Interruzione prescrizione cartelle esattoriali: guida 2026
Aggiornamento: 4 ore fa
In questo post ti spiego nel dettaglio come funziona l'istituto della "interruzione" della prescrizione delle tasse e dei contributi INPS.
Aggiornato al 2/10/2026

Nel mio studio di Firenze vedo spesso clienti che pensano che il loro debito sia prescritto senza curarsi di verificare se nel corso del tempo hanno ricevuto degli atti interruttivi della prescrizione. Non incorrere anche te in questo errore. Se vuoi comprendere se il tuo debito è prescritto una delle prime attività che devi compiere è proprio quella di controllare se nel corso del tempo l'Agente della Riscossione o l'INPS ti hanno notificato degli atti, o tu stesso hai compiuto delle attività, che hanno interrotto il termine. L'eventuale interruzione, infatti, è una delle questioni principali da affrontare. In questo post condivido con te le verifiche che compio sempre nel mio studio per valutare la ricorrenza di eventuali cause di interruzione, ogni qual volta devo affrontare un nuovo caso.
INDICE
1. Cos'è l'interruzione prescrizione cartelle esattoriali ?
1. Cos'è l'interruzione prescrizione cartelle esattoriali ?
L' "interruzione" della prescrizione comporta l'azzeramento del tempo trascorso e l'inizio di un nuovo periodo prescrizionale (artt 2943 e 2945 cc).
I termini di prescrizione, la cui funzione è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici, possono essere interrotti da qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore; in pratica si tratta degli atti con cui il creditore richiede il pagamento al debitore.
Per effetto dell'interruzione sorge un nuovo ed integrale periodo di prescrizione, identico nella durata a quello originario previsto per la specifica tipologia di credito (art 2945 co 1 cc; Cass 30230/2025; Cass 28104/2021).
2. Quali sono gli atti interruttivi dell'Agente della Riscossione ?
Gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione idonei ad interrompere il corso della prescrizione sono quelli dotati di natura recettizia e che contengono la richiesta di pagamento del debito (art 2943 cc).
Qui di seguito, sulla base della mia esperienza professionale, ti riporto un elenco degli atti tipici della procedura esattoriale che vengono notificati dall'Agente della Riscossione e che interrompono la prescrizione con riguardo sia ai tributi (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, TARI, TASI, IMU, ecc....) che ai contributi INPS:
Atto | Riferimenti |
Intimazione di pagamento | art 50 DPR 602/1973; Cass 29200/2020 |
Preavviso di fermo amministrativo | art 86 DPR 602/1973; Cass 29200/2020; Cass 5469/2019 |
Preavviso di iscrizione ipotecaria | art 77 DPR 602/1973; Cass 18305/2020 |
Atto di pignoramento | Cass 18305/2020; Cass 8219/2002; Cass 3741/2017 |
Proposta formulata dall'AdER di compensazione volontaria del debito con un controcredito |
Per quanto riguarda invece i soli contributi INPS interrompono la prescrizione anche i seguenti atti notificati dall'INPS o dall''Agente della Riscossione:
Atto | Riferimento |
Avviso di accertamento (notificato dall'INPS) | |
Avviso bonario (notificato dall'INPS) | |
Avviso di addebito (notificato dall'INPS) | |
Avviso di accertamento (notificato dall'AdER) | art 1 DLgs 462/1997; Cass 17769/2015 |
3. Decorrenza del nuovo termine
Di regola la notifica da parte dell'Agente della Riscossione o dell'INPS degli atti (sopra individuati) produce un effetto interruttivo istantaneo di modo che il nuovo termine prescrizionale comincia a decorrere immediatamente dal giorno successivo alla notificazione dell'atto interruttivo (art 2935 cc; art 2963 cc; Cass 30230/2025; Cass 26062/2022; Cass 28104/2021).
In pratica, l'effetto interruttivo è immediato senza che debba attendersi che l'atto diventi definitivo per il decorso del termine di legge (normalmente 60 o 40 giorni) per contestarlo davanti al giudice.
Facciamo un esempio: hai ricevuto in data 15/10/2017 una cartella di pagamento per IRPEF; il termine di prescrizione è 10 anni; perciò la prescrizione maturerebbe il 15/10/2027; tuttavia, in data 3/4/2026 l'Agente della Riscossione ti notifica una intimazione di pagamento; ecco, questa intimazione produce al 3/4/2026 l'effetto di interrompere immediatamente il termine di prescrizione (senza dover attendere che l'atto diventi definitivo per decorso del termine di 60 giorni per impugnarlo davanti al giudice) e di farne subito decorrere un altro di uguale durata; con la conseguenza che il nuovo termine di prescrizione sarà il 4/4/2036.
