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Pignoramento Agenzia Entrate - Che cosa può pignorare Equitalia nel 2025 ?

  • Immagine del redattore: Avv. Alberto Bindi
    Avv. Alberto Bindi
  • 1 ott
  • Tempo di lettura: 28 min

Aggiornamento: 22 ott

Pignoramento Agenzia delle Entrate: beni pignorabili, limiti e strategie di difesa contro Equitalia. 


Aggiornato al 22/10/2025


Il presente post mira a offrire una disamina completa e approfondita sulle procedure di pignoramento Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), fornendo chiarezza su quali beni e crediti possono essere legittimamente "aggrediti" e quali, al contrario, godono di specifiche protezioni. La comprensione di queste dinamiche è cruciale per qualsiasi contribuente che si trovi ad affrontare debiti erariali, in quanto l'ADER, pur godendo di poteri estesi e di procedure semplificate rispetto ai creditori privati, opera pur sempre entro limiti ben definiti dalla legge e interpretati dalla giurisprudenza. Attraverso un'analisi che privilegia la normativa vigente, l'orientamento della Suprema Corte e gli spunti dottrinali, esploreremo le varie forme di pignoramento – mobiliare, immobiliare e presso terzi – con un focus dettagliato sui requisiti, i limiti di pignorabilità e le possibili strategie per bloccare o contestare tali azioni esecutive. L'obiettivo è fornire ai cittadini un parametro concreto per valutare la propria posizione e intraprendere le azioni più opportune.

 

INDICE

1. Introduzione al Pignoramento Agenzia delle Entrate Riscossione

1.1 Il Ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Natura del Pignoramento

1.2 Quando l'Agenzia delle Entrate Riscossione (Equitalia) può Agire con un Pignoramento?

1.3 I Termini per l'Inizio dell'Esecuzione Forzata

1.4. Il Ruolo del Giudice nel Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

2.1 L'Oggetto del Pignoramento Equitalia: Beni e Crediti Aggredibili e Inaggredibili

2.1 Il Pignoramento Mobiliare

2.1.1 Limiti al Pignoramento Mobiliare

2.1.2  Beni di Proprietà di Terzi

2.1.3 Il "Paniere" di Beni Impignorabili (e la sua Mancata Attuazione)

2.2 Il Pignoramento agenzia entrate Immobiliare

2.2.1 L'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare la prima casa?

2.2.2 Altri Limiti al Pignoramento Immobiliare: la Soglia di Debito

2.2.3 L'Intervento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in Procedure Promosse da Altri Creditori

2.2.4 L'Ipoteca Esattoriale: Requisiti e Limiti

2.3 Pignoramento Presso Terzi agenzia entrate: Una Panoramica

2.3.1 In Cosa Consiste il Pignoramento Presso Terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Procedura Semplificata

2.3.2 Limiti Generali al Pignoramento Presso Terzi

2.3.3 Pignoramento dello Stipendio

2.3.4 Pignoramento della Pensione

2.3.5 Pignoramento del Conto Corrente

2.3.5.1 Limiti Specifici al Pignoramento del Conto Corrente

2.3.5.26 Durata del Pignoramento del Conto Corrente

2.3.6 Il Pignoramento di Ogni Altro Credito

2.3.7 Il Pignoramento delle Provvigioni dell'Agente di Commercio

2.3.8 La Posizione degli Amministratori di Società

3. Come l'Ufficio Decide Cosa Pignorare: i Poteri di Indagine

4. Come si può Bloccare un Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione?

4.1 La Rateizzazione del Debito: un'Arma Efficace

4.2 Contestare il Pignoramento Davanti al Giudice: Giurisdizione e Motivi di Opposizione

4.2.1 L'Omessa o Invalida Notifica degli Atti Presupposto

4.2.2 La Prescrizione del Credito

4.2.3 Il Pagamento del Debito

4.2.4 La Validità delle Notifiche a Mezzo PEC

4.3 Gli strumenti di cui al DLgs 14/2019 per il sovraindebitamento

5.Conclusioni e Consigli Pratici


1. Introduzione al Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

Navigare le acque del diritto tributario può essere un'impresa complessa, soprattutto quando si parla di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Questo termine, spesso foriero di preoccupazioni per i contribuenti, designa un atto di forte impatto sulla sfera patrimoniale del debitore, volto al recupero coattivo di somme dovute all'Erario o ad altri Enti Pubblici. L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), quale agente della riscossione, ha il compito di recuperare i crediti affidati dagli enti impositori e, per farlo, si avvale di strumenti esecutivi specifici, che presentano peculiarità rispetto alle procedure ordinarie previste dal Codice di Procedura Civile.

In questa prima parte, porremo le basi per comprendere il quadro generale entro cui si muove l'azione di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, analizzando la sua funzione, i presupposti legali per la sua attivazione, i termini procedurali e il ruolo, spesso limitato, dell'autorità giudiziaria. La consapevolezza di questi aspetti è fondamentale per difendersi efficacemente e per operare scelte informate.


1.1. Il Ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Natura del Pignoramento

L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), in passato chiamata Equitalia, è l'ente pubblico economico che, in Italia, svolge l'attività di riscossione nazionale dei tributi e di altre entrate pubbliche. Il suo mandato è di "aggredire" i beni e i crediti dei debitori per soddisfare le pretese creditorie degli enti (come l'Agenzia delle Entrate stessa, l'INPS, l'INAIL, Regioni, Comuni, Camere di Commercio, ecc.) che le hanno affidato il compito di riscuotere.

Il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è, in sintesi, un atto con cui l'ADER notifica al debitore l'individuazione di determinati beni (immobiliari o mobiliari) o crediti del debitore stesso, intimandogli di non disporne. L'obiettivo è la vendita di tali beni o l'incasso dei crediti per saldare il debito dovuto al creditore. Questo atto costituisce il vero e proprio "incipit" della procedura esecutiva esattoriale. Ogni atto dispositivo dei beni pignorati effettuato successivamente alla trascrizione del pignoramento è inopponibile all'Agente della riscossione.

