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Pace fiscale 2023 & Rottamazione degli avvisi bonari

Aggiornamento: 7 mar 2023

Se hai ricevuto un avviso bonario e sei interessato a comprendere come rottamare (o meglio definire) questo atto con la pace fiscale 2023 continua a leggere questo post

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La legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) per aiutare i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta ai residui del COVID e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ha previsto, la cd pace fiscale 2023 che si sostanzia in una una serie di misure quali, per esempio:


  • la rottamazione automatica delle cartelle esattoriali,

  • la rottamazione quater delle cartelle esattoriali,

  • la definizione degli accertamenti con adesione e delle conciliazioni giudiziali,

  • la possibilità di rottamare le liti pendenti anche in Cassazione.

Se vuoi avere una panoramica completa di tutti questi strumenti ho fatto un apposito post.


In questo post però ti parlo soltanto di tre strumenti specifici previsti dalla pace fiscale 2023 in materia di avvisi bonari.


Se ti interessa l’argomento continua a leggere questo post!.


INDICE DI TRATTAZIONE



1. Premesse

Oggi come detto ti parlo soltanto di tre strumenti specifici previsti dalla pace fiscale 2023 in materia di avvisi bonari e in particolare:


  1. della rottamazione (o meglio della definizione agevolata) delle somme dovute a seguito di avvisi bonari derivanti da controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021;

  2. della rottamazione (o meglio della definizione agevolata) delle rateazioni di avvisi bonari in corso al 1/1/2023;

  3. dell’estensione sino a massimo n. 20 rate (anche per i debiti inferiori ad € 5.000) dei piani di rateazione degli avvisi bonari in corso.


2. Rottamazione (definizione agevolata) delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per gli anni 2019, 2020 e 2021

Ti parlo della possibilità prevista nell’ambito della pace fiscale 2023 di definire (rottamare) in modo agevolato le somme che l’Agenzia delle Entrate ti ha richiesto con un avviso bonario emesso a seguito di controlli automatizzati.


Che cosa è l’avviso bonario emesso a seguito di controlli automatizzati?


Il controllo automatizzato delle dichiarazioni è disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto n. 600/1973 e dall’art. 54-bis del decreto 633/1972 (tieni a mente questi due articoli perché sono importanti) e rappresenta uno dei metodi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per verificare la regolarità degli adempimenti posti in essere dal contribuente.


Come fai a capire se l’atto che hai tra le mani è, o non è, un avviso bonario emesso a seguito di una controllo automatizzato?


E’ semplice: se leggendolo trovi un riferimento all’art. 36 bis (e all’art. 54 bis) allora è un avviso bonario emesso a seguito di controllo automatizzato.


Nella sostanza con i controlli automatizzati l’Agenzia delle Entrate verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.


Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta dovuta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato, con un atto che volgarmente viene appunto chiamato "avviso bonario", dall’Agenzia delle Entrate al contribuente o all’intermediario (CAF o commercialista) che ha trasmesso la dichiarazione.

Cosa succede una volta che hai ricevuto l’avviso bonario?


Entro 30 giorni (se l’avviso bonario è stato inviato direttamente a te) oppure entro 90 giorni (se l’avviso bonario è stato inviato all’intermediario e cioè solitamente al tuo commercialista di fiducia) dalla ricezione dell’atto puoi:


  • regolarizzare la tua posizione versando le maggiori imposte richieste e beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo;

  • oppure puoi chiederne il riesame segnalando all’Agenzia delle Entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati (perché anche l’Agenzia delle Entrate può sbagliare!).

In caso di mancato pagamento entro 30/90 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria, le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo (e cioè l’Agenzia delle Entrate le affida all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero forzoso).


Capito cosa sono gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati, vediamo cosa ha previsto la pace fiscale 2023 e cioè la legge 197/2022 (alias Legge Bilancio 2023) per aiutare i contribuenti.


Le somme dovute in base ad avvisi bonari (da controlli automatizzati) relativi agli anni 2019 2020 e 2021 possono essere oggetto di rottamazione consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile con l’avviso bonario) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.


Quali sono i presupposti?


Il primo lo abbiamo già detto, si deve trattare di avvisi bonari (da controlli automatici) relativi agli anni 2019, 2020 e 2021.


Per sapere se l’atto che hai tra le mani è relativo a queste annualità è sufficiente leggerlo; in esso infatti l’Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente indicare a quale anno si riferisce.


