L'Agenzia delle Entrate continua a ritenere corretta l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 15% sulla costituzione della servitù su un terreno agricolo. Ma la giurisprudenza ci dice qualcosa di diverso ...
Aggiornato al 30/9/2024
In questo post vediamo insieme quale è l'aliquota dell'imposta di registro da applicare alla costituzione di una servitù su un fondo agricolo: il 15% come sostiene l'Agenzia delle Entrate oppure il 9% come sostenuto dalla giurisprudenza ? Se ti interessa approfondire l'argomento continua a leggere!
INDICE
1. L'imposta di registro sulla costituzione di servitù
Quando si parla di imposta di registro applicata alla costituzione di una servitù, è fondamentale comprendere quali siano le aliquote previste dalla legge e se queste si differenzino o meno in base alla natura del fondo (agricolo o non agricolo) su cui viene imposta la servitù.
2. Aliquota del 9% sulla costituzione di servitù su terreno agricolo
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23489 del 2/9/2024 ha ribadito quanto già stabilito in precedenza dalla giurisprudenza: la costituzione di servitù, indipendentemente dalla tipologia di fondo (agricolo o non agricolo), è soggetta sempre a un’imposta di registro con aliquota al 9%; questa aliquota, infatti, si applica anche quando la servitù riguarda fondi agricoli, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate che, proprio per i fondi agricoli, richiede l'applicazione dell'aliquota del 15%. Qui sotto, se ti interessa, leggerla puoi scaricare la sentenza.
3. Differenza tra "trasferimento" e "costituzione"
Una delle principali argomentazioni della Cassazione riguarda la distinzione tra atti di trasferimento e atti di costituzione di diritti reali. In particolare, l’art. 1, co. 1, della Tariffa, parte prima del Testo Unico dell’imposta di registro (DPR n. 131/1986), prevede l'applicazione dell'aliquota del 9% agli "atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento" mentre, invece, il successivo comma 3 prevede l'applicazione dell'aliquota del 15% "se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli..."; la Cassazione a questo riguardo ha evidenziato che la servitù per sua stessa natura non può mai essere oggetto di un "trasferimento" bensì sempre e soltanto di una "costituzione" (le servitù infatti si costituiscono mica si trasferiscono...) di modo che questa soggiace sempre all'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 9% di cui al comma 1 e non all'aliquota del 15% prevista dal terzo comma.
4. La natura del fondo non influenza l'imposta
Il ragionamento della Cassazione, correttamente, si basa sulla constatazione che la servitù, per sua stessa natura, non può mai essere considerata oggetto di trasferimento; di conseguenza, l’atto di costituzione della servitù rientra nella categoria prevista dal comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986 e l’imposta di registro applicabile è sempre e soltanto quella del 9% indipendentemente dalla natura agricola o non agricola del fondo sul quale la servitù è costituita.
5. Un precedente giurisprudenziale rilevante
La recente sentenza del 2024 tra l'altro non rappresenta una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale. La Cassazione aveva già espresso un orientamento simile con le decisioni n. 16495 del 2003 e n. 22198 del 2019. Anche in quei casi, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate di applicare l’aliquota del 15% era stata respinta. La Corte ha sempre mantenuto la posizione secondo cui, per la costituzione di servitù, si debba applicare un’unica aliquota del 9%, senza distinzioni legate alla natura del fondo. Si può quindi ritenere assodato che sia corretto applicare l'aliquota al 9%.
6. Cosa fare se ricevi un atto con cui l'Agenzia delle Entrate pretende applicare l'imposta di registro con l'aliquota del 15% sulla costituzione di servitù su un fondo agricolo ?
Se hai costituito una servitù su un fondo agricolo applicando (giustamente) l'imposta di registro con l'aliquota del 9% e l'Agenzia delle Entrate ti ha notificato un avviso di liquidazione con il quale pretende applicare l'aliquota del 15% e ti chiede di versare la differenza, puoi contestare la fondatezza di tale avviso impugnandolo, entro 60 giorni da quando l'hai ricevuto, davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado instaurando così un vero e proprio giudizio; giudizio che, stante la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha altissime probabilità di avere un esito favorevole.
Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni. Ti ricordo anche che se hai ricevuto un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ti chiede l'applicazione dell'imposta di registro al 15% sulla costituzione di una servitù su fondo agricolo puoi richiederci una preanalisi gratuita scrivendoci alla seguente email info@avvalbertobindi.com
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Avv. Alberto Bindi
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