La rateizzazione delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate
Aggiornamento: 12 feb
GUIDA PRATICA SULLA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La rateizzazione delle cartelle esattoriali
Chi riceve una cartella esattoriale oppure un avviso di accertamento esecutivo può, in presenza di determinate condizioni, ripartire in rate le somme di cui è debitore.
In questa materia importanti novità sono state introdotte recentemente dal decreto legge n. 50/2022.
INDICE DI TRATTAZIONE
1. Cosa deve dimostrare il debitore per ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriali?
2. Quante rate si possono ottenere?
3. E’ possibile ottenere un piano di rateizzazione in un numero di rate maggiore di 72?
4. Come si chiede la rateizzazione?
5. Quando si può presentare l'istanza di rateizzazione?
6. Quando è meglio presentare l'istanza di rateizzazione?
7. Cosa succede dopo la presentazione dell'istanza?
8. Quali sono gli effetti della presentazione dell'istanza di rateizzazione?
9. Con la rateizzazione viene meno il fermo del veicolo già in precedenza disposto?
10. La rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi consente il rilascio del DURC?
12. Ha un costo la rateizzazione?
13. Dopo quante rate non pagate viene meno la rateizzazione concessa?
14. Quali sono gli effetti della decadenza dalla rateizzazione?
15. E’ possibile impugnare una cartella esattoriale e contemporaneamente chiederne la rateizzazione?
16. Cosa succede alla rateizzazione se il debitore muore?
17. E’ possibile ottenere una proroga della rateizzazione?
18. Per i tributi locali esistono regole particolari?
1. Cosa deve dimostrare il debitore per ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriali?
Il contribuente può presentare all'Agenzia delle Entrate Riscossione una richiesta di rateizzazione per ciascuna cartella di pagamento o accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS ricevuti.
Per chiedere ed ottenere la rateazione il debitore deve trovarsi in una obiettiva situazione di temporanea difficoltà economica, e a questo riguardo occorre distinguere se le somme di cui viene chiesta la rateizzazione sono inferiori oppure superiori al valore soglia di € 120.000.
Sotto tale soglia il debitore, nel chiedere all'Agenzia delle Entrate Riscossione la rateizzazione, non deve dimostrare di trovarsi nella predetta situazione di temporanea difficoltà economica; con la conseguenza che l’istanza, alla quale non deve essere allegata alcuna documentazione, viene automaticamente accolta dall’Ufficio.
Il valore soglia di € 120.000 è relativo a “ciascuna richiesta” (a differenza di quanto accadeva prima); conseguentemente, adesso, il contribuente può scegliere quali debiti iscritti a ruolo intende rateizzare (prima invece poteva rateizzare soltanto l’intero complessivo suo debito preso in carico dall’Agenzia delle Entrate Riscossione), potendo presentare distinte istanze di dilazione, ciascuna delle quali, se ha ad oggetto importi fino a € 120.000, non richiede di essere accompagnata da documentazione comprovante la temporanea difficoltà finanziaria.
In teoria, quindi, è possibile ottenere la rateizzazione, a semplice richiesta, per importi complessivi cumulativamente maggiori rispetto a € 120.000,00 presentando un’istanza per ciascuna cartella esattoriale (o per ciascun avviso di accertamento esecutivo).
Viceversa, quando la rateizzazione ha ad oggetto importi superiori ad € 120.000 il debitore deve fornire all’Ufficio la documentazione che dimostra la situazione di temporanea difficoltà economica; in questa eventualità, occorre distinguere se il richiedente è una persona fisica oppure una società; in entrambi i casi, comunque, la concessione della rateizzazione è subordinata ad una verifica da parte dell’Ufficio.
Nel primo caso (richiesta di rateizzazione da parte di una persona fisica), al fine di dimostrare la sussistenza di una situazione di temporanea difficoltà, le istanze di rateizzazione devono essere accompagnate dall’ISEE; e l’Ufficio, nel decidere se concedere o meno la rateizzazione prende appunto in considerazione l’ISEE e l’entità del debito indicato nella richiesta; ma, se portati alla sua attenzione, potrebbe valutare anche altri elementi che attestino le temporanee difficoltà finanziarie quali per esempio i) la cessazione del rapporto di lavoro, ii) l’insorgenza di una grave patologia che abbia comportato ingenti spese mediche, iii) il decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, della famiglia oppure iv) la nascita di uno o più figli.
