La definizione delle liti pendenti 2023 prevista dalla Legge n. 197/2022 presenta alcune criticità ...
Vuoi utilizzare la definizione delle liti prevista dalla legge n. 197/2022 per definire un contenzioso tributario ottenendo lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e magari pure di una parte dell'imposta?
In questo post ti spiego una criticità molto importante nell'applicazione di questa forma di condono.
Se sei interessato all'argomento continua a leggere il post!
INDICE
1. Introduzione
6. Conclusioni
1. Introduzione
La scadenza per la presentazione delle domande di definizione delle liti pendenti per l’anno 2023 si avvicina: infatti è il 30/9/2023; ma la strada per predisporre le istanze è tutt'altro che semplice.
In questo post, esploreremo rapidamente un dubbio operativo a tutt'oggi irrisolto qualora tu volessi procedere con la definizione di una lite tributaria.
2. La definizione delle liti pendenti (in sintesi)
Nella sostanza la procedura di definizione liti pendenti si traduce nella possibilità per il contribuente che abbia un contenzioso in materia fiscale di chiuderlo con un risparmio.
Per individuare i benefici della definizione di regola si ha riguardo alla situazione esistente al 1/1/2023 cosicché se a questa data:
il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, per la definizione della controversia deve pagare il 100% delle imposte con stralcio integrale di sanzioni e interessi;
il ricorso pende in primo grado, si deve pagare per beneficiare della sanatoria il 90% delle imposte, con stralcio quindi del 10% delle imposte e stralcio integrale di sanzioni e interessi;
l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si deve pagare soltanto il 40% delle imposte, con stralcio quindi del 60% delle imposte oltreché stralcio di tutte le sanzioni e gli interessi;
l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si deve pagare addirittura soltanto il 15% delle imposte con stralcio quindi dell'85% dell'imposta oltre le sanzioni e gli interessi;
il processo pende in Cassazione e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga solo il 5% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi e del 95% dell'imposta.
La domanda (per beneficiare di questa sanatoria) come detto deve essere presentata entro il 30/9/2023.
Sempre entro tale termine deve essere effettuato il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata; il pagamento rateale prevede fino a 54 rate di pari importo scadenti le prime tre al 30/9/2023, 31/10/2023 e al 20/12/2023 e le successive n. 51 rate mensili a decorrere da Gennaio 2024.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha termine sino al 30/9/2024 per notificare l’eventuale diniego della definizione agevolata.
3. Le incertezze applicative (per beneficiare della definizione liti pendenti)
La normativa prevede che per accedere alla definizione delle liti tributarie si possano scomputare dall'ammontare dovuto (da determinare secondo i criteri sopra individuati) tutte le somme versate durante il contenzioso tributario.
Tuttavia, calcolare l'importo effettivamente versato in pendenza di contenzioso può essere un'impresa difficile.
Difatti, nonostante la norma preveda la possibilità di scomputare tutte le somme versate (e cioè le somme versata “a qualsiasi titolo”) l'Agenzia delle Entrate ritiene (del tutto ingiustificatamente) non scomputabili gli aggi di riscossione (e cioè i compensi dell’Agente della Riscossione).
Perciò, soprattutto quando il contribuente ha optato per il pagamento rateizzato delle somme oggetto di contenzioso e magari, per di più, le somme coinvolgono più tributi, individuare la parte di queste effettivamente scomputabili dal totale dovuto per beneficiare della definizione delle liti pendenti può risultare assai complesso; e ciò, anche perché consultando il proprio "cassetto fiscale" il contribuente non è in grado di individuare le voci che si riferiscono agli aggi e che, come detto, non può scomputare dal totale dovuto.
Il rischio è che a fronte di un errore nel calcolo dell'importo dovuto l'Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente il diniego dell'agevolazione.
4. Le richieste di chiarimenti
In questo contesto, molti contribuenti speravano in maggiori chiarimenti o, almeno, in una maggiore disponibilità da parte degli uffici a rispondere alle loro richieste di chiarimenti.
Purtroppo, a quanto ci risulta molte richieste di chiarimenti rivolte dai contribuenti agli Uffici rimangono sostanzialmente inevase.
5. Un’ulteriore complicazione
Un'ulteriore complicazione è data dalla mancata previsione da parte del Legislatore delle conseguenze derivanti da errori "incolpevoli" in cui appunto può incorrere il contribuente nell’effettuazione dei calcoli di scomputo dal totale dovuto delle somme già versate.
Se infatti il Legislatore avesse previsto che in presenza di errori di calcolo "incolpevoli" la definizione della lite rimaneva salva, tutti avrebbero potuto stare più tranquilli. Questa previsione però manca. Perciò, in presenza di errori di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione della somma dovuta (e in tutto o in parte versata) non è chiaro se l'Agenzia consiglierà agli interessati di apportare correzioni o se, invece, notificherà direttamente un rifiuto della definizione della lite.
Qualora l’Ufficio adottasse quest’ultima impostazione probabilmente ciò potrebbe portare a una serie di impugnazioni da parte dei contribuenti, creando una situazione paradossale in cui una norma volta a ridurre le controversie tributarie potrebbe effettivamente generarne di nuove.
6. Conclusioni
In sintesi, la definizione delle liti tributarie è un procedimento che in alcuni casi può presentare difficoltà applicative: calcolare le somme versate, specialmente con i pagamenti rateizzati e i tributi multipli, potrebbe infatti risultare molto complesso.
Si consiglia quindi estrema cautela… anche perché, come visto, gli errori “incolpevoli” non è detto che verranno ‘scusati’ dall’Ufficio.
Anche per oggi è tutto; come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.
Ti ricordo anche che se necessiti di aiuto per comprendere se e come la definizione delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197/2002 può fare al caso tuo al seguente link puoi prenotare una consulenza personalizzata.
Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.
Avv. Alberto Bindi
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