 

1.2. Quando l'Agenzia delle Entrate Riscossione può Agire con un Pignoramento?

L'ADER non può agire arbitrariamente. La sua azione esecutiva è subordinata all'esistenza di un "titolo" esecutivo valido. I titoli esecutivi che legittimano il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sono principalmente due:

Il Ruolo: Si tratta di un elenco, previsto dalla legge, che l'ente creditore (ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, le Regioni o i Comuni) affida all'ADER con il compito di riscuotere i crediti in esso indicati. Il ruolo può contenere iscrizioni a titolo definitivo o non definitivo, e si distingue tra ruoli ordinari e straordinari, questi ultimi formati in presenza di un fondato pericolo per la riscossione, consentendo l'iscrizione di imposte e sanzioni per l'intero ammontare e gli interessi. Il ruolo diviene esecutivo con la sottoscrizione del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.

L'Accertamento Esecutivo e gli Avvisi di Addebito: Questi atti, introdotti rispettivamente dall'art. 29 del D.L. 78/2010 e dall'art. 30 del D.L. 78/2010, svolgono una triplice funzione: di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto. Contengono, infatti, l'intimazione ad adempiere entro un termine definito e diventano esecutivi decorsi i termini per la proposizione del ricorso. L'esecuzione, tuttavia, è sospesa per 180 giorni, salvo che l'atto non sia stato impugnato o in caso di fondato pericolo per la riscossione.

Esempio pratico: Un contribuente riceve un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate per una contestazione IRPEF. Se non lo impugna entro i termini previsti, o se il ricorso viene rigettato, tale avviso diventa un titolo esecutivo a tutti gli effetti, legittimando l'ADER a procedere con il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per recuperare quanto dovuto. Similmente, un avviso di addebito per contributi INPS non pagati avrà lo stesso effetto.


1.3. I Termini per l'Inizio dell'Esecuzione Forzata Agenzia delle Entrate

L'ADER deve osservare precisi termini per l'inizio dell'esecuzione forzata. In particolare:

Termine di Prescrizione: L'esecuzione deve essere avviata entro il termine di prescrizione del credito, che per la maggior parte dei tributi principali è di 5 o 10 anni. Questo termine decorre dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento esecutivo. La prescrizione può essere interrotta da atti specifici, come l'intimazione ad adempiere o altri atti idonei.

Termine di un Anno e l'Intimazione di Pagamento: Se l'esecuzione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo, l'ADER deve, prima di procedere con il pignoramento, notificare un apposito atto chiamato "intimazione di pagamento". L'avviso di intimazione ad adempiere ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, ed è sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata per garantirne la completezza motivazionale.

Esempio pratico: Un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento tre anni fa e non ha pagato. Se l'ADER non ha intrapreso alcuna azione esecutiva entro l'anno dalla notifica, prima di pignorare i beni del contribuente, dovrà notificargli un'intimazione di pagamento. Se, invece, la cartella fosse stata notificata otto anni fa e non vi fossero stati atti interruttivi, il credito potrebbe essere caduto in prescrizione, rendendo l'esecuzione illegittima.


1.4. Il Ruolo del Giudice nel Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

Una delle principali peculiarità del pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è la sua autonomia rispetto all'intervento giudiziario ordinario. Il procedimento è regolato da una legge specifica (il D.P.R. n. 602/1973) che deroga in molte parti al procedimento ordinario di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile.

Autonomia dell'ADER: L'Agenzia delle Entrate Riscossione procede alla notifica del pignoramento e alla successiva vendita dei beni pignorati in completa autonomia, senza che intervenga il giudice. Questa semplificazione procedurale è una differenza sostanziale rispetto all'esecuzione civile ordinaria, dove ogni fase è soggetta al controllo del giudice dell'esecuzione.

Intervento Giudiziale Successivo: Il giudice interviene solo in momenti successivi, in particolare dopo che la vendita ha avuto luogo (per la fase di distribuzione delle somme ricavate) o nel caso in cui il debitore sollevi delle contestazioni (attraverso le opposizioni).

Esempio pratico: A differenza di un creditore privato, che per pignorare un bene immobiliare deve ottenere un'ordinanza del giudice per ogni fase (dall'autorizzazione alla vendita alla fissazione dell'incanto), l'ADER può, una volta in possesso del titolo esecutivo e rispettati i termini, notificare direttamente il pignoramento e procedere autonomamente alla vendita, salvo opposizioni del debitore.


2. L'Oggetto del Pignoramento: Beni e Crediti Aggredibili e Inaggredibili

Una volta chiariti i principi generali che regolano l' esecuzione forzata Agenzia delle Entrate Riscossione, è essenziale addentrarsi nel cuore della questione: che cosa può pignorare l'Agenzia delle Entrate Riscossione ? cioè quali beni possono essere oggetto del pignoramento agenzia entrate e quali, invece, sono al riparo dalla pretese di Equitalia? L'ADER ha a disposizione diverse forme di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ciascuna con le proprie regole, i propri limiti e le proprie specificità. Un'analisi dettagliata di queste tipologie è fondamentale per comprendere la portata dell'azione esecutiva e per individuare eventuali margini di difesa.


2.1 Il Pignoramento Mobiliare

Il pignoramento mobiliare è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione individua e vincola i beni mobili del debitore. Questi possono includere gli arredi di casa o dell'ufficio, la macchina, la moto, ma anche somme di denaro o crediti non ancora materializzati. L'ufficiale della riscossione, o chi per esso, ricerca le cose da pignorare nella casa del contribuente o in altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.). Successivamente, viene redatto un verbale di pignoramento che deve essere notificato al debitore.


2.1.1 Limiti al Pignoramento Mobiliare

Il legislatore ha previsto specifiche tutele per determinate categorie di beni mobili, riconoscendone l'importanza per la vita quotidiana o per l'attività lavorativa del debitore. Il pignoramento Agenzia delle Entrate Riscossione è soggetto a limiti definiti dall'art. 62 del D.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 515, comma 3, del Codice di Procedura Civile.

Strumenti di Lavoro: Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati soltanto nei limiti di un quinto del loro valore. Questa limitazione si applica, per di più, solo qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni del debitore non sia sufficiente a soddisfare il credito. Il limite di un quinto non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Regole di Tutela Speciali: Se questi beni vengono comunque pignorati, si applicano regole di tutela particolari:

    ◦ La loro custodia (durante la procedura esecutiva) è sempre affidata al debitore.

    ◦ Il primo incanto (primo tentativo di vendita) non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento.

    ◦ Il pignoramento perde efficacia se, dalla sua esecuzione, sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Questo è un termine più ampio rispetto a quello ordinario di 200 giorni (art. 53 co. 1 DPR n. 602/1973).

Esempio pratico: Un avvocato ha un debito con l'ADER e l'ufficiale della riscossione intende pignorare i suoi codici, libri giuridici e computer indispensabili per la professione. Questi beni potranno essere pignorati solo per un quinto del loro valore e solo se l'avvocato non possiede altri beni mobili (come un'automobile o un conto corrente con somme significative) il cui valore sia sufficiente a coprire il debito. In ogni caso, la custodia di tali beni rimarrebbe all'avvocato.


2.1.2. Beni di Proprietà di Terzi

Un'altra importante limitazione riguarda la proprietà dei beni. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere con il pignoramento mobiliare quando viene dimostrato che i beni appartengono a una persona diversa dal debitore, sulla base di un titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il debito.

Prova della Proprietà: Questa dimostrazione può essere offerta solo mediante l'esibizione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata (cioè un atto in cui interviene un Notaio) o di una sentenza passata in giudicato. La giurisprudenza ha confermato la rigidità di queste regole, volte a prevenire collusione tra il terzo e il debitore a danno del Fisco (Cass. 23.5.2014 n. 11531). Se il pignoramento ha ad oggetto beni mobili siti nella casa di abitazione, nell'azienda o in altri luoghi appartenenti al debitore, il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado possono dimostrare la proprietà esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore alla presentazione della dichiarazione, o al momento della violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, o al presupposto dell'iscrizione a ruolo.

Esempio pratico: L'ADER intende pignorare un'auto intestata al debitore, ma quest'ultimo produce un atto di vendita con data autenticata anteriore all'anno del debito, dimostrando di aver venduto il veicolo a un terzo. In tal caso, l'ADER dovrà astenersi dal pignoramento dell'auto (Agenzia delle Entrate pignoramento).


2.1.3. Il "Paniere" di Beni Impignorabili (e la sua Mancata Attuazione)

Il D.P.R. n. 602/1973 (art. 76, comma 1, lett. a-bis) prevedeva l'istituzione di un "paniere di beni essenziali" impignorabili, la cui individuazione doveva avvenire tramite decreto ministeriale. Tuttavia, ad oggi, questo provvedimento attuativo non risulta mai essere stato emanato. Questo significa che, in assenza di tale paniere, la protezione specifica per i "beni essenziali" non è operativa, e si applicano le regole generali di pignorabilità, salvo le limitazioni già esposte per gli strumenti di lavoro.


2.2. Il Pignoramento agenzia entrate Immobiliare

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare anche gli immobili di proprietà del debitore, come case, negozi, fondi commerciali o garage. Il pignoramento immobiliare è un atto che l'ADER notifica al debitore, nel quale individua il bene immobile da pignorare, e che poi iscrive in Conservatoria dei Registri Immobiliari. Dopo questi adempimenti, inizia la procedura esecutiva che porta alla vendita dell'immobile all'asta e alla distribuzione del ricavato in favore dell'Agente della Riscossione.

Tuttavia, anche in questo ambito, esistono limiti importanti che è fondamentale conoscere.


2.2.1. Quando Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa?

Questa è una delle domande più frequenti e delicate per i contribuenti. La risposta è chiara: l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può mai pignorare la cosiddetta "prima casa", a condizione che l'immobile abbia congiuntamente i seguenti requisiti:

Unico immobile di proprietà: Deve essere l'unico immobile di proprietà del debitore.

Uso abitativo: Deve essere adibito a uso abitativo.

Residenza anagrafica: Il debitore deve risiedervi anagraficamente. Il requisito della residenza anagrafica non richiede un periodo temporale specifico, essendo sufficiente che sussista prima della notifica del pignoramento.

Non di lusso: Non deve essere un'abitazione di lusso, con le particolari caratteristiche individuate dal D.M. 2.8.69, e non deve essere classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli).

Esempio pratico: Se un contribuente possiede un solo appartamento in cui vive e ha la residenza anagrafica, e tale immobile non è una villa o un castello (categorie A/8 o A/9), l'ADER non potrà pignorarlo per recuperare i debiti.

Se ti interessa approfondire questo aspetto del pignoramento clicca sul link (pignoramento agenzia entrate).


2.2.2. Altri Limiti al Pignoramento Immobiliare: la Soglia di Debito

Oltre al limite della "prima casa", esiste un'altra importante soglia che impedisce il pignoramento immobiliare dell'Agenzia delle Entrate Riscossione:

Debito Complessivo Inferiore a €120.000: L'ADER non può mai attivare un pignoramento immobiliare se il debito complessivo per cui si procede non supera i €120.000. Nel calcolo di tale importo devono essere considerati non solo i debiti tributari, ma anche altri debiti, come quelli previdenziali (ad esempio INPS). Questo significa che, anche se un immobile non rientra nella definizione di "prima casa" (ad esempio, è una seconda casa o un immobile commerciale), se il debito è ampiamente inferiore a questa soglia, il debitore può comunque stare tranquillo in quanto l'immobile non potrà essere pignorato.

Esempio pratico: Un contribuente ha un debito complessivo di €90.000 (tra tasse non pagate e contributi INPS). Anche se possiede diversi immobili o un immobile che non rientra nei requisiti della "prima casa", l'ADER non potrà pignorare tali beni perché il debito non supera la soglia di €120.000.


2.2.3. L'Intervento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in Procedure Promosse da Altri Creditori

È fondamentale prestare attenzione a una particolarità: anche se l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può avviare il pignoramento immobiliare in presenza dei limiti sopra descritti, può sempre intervenire in un pignoramento immobiliare promosso da un altro creditore.

Consiglio Importante: Se un contribuente ha debiti verso l'Agente della Riscossione e possiede una casa con i requisiti della "prima casa" (o se il debito è sotto i €120.000), è cruciale pagare puntualmente gli altri creditori (banche, finanziarie, fornitori, ecc.). Questo per evitare che siano loro a promuovere un pignoramento immobiliare della casa, nel quale l'ADER potrebbe poi intervenire per far valere il proprio credito, senza che ad essa possano essere opposte le limitazioni che le impedivano di avviare l'azione. L'Agente della Riscossione può intervenire in procedure esecutive in corso e partecipare al riparto della somma ricavata (art. 54 co. 1 DPR n. 602/1973). In alternativa, può esercitare il diritto di surroga (art. 51 DPR n. 602/1973).

Esempio pratico: Un debitore ha un debito di €30.000 con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la sua unica casa rientra nella definizione di "prima casa". L'ADER non può pignorarla. Ma se lo stesso debitore ha anche un piccolo debito non pagato con una banca, e quest'ultima avvia un pignoramento immobiliare sulla casa, l'ADER potrà unirsi a tale esecuzione e recuperare il proprio credito.


2.2.4. L'Ipoteca Esattoriale: Requisiti e Limiti

Prima di poter procedere con un pignoramento immobiliare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve aver iscritto un'ipoteca sull'immobile del debitore, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Requisiti: Devono essere decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca senza che il debito sia stato estinto, rateizzato, o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Distinzione Ipoteca/Pignoramento: È importante notare che l'iscrizione ipotecaria non costituisce di per sé un atto dell'espropriazione forzata, ma piuttosto una procedura alternativa all'esecuzione vera e propria. Per l'ipoteca non valgono gli stessi limiti del pignoramento: essa può essere iscritta anche senza la necessità di notificare l'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.

Soglia di Credito per Ipoteca: L'ipoteca può essere in ogni caso iscritta se l'importo complessivo del credito per il quale si procede non è inferiore complessivamente a ventimila euro. Le limitazioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 (esenzione per la prima casa, soglia di €120.000 per il pignoramento) non si applicano all'iscrizione ipotecaria.

Esempio pratico: L'ADER ha un credito di €25.000 nei confronti di un contribuente. Anche se l'importo è inferiore a €120.000 (limite per il pignoramento immobiliare), l'ADER può comunque iscrivere ipoteca sull'immobile del debitore. Dopo sei mesi, se il debito non è stato saldato, non può però procedere con il pignoramento.


2.3 Il Pignoramento Presso Terzi agenzia entrate: Una Panoramica

Il pignoramento presso terzi è una delle forme di esecuzione forzata più versatili e frequentemente utilizzate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Consiste nell'aggredire somme o beni che un soggetto terzo deve al debitore. Questa tipologia di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione può interessare diverse forme di crediti, dai canoni di locazione allo stipendio, dalla pensione alle disponibilità sul conto corrente, fino a qualunque altro credito del debitore verso soggetti terzi.


2.3.1. In Cosa Consiste il Pignoramento Presso Terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Procedura Semplificata

Rispetto alla procedura di pignoramento presso terzi ordinaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione beneficia di una procedura semplificata.

Ordine Diretto al Terzo: L'Agente della Riscossione notifica al terzo (e al debitore) un atto nel quale individua il credito (dovuto dal terzo al debitore) e ordina al terzo di pagare il credito direttamente a lei, fino a concorrenza dell'importo del debito, nei seguenti termini:

    ◦ Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme il cui diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

    ◦ Alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Assenza di Intervento Giudiziario Iniziale: Questa procedura semplificata significa che, a differenza del pignoramento presso terzi ordinario (art. 543 c.p.c.), l'Agente della Riscossione può bypassare la citazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione. L'atto di pignoramento presso terzi notificato da Equitalia ll'ADER non ha valore di atto pubblico (Cass. 9.11.2017 n. 26519).

Inottemperanza all'Ordine: Qualora il terzo non ottemperi all'ordine di pagamento, l'Agente della Riscossione dovrà allora procedere a citare in giudizio il terzo e il debitore nei modi ordinari.

Esempio pratico: Se un debitore ha un credito di €10.000 verso un fornitore per servizi prestati, l'ADER può notificare direttamente al fornitore un atto di pignoramento presso terzi, ordinandogli di pagare i €10.000 direttamente all'Agenzia entro 60 giorni, anziché al debitore.


2.3.2. Limiti Generali al Pignoramento Presso Terzi Agenzia delle Entrate Riscossione

Come regola generale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione incontra alcuni limiti al pignoramento presso terzi, volti a tutelare il cosiddetto "minimo vitale" del debitore e a garantire la solidarietà sociale. Nello specifico, l'ADER non può mai pignorare:

• I crediti alimentari.

• I crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri.

• Sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Esempio pratico: Un debitore percepisce un sussidio statale per persone indigenti. Tale somma, anche se accreditata su un conto corrente, non potrà essere pignorata dall'ADER, in quanto rientra tra i crediti a finalità di sostentamento.

2.3.3. Il Pignoramento dei Canoni di Locazione e Affitto

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha la facoltà di pignorare i canoni di locazione o di affitto che un inquilino deve al debitore.

Facile Individuazione: Dato che i contratti di locazione e affitto devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agente della Riscossione può facilmente verificare, usando le banche dati, se il debitore è titolare di tali contratti e se percepisce canoni.

Ordine di Pagamento: In caso affermativo, l'Ufficio notifica all'affittuario o all'inquilino l'ordine di pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione i canoni di locazione/affitto nei seguenti termini:

    ◦ Quelli scaduti e non corrisposti: entro quindici giorni dalla notifica.

    ◦ Quelli a scadere: alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del credito per cui l'Agente per la Riscossione procede.

Esempio pratico: Un debitore proprietario di un appartamento affittato non paga le sue tasse. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, riscontrando il contratto di locazione registrato, può ordinare all'inquilino di versare il canone di affitto direttamente all'Agenzia, anziché al proprietario, fino a copertura del debito.


2.3.3. Il Pignoramento dello Stipendio

Il pignoramento dello stipendio è una forma di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione frequentemente utilizzata. L'Agente della Riscossione può pignorare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, incluse quelle dovute a causa di licenziamento. L'Ufficio, grazie alle sue banche dati, può facilmente verificare se il debitore è un lavoratore dipendente e chi è il suo datore di lavoro.

L'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce limiti specifici alla pignorabilità dello stipendio da parte dell'Agenzia delle Entrate, che sono diversi da quelli applicati dagli altri creditori.

Limiti di Pignorabilità dello Stipendio:

    ◦ Un decimo (1/10) per importi fino a €2.500.

    ◦ Un settimo (1/7) per importi da €2.500 a €5.000.

    ◦ Un quinto (1/5) per importi superiori a €5.000. Queste soglie sono specifiche per i casi in cui il creditore sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione; per gli altri creditori, si applica sempre e solo la soglia di 1/5.

Esempio pratico: Se un lavoratore dipendente percepisce uno stipendio netto di €2.000 al mese, l'ADER potrà pignorare al massimo 1/10 di tale importo, ovvero €200. Se lo stipendio è di €3.000, potrà pignorare 1/7, circa €428. Se lo stipendio supera i €5.000, si applicherà il limite di 1/5.

 

2.3.4. Il Pignoramento agenzia entrate della Pensione

Anche le somme dovute a titolo di pensione possono essere oggetto di pignoramento. L'ADER, attraverso le sue banche dati, può verificare se il debitore è titolare di una pensione.

Esiste, tuttavia, un limite fondamentale alla pignorabilità della pensione:

Importo Non Pignorabile: Le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di €1.000 euro. Nel 2024, il doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale è pari complessivamente a €1.068,80. La parte eccedente tale soglia, invece, è pignorabile nei limiti in cui lo è lo stipendio (1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell'importo).

Esempio pratico: Se un pensionato percepisce una pensione di €1.500 al mese nel 2024, la soglia di €1.068,80 (o comunque il minimo di €1.000) non è pignorabile. La differenza (€1.500 - €1.068,80 = €431,20) potrà essere pignorata secondo i limiti dello stipendio. Essendo questo importo inferiore a €2.500, si potrà pignorare 1/10 di €431,20, ovvero circa €43.

È importante distinguere tra la pignorabilità della pensione presso l'ente erogatore (ad esempio l'INPS) e la pignorabilità delle somme a titolo di pensione già accreditate su un conto corrente, per le quali si applicano limiti diversi.


2.3.5. Il Pignoramento del Conto Corrente

Il pignoramento del conto corrente è una delle forme più ricorrenti e incisive di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Le somme presenti sul conto corrente sono, dal punto di vista legale, crediti che il correntista ha verso la banca. L'Ufficio può pignorare questi crediti, e ha la possibilità di accedere alle sue banche dati per conoscere quali conti correnti il debitore possiede. Inoltre, dal 2024, con l'emanazione di appositi decreti, potrà accedere in tempo reale alle effettive disponibilità presenti sul conto corrente.


2.3.5.1. Limiti Specifici al Pignoramento del Conto Corrente

Nel pignorare le somme presenti sul conto corrente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione incontra, oltre ai limiti generali visti (crediti alimentari, sussidi), due limiti specifici molto importanti.

Stipendio o Indennità da Lavoro Dipendente Accreditati: Se sul conto corrente è accreditato lo stipendio o ogni altra indennità derivante da un rapporto di lavoro dipendente, il pignoramento non può estendersi all'ultimo emolumento accreditato. Questo significa che l'ultimo stipendio ricevuto è protetto dal pignoramento.

Pensione o Indennità Sostitutiva di Pensione Accreditati: Se sul conto corrente è accreditata la pensione o altra indennità che tiene luogo alla pensione, non possono essere pignorate somme per un importo pari al triplo dell'assegno sociale (pari complessivamente a €1.603,20 nel 2024). L'eccedenza presente sul conto corrente rispetto a questa soglia può essere pignorata integralmente. Gli accrediti sul conto corrente successivi al pignoramento possono essere pignorati nei limiti in cui può essere pignorata la pensione. 

Esempio pratico: Se un debitore riceve lo stipendio di €2.000 il 27 del mese e il pignoramento del conto corrente viene notificato il 28, l'ADER non potrà pignorare l'ultimo stipendio appena accreditato. Se un pensionato ha sul conto €2.000 a titolo di pensione, e la soglia di non pignorabilità è €1.603,20, l'ADER potrà pignorare la differenza (€2.000 - €1.603,20 = €396,80).


2.3.5.2. Durata del Pignoramento del Conto Corrente

Il pignoramento del conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione termina di fatto quando il debitore salda totalmente l'intero debito.


2.3.6. Il Pignoramento di Ogni Altro Credito

Oltre ai tipi specifici di crediti già menzionati (canoni di locazione, stipendi, pensioni, conto corrente), l'Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare qualunque altra tipologia di credito di cui il debitore sia titolare verso soggetti terzi.

Lavoratori Autonomi, Professionisti, Imprenditori: Se il debitore è un lavoratore autonomo, un professionista o un imprenditore, l'Ufficio può utilizzare le sue banche dati per verificare chi sono i clienti abituali. In caso di riscontro positivo, può pignorare tutti i crediti che il debitore ha verso questi soggetti.

Esempio pratico: Un architetto libero professionista non ha pagato le tasse. L'ADER, identificando i suoi clienti principali tramite le banche dati, può pignorare le fatture non ancora saldate che questi clienti devono all'architetto.


2.3.7. Il Pignoramento delle Provvigioni dell'Agente di Commercio

Una questione di particolare interesse riguarda la pignorabilità delle provvigioni spettanti agli agenti di commercio. Sebbene l'agente di commercio sia un imprenditore, la giurisprudenza ha riconosciuto che le sue provvigioni, in quanto compensi per un'attività di lavoro continuativa e coordinata, rientrano nell'ambito dei rapporti di parasubordinazione (art. 409, n. 3, c.p.c.).

Applicazione dei Limiti: Le modifiche legislative (L. 311/2004 e L. 80/2005) hanno esteso al settore del lavoro privato le disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, comportando l'applicazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. anche ai crediti derivanti dai rapporti di agenzia. Di conseguenza, le provvigioni dell'agente di commercio non sono interamente pignorabili, ma sono sottoposte ai seguenti limiti, calcolati al netto delle ritenute fiscali:

    ◦ Un decimo (1/10) per importi fino a €2.500.

    ◦ Un settimo (1/7) per importi da €2.500 a €5.000.

    ◦ Un quinto (1/5) per importi superiori a €5.000. Questa impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza (Cass. 18.1.2012 n. 685; Trib. Cosenza 10.2.2021 n. 340; Trib. Milano 4.2020).

Esempio pratico: Un agente di commercio ha un debito con l'ADER e percepisce €3.500 di provvigioni nette mensili. L'ADER potrà pignorare 1/7 di tale importo, ovvero €500, direttamente dall'azienda che eroga le provvigioni.


2.3.9. La Posizione degli Amministratori di Società

È importante distinguere la posizione degli agenti di commercio da quella degli amministratori di società per azioni. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 20.1.2017 n. 1545) ha chiarito che il rapporto tra la società e il suo amministratore unico o consigliere d'amministrazione è di tipo societario, caratterizzato da un'immedesimazione organica tra la persona fisica e l'ente.

Non Applicabilità dei Limiti: Dato che manca il requisito della "coordinazione" inteso in senso verticale (cioè una soggezione a direttive altrui simile a un rapporto gerarchico), tale rapporto non rientra tra quelli previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c.. Ne consegue che i compensi spettanti agli amministratori per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c., che sono invece applicabili ai rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. La Corte ha precisato che ciò riguarda le funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente, non escludendo la possibilità che tra la società e la persona fisica si instauri un autonomo rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, le cui caratteristiche devono essere verificate in concreto.

Esempio pratico: L'amministratore unico di una società ha un debito con l'ADER e percepisce un compenso per le sue funzioni. Questo compenso, a differenza di uno stipendio o di provvigioni di agente, potrà essere pignorato integralmente, senza i limiti di 1/5, 1/7 o 1/10, in quanto non rientra nelle tutele previste per i redditi da lavoro dipendente o assimilati.


3. Come l'Ufficio Decide Cosa Pignorare: i Poteri di Indagine

Per effettuare il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in maniera efficace, l'Ufficio ha a disposizione ampi poteri di indagine e accesso a banche dati, che le consentono di individuare i beni e i crediti del debitore. Questi poteri sono significativamente più estesi rispetto a quelli di un creditore privato nell'esecuzione ordinaria.

Banche Dati dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: L'ADER ha accesso a banche dati che le permettono di verificare la titolarità di beni del debitore e i rapporti che intrattiene con soggetti terzi. Questo facilita l'individuazione dei beni e/o crediti utilmente pignorabili.

Potenziamento dei Poteri dal 2024 (Art. 75-ter D.P.R. n. 602/1973): Una significativa novità è stata introdotta dall'art. 1, comma 100 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha aggiunto l'art. 75-ter al D.P.R. n. 602/1973. Questa norma, coerente con la delega per la riforma fiscale, mira a garantire la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la stessa, e impedendo condotte elusive da parte del debitore.

    ◦ Modalità Telematiche e Strumenti Informatici: A partire dal 2024, e non appena saranno adottati appositi decreti attuativi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie a individuare l'esistenza di beni e attività del debitore, da chiunque detenute. Questo include la possibilità di condurre ricerche utilizzando banche dati e strumenti telematici e informativi ulteriori rispetto a quelli a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Potenzialmente, la richiesta potrà riguardare banche dati in uso anche a soggetti privati e non solo a enti della Pubblica Amministrazione.

Tutela del Contribuente: L'ampliamento di questi poteri richiede l'approvazione di decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per definire le modalità operative, garantendo il rispetto dei diritti riconosciuti dallo Statuto del contribuente e in materia di protezione dei dati personali. È fondamentale che le informazioni non siano utilizzate per fini diversi da quelli esecutivi e che gli accessi siano effettuati da persone autorizzate e in presenza di un debito iscritto a ruolo non regolarmente pagato.

Esempio pratico: L'ADER, prima di procedere, può consultare l'Anagrafe Tributaria (art. 35 co. 25 del DL 223/2006) per conoscere i rapporti finanziari del debitore, compresi i conti correnti. Può accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici e, in futuro, anche a banche dati private, per avere un quadro completo del patrimonio del debitore e scegliere il pignoramento più efficace.


4. Come si può Bloccare un Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione?

Di fronte a un'azione di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la reazione immediata e corretta può fare la differenza. Sebbene, di regola, non sia possibile ottenere la sospensione di un pignoramento intrapreso dall'ADER, esistono tre eccezioni fondamentali che offrono al debitore la possibilità di bloccare, sospendere o contestare l'esecuzione.


4.1. La Rateizzazione del Debito: un'Arma Efficace

La prima e spesso più accessibile strategia per bloccare un pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è la rateizzazione del debito.

Sospensione dell'Esecuzione: La procedura esecutiva è sospesa se il debitore presenta un'istanza di rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 19 D.P.R. n. 602/1973). A seguito della presentazione di tale istanza, l'Agente della Riscossione non può iniziare nuove esecuzioni, fino all'eventuale rigetto dell'istanza.

Estinzione del Pignoramento: In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, con il pagamento della prima rata, si determina addirittura l'estinzione del pignoramento in corso.

Pignoramento del Conto Corrente: Questa è un'arma "vincente" per sbloccare rapidamente un conto corrente pignorato. È particolarmente importante per gli importi riferiti a ciascuna cartella di pagamento (o carico da accertamento esecutivo/avviso di addebito) non superiori a €120.000, per i quali la dilazione è concessa in automatico. Una volta pagata la prima rata, è consigliabile inviare la documentazione (richiesta di dilazione, prova del pagamento) all'istituto di credito per accelerare lo sblocco.

Limiti: Nel pignoramento immobiliare, la dilazione non estingue la procedura se c'è già stato l'incanto con esito positivo o l'assegnazione dei beni. Nel pignoramento presso terzi, se gli importi sono già stati trasferiti dall'istituto di credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la dilazione non può più bloccare nulla.

Esempio pratico: Un contribuente riceve un atto di pignoramento del conto corrente. Entro breve tempo, presenta un'istanza di rateizzazione all'ADER. Una volta ottenuta l'approvazione e pagata la prima rata, il pignoramento sul conto corrente si estingue, e le somme bloccate vengono liberate.


4.2. Contestare il Pignoramento Davanti al Giudice: Giurisdizione e Motivi di Opposizione

La seconda eccezione riguarda la possibilità di contestare il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione davanti al giudice. I casi in cui questo è possibile non sono molti, ma nella prassi, i più ricorrenti sono tre. La contestazione può portare alla sospensione dell'esecuzione e, se fondata, al definitivo annullamento del pignoramento.


4.2.1. L'Omessa o Invalida Notifica degli Atti Presupposto

Uno dei motivi più frequenti per contestare un pignoramento è l'omessa o invalida notifica degli atti presupposto, come la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento esecutivo, che devono sempre precedere ogni esecuzione forzata.

Giurisdizione: Se il contribuente riceve il pignoramento senza la preventiva e valida notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo, sussiste la giurisdizione tributaria. In questo caso, il pignoramento è considerato il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, e va impugnato davanti al giudice tributario (Corte Cost. 31.5.2018 n. 114; Cass. SS.UU. 14.4.2020 n. 7822; Cass. 20.7.2022 n. 22678; Cass. 13.8.2024 n. 22754). L'azione si qualifica come ordinaria impugnazione di un atto impositivo, da presentarsi entro i termini decadenziali dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92.

    ◦ Cassazione Sezioni Unite 14.4.2020 n. 7822: ha ribadito che, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire, rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In tal senso, il contribuente deve far valere l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario, non potendo attendere l'ulteriore e successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

    ◦ Corte Costituzionale 31.5.2018 n. 114: ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.. Ciò significa che, quando la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice tributario (cioè è a valle della cartella validamente notificata), è possibile proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario per contestare il diritto di procedere all'esecuzione (ad esempio, per la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella).

Esempio pratico: Un contribuente scopre l'esistenza di un debito solo quando riceve un pignoramento sul suo stipendio, non avendo mai ricevuto la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento. In questo caso, potrà impugnare direttamente il pignoramento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto e, di conseguenza, la nullità del pignoramento.


4.2.2. La Prescrizione del Credito

È possibile contestare un pignoramento eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'Ufficio. La prescrizione decorre, come detto, dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale (o dell'avviso di accertamento esecutivo), con termini di 5 o 10 anni a seconda del tributo.

Giurisdizione: Se la prescrizione si è verificata prima della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento (che avrebbe interrotto i termini), la questione rientra nella giurisdizione tributaria. Se invece la prescrizione è maturata dopo la valida notifica della cartella (o dell'intimazione) e prima del pignoramento, la competenza è del giudice ordinario (Tribunale).

Esempio pratico: Un contribuente riceve un pignoramento relativo a una multa stradale per la quale l'ultima notifica risale a sei anni fa, e non vi sono stati atti interruttivi validi nel frattempo. In questo caso, potrà opporsi al pignoramento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.


4.2.3. Il Pagamento del Debito

Un'altra situazione che legittima la contestazione è l'avvenuto pagamento del debito prima del pignoramento.

Procedura Amministrativa (art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012): In caso di avvenuto pagamento (o di sospensione giudiziale o amministrativa del credito, o di sentenza di annullamento), il contribuente può presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione un'autodichiarazione, allegando la documentazione comprovante il pagamento. L'ADER, senza sindacare l'autodichiarazione, sospende ogni attività esecutiva/cautelare. Se la comunicazione non viene inviata entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione ad opera del contribuente, il credito è annullato di diritto.

Contestazione Giudiziale: Anche se esiste la procedura amministrativa, il pagamento del debito inibisce comunque l'esecuzione a prescindere dall'attivazione di tale procedura. È sempre possibile rivolgersi al giudice per far dichiarare l'insussistenza del diritto dell'ADER a procedere, dimostrando l'avvenuto pagamento.

Esempio pratico: Un contribuente ha saldato integralmente un debito tributario tramite F24, ma riceve comunque un pignoramento. Potrà immediatamente presentare l'autodichiarazione all'ADER con la prova del pagamento. Se l'ADER non sospende l'esecuzione, potrà ricorrere al giudice per chiedere la sospensione e l'accertamento dell'avvenuto pagamento.


4.2.4 La Validità delle Notifiche a Mezzo PEC

Una questione di rilievo pratico e oggetto di recente dibattito giurisprudenziale è la validità dei pignoramenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione notificati via PEC (Posta Elettronica Certificata). L'ADER può notificare le cartelle di pagamento e gli atti della riscossione esattoriale mediante PEC (artt. 49 e 26 del D.P.R. n. 602/1973).

Indirizzo PEC del Mittente: Attualmente, la notifica a mezzo PEC dovrebbe essere eseguita dall'Agente della Riscossione utilizzando l'indirizzo risultante dal registro IPA (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it). Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la notificazione via PEC è legittima anche se proveniente da un diverso indirizzo (non registrato nei pubblici registri Reginde, Ini-Pec e Ipa), e non è causa di nullità ogni qual volta abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (CGT2°grado Lombardia, Sez. II, n. 2217/2024; Cass. 982/2023, n. 1702/2023 e 18684/2023).

Principi Rilevanti: Viene in risalto il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. L'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente. Pertanto, è onere del contribuente evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sono derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso. In definitiva, non vi è ragione di considerare nullo un atto, integralmente pervenuto al ricevente e del quale è certa la provenienza, se il diritto di difesa si è compiutamente esplicato.

Esempio pratico: Un imprenditore riceve un pignoramento via PEC da un indirizzo che non è quello ufficiale dell'ADER registrato nell'IPA. Se il messaggio è chiaro, il mittente è riconoscibile come "agenziariscossione" e l'imprenditore è comunque riuscito a comprendere la natura e l'oggetto dell'atto, e a impugnarlo tempestivamente, la notifica sarà considerata valida. Un ricorso basato unicamente sull'irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente difficilmente troverebbe accoglimento.


4.3 Gli strumenti di cui al DLgs 14/2019 per il sovraindebitamento

Esiste poi un ulteriore strumento per prevenire il pignoramento, o per bloccarlo qualora sia già stato attivato: si tratta delle procedure di sovraindebitamento di cui al DLgs 14/2019; in pratica si tratta di quattro strumenti (liquidazione controllata, ristrutturazione piano del consumatore, concordato minore, esdebitazione del debitore incapiente) che al ricorrere di certe condizioni posso consentire al debitore di ristrutturare integralmente (e talvolta cancellare) il debito verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (così come pure quello verso fornitori, banche, finanziarie, ecc....) impedendogli al contempo di procedere con un pignoramento oppure estinguendo quelli in corso; questi procedimenti sono utilizzabili ogni qual volta la situazione del debitore sia particolarmente grave e non siano utilizzabili gli altri metodi più sopra visti per gestire il pignoramento dell'Ufficio.


5. Conclusioni e Consigli Pratici

Il panorama delle azioni di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è, come abbiamo visto, vasto e articolato, caratterizzato da poteri estesi per l'Agente della Riscossione, ma anche da importanti limiti e garanzie a tutela del debitore. La chiave per affrontare efficacemente tali situazioni risiede nella conoscenza approfondita della normativa (D.P.R. n. 602/1973 e Codice di Procedura Civile), delle interpretazioni giurisprudenziali (in particolare della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale) e delle strategie difensive disponibili.

Abbiamo analizzato le diverse forme di pignoramento – mobiliare, immobiliare e presso terzi – evidenziando per ciascuna le specifiche regole di pignorabilità e impignorabilità. Dalla protezione della "prima casa" e degli strumenti di lavoro, ai limiti di pignoramento di stipendi, pensioni e provvigioni, fino alla procedura semplificata per i crediti presso terzi, ogni dettaglio può fare la differenza nella protezione del proprio patrimonio.

È fondamentale ricordare che l'ADER ha sì la capacità di accedere a numerose banche dati per individuare i beni aggredibili, ma il contribuente non è inerme. Strumenti come la rateizzazione del debito si rivelano un'arma potentissima per bloccare le procedure esecutive, anche quelle già avviate. Parallelamente, la possibilità di contestare il pignoramento in sede giudiziaria, adducendo vizi quali la prescrizione del credito o la mancata notifica degli atti presupposto, offre un'ulteriore via di difesa, a patto di rispettare le complesse regole sulla giurisdizione e sui termini processuali; da ultimo, per le situazioni più gravi, è possibile anche utilizzare le procedure di sovraindebitamento di cui al DLgs 14/2019.

In sintesi, per chi si trova di fronte a un pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione:

Non ignorare gli atti: Ogni comunicazione dall'ADER è importante e richiede attenzione.

Verificare i presupposti: Accertati della validità del titolo esecutivo, della correttezza delle notifiche e dell'assenza di prescrizione.

Conoscere i limiti: Sii consapevole dei beni e crediti che non possono essere pignorati o lo sono solo entro certi limiti.

Valutare la rateizzazione: Spesso è la soluzione più rapida ed efficace per sospendere o estinguere il pignoramento.

Consultare un esperto: Data la complessità della materia, l'assistenza di un avvocato specializzato in diritto tributario è cruciale per una valutazione accurata della tua specifica situazione e per intraprendere le azioni legali più opportune.

Ricorda, comprendere i tuoi diritti e le opzioni a tua disposizione è il primo passo per tutelarti.

Come sempre spero che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai un problema con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.


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Avv. Alberto Bindi

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