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Fermo amministrativo auto - Mille e un modo …. per toglierlo!

Aggiornamento: 1 giu

In questo post ti indico, con tanti casi concreti, tutti i modi possibili per cancellare il fermo amministrativo del tuo veicolo

trucchi per togliere il fermo amministrativo auto? in questo post ti spiego come fare

Hai ricevuto un preavviso di fermo amministrativo della tua auto? o, comunque, ti sei accorto che sul tuo veicolo l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto al PRA un fermo amministrativo?


In questo post metto a tua disposizione la mia esperienza e ti spiego tutti i trucchi per togliere il fermo amministrativo; per la verità non si tratta di trucchi di magia ma di vere e proprie eccezioni processuali da utilizzare nell'apposito giudizio che nasce quando si impugna il fermo amministrativo per chiedere al giudice di cancellarlo.


Per cui se vuoi scoprire se e come nel tuo caso specifico è possibile liberare il tuo veicolo dal fermo amministrativo, continua a leggere questo post!


INDICE DI TRATTAZIONE

1. Introduzione

2. Nullità del fermo amministrativo del veicolo per mancata notifica della cartella esattoriale (o dell’avviso di accertamento esecutivo)

3. Nullità del fermo amministrativo dell'auto emesso da un ufficio incompetente

4. Nullità (forse) del fermo amministrativo del veicolo per sproporzione tra la misura cautelare (cioè il fermo) e l’entità del debito

5. Nullità del fermo amministrativo dell'auto quando è trascritto dopo l’atto di vendita

6. Nullità (forse) del fermo amministrativo dell'auto quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha già iscritto ipoteca sugli immobili del debitore

7. Nullità del fermo amministrativo perché il veicolo è strumentale all’attività svolta dal debitore

7.1 Nullità del fermo amministrativo quando dal veicolo dipendono i ricavi dell’impresa

7.2 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto dell’amministratore di una società che svolge attività edile

7.3 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato

7.4 Nullità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato se la usa effettivamente per lavoro

7.5 Nullità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato

7.6 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato stante la natura intellettuale dell’attività

7.7 Nullità del fermo amministrativo sul veicolo dell’agente di commercio

7.8 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto utilizzata dal professionista per andare a lavoro

7.9 Nullità del fermo amministrativo dell’auto utilizzata dal dottore commercialista

7.10 Nullità del fermo amministrativo del veicolo se è iscritto nel libro cespiti ammortizzabili

7.11 Legittimità del fermo amministrativo sull’auto ad uso promiscuo dell’odontoiatra

7.12 Legittimità del fermo amministrativo sull’auto con assicurazione scaduta

7.13 Nullità del fermo amministrativo dell’auto station wagon dell’agente di commercio

7.14 Nullità del fermo amministrativo sull’auto del lavoratore dipendente che è indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro

7.15 Nullità del fermo amministrativo sull’auto indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro della lavoratrice dipendente part time, vedova e con figli a carico

7.16 Nullità del fermo amministrativo sul veicolo utilizzato nell’ambito dell’attività di commercio e vendita all’ingrosso per la consegna della merce ai clienti

7.17 Documentazione utile per dimostrare la nullità del fermo amministrativo (in considerazione della strumentalità del veicolo)

8. Tutela giudiziale

9. Conclusioni


1. Introduzione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta passati sessanta giorni da quando ti ha notificato la cartella di pagamento, oppure passati novanta giorni da quando ti ha notificato l'accertamento esecutivo, può disporre il fermo amministrativo della tua auto.


Per procedere con l’iscrizione al PRA del fermo amministrativo sul veicolo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione per prima cosa deve notificarti una comunicazione preventiva (chiamata preavviso di fermo) con la quale ti avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute nei successivi 30 giorni, eseguirà il fermo amministrativo mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone al PRA.