4. Vicende prive di efficacia interruttiva
Non tutti i provvedimenti o le attività dell'Amministrazione finanziaria producono effetti interruttivi della prescrizione, difettando del carattere di recettizietà o della natura di costituzione in mora (art 2943 cc; Cass 2014/2019; Cass 30230/2025).
Ecco un elenco delle attività che non interrompono la prescrizione:
Atto | Ragioni | Riferimento |
L'iscrizione a ruolo di un tributo o di un contributo INPS (e cioè la messa in cartella esattoriale del debito). | Perché è un mero atto interno dell'Amministrazione che non viene notificato al contribuente e quindi è inidoneo a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione. | Cass 30230/2025; Cass 26062/2022 |
Il rilascio da parte dell'AdER (o la richiesta del debitore) dell'estratto di ruolo. | Perchè l'estratto di ruolo è un elaborato informatico interno privo di efficacia recettizia o certificatoria verso il debitore e non reca alcuna manifestazione di volontà diretta al riconoscimento o alla costituzione in mora. | CTP Pavia 459/2016; Trib Torre Annunziata 2316/2023 |
I provvedimenti amministrativi di sospensione provvisoria della riscossione adottati d'ufficio dall'INPS ai sensi dell'allora vigente art. 25 comma 2 del DLgs. 46/1999 (ora abrogato). | Perché costituiscono meri ostacoli di fatto e non impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, risultando insuscettibili di produrre l'interruzione della prescrizione | Cass 14193/2021 |
L'iscrizione ipotecaria. | Perché l'iscrizione ipotecaria non è oggetto di notifica al contribuente e quindi non vale come messa in mora capace di interrompere la prescrizione. | art 77 DPR 602/1973; Cass 14213/2022; Cass 18305/2020 |
5. Atti e/o comportamenti del contribuente che interrompono la prescrizione
La prescrizione è interrotta, oltreché da atti del creditore, anche dal riconoscimento dell'esistenza del debito da parte del debitore stesso (art 2944 cc).
Il riconoscimento del debito idoneo ad interrompere il corso della prescrizione non richiede formule particolari ma è sufficiente un atto giuridico, anche tacito, che riveli la consapevolezza dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la volontà di disconoscerlo; ecco un elenco dei più comuni atti del debitore che valgono come riconoscimento del debito e quindi interrompono il corso della prescrizione:
Atto | Riferimento |
Presentazione di un'istanza di rateizzazione* | Cass 25575/2025; Cass 9221/2024; Cass 856/2024; Cass 11338/2023; Cass 27672/2020 |
Pagamento parziale del debito accompagnato dalla dichiarazione di imputazione del pagamento a titolo di acconto | Cass 18/2018; Cass 7820/2017; Cass 3371/2010; Cass 14927/2010; Cass 24555/2010 |
Modello 770 presentato all'Agenzia delle Entrate dal datore di lavoro riguardante i redditi erogati ai propri dipendenti e la relativa contribuzione | Cass 20455/2017 |
*Vale solo per le istanze di rateizzazione presentate entro la data del 29/11/2020; le istanze presentate successivamente, infatti, non hanno un effetto interruttivo bensì sospensivo della prescrizione. | |
6. Interruzione a seguito di giudizio
A seguito della proposizione di un giudizio (e cioè di un contenzioso) il termine di prescrizione viene interrotto e ricomincia a decorrere soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza (art 2943 co 1 cc; 2945 cc).
Per esempio: se ricevi una cartella di pagamento per IRPEF in data 15/3/2017 di regola la prescrizione di 10 anni maturerà il 15/3/2027; tuttavia, se hai impugnato davanti il giudice la cartella nel 2018 e il giudizio è passato in giudicato (e quindi è intervenuta una sentenza definitiva) nel 2022 allora la prescrizione si è interrotta nel 2018 e il nuovo periodo prescrizionale decennale sarà iniziato a decorrere dal 2022.
7. L'efficacia dell'interruzione nei confronti dei coobbligati solidali
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido producono effetto estensivo anche nei confronti degli altri coobbligati solidali (art 1310 cc).
Per esempio: nei casi di responsabilità solidale degli eredi (per i debiti tributari del defunto) la notifica della cartella o dell'intimazione eseguita nei confronti di un coobbligato interrompe la prescrizione anche verso gli altri.
Invece, la rinuncia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non produce alcun effetto nei confronti degli altri coobbligati liberati (art 1310 co 3 cc; art 2937 cc).
8. Perché rivolgersi all'Avv. Alberto Bindi e a "Prescrizione AI"?
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Se invece, dopo che hai letto questo post sulla interruzione prescrizione cartelle esattoriali, vuoi saperne di più in generale in materia di prescrizione di tasse e contributi INPS leggiti questo post: Prescrizione cartella esattoriale: la guida completa (2026) sui termini di 5 e 10 anni
Avv. Alberto Bindi