Nel secondo caso (richiesta di rateizzazione da parte di una società o di una ditta individuale in contabilità ordinaria), al fine di dimostrare la sussistenza di una situazione di temporanea difficoltà, le istanze di rateizzazione devono essere corredate dai prospetti di calcolo del c.d. “indice di liquidità” (dal quale si comprende se la rateizzazione è concedibile oppure no) e del cd. “indice Alfa” (che serve per calcolare il numero delle rate concedibili).
Se poi la società è in liquidazione, la richiesta di rateizzazione di debiti oltre gli € 120.000, deve essere accompagnata da documentazione ulteriore (una apposita relazione redatta da un professionista che attesti, tra l’altro, la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo oppure la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale).
2. Quante rate si possono ottenere?
Normalmente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione si possono ottenere massimo 72 rate mensili (cioè 6 anni).
Per le società in liquidazione, invece, il limite massimo è di 24 rate mensili (salvo che venga attestata la complessità delle attività di liquidazione).
3. E’ possibile ottenere un piano di rateizzazione in un numero di rate maggiore di 72?
Si, è possibile ottenere una rateazione “straordinaria” fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni); l'Agenzia delle Entrate Riscossione, però, concede tale possibilità solo ove:
il richiedente la dilazione si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica;
sia accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario” (quello, cioè, fino ad un massimo di 72 rate mensili);
il richiedente sia valutato solvibile in relazione agli impegni di pagamento previsti nel piano “straordinario”
4. Come si chiede la rateizzazione?
Per ottenere la rateizzazione del debito è necessario presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione; la domanda deve:
essere redatta utilizzando la modulistica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/;
indicare il domicilio eletto del debitore, i documenti necessari (quando necessari) ai fini della dimostrazione dello stato di difficoltà e copia di un documento di riconoscimento;
essere presentata alternativamente mediante: 1) consegna allo sportello, oppure 2) per via telematica direttamente dal sito internet della stessa Agenzia o, ancora, 3) tramite PEC insieme alla copia di un documento di identità del dichiarante.

5. Quando si può presentare l'istanza di rateizzazione?
L’istanza può essere presentata dal giorno in cui il debitore ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale.
Può essere presentata anche quando l’esecuzione forzata (per esempio il pignoramento della casa o della macchina) è già iniziata.
6. Quando è meglio presentare l'istanza di rateizzazione?
È opportuno presentare la domanda di dilazione, per quanto possibile, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale perché prima di questo termine il debitore non è ancora considerato inadempiente e quindi non può essere soggetto a misure esecutive (pignoramenti della casa, della macchina, di conti correnti, ecc….) e/o cautelari (ipoteca sulla casa, fermo dell’autovettura, ecc…).
7. Cosa succede dopo la presentazione dell'istanza?
Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione accoglie l'istanza (accoglimento che, come detto, è automatico per le istanze relative a debiti non superiori ad € 120.000) il provvedimento di accoglimento contiene:
il piano di ammortamento del debito con l’indicazione della scadenza della prima e delle successive rate;
l’importo complessivo da versare nonché quello delle singole rate, con evidenziato l’importo degli interessi di mora e delle spese;
Se invece l’istanza viene rigettata l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha l’obbligo di comunicare i motivi del rigetto.
8. Quali sono gli effetti della presentazione dell'istanza di rateizzazione?
La presentazione dell’istanza di rateizzazione produce i seguenti effetti:
qualora l’ipoteca esattoriale e il fermo non siano stati disposti prima della presentazione dell’istanza, non possono più esserlo tranne nel caso di mancato accoglimento della domanda oppure di decadenza dalla rateazione; resta invece pienamente valida l’ipoteca esattoriale e il fermo delle autovetture (e motocicli) disposti prima della presentazione dell’istanza;
non possono essere iniziate nuove azioni esecutive (pignoramento di immobili, di auto e moto veicoli, di conti correnti, ecc…) sino all’eventuale rigetto;
se al momento della presentazione della domanda è già in corso un’esecuzione forzata accade che, se la domanda di rateizzazione è accolta, con il pagamento della prima rata il procedimento esecutivo si estingue (tranne nel caso in cui sia verso le sue battute finali);
sino al giorno dell’eventuale rigetto dell’istanza, o dell’eventuale decadenza dalla rateizzazione già concessa, i termini di prescrizione e di decadenza sono sospesi.