C’è però anche un secondo presupposto, per rientrare nella rottamazione, infatti, si deve trattare:

  • di avvisi bonari per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1/1/2023, e cioè di avvisi già recapitati per i quali al 1/1/2023 non è ancora scaduto il termine di 30/90 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;

  • oppure di avvisi bonari recapitati successivamente al 1/1/2023.

Per effetto della rottamazione le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive indicati nell’avviso sono dovuti per intero mentre invece le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo (in luogo del 10%).


Per beneficiare della rottamazione è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate:

  • in unica soluzione, entro 30 giorni (o 90 giorni) dal ricevimento dell’avviso bonario oppure dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti (se l’Ufficio ha rideterminato gli importi a seguito di tue osservazioni);

  • in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Tieni conto che i benefici della rottamazione degli avvisi bonari sono conservati anche nelle ipotesi in cui tu incorra in lieve inadempimento intendendosi per lieve inadempimento:

  • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata non superiore a sette giorni;

  • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;

  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la rottamazione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione: l’Ufficio procederà quindi all’iscrizione a ruolo delle somme dovute con sanzioni calcolate nella misura piena (30%).


Facciamo un esempio.


Ricevi un avviso bonario relativo all’anno 2019 dove ti vengono contestate le seguenti irregolarità:

  • un’imposta non versata pari a 100 €

  • il versamento tardivo di un’imposta pari a 400 €.

Questo avviso bonario ti è stato inviato tramite PEC (posta elettronica certificata) e lo hai ricevuto in data 24/1/2023. Gli esiti del controllo automatizzato che ti vengono comunicati con l’avviso bonario sono i seguenti


Esito di omesso versamento

Imposta non versata 100,00 €

Sanzione (10%) 10,00 €

Interessi (ipotizziamo) 7,00 €


Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%) 40,00 €

Interessi 14,00 €


L’importo totale richiesto con l’avviso bonario, comprensivo di sanzioni calcolate al 10% è pari a euro 171,00.


L’importo da versare per rottamare l’avviso bonario (o meglio per procedere alla definizione dell’avviso bonario) si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3 per cento delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo.


Effettuando il ricalcolo verrà fuori quanto segue.


Esito di omesso versamento

Imposta non versata 100,00 €

Sanzione (3%) 3,00 €

Interessi 7,00 €


Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%) 12,00

Interessi 14,00 €


Per un totale di € 136; la rottamazione dell’avviso bonario (o meglio la definizione agevolata dell’avviso bonario) si perfeziona quindi con il versamento di € 136, comprensivo di sanzioni calcolate al 3 per cento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione; e in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.



3. Rottamazione (definizione agevolata) delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

La pace fiscale 2023 prevede la rottamazione (o meglio la definizione agevolata) anche con riferimento:

  • agli avvisi bonari di qualunque tipologia e quindi anche diversi da quelli derivanti dai controlli automatizzati di cui sopra ti ho parlato;

  • riferiti a qualsiasi periodo d’imposta e quindi anche periodi d’imposta diversi da quelli 2019/2020/2021 di cui abbiamo già parlato;

  • per i quali al 1/1/2023 è regolarmente in corso un pagamento rateale.

L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31/12/2022.


Pertanto, la rottamazione (o meglio la definizione agevolata) si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3%.


La condizione necessaria per beneficiare della rottamazione (e quindi della riduzione sanzionatoria) è che il pagamento rateale:

  • prosegua secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione,

  • ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate (di cui poi vi spiego meglio).

Qui sorge un problema pratico. Come si fai a proseguire nel piano di rateizzazione originario ricalcolando però gli importi dovuti con le sanzioni ridotte?


La risposta è semplice.



4. Estensione dei piani di rateizzazione

In merito alla rateazione degli avvisi bonari la pace fiscale 2023 ha modificato la norma che prevedeva che le somme dovute potessero essere versate:

  • in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo

  • ovvero, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Adesso, infatti, a prescindere dall’ammontare dei debiti il numero massimo di rate è sempre 20.


Ne consegue che, indipendentemente dall’importo dell’avviso bonario, puoi sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di n. 20 rate trimestrali di pari importo.


Questa novità si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1/1/2023.


Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.


Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa agevolarti nel compiere le tue valutazioni.


Avv. Alberto Bindi

 

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