I pignoramenti Agenzia Entrate notificati via PEC
- albertobindi
- 29 ott 2024
- Tempo di lettura: 3 min
I pignoramenti Agenzia Entrate (Riscossione): il pignoramento di un conto corrente, di uno stipendio o di un immobile notificato dalla ex Equitalia via PEC è valido ?!?
Aggiornato al 22/10/2025
Accade sempre più di frequente che l'Agenzia delle Entrate Riscossione notifchi via PEC pignoramenti di stipendi, pensioni, conti correnti, ecc.... (si tratta del "pignoramento presso terzi"); è quindi opportuno fare luce in merito alla legittimità o meno di questi pignoramenti notificati via PEC. Se ti interessa continua a leggere questo post!
INDICE
1.Premessa
2.Quale indirizzo PEC deve usare l'Ufficio per notificare i pignoramenti?
3.I chiarimenti della giurisprudenza
4.Conclusioni
- Premessa
Anzitutto, una premessa importante: la notifica a mezzo PEC del pignoramento può avere luogo soltanto verso professionisti e imprenditori nonché verso altri soggetti che abbiano volontariamente comunicato all’Agenzia delle Entrate un indirizzo PEC per la ricezione delle notifiche; fuori da questi casi, non è possibile per l'Ufficio notificare pignoramenti a mezzo PEC.
- Quale indirizzo PEC deve usare l'Ufficio per notificare i pignoramenti?
Allo stato attuale la notifica a mezzo PEC deve essere eseguita dall'Agente della Riscossione utilizzando il seguente indirizzo (risultante dal registro IPA) protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
- I chiarimenti della giurisprudenza
La giurisprudenza ha precisato che la notificazione via PEC è legittima anche se proveniente da un indirizzo diverso da quello appena sopra indicato (ed anche non registrato nei pubblici registri Reginde, Ini-Pec e Ipa) e che tale notifica "non è neppure causa di nullità ogni qual volta abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Viene infatti in risalto, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sono derivati dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr. Cass. 982/2023, n. 1702/2023 e 18684/2023). Nel caso di specie il dominio da cui risulta essere stato spedito il messaggio di posta elettronica (pterzi.acc. lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it) è sufficiente a dare la certezza circa la provenienza dell'atto notificato, attesa la chiara dicitura del mittente (agenziariscossione). Applicando quanto detto al caso di specie, è da escludere che l'indirizzo utilizzato dall'Ufficio per la notifica degli atti, sebbene non presente nel pubblico registro IPA, abbia potuto generare incertezze, tant'è il contribuente ha effettivamente proposto tempestiva e immediata impugnazione avverso l'atto di pignoramento, sanando ogni eventuale irregolarità. In definitiva, per i principi ritraibili dal sistema, ivi incluso il principio di ragionevolezza, non vi è ragione di considerare nullo un atto, integralmente pervenuto al ricevente e del quale è certa la provenienza, se il diritto di difesa si è compiutamente esplicato. La notifica deve ritenersi pertanto conforme al dettato normativo senza che possa configurarsi l' inesistenza della stessa, la quale ricorre solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto o se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione (Cass. SS UU. nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016)." (CGT2°grado Lombardia, Sez. II, n. 2217/2024).
Dunque, il pignoramento dell' Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) notificato via PEC (nei confronti di professionisti, imprenditori ed altri soggetti che abbiano dato il consenso a ricevere notfiiche via PEC) è sempre valido, ancorché provenienti da un indirizzo diverso da quello ufficiale, ogni qual volta metta il contribuente in grado di comprendere la provenienza dell'atto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il suo oggetto (pignoramento); se poi, il pignoramento proviene dall'indirizzo ufficiale protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it non si pone proprio alcun problema circa la validità della notifica a mezzo PEC.
- Conclusioni
In conclusione, tranne casi particolari, i pignoramenti di conti correnti, stipendi, pensioni, ecc... notificati dall' Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo PEC sono sempre validi e contro di essi non merita fare un contenzioso fondato unicamente su questa argomentazione.
Peraltro, se ti è stato notificato un pignoramento la scelta di fare o meno un contenzioso può essere soppesata soltanto unitamente alle altre possibilità che l'ordinamento ti accorda per difenderti da tale aggressione e cioè la rateizzazione e gli strumenti di sovraindebitamento di cui al DLgs 14/2019. Se vuoi approfondire questi argomenti clicca sul seguente link (pignoramenti Agenzia Entrate).
Spero, come sempre, che questo post ti sia stato utile e ti ricordo che se hai un problema con un pignoramento dell' Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) e necessiti di aiuto puoi richiederci una preanalisi gratuita della tua specifica situazione cliccando sul seguente link.
Avv. Alberto Bindi
Se ti interessa scarica la versione .pdf di questo post!
Se invece preferisci ascoltare approfondimenti sul tema oggetto del post, clicca di seguito