteca su quell'immobile specifico, ma il debito residuo rimane a tuo carico e l'Agente potrà aggredire altri beni o stipendi in futuro.
Questa operazione serve comunque a "pulire" l'immobile e ridurre drasticamente l'esposizione, evitando che le spese di procedura esecutiva continuino a gonfiare il debito.
6. Immobili senza rendita: la procedura per fabbricati in costruzione
Per gli immobili sprovvisti di rendita catastale definita, come i fabbricati in corso di costruzione o collabenti, il prezzo minimo di vendita è determinato da una perizia tecnica dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 52, comma 2-quinquies.
Fino al 2022, vendere un cantiere o un rudere ipotecato era tecnicamente impossibile con la procedura semplificata. Oggi, la nuova normativa permette di richiedere una stima ufficiale all'Ufficio del Territorio. Il processo prevede che l'Agente attivi i propri tecnici per una valutazione inoppugnabile che diverrà il nuovo prezzo base di vendita.
Attenzione agli oneri: i costi della perizia sono interamente a carico del debitore e vanno rimborsati anche se la vendita non va in porto entro 90 giorni. Se non paghi, l'Agente avvierà la riscossione coattiva anche per queste spese professionali. Si tratta però di una grande opportunità per le imprese in difficoltà che vogliono liquidare asset non finiti per sanare le pendenze.
7. Ipoteca su prima casa: perché vendere se non possono pignorare?
Anche se l'art. 76 del DPR n. 602/1973 vieta il pignoramento dell'unica casa di residenza non di lusso, l'Agenzia può comunque iscrivervi ipoteca se il debito supera i 20.000 euro, rendendo il bene di fatto invendibile e paralizzando la vita economica del debitore.
È il paradosso che affronto più spesso in studio. Molti contribuenti dicono: "Tanto non possono vendermi la casa all'asta, allora la tengo ipotecata". Questa scelta ha conseguenze gravissime:
immobile invendibile: nessuno acquisterebbe una casa con un'ipoteca fiscale, a meno di non usare l' art. 52 per cancellarla contestualmente al rogito;
accesso al credito negato: se hai un'ipoteca esattoriale, nessuna banca ti concederà mai un prestito o un mutuo per ristrutturare; Sei finanziariamente paralizzato;
debito in crescita: l'ipoteca garantisce un debito che aumenta ogni giorno per interessi di mora e sanzioni, gravando pesantemente anche sui tuoi eredi futuri.
Vendere la prima casa con l' art. 52 è una scelta strategica dolorosa ma a volte necessaria per "fare cassa", estinguere il debito e ripartire puliti con una casa più piccola o in affitto.
8. Alternative alla vendita: rateizzazione, difesa giudiziale e sovraindebitamento
Prima di procedere alla vendita forzata o volontaria, è fondamentale valutare la rateizzazione del debito ex art. 19 del DPR n. 602/1973, il ricorso se l'ipoteca presenta vizi di legittimità formale o sostanziale oppure l'utilizzabilità delle procedure di sovraindebitamento di cui al DLgs 14/2019.
La rateizzazione è la via principale per dilazionare il debito. Se la ottieni, l'Agente non può iscrivere nuove ipoteche (Art. 19, comma 1-quater). Tuttavia, la rateizzazione non cancella automaticamente le ipoteche già iscritte, come confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17031 del 20 giugno 2024. Il vincolo resta lì a garanzia fino all'ultima rata.
C'è però una strategia ibrida: se con le rate il debito residuo scende sotto i 20.000 euro, l'ipoteca diviene illegittima per mancanza del requisito di soglia (Art. 77 comma 1-bis) e se ne può chiedere la cancellazione totale (CTR Campobasso n. 204/2020). Se invece l'ipoteca è viziata (es. mancata notifica del preavviso obbligatorio per Cass. Sez. Unite n. 19667/2014), procediamo con l'annullamento giudiziale. Un ultima possibilità è quella di utilizzare le procedure di sovraindebitamento di cui al DLgs 14/2019 per cancellare integralmente oppure ridurre il debito con un piano di dilazione specifico (al termine del quale l'ipoteca viene meno).
9. Rischi e trappole: le novità della giurisprudenza 2025
La giurisprudenza del 2025 ha reso la difesa legale più tecnica, restringendo i motivi formali di impugnazione e rendendo l'ipoteca esattoriale una misura molto più solida rispetto al passato.
Nel mio studio seguiamo l'evoluzione delle sentenze per non farti intraprendere azioni temerarie. Conoscere queste novità è vitale:
preavviso generico: la Cassazione n. 25456 del 17 settembre 2025 ha stabilito che l'Agente non deve più indicare gli immobili specifici nel preavviso; basta l'importo del debito;
scadenza del preavviso: secondo la Cassazione n. 4619 del 21 febbraio 2025, il preavviso di ipoteca non scade mai poiché è una misura cautelare e non esecutiva.
Queste sentenze rendono la vendita concordata ex art. 52 una via d'uscita ancora più preziosa. Una buona notizia però esiste: la Cassazione n. 27639 del 24 ottobre 2024 impone al giudice che annulla il debito di ordinare d'ufficio la cancellazione dell'ipoteca nello stesso provvedimento, accelerando la tua liberazione patrimoniale.
10. Il ruolo dell'avvocato tributarista: perché serve un professionista
La procedura ex art. 52 è un percorso a ostacoli dove un errore nel calcolo del prezzo base o un ritardo nei termini di 5 giorni prima dell'asta può causare la perdita definitiva dell'immobile e del patrimonio collegato.
Gestire la vendita di un immobile ipotecato non è un compito da agenzia immobiliare tradizionale; richiede una regia legale complessa. Nel mio studio ci occupiamo di ogni fase:
analisi del debito: verifichiamo l'estratto conto debitorio aggiornato al centesimo per evitare sorprese al rogito;
studio soluzione migliore: studiamo la soluzione migliore nel tuo caso specifico (non è detto che sia la vendita dell'immobile);
calcolo legale: determiniamo il prezzo minimo ex art. 79 per garantire l'accettazione dell'istanza;
istanza formale: redigiamo e depositiamo la domanda all'Agente della Riscossione in modo impeccabile;
assistenza al rogito: ti seguiamo dal notaio fino alla cancellazione materiale del vincolo presso la Conservatoria.
11. FAQ: risposte veloci sulla vendita con ipoteca fiscale
Si può vendere con ipoteca fiscale?
Sì, l'ipoteca non rende il bene inalienabile; l'art. 52 del DPR n. 602/1973 disciplina specificamente la modalità per vendere liberando l'immobile contestualmente al pagamento del debito. L'unica vera barriera è la tutela dell'acquirente, che va garantita attraverso il ruolo del notaio e dell'autorizzazione preventiva dell'ADER.
Come funziona il consenso alla cancellazione?
Il consenso è un'autorizzazione rilasciata dall'Agente della Riscossione che permette al notaio di cancellare l'ipoteca non appena riceve la prova del versamento delle somme pattuite. Senza questo documento, l'acquirente non riceverebbe un bene libero da pesi e la vendita sarebbe nulla per mancanza di garanzie.
Si può pagare il debito con il prezzo di vendita?
Certamente, questa è la funzione principale dell'art. 52: l'acquirente versa la somma dovuta direttamente al Fisco per conto del venditore, scalandola dal prezzo totale. Il venditore incassa poi l'eventuale eccedenza entro 10 giorni dall'incasso da parte dell'Agente.
Qual è la tutela dell'acquirente?
L'acquirente è tutelato dalla procedura notarile blindata e dall'obbligo di cancellazione sancito dall'art. 47 del DPR n. 602/1973. Il pagamento diretto all'Agente elimina il rischio che il venditore utilizzi il denaro per altri scopi, lasciando l'ipoteca sull'immobile a carico di chi compra.
12. Conclusione: riprenditi la tua libertà economica
Vendere una casa gravata da ipoteca o pignoramento non è una missione impossibile, ma un'operazione tecnica che richiede una strategia difensiva di alto livello. Attraverso la procedura di vendita diretta ex art. 52 del DPR n. 602/1973, puoi evitare il disastro economico di un'asta giudiziaria e ripartire con dignità e liquidità.
Non lasciare che un'ipoteca blocchi il tuo futuro. Una corretta gestione del rapporto con l'Agente della Riscossione può fare la differenza tra salvare i tuoi risparmi e perderli nel buco nero delle esecuzioni forzate.
Sono un avvocato tributarista (Chi sono) ho assistito clienti alle prese con atti dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agente della Riscossione - non solo a Firenze dove ho lo studio ma in tutta Italia (leggi se vuoi i casi giudiziari di cui mi sono occupato oppure segui/guarda/ascolta i ns. Blog, video e podcast) - e ho maturato molta esperienza al riguardo. La tua casa merita di essere difesa con competenza. Contattami oggi stesso 👉 Cliccando su questo link per una preanalisi della tua specifica situazione: verificheremo la legittimità del debito, individueremo la soluzione migliore e, se del caso, calcoleremo il prezzo corretto e ti accompagnerò fino alla firma dal notaio per liberare il tuo immobile e la tua vita.
Avv. Alberto Bindi