9. Con la rateizzazione viene meno il fermo del veicolo già in precedenza disposto?
La concessione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non fa venire meno il fermo del veicolo (auto, moto, furgone, ecc…) in precedenza disposto.
Nonostante non via una apposita norma che lo preveda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, come è riportato nella guida “Il fermo amministrativo” pubblicata sul sito Internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/cittadini/FLYER_Fermo.pdf, riconosce la sospensione del fermo (su istanza del contribuente) a seguito del pagamento della prima rata con la conseguenza, una volta ottenuta appunto la sospensione, che il veicolo può tornare a circolare.
10. La rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi consente il rilascio del DURC?
Si, una volta che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha concesso la rateizzazione, ed una volta che è stata pagata la prima rata, il debitore può ottenere il rilascio del DURC.
11. Se l'Agenzia delle Entrate Riscossione rigetta l'istanza di rateizzazione è possibile fare qualcosa?
Come già detto, il rigetto è possibile solo per istanze relative alla richiesta di rateizzazione di debiti di importo superiore ad € 120.000.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione rifiuti di concedere la dilazione, è possibile impugnare il rifiuto davanti ai giudici tributari.
12. Ha un costo la rateizzazione delle cartelle esattoriali?
Si, la rateizzazione ha un costo che è rappresentato non tanto dai compensi del professionista che assiste il debitore nella presentazione dell’istanza (e del quale almeno nei casi più semplici è possibile fare a meno) quanto dagli interessi da differimento che sono stabiliti nella misura del 4,5% annuo; si tratta degli interessi che l’Agenzia delle Entrate Riscossione applica per concedere la dilazione.
Tra l’altro l’Agenzia delle Entrate Riscossione applica questi interessi anche sulla parte delle somme dilazionate rappresentate dalle sanzioni, nonostante la Corte di Cassazione abbia censurato tale prassi.
13. Dopo quante rate non pagate viene meno la rateizzazione concessa?
La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria); più precisamente:
per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

14. Quali sono gli effetti della decadenza dalla rateizzazione?
A seguito della decadenza dalla rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà subito iniziare l’esecuzione (pignoramenti della casa, di immobili, di veicoli, di conti correnti, ecc…) contro il debitore.
Inoltre a seguito della decadenza dalla rateizzazione:
per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati; ma il contribuente potrà rateizzare altri carichi.
15. E’ possibile impugnare una cartella esattoriale e contemporaneamente chiederne la rateizzazione?
Si è possibile.
Anzi, considerando che di regola l’impugnazione della cartella esattoriale non sospende l’obbligo di pagarla, è sempre opportuno accompagnare l’impugnazione con la rateizzazione.
Al termine del giudizio, in caso di accoglimento del ricorso, la rateizzazione perde efficacia e viene meno.
16. Cosa succede alla rateizzazione se il debitore muore?
In questo caso, viene meno la rateizzazione; gli eredi però possono chiedere una nuova rateizzazione.
17. E’ possibile ottenere una proroga della rateizzazione?
Si, ma soltanto se il debitore riesce a dimostrare il peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria in cui si trova.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere la proroga soltanto una volta e per un ulteriore periodo di 72 rate mensili (oppure, nel caso di rateazione straordinaria, per un ulteriore periodo di 120 rate mensili).
18. Per i tributi locali esistono regole particolari?
La richiesta di pagamento dei tributi locali (ICI, IMU, TASI, TARI, tassa di soggiorno) non avviene con la cartella di pagamento ma con l’avviso di accertamento esecutivo.
Per la rateizzazione delle somme portate dall’avviso di accertamento esecutivo in linea di massima valgono le medesime regole previste per le cartelle esattoriali ma è necessario verificare l’adozione da parte dell’Ente creditore competente di regolamenti o delibere recanti una disciplina particolare della dilazione.
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