Nel contesto della riscossione dei tributi l'Agenzia delle Entrate Riscossione può ricorrere al fermo amministrativo dell’auto, o comunque del veicolo, come misura cautelare.


Il fermo amministrativo dell’auto, come anticipato, si sostanzia nell'iscrizione al PRA del divieto di circolazione ma non implica un blocco materiale del veicolo.

Nella sostanza il fermo amministrativo del veicolo è disposto per stimolare da parte del debitore il pagamento dei tributi o, comunque, la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali.


Ciò detto… bando alle ciance … iniziamo subito a vedere quali sono i trucchi per togliere il fermo amministrativo dell' auto o, meglio, quali sono le eccezioni processuali che si possono sollevare nel procedimento attivato dal debitore per chiedere al giudice di dichiarare la nullità del fermo e ordinarne la cancellazione.


Un'ultima cosa: tieni conto che la materia è molto complessa e la giurisprudenza (cioè le sentenze dei giudici) spesso è ondivaga (alcune sentenze dicono una cosa e altre l’esatto contrario), ma i casi concreti qui sotto presi in esame (seppur a volte contraddittori tra di loro) possono darti un’idea di come, quando e perché è possibile ottenere effettivamente la cancellazione del fermo.

il fermo amministrativo auto blocca il mezzo? no il fermo amministrativo è solo iscritto al PRA

2. Nullità del fermo amministrativo del veicolo per mancata notifica della cartella esattoriale (o dell’avviso di accertamento esecutivo)

Come abbiamo detto decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure decorsi 90 giorni dalla notifica dell’accertamento "esecutivo", l’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) può attivare la procedura per iscrivere il fermo amministrativo dell’auto al PRA; sempreché tu nel frattempo non abbia pagato quanto dovuto.


Ecco che il fermo amministrativo è nullo ogni qual volta sia stato iscritto al PRA in mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo o, comunque, prima del decorso dei predetti termini di 60 o 90 giorni (CTP Reggio Emilia n. 272/2008 e CTR Roma n. 61/2008).


Facciamo un paio di esempi: è nullo il fermo amministrativo dell’auto iscritto al PRA in data 24/5/2022 se la cartella di pagamento (che porta il debito cui si riferisce il fermo) ti è stata notificata il 10/6/2022; oppure ancora tale fermo iscritto al PRA in data 24/5/2022 è nullo se la cartella esattoriale era stata notifica in data 1/5/2022 (questo perché alla data del 24/5/2022 non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica del 1/5/2022).


Perciò, se il debitore si trova in una di queste due situazioni può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, davanti al giudice per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.

3. Nullità del fermo amministrativo dell'auto emesso da un ufficio incompetente

Il fermo amministrativo è nullo ogni qual volta è disposto da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) incompetente.


In particolare, è competente a notificare il preavviso di fermo, e poi ad iscrivere il fermo amministrativo sull'auto, soltanto l’Ufficio (dell’Agenzia delle Entrate Riscossione) nella cui circoscrizione il debitore ha il suo domicilio fiscale.

Facciamo un esempio: Lorenzo nell’anno 2018 era residente a Napoli e qui aveva il suo domicilio fiscale e, sempre in tale anno, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Treviso gli notifica un preavviso di fermo amministrativo sulla sua auto; in questo caso il fermo è nullo perché è stato disposto dall’ufficio di Treviso quando invece l’ufficio competente era quello di Treviso.


Se quindi il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, davanti al giudice per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


4. Nullità (forse) del fermo amministrativo del veicolo per sproporzione tra la misura cautelare (cioè il fermo) e l’entità del debito

La sproporzione evidente tra il debito del contribuente ed il valore del veicolo sottoposto a fermo amministrativo di regola non consente di invocare la nullità del fermo; ciò, in quanto la legge non pone alcun limite di proporzionalità o di valore tra il credito ed il valore dell’auto (Cass. Civ. n. 22018/2017).

Tuttavia, ci sono alcune isolate sentenze che, diversamente dall'orientamento espresso dalla Cassazione, hanno ritenuto nullo il fermo amministrativo del veicolo in considerazione appunto della sproporzione esistente tra il valore del mezzo sottoposto a fermo e l'entità del debito (CTR Genova n. 130/2013; CTP Como n. 63/2017; CTP Lecce n. 199/2020).

Facciamo un esempio: Luisa ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione per € 2.500,00 ma l’Agente della Riscossione ha sottoposto a fermo amministrativo la sua auto Tesla ultimo modello che ha un valore di circa € 100.000; è evidente la sproporzione esistente tra il debito (€ 2.500) e il valore del mezzo (€ 100.000) oggetto del fermo; in questa situazione, il fermo amministrativo del veicolo potrebbe essere dichiarato nullo (se il giudice decidesse di aderire all'orientamento espresso dalle isolate sentenze citate).


Pertanto, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, davanti al giudice per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.

il fermo amministrativo auto come toglierlo ? in questo post ti spiego facile facile come farlo!

5. Nullità del fermo amministrativo dell'auto quando è trascritto dopo l’atto di vendita

Il fermo amministrativo dell’auto è nullo quando l'atto di cessione del veicolo è stato trascritto al PRA prima del preavviso di fermo (CTP Milano n. 6513/2016).

Anche in questo caso facciamo un esempio. Giorgio è debitore verso l’Agenzia delle Entrate per € 8.000; per stimolare il pagamento di questo importo l’Agente della Riscossione in data 15/11/2022 iscrive al PRA il fermo sull’auto di Giorgio; quest’ultimo però, qualche giorno prima l’aveva venduta con atto trascritto al PRA il 10/11/2022; in questo caso, il fermo è nullo perché risulta iscritto in danno di soggetto diverso dal debitore.


Perciò, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, davanti al giudice per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


6. Nullità (forse) del fermo amministrativo dell'auto quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha già iscritto ipoteca sugli immobili del debitore

Il fermo amministrativo del veicolo è nullo ogni qual volta interviene dopo che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) ha già iscritto ipoteca su beni immobili del debitore; questo perché il creditore è già garantito dall'ipoteca per cui non ha motivo di iscrivere il fermo (CTP Bari n. 177/2011; CTP Torino n. 25/2012).


Esistono però anche indicazioni di senso contrario secondo le quali il fermo è comunque legittimo anche se preceduto da iscrizione ipotecaria (CTP Genova n. 27/2012).


Esempio: l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscrive il fermo amministrativo sul veicolo di Sara in data 15/4/2023; in precedenza, e precisamente in data 1/3/2023, aveva già iscritto ipoteca sulla casa di Sara; in questa situazione, il fermo amministrativo potrebbe essere dichiarato nullo dal giudice (qualora aderisse al primo orientamento citato).


Il debitore che si trova in questa situazione può quindi impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, davanti al giudice per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.



7. Nullità del fermo amministrativo perché il veicolo è strumentale all’attività svolta dal debitore

La legge (art. 86, co. 2, DPR n. 602/1973) prevede che il fermo amministrativo del veicolo non sia disposto qualora, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso, il debitore fornisca la dimostrazione della strumentalità del mezzo all'attività di impresa o alla professione.


A questo riguardo sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è disponibile il modello (di istanza di annullamento del preavviso di fermo) che il debitore può compilare ed inviare all’Ufficio al fine di richiedere, dimostrando la sussistenza del requisito della strumentalità, l’annullamento del fermo.


Sicuramente, attivarsi tempestivamente, non appena ricevuto l'avviso di fermo, inviando la predetta istanza all'Ufficio potrebbe essere molto utile perché potrebbe inibire l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA (risolvendo così il problema 'a monte': il debitore riceve il preavviso di fermo, presenta subito l'istanza, l'Agenzia delle Entrate la accoglie e, quindi, nessun fermo viene iscritto sul veicolo).


E’ certo però che la nozione di strumentalità fatta propria dall’Agenzia delle Entrate Riscossione è molto ristretta di modo che nella pratica accade di frequente che l'Ufficio rigetti l'istanza.


Conseguentemente, il debitore tanto nel caso in cui non abbia presentato l’istanza, quanto nel caso in cui l’abbia fatto ma l’Ufficio non l’abbia accolta, potrà impugnare il preavviso di fermo davanti al giudice, invocando appunto la strumentalità del veicolo, al fine di ottenerne l’annullamento in via giudiziale; e questo perché i giudici in molti casi interpretano il concetto di "strumentalità" in un'accezione più ampia rispetto a quella fatta propria dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia).

Di seguito ti riporto alcuni casi concreti tratti da varie sentenze che si sono occupate di questo argomento; mi raccomando però .... non stupirti se alcune di queste pronunce sono in contrasto le une con le altre (non è raro, infatti, che una sentenza dica una cosa e un’altra l’esatto opposto!).

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7.1 Nullità del fermo amministrativo quando dal veicolo dipendono i ricavi dell’impresa

La strumentalità del veicolo all’attività di impresa o professionale del debitore sussiste nei soli casi in cui da esso dipendono i ricavi caratteristici dell'impresa o della professione, atteso che solo in questa ipotesi si giustifica l'esenzione dal fermo amministrativo del veicolo che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa (CTR Roma n. 1291/2020).


Facciamo un esempio. Gaetano svolge attività di consegna a domicilio di prodotti di cancelleria. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (Equitalia) iscrive il fermo sul furgone che Gaetano utilizza per svolgere l’attività. In questo caso il fermo amministrativo del veicolo è nullo in quanto il furgone è il mezzo che consente a Gaetano di ritrarre i ricavi della sua piccola impresa e senza il quale non potrebbe svolgere l’attività.


Altri esempi nei quali il fermo è nullo perché iscritto su un bene dal quale discendono i ricavi dell’impresa: l'escavatore per un'impresa edile, l'autovettura per l'agente di commercio; il furgone per il trasporto merci.


Se il debitore si trova in queste situazioni può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


7.2 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto dell’amministratore di una società che svolge attività edile

Non è nullo il fermo amministrativo dell’auto di proprietà dell’amministratore di una società che svolge attività edile; ciò, in quanto il veicolo non è utilizzato per lo svolgimento dell'attività edile (come potrebbe essere un'autocarro) ma tutt’al più per attività accessorie che possono essere svolte mediante altri mezzi (ad. es a mezzo contatti on line e convocazioni telefoniche) e/o comunque per attività personali dell'amministratore; si tratta, cioè, di un auto ad un uso promiscuo e quindi è assoggettabile a fermo amministrativo (CGT 2° Marche n. 163/2023).


Se il debitore si trova in questa situazione probabilmente non è il caso di impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di toglierlo.

7.3 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato

Non è nullo il fermo amministrativo dell'autovettura ad un uso promiscuo (cioè utilizzata in parte per il lavoro ed in parte per ragioni personali), ed iscritta sul libro cespiti al 50% del valore, di proprietà di un avvocato, la cui attività ha una natura strettamente intellettuale; l'auto, infatti, non può ritenersi strettamente indispensabile alla professione e quindi non può intendersi strumentale all’attività; in questo caso, perciò, l’auto può essere assoggettata al fermo amministrativo (CTP Emilia Romagna n. 323/2019).


Se il debitore si trova in questa situazione probabilmente non è il caso di impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di toglierlo.

7.4 Nullità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato se la usa effettivamente per lavoro

E' nullo il fermo amministrativo dell'auto dell’avvocato qualora risulti inserita nel registro dei beni ammortizzabili, e qualora sia data la prova che serve effettivamente per l’esercizio della professione a causa dei continui spostamenti verso i clienti e il tribunale; in questa evenienza, il veicolo non può essere sottoposto al fermo amministrativo (CTP Frosinone, n. 293/2020).


Perciò, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


7.5 Nullità del fermo amministrativo del veicolo dell’avvocato

E' nullo il fermo amministrativo disposto sull'auto di un avvocato considerato che la professione può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio (CTP Perugia, n. 40/2015).


Quindi, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di toglierlo.

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7.6 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto dell’avvocato stante la natura intellettuale dell’attività

Non è nullo il fermo amministrativo del veicolo dell'avvocato stante la natura strettamente intellettuale della professione di avvocato e tale per cui l'auto non costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività e può quindi essere assoggettata a fermo (Trib. Cagliari 27/10/2015).


Perciò, se il debitore si trova in questa situazione probabilmente non è il caso di impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione (ci sono però anche sentenze di avviso diverso).

7.7 Nullità del fermo amministrativo sul veicolo dell’agente di commercio

E' nullo il fermo amministrativo dell'auto di un agente di commercio se è iscritta nel registro beni ammortizzabili in quanto, in questo caso, può essere considerata bene utilizzato nell'ambito dell'attività; in questa eventualità sussiste il requisito della strumentalità necessario per evitare il fermo amministrativo.


Tuttavia, se l’agente di commercio risulta essere intestatario anche di un’altra auto, il veicolo oggetto del fermo non può essere considerato assolutamente necessario ai fini della produzione del reddito poiché è evidentemente sostituibile dall'interessato con l’altro veicolo; conseguentemente, se si verifica questa circostanza, il fermo è legittimo (CTP Piemonte Novara, n. 36/2018).

Perciò, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione (tranne come detto nel caso in cui abbia un altro mezzo a disposizione).


7.8 Legittimità del fermo amministrativo dell’auto utilizzata dal professionista per andare a lavoro

Non è nullo il fermo amministrativo disposto sull'auto utilizzata dal professionista per andare a lavoro. Ciò, in quanto il requisito della strumentalità all’attività di impresa o professionale che consente di evitare il fermo, non sussiste per il semplice fatto che il veicolo venga impiegato da un libero professionista per andare a lavoro; perché i fermo sia nullo, infatti, occorre quanto meno dimostrare che il veicolo è inserito nei registri contabili ai fini dell'ammortamento e della detrazione dei costi (CTR Abruzzo, n. 98/2021).

Perciò, se il debitore professionista si trova in questa situazione, in cui semplicemente utilizza l’auto per andare a lavoro senza che quanto meno l’auto risulti iscritta nei registri contabili, il fermo amministrativo è legittimo e non merita impugnarlo per ottenerne la cancellazione.


7.9 Nullità del fermo amministrativo dell’auto utilizzata dal dottore commercialista

L’auto che (come dimostrato dal libretto di circolazione) è regolarmente intestata a persona che ha provato (con il documento attributivo della partita IVA) di svolgere attività di dottore commercialista, che è regolarmente inserita in contabilità (come provato dal libro dei cespiti ammortizzabili) e che è utilizzata per lo svolgimento dell’attività lavorativa (come documentato dalla email comprovanti molteplici impegni lavorativi fuori studio) è un bene strumentale all'esercizio della professione di dottore commercialista e come tale non può essere assoggettata a fermo amministrativo (CTP Salerno, 794/2020).

Perciò, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di toglierlo.

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7.10 Nullità del fermo amministrativo del veicolo se è iscritto nel libro cespiti ammortizzabili

E’ nullo il fermo amministrativo disposto su un veicolo iscritto nel libro cespiti ammortizzabili perché questa circostanza lascia presumere che il mezzo sia utilizzato nell’attività d’impresa e che ad essa sia strumentale (CTR Palermo n. 2580/2018).


Pertanto, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


7.11 Legittimità del fermo amministrativo sull’auto ad uso promiscuo dell’odontoiatra

E’ legittimo il fermo amministrativo sull’auto utilizzata in modo promiscuo, con iscrizione al 50% nei libri contabili, dall’odontoiatra che svolge la propria attività in più studi; l’auto, infatti, in questa situazione non può considerarsi strumentale all’attività professionale in quanto non è funzionale alla produzione dei ricavi della professione (CTP Lombardia, n. 4382/2017).

Se il debitore si trova in questa situazione non è opportuno che impugni il preavviso di fermo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di toglierlo.


7.12 Legittimità del fermo amministrativo sull’auto con assicurazione scaduta

E’ legittimo il fermo amministrativo sull’auto priva di una valida assicurazione RC in quanto in questa evenienza il veicolo non può circolare sulla pubblica via e quindi può escludersi che sia strumentale all’attività d’impresa o professionale svolta dal debitore (CTP Taranto n. 564/2018).


Se quindi il debitore si trova in questa situazione non è opportuno che impugni il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


7.13 Nullità del fermo amministrativo dell’auto station wagon dell’agente di commercio

E’ nullo il fermo amministrativo dell’auto station wagon dell’agente di commercio anche se questo possiede altre auto che però - per cilindrata e per capienza - sono inutilizzabili per il trasporto del materiale particolarmente ingombrante (trasporto del campionario di giacche, pantaloni, maglioni, scarpe, camicie ecc.) che l’agente deve portare con sè per svolgere il proprio lavoro come da specifico obbligo contrattuale assunto con il proprio committente; in questa eventualità, infatti, l’auto station wagon è strumentale all’attività lavorativa e quindi non può essere assoggetta al fermo amministrativo; inoltre, la circostanza che sul libretto di circolazione sia riportato come uso del mezzo "uso per trasporto di persone" non appare elemento decisivo per negare il rapporto di strumentalità (CTR Milano n. 4769/2021).


Perciò, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di toglierlo.


7.14 Nullità del fermo amministrativo sul veicolo del lavoratore dipendente che è indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro

E’ nullo il fermo amministrativo sull’auto utilizzata da un lavoratore dipendente per recarsi sul luogo di lavoro che dista qualche decina di chilometri dal luogo di residenza e in mancanza di mezzi di trasporto alternativi; in questa evenienza il veicolo deve essere considerato a tutti gli effetti mezzo strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa e quindi su di esso non può essere apposto il fermo amministrativo (CTP Milano n. 9202/2014; CTR Roma, n. 2144/2018).


Pertanto, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.

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7.15 Nullità del fermo amministrativo sull’auto indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro della lavoratrice dipendente part time, vedova e con figli a carico

E’ nullo il fermo amministrativo disposto sull’auto della lavoratrice dipendente part time, che per lavoro si deve spostare di città in città, senza utile possibilità di sostituire l’auto con i mezzi pubblici, che sia anche vedova e madre di tre figli a carico; in questa evenienza l’auto è considerata strumentale all’attività lavorativa, o forse alla persona, di modo che su di essa non può essere disposto il fermo (CTP Reggio Emilia, n. 80/2017).

Se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.


7.16 Nullità del fermo amministrativo sul veicolo utilizzato nell’ambito dell’attività di commercio e vendita all’ingrosso per la consegna della merce ai clienti

E’ nullo il fermo amministrativo dell’unico veicolo di proprietà dell’esercente attività di commercio all'ingrosso destinato a tale attività come provato da apposita documentazione fotografica e utilizzato per la consegna al cliente finale della merce; il mezzo in questa evenienza è strumentale all’attività d’impresa e non può quindi essere assoggettato a fermo amministrativo (CTP Biella n. 46/2020; CTR Abruzzo, n. 98/2021).


Perciò, se il debitore si trova in questa situazione può impugnare il preavviso di fermo amministrativo, o addirittura direttamente il fermo, per contestarlo e cercare di ottenerne la cancellazione.

7.17 Documentazione utile per dimostrare la nullità del fermo amministrativo (in considerazione della strumentalità del veicolo)

In generale, nel contenzioso instaurato per ottenere la nullità del fermo amministrativo e quindi la sua cancellazione, la documentazione (e/o le informazioni) che può risultare utile per dimostrare la "strumentalità" del veicolo è la seguente:

  • numero di veicoli di cui si è proprietari;

  • contratto di acquisto del mezzo;

  • fattura di acquisto del veicolo;

  • libretto/carta di circolazione da cui risulti la destinazione d’uso del veicolo;

  • certificato di attribuzione di partita IVA;

  • licenza, concessione amministrativa, autorizzazione comunale, patente, tesserino di riconoscimento, o altra documentazione idonea a chiarire la professione / l'attività svolta;

  • libri contabili in cui è iscritto il veicolo;

  • polizza assicurativa del mezzo;

  • documentazione (per es.: corrispondenza con clienti o fornitori con riportati date e orari di appuntamenti fuori sede; oppure contratti con il datore di lavoro o con i clienti) che dimostri la necessità di spostarsi in auto per motivi di lavoro;

  • documentazione che comprovi l’assenza di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il luogo di lavoro;

  • documentazione fotografica che comprovi la natura dei veicolo come strumentale all’attività svolta.

Ovviamente in casi specifici può essere utile anche altra documentazione.

fermo amministrativo spiegato semplice e rapido

8. Tutela giudiziale

Il fermo amministrativo dell’auto, o comunque del veicolo, come abbiamo già detto viene sempre (e obbligatoriamente) preceduto da una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cioè la vecchia Equitalia) che intima al debitore il pagamento di quando dovuto entro i trenta giorni successivi.


Questo atto, che si chiama preavviso di fermo, può essere impugnato per far valere le ragioni di nullità di cui sopra ti ho fornito qualche esempio.


Il ricorso (contro il preavviso di fermo) deve essere proposto davanti al giudice tributario (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) ogni qual volta il fermo ha ad oggetto crediti fiscali di titolarità dell’Agenzia delle Entrate (come, per esempio, debiti per IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc…); se invece ha ad oggetto crediti di altra natura (per esempio contributi INPS) il ricorso deve essere presentato davanti al giudice ordinario; qualora, infine, il fermo amministrativo scaturisce da debiti misti (sia di natura tributaria che di altra natura) il debitore dovrà allora presentare distinti ricorsi davanti al giudice tributario e al giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 15425/2014).


Inoltre, se il debitore non ha fatto in tempo a proporre il ricorso (cioè a instaurare il contenzioso) contro il preavviso di fermo potrà comunque proporre il ricorso direttamente contro il fermo vero e proprio (che viene iscritto al PRA trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso) (Cass. Civ. n. 26129/2017).


Proponendo il ricorso il debitore si rivolgerà all'Autorità giudiziaria affinché dichiari la nullità del fermo, e quindi affinché ordini all'Agenzia delle Entrate Riscossione di cancellarlo, facendo valere una o più delle ragioni di nullità sopra elencate.


9. Conclusioni

Come hai visto sono molteplici le situazioni in cui è possibile chiedere al giudice di accertare la nullità del fermo amministrativo del veicolo e di cancellarlo, facendo valere dei vizi del procedimento oppure la strumentalità del veicolo.


Come sempre spero che questo post ti sia stato d’aiuto e di averti fornito qualche parametro concreto che possa aiutarti nel compiere le tue valutazioni.


Ti ricordo anche che se hai ricevuto un preavviso di fermo amministrativo del veicolo, o comunque ti sei accorto che sul tuo veicolo è iscritto un fermo amministrativo, accedendo a questo link puoi richiedere una pre-analisi gratuita e personalizzata della tua situazione.


Infine se ti è rimasto qualche dubbio o hai bisogno di qualche chiarimento scrivimi nei commenti qui sotto.


Avv. Alberto Bindi

 

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Fermo amministrativo